Prededuzione e crediti posteriori all’omologazione del concordato: la Cassazione conferma l’orientamento restrittivo

In tema di concordato preventivo in continuità aziendale, i crediti sorti dopo la chiusura della procedura ai sensi dell’articolo 181 l. fall. e durante la fase di esecuzione del concordato medesimo non beneficiano, nella procedura fallimentare successivamente aperta, della prededucibilità c.d. “in funzione”, di cui all’articolo 111, comma 2, l. fall.

Con la sentenza in commento la Suprema Corte prende posizione sulla questione su cui si era registrato in passato un orientamento opposto, confermando l'insegnamento delle Sezioni Unite, d'interpretazione restrittiva circa la nozione di prededucibilità dei crediti sorti in funzione di una procedura concorsuale. La vicenda Intervenuta la dichiarazione di fallimento di una società successivamente all'omologazione del concordato preventivo, il Tribunale di Modena rigettava l'opposizione al provvedimento del giudice delegato che, ammesso il credito dell'Agenzia delle Entrate per crediti maturati nella fase esecutiva del concordato (per IVA, ritenute non versate ed imposta di registro), ne aveva escluso la prededucibilità, sul presupposto che ritenere prededucibili i crediti sorti dopo l'omologazione avrebbe finito per comportare un inammissibile depauperamento dell'attivo, con conseguente pregiudizio dei creditori che, proprio in ragione della previsione del realizzo e della distribuzione di questo, avevano prestato il loro consenso alla proposta concordataria. Le forme della prededuzione La Corte di Cassazione richiama, innanzi tutto, la disposizione della legge fallimentare in tema di prededuzione, i.e. l'articolo 111 l.fall., osservando che il carattere prededucibile di un credito trova titolo, alternativamente: a) in una specifica disposizione di legge; b) nell'essere, il credito, sorto in occasione di una procedura concorsuale; c) nel fatto che il credito sia stato contratto in funzione di una procedura concorsuale. La sentenza esclude, innanzi tutto, che vi sia una specifica disposizione di legge su cui la pretesa dell'Agenzia delle Entrate possa fondarsi e, anzi, formula un argomento a contrario, desumibile dall'articolo 182-quater l.fall., il quale attribuisce la prededucibilità, per i crediti sorti successivamente all'omologazione del concordato, soltanto a crediti per “finanziamenti”. La corte regolatrice esclude, poi, che i crediti erariali vantati possano essere ricompresi nel novero dei crediti sorti “in occasione” della procedura concorsuale di concordato, esattamente osservando che la procedura si conclude con il decreto di omologazione, a norma dell'articolo 181 l.fall. Di più, dichiara di attribuire alla locuzione “in occasione” un'accezione non soltanto cronologica, ma anche connessa all'imputabilità del titolo all'attività degli organi della procedura (richiamando Cass. 5098/2014, 10130/2021 e 22670/2021), imputabilità certamente non riscontrabile per debiti derivanti dal mancato pagamento d'imposte, nella fase esecutiva, del concordato, fase in cui il debitore è tornato in bonis (e al commissario giudiziale spetta soltanto una funzione di controllo, non certo operativa). Quanto, infine, ai crediti sorti “in funzione” della procedura concorsuale, la Cassazione dichiara di considerare superato il precedente orientamento, basantesi sulla normativa vigente anteriormente alla novella del 2010 (che ha introdotto l'articolo 182-quater l.fall.), orientamento che evocava la funzionalità alla procedura anche per obbligazioni sorte nella fase esecutiva del concordato. Secondo tale indirizzo si ammetteva la natura prededucibile delle obbligazioni, contratte dal debitore dopo l'omologazione, che potessero considerarsi finalizzate al raggiungimento degli scopi previsti dal piano (in tal senso, v. Cass. 380/2018). In senso opposto, la sentenza in commento dichiara di voler dare continuità alla pronunzia delle Sezioni Unite n. 42093/2021, che ha circoscritto la nozione di crediti sorti “in funzione” della procedura ai crediti sorti per l'attività strettamente prodromica all'accesso alla procedura, o, al di più, a questa coevi, e non all'attività successiva dell'imprenditore. A sostegno dell'interpretazione restrittiva, la sentenza richiama Cass. 22772/2024 che, nell'affermare la sottrazione dei crediti prededucibili alla regola della par condicio creditorum, ne esige la riferibilità alla procedura, sia in termini cronologici che teleologici, perché la loro natura è eccezionale. Ad ulteriore suffragio, viene pure osservato che: a) l'articolo 111 l.fall. non menziona, quale caratteristica della prededucibilità, che i crediti siano contratti “in esecuzione” e tanto a differenza dell'articolo 182-quater l.fall. (per i finanziamenti); 2) sarebbe incoerente che i crediti successivi all'omologa potessero considerarsi prededucibili, nessuna norma positiva espressamente prevedendolo, mentre, per i crediti sorti tra il deposito del ricorso e fino al decreto di apertura del concordato, l'articolo 161, comma 7, terzo periodo, espressamente prevede la prededucibilità dei crediti sorti in tale lasso di tempo; 3) pure non coerente con il sistema appare l'esclusione della legittimazione a richiedere la risoluzione del concordato,ex articolo 186 l.fall., dei titolari di crediti sorti dopo l'omologazione (i quali sarebbero dunque, a seguire la tesi disattesa, beneficiati dalla prededuzione, ma esclusi da poter far valere l'inadempimento).

