Prededuzione e crediti posteriori all’omologazione del concordato: la Cassazione conferma l’orientamento restrittivo

In tema di concordato preventivo in continuità aziendale, i crediti sorti dopo la chiusura della procedura ai sensi dell’articolo 181 l. fall. e durante la fase di esecuzione del concordato medesimo non beneficiano, nella procedura fallimentare successivamente aperta, della prededucibilità c.d. “in funzione”, di cui all’articolo 111, comma 2, l. fall.

Con la sentenza in commento la Suprema Corte prende posizione sulla questione su cui si era registrato in passato un orientamento opposto, confermando l'insegnamento delle Sezioni Unite, d'interpretazione restrittiva circa la nozione di prededucibilità dei crediti sorti in funzione di una procedura concorsuale. La vicenda Intervenuta la dichiarazione di fallimento di una società successivamente all'omologazione del concordato preventivo, il Tribunale di Modena rigettava l'opposizione al provvedimento del giudice delegato che, ammesso il credito dell'Agenzia delle Entrate per crediti maturati nella fase esecutiva del concordato (per IVA, ritenute non versate ed imposta di registro), ne aveva escluso la prededucibilità, sul presupposto che ritenere prededucibili i crediti sorti dopo l'omologazione avrebbe finito per comportare un inammissibile depauperamento dell'attivo, con conseguente pregiudizio dei creditori che, proprio in ragione della previsione del realizzo e della distribuzione di questo, avevano prestato il loro consenso alla proposta concordataria. Le forme della prededuzione La Corte di Cassazione richiama, innanzi tutto, la disposizione della legge fallimentare in tema di prededuzione, i.e. l'articolo 111 l.fall., osservando che il carattere prededucibile di un credito trova titolo, alternativamente: a) in una specifica disposizione di legge; b) nell'essere, il credito, sorto in occasione di una procedura concorsuale; c) nel fatto che il credito sia stato contratto in funzione di una procedura concorsuale. La sentenza esclude, innanzi tutto, che vi sia una specifica disposizione di legge su cui la pretesa dell'Agenzia delle Entrate possa fondarsi e, anzi, formula un argomento a contrario, desumibile dall'articolo 182-quater l.fall., il quale attribuisce la prededucibilità, per i crediti sorti successivamente all'omologazione del concordato, soltanto a crediti per “finanziamenti”. La corte regolatrice esclude, poi, che i crediti erariali vantati possano essere ricompresi nel novero dei crediti sorti “in occasione” della procedura concorsuale di concordato, esattamente osservando che la procedura si conclude con il decreto di omologazione, a norma dell'articolo 181 l.fall. Di più, dichiara di attribuire alla locuzione “in occasione” un'accezione non soltanto cronologica, ma anche connessa all'imputabilità del titolo all'attività degli organi della procedura (richiamando Cass. 5098/2014, 10130/2021 e 22670/2021), imputabilità certamente non riscontrabile per debiti derivanti dal mancato pagamento d'imposte, nella fase esecutiva, del concordato, fase in cui il debitore è tornato in bonis (e al commissario giudiziale spetta soltanto una funzione di controllo, non certo operativa). Quanto, infine, ai crediti sorti “in funzione” della procedura concorsuale, la Cassazione dichiara di considerare superato il precedente orientamento, basantesi sulla normativa vigente anteriormente alla novella del 2010 (che ha introdotto l'articolo 182-quater l.fall.), orientamento che evocava la funzionalità alla procedura anche per obbligazioni sorte nella fase esecutiva del concordato. Secondo tale indirizzo si ammetteva la natura prededucibile delle obbligazioni, contratte dal debitore dopo l'omologazione, che potessero considerarsi finalizzate al raggiungimento degli scopi previsti dal piano (in tal senso, v. Cass. 380/2018). In senso opposto, la sentenza in commento dichiara di voler dare continuità alla pronunzia delle Sezioni Unite n. 42093/2021, che ha circoscritto la nozione di crediti sorti “in funzione” della procedura ai crediti sorti per l'attività strettamente prodromica all'accesso alla procedura, o, al di più, a questa coevi, e non all'attività successiva dell'imprenditore. A sostegno dell'interpretazione restrittiva, la sentenza richiama Cass. 22772/2024 che, nell'affermare la sottrazione dei crediti prededucibili alla regola della par condicio creditorum, ne esige la riferibilità alla procedura, sia in termini cronologici che teleologici, perché la loro natura è eccezionale. Ad ulteriore suffragio, viene pure osservato che: a) l'articolo 111 l.fall. non menziona, quale caratteristica della prededucibilità, che i crediti siano contratti “in esecuzione” e tanto a differenza dell'articolo 182-quater l.fall. (per i finanziamenti); 2) sarebbe incoerente che i crediti successivi all'omologa potessero considerarsi prededucibili, nessuna norma positiva espressamente prevedendolo, mentre, per i crediti sorti tra il deposito del ricorso e fino al decreto di apertura del concordato, l'articolo 161, comma 7, terzo periodo, espressamente prevede la prededucibilità dei crediti sorti in tale lasso di tempo; 3) pure non coerente con il sistema appare l'esclusione della legittimazione a richiedere la risoluzione del concordato,ex articolo 186 l.fall., dei titolari di crediti sorti dopo l'omologazione (i quali sarebbero dunque, a seguire la tesi disattesa, beneficiati dalla prededuzione, ma esclusi da poter far valere l'inadempimento).

Presidente Terrusi  - Relatore Vella Il testo integrale della pronuncia sarà disponibile a breve.