Presidente Terrusi  - Relatore Vella Fatti di causa 1. – L'Agenzia delle entrate impugna con tre motivi di ricorso per cassazione il decreto con cui il Tribunale di Modena ha rigettato l'opposizione ex articolo 98 L.Fall. avverso il provvedimento del giudice delegato che aveva ammesso al passivo del FALLIMENTO BBS Srl il credito complessivo di Euro 808.719,35 (a titolo di ritenute non versate, Iva e imposta di registro) riconoscendo la prededuzione, invocata ai sensi dell'articolo 111 L.Fall., solo per i crediti maturati tra la data di deposito della domanda di concordato con riserva  ex articolo 161, comma 6, L.Fall. (6 luglio 2015) e la data di omologazione del concordato in continuità aziendale ex articolo 186-bis L.Fall., ed escludendola invece per i crediti maturati durante la fase di esecuzione del concordato omologato. 1.1. – Il Tribunale, richiamate le motivazioni di propri precedenti, resi nell'ambito della stessa procedura fallimentare, ha ribadito (in consapevole dissenso rispetto all'orientamento di legittimità) che il riconoscimento della prededuzione per tutti i crediti maturati durante la fase di esecuzione del concordato preventivo comporterebbe una conseguenza paradossale il depauperamento dell'attivo distribuibile per il caso di successivo fallimento della società in concordato, con inammissibile, ma inevitabile, pregiudizio dei creditori concordatari (in alcuni casi oltretutto dissenzienti, ed in altri, addirittura, neppure votanti), privati altresì, pendente la esecuzione del concordato, di una effettiva protezione, da parte degli organi della procedura, avverso le scelte (in ipotesi controproducenti) di un imprenditore ormai tornato in bonis , auspicando perciò una rimeditazione da parte del Supremo Consesso di legittimità , onde scongiurare scenari quasi eversivi dell'ordine delle cause di prelazione e di tutela del credito , emblematicamente rappresentati dalla posizione dei lavoratori dipendenti, che, pur non avendo diritto di voto, in quanto destinati ad essere soddisfatti integralmente, in ipotesi di successivo fallimento verrebbero a subire il prosciugamento dell'attivo concorsuale proprio a causa delle prededuzioni maturate nella fase esecutiva del concordato, peraltro a procedura concorsuale ormai chiusa, ai sensi dell'articolo 181 L.Fall. 1.2. – Il Fallimento intimato ha resistito con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memorie. Il pubblico ministero ha depositato conclusioni scritte, chiedendo il rigetto del ricorso. 1.3. – Con ordinanza interlocutoria n. 7717/2024 è stata disposta la trattazione del ricorso in pubblica udienza, in ragione dell'opportunità di verificare la persistente tenuta dell'orientamento favorevole al riconoscimento della prededuzione, espresso in vari precedenti di questa Corte, tenendo conto non solo i) della chiusura della procedura di concordato ex articolo 181 L.Fall.; ii) del ritorno in bonis del debitore concordatario e delle finalità dei poteri residui di vigilanza in capo al commissario giudiziale ex articolo 185 L.Fall.; iii) della riconducibilità della prededuzione ex articolo 111 L.Fall. post omologa al criterio della occasionalità (da riferire pur sempre agli scopi della procedura da ultimo, Cass. 29999/2023) o della funzionalità (che esprime un'attitudine di vantaggio per il ceto creditorio, compendiato nella stessa procedura concorsuale in cui esso è organizzato, secondo una valutazione di strumentalità ex ante da ultimo, Cass. 13819/2022); iv) della portata della specifica previsione in tema di finanziamenti in esecuzione del concordato ex articolo 182-quater, comma 1, L.Fall.; v) della compatibilità con il presupposto del miglior soddisfacimento dei creditori ex articolo 186-bis L.Fall. nel concordato in continuità aziendale, non caratterizzato dalla segregazione patrimoniale tipica di quello liquidatorio; vi) della reciproca sfera di influenza tra prededuzione e non revocabilità ex articolo 67, comma 3, lett. e), L.Fall.; vii) della reale esplicazione del favor per il concordato , ma anche, e soprattutto, del nuovo perimetro della prededuzione tracciato dalle Sezioni unite con la sentenza n. 42093 del 2021. 2. – Tutte le parti hanno depositato ulteriori memorie e conclusioni scritte in vista della pubblica udienza, nel corso della quale sono state rassegnate le conclusioni indicate in epigrafe. Ragioni della decisione 2.1. – Con il primo motivo ( Violazione/falsa applicazione dell'articolo 2741, I comma, cod. civ., nonché del principio generale di par condicio creditorum, in combinato disposto con gli articolo 93, 94, 98, 99 e 111 del R.d. 16 marzo 1942, n. 267, in una con l'articolo 2909 cod. civ., in relazione all'articolo 360, I comma, nn. 3) e 4), cod. proc. civ. ), l'Agenzia delle entrate deduce che il Tribunale avrebbe fatto improprio ricorso alla tecnica della motivazione per relationem , riducendosi a un semplice rinvio alle argomentazioni esposte in analoghe decisioni adottate nell'ambito della stessa procedura fallimentare, alle quali ha erroneamente ritenuto di doversi conformare per rispettare il principio della par condicio creditorum. 2.2. – Con il secondo mezzo ( Violazione/falsa applicazione dell'articolo 111, II comma, L.Fall., in relazione all'articolo 360, I comma, n. 3), cod. proc. civ. ) la ricorrente lamenta che il Tribunale si sia discostato dall'orientamento di questa Corte sulla prededucibilità' dei crediti maturati durante la fase di esecuzione del concordato preventivo in continuità aziendale, orientamento che secondo il ricorrente andrebbe confermato trattandosi di crediti sorti in funzione dell'attuazione dei risultati perseguiti da siffatta procedura, in caso di successivo fallimento per uno stato di insolvenza manifestatosi senza soluzione di continuità' con la crisi economica sottesa all'ammissione al predetto concordato . 2.3. – Il terzo motivo denunzia Omesso esame di fatti decisivi, ai sensi dell'articolo 360, I comma, n. 5), cod. proc. civ. nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto che, anche a voler seguire il diverso orientamento di legittimità, non sarebbe stata fornita la prova della strumentalità delle operazioni dalle quali erano originati i crediti fiscali de quibus rispetto al raggiungimento degli obiettivi fissati dal piano, trascurando così le specifiche allegazioni dell'opponente. 3. – Il primo motivo è manifestamente infondato – poiché la motivazione del provvedimento impugnato non si risolve affatto nella mera adesione acritica ai precedenti dello stesso Tribunale (cfr. Cass. Sez. U, 642/2015) – ed anche il secondo va rigettato, con assorbimento del terzo. 4. – Sul tema posto dal secondo motivo, si ritiene che i precedenti favorevoli alla prededucibilità dei crediti sorti durante l'esecuzione del concordato con continuità omologato meritino di essere rivisti, alla luce dei recenti approdi delle Sezioni unite sul tema della prededuzione (Cass. Sez. U, 42093/2021). 5. – In termini generali è sufficiente ricordare che l'articolo 111, comma 2, L.Fall. contempla tre forme di prededuzione i) quella attribuita da una specifica disposizione di legge (criterio legale); ii) quella attribuibile ai crediti sorti in occasione di una procedura concorsuale (criterio cronologico-soggettivo); iii) quella attribuibile ai crediti sorti in funzione di una procedura concorsuale (criterio teleologico). Al riguardo, le Sezioni Unite citate hanno sottolineato che la nozione unificante i tre titoli di prededuzione è la strumentalità agli scopi della procedura . Occorre allora scrutinare se i crediti oggetto del presente giudizio, sorti durante la fase di esecuzione di un concordato con continuità omologato (ritenute non versate, Iva e imposta di registro), rientrino o meno in una delle tre categorie di cui si è detto. 5.1. – Va sicuramente esclusa la c.d. prededuzione ex lege, in assenza di una norma specifica che li dichiari espressamente prededucibili. Che anzi, e proprio con riguardo ai crediti sorti in esecuzione del concordato preventivo omologato, vi è una norma, l'articolo 182-quater L.Fall., che attribuisce la prededucibilità solo ai finanziamenti . 5.2. – I crediti in disamina non possono nemmeno annoverarsi nella seconda categoria, in quanto la procedura di concordato preventivo si chiude con il decreto di omologazione (articolo 181 L.Fall.) e, come si suol dire, il debitore torna in bonis . A fronte del dato normativo, non depone in contrario, per la persistenza della procedura, il fatto che il commissario giudiziale resti in carica al fine di sorvegliarne l'adempimento e riferire al giudice eventuali fatti pregiudizievoli per i creditori, come prevede l'articolo 185 L.Fall. (di cui peraltro non sono qui applicabili ratione temporis i commi da 3 a 6, introdotti dal D.L. 83/2015, conv. con modifiche dalla L. 132/2015). La citata sentenza delle Sezioni unite del 2021, dopo aver ribadito la spiccata connotazione autonoma del parametro dell'occasionalità rispetto a quello della funzionalità (Cass. 5098/2014, 10130/2021, 22670/2021), ha sottolineato che il paradigma dell'insorgenza del credito in occasione della procedura concorsuale si declina non solo sul piano cronologico, ma anche per l'imputazione del rispettivo titolo all'attività' degli organi della procedura stessa ; attività che, nel caso di specie, non viene in rilievo. Il punto è dirimente, a fronte del consolidato orientamento per cui il criterio dell'occasionalità, per avere un senso compiuto, va integrato con l'implicito profilo soggettivo di cui si è detto, poiché altrimenti risulterebbe palesemente irragionevole, in quanto porterebbe a considerare come prededucibili, per il solo fatto di essere sorti in occasione della procedura, i crediti conseguenti ad attività del debitore non funzionali ad esigenze della stessa (così Cass. Sez. U, 42093/2021 cit.). Con la conseguenza che solo gli impegni assunti direttamente dagli organi concorsuali – così come le obbligazioni geneticamente scaturenti dalla loro attività – assurgono a costi che possono gravare sulla procedura, in quanto intrinsecamente sostenibili in vista delle sue finalità concorsuali (conf. Cass. 12332/2023, 29999/2023). 5.3. – Resta dunque da scrutinare la riconducibilità dei crediti per cui è causa alla terza categoria dei crediti in funzione . 6. – In effetti è proprio ad essa che fanno più o meno esplicito riferimento i precedenti favorevoli alla prededucibilità (resi post riforma 2006 e in fattispecie non soggette ratione temporis alla novella del 2010, che ha introdotto, tra l'altro, l'articolo 182-quater L.Fall. sulla prededucibilità dei crediti nel concordato preventivo), laddove evocano il criterio della funzionalità, applicandolo però alla fase esecutiva del concordato. Nelle pronunce più significative si è detto a chiare lettere che la ragione per cui i crediti nascenti da nuovi contratti stipulati dal debitore nel corso dell'esecuzione del concordato preventivo – ai fini del raggiungimento degli obiettivi previsti dal piano e dell'adempimento della proposta, pur se non espressamente contemplati nel piano medesimo – vanno ammessi in prededuzione allo stato passivo del fallimento consecutivo, dichiarato per effetto della risoluzione del concordato, è che le nuove obbligazioni contratte dal debitore, siccome traenti origine da negozi diretti al raggiungimento degli obiettivi previsti dal piano, devono senz'altro ritenersi sorte in funzione della procedura (Cass. 380/2018, che sul punto cita espressamente Cass. 17911/2016, ove però la prededuzione era stata espressamente condizionata alla previsione, nel piano, di quelle future obbligazioni; cfr. Cass. 12044/2018). Quelle pronunce sono state poi di recente richiamate da Cass. 43/2023, sia pure al solo fine di correggere, ai sensi dell'articolo 384, ultimo comma, c.p.c., la motivazione del Tribunale sulla portata innovativa dell'articolo 182-quater, L.Fall. – che in tesi avrebbe attratto nell'orbita dell'articolo 111 L.Fall. crediti prima ad essa estranei, in quanto non sorti in occasione o in funzione della procedura concordataria – ferma restando però la decisione di escludere, in quel caso, la prededucibilità di un finanziamento effettuato durante l'esecuzione del concordato, ma non previsto nel piano. 7. – Ora, come anticipato, la categoria della prededuzione in funzione è stata ridisegnata dalle Sezioni unite con la più volte citata sentenza n. 42093 del 2021, in modo tale da non potersi concepire se non come legata ad un'attività prodromica (o al più coeva) all'accesso e allo svolgimento della procedura – giammai come successiva alla sua chiusura – nell'ottica di una funzionalità strettamente orientata alla procedura stessa, piuttosto che all'attività imprenditoriale del soggetto che vi accede. Vi si legge infatti che la funzionalità può dirsi sussistente, allora, quando l'attività originante il credito sia ragionevolmente assunta, nella prospettazione delle circostanze ad essa coeve, proprio per assecondare, con l'instaurazione o lo svolgimento della specifica procedura concorsuale cui è volta, le utilità (patrimoniali, aziendali, negoziali) su cui può contare tipologicamente, cioè secondo le regole del modello implicato, l'intera massa dei creditori, destinati a prendere posizione sulla proposta del debitore; ciò ne permette l'assimilazione ad una nozione di costo esterno sostenibile al pari di quelli prodotti dalle attività interne degli organi concorsuali, se e quando potranno operare . Inoltre, proprio la funzionalità ben si presta ad includere i crediti di terzi per prestazioni eseguite a favore del debitore in termini di preparazione ed allestimento delle procedure concorsuali anche minori (...); il parametro ricorre pertanto, a volerne assicurare autonomia, laddove per esse la coadiuvazione non riguardi in senso stretto la conservazione dell'impresa in sé (cioè gli atti di amministrazione, cui hanno diverso riguardo ad esempio - nel corso del concordato - il descritto articolo 161, comma 7, L.f. ovvero le varie ipotesi di finanziamento in esecuzione, in funzione o interinale), bensì la ristrutturazione del passivo e i progetti di soddisfacimento dei creditori proprio per come organizzati nelle forme e con gli atti necessari (per legge) o parimenti indispensabili (secondo il tenore dell'iniziativa attivata) all'instaurazione e all'ordinato svolgimento della procedura cui sono strumentali . E ancora la funzionalità, infatti, come parametro direttamente attributivo, appare per un verso antitetica al riconoscimento de plano di un credito solo perché afferente ad una prestazione che si sia inserita fenomenicamente nell'iter che ha condotto ad una procedura ovvero ne sia stata coeva – ma non anche, si noti, successiva – esigendo piuttosto, a necessario elemento integrativo, che il rapporto di inerenza alle finalità della procedura al cui vantaggio è stata rivolta trovi un apprezzamento anche nella transizione verso altra procedura che segua la prima, specie quando ne sia la conferma d'insuccesso del relativo progetto ristrutturativo . Sotto il profilo della c.d. consecutio si aggiunge che, in questo senso, la consecutività - ove la questione riguardi la prededuzione e dunque in assenza di una norma più specifica - non si limita a postulare l'identità dell'elemento oggettivo su cui sono fondate le procedure in sequenza, ma esige che tra di esse non vi sia discontinuità anche organizzativa , non potendosi trascurare che il rischio di devalorizzazione della stessa consistenza della massa attiva appare anzi crescere all'incremento di crediti prededuttivi che non trovino corrispettivo in altrettante addizioni patrimoniali . 7.1. – Che questa sia l'evoluzione del diritto vivente in subiecta materia emerge anche da più recenti pronunce di questa sezione, totalmente in linea con i dicta del massimo organo nomofilattico, laddove si ribadisce che i crediti prededucibili si sottraggono, sì, all'operatività della regola della par condicio creditorum (articolo 111, comma 1, L.Fall.), nondimeno vi si sottraggono, propriamente, nell'ambito della procedura concorsuale, nominativamente identificata, che cronologicamente li determina ovvero che teleologicamente li giustifica ovvero, ancora, nell'ambito della procedura concorsuale, di eguale identificazione nominativa, verso cui si proiettano. Al di fuori di siffatti ambiti procedurali i crediti prededucibili fanno eccezione alla regola della par condicio creditorum se ed in quanto – sostanzialmente – assistiti da causa legittima di prelazione (Cass. 22772/2024). 7.2. – Si tratta di una ricostruzione assiologica e sistematica in linea con il plesso normativo di riferimento, giacché l'articolo 111, comma 2, L.Fall. contempla, oltre alla categoria delle prededuzioni ex lege, solo le categorie dei crediti sorti in funzione o in occasione – non anche in esecuzione – delle procedure concorsuali; mentre per i crediti in esecuzione (segnatamente del concordato preventivo, come quelli oggetto del presente giudizio) il dato normativo esistente ne conferma la riconducibilità alla prima (v. articolo 182-quater L.Fall.). 7.3. –Nel nuovo cono visuale aperto dalle Sezioni unite del 2021 deve apprezzarsi come sistematicamente incoerente che la prededuzione dei crediti sorti per effetto di finanziamenti (strumenti notoriamente essenziali per la riuscita di una ristrutturazione) debba essere attribuita dalla legge, mentre per altre operazioni di anche minore o dubbia rilevanza nell'economia concordataria possa risultare sufficiente il presupposto – che pure esse condividono con i primi – di integrare atti in esecuzione del concordato. Allo stesso modo non pare più conciliabile con quel concetto di funzionalità procedurale che i crediti dei terzi sorti durante la procedura concordataria possano fruire della prededuzione solo in forza di una specifica disposizione di legge (l'articolo 161, comma 7 L.Fall.), mentre quelli sorti dopo la chiusura della procedura, e sol perché in esecuzione della stessa, possano fruire della prededuzione in assenza di previsioni di legge, salvo, appunto, l'articolo 182-quater, comma 1, L.Fall., che però come detto riguarda esclusivamente i finanziamenti, ad ulteriore riprova che quel perimetro tracciato dalla legge – in un ambito di indubbia eccezionalità rispetto al principio generale della par condicio creditorum – non possa essere dilatato in via interpretativa. 7.4. – In quella nuova visione della consecutio tra procedure, è lo stesso difetto di legittimazione dei creditori nuovi (per crediti sorti post-omologa) a chiedere la risoluzione o l'annullamento del concordato, ex articolo 186 L.Fall., a testimoniare la loro estraneità ad una procedura che si è chiusa, appunto, con l'omologazione (articolo 181 L.Fall.), sicché sarebbe paradossale che essi beneficiassero di una precedenza – rispetto ai creditori concordatari che hanno approvato o subito la ristrutturazione, sacrificando i loro diritti di credito – originata dalla consecuzione tra una procedura, cui però sono estranei, e il successivo fallimento. Da questo punto di vista, la tutela apprestata dall'ordinamento attraverso l'esenzione da revocatoria ex articolo 67, comma 3, lett. e) L.Fall. – che preserva da ripetizione il pagamento effettuato in loro favore dall'imprenditore tornato in bonis, in attuazione del piano concordatario – appare congrua e sistematicamente coerente, mentre risulterebbe ultronea la loro antergazione prededuttiva. 8. – Viene formulato il seguente principio di diritto In tema di concordato preventivo in continuità aziendale, i crediti sorti dopo la chiusura della procedura ai sensi dell'articolo 181 L.Fall. e durante la fase di esecuzione del concordato medesimo non beneficiano, nella procedura fallimentare successivamente aperta, della prededucibilità c.d. in funzione , di cui all'articolo 111, comma 2, L.Fall., come ridelineata da Cass. Sez. U, n. 42093 del 2021 . 9. – In conclusione, il ricorso va rigettato, ma ricorrono giusti motivi, in relazione al panorama giurisprudenziale di cui si è dato conto, per disporre la compensazione delle spese. Sussistono invece i presupposti per il c.d. raddoppio del contributo unificato. P.Q.M. Rigetta il ricorso. Compensa integralmente le spese processuali.