Con la sentenza in commento, la Suprema Corte torna a pronunciarsi in materia di patrocinio a spese dello Stato, chiarendo quale sia la dichiarazione a cui si deve far riferimento per l'individuazione del reddito rilevante ai fini dell'ammissione al beneficio.
In tema di patrocinio a spese dello Stato, l'ultima dichiarazione cui si deve fare riferimento per l'individuazione del reddito rilevante ai fini dell'ammissione al beneficio ex articolo 76 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, «è quella rispetto alla quale, al momento del deposito dell'istanza, è scaduto il termine per la presentazione, salvo che il richiedente abbia presentato una nuova dichiarazione, il cui termine sia maturato, ma non ancora scaduto, dovendo farsi riferimento, in tal caso, a quest'ultima». Lo ha ribadito la Suprema Corte, con la pronuncia in commento, sottolineando come tale lettura dell'articolo 76 d.P.R. n. 115/2002 poggia, da un lato, sul voler ancorare il dato in maniera cronologicamente più prossima alla presentazione dell'istanza di ammissione al beneficio così da garantire la coincidenza fra le dichiarazioni in essa contenute e le condizioni reddituali del soggetto; dall'altro, sull'assunto secondo il quale «se il reddito da indicare fosse quello risultate dall'ultima dichiarazione presentata, lo stato cronologico fra il momento di presentazione e quello di deposito potrebbe determinare l'ammissione al beneficio di un soggetto che in passato versava effettivamente in condizioni reddituali tali da consentirgli di fruire del beneficio, ma che al momento del deposito e dell'autocertificazione, in conseguenza di variazioni reddituali in melius, non abbia più diritto al beneficio». Inoltre, conclude il Collegio, il richiamo all'ultima dichiarazione contenuto nell'articolo 76 è volto a evitare scelte rimesse all'arbitrio dell'istante.
Presidente Bellini - Relatore Mari Ritenuto in fatto 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di L'Aquila ha confermato la sentenza emessa il 13/07/2022 dal Tribunale di Pescara con la quale P.D.M.M. era stato giudicato responsabile del reato previsto dall'articolo95, in relazione all'articolo76, del T.U. emesso con d.P.R. 30 maggio 2002, n.115; commesso per avere, nel procedimento penale n.2860/2017 pendente di fronte al GIP presso il Tribunale di Pescara, dichiarato un reddito familiare complessivo per l'anno 2016 di € 2.600,00, essendo invece risultato - dagli accertamenti compiuti dalla Guardia di Finanza - un reddito di € 18.065,36, e quindi condannato, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche ed esclusione della contestata recidiva, alla pena di mesi otto di reclusione ed € 210,00 di multa. In motivazione, la Corte ha rilevato che - in riferimento alla dichiarazione presentata dall'imputato - l'anno da valutare era il 2016, essendo l'istanza di ammissione stata presentata il 10/01/2018, data nella quale non era ancora scaduto il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativi al 2017; ha rilevato che la cifra indicata nell'autodichiarazione non trovava alcuna spiegazione o giustificazione, rigettando quindi il motivo di appello inerente alla sussistenza della condotta contestata. Ha altresì rigettato il motivo con il quale era stata richiesta l'applicazione della causa di non punibilità prevista dall'articolo 131 bis cod.pen., in considerazione dell'oggettiva gravità del fatto. 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione P.D.M.M., tramite il proprio difensore, articolando un unitario di impugnazione, con il quale ha dedotto l'inosservanza o l'erronea applicazione dell'articolo 95 del d.P.R. n. 115/2002. Ha dedotto che i giudici di merito non avrebbero tenuto conto del criterio della prossimità cronologica, in base al quale il dato relativo alla situazione reddituale dovrebbe essere quella più prossima all'epoca di presentazione dell'ammissione al gratuito patrocinio; ha quindi dedotto che, nel caso di specie, al momento della presentazione dell'istanza il ricorrente era a conoscenza del dato reddituale relativo al 2017 e che avrebbe, di fatto, consentito l'ammissione al beneficio, atteso che il termine per la presentazione della dichiarazione fiscale andava fissato all'inizio dell'anno solare successivo. 3. Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta, nella quale ha concluso per il rigetto del ricorso. La difesa del ricorrente ha fatto pervenire note di trattazione scritta, nelle quali si è riportata alle argomentazioni contenute nell'impugnazione. Considerato in diritto 1. Il ricorso è infondato. 2. In riferimento alla questione di diritto sollevata nel ricorso, va rilevato che (ricomponendo un contrasto di lettura sull'elemento oggettivo dalla fattispecie, sussistente all'interno di questa Sezione), con Sez. 4, n. 43738 del 06/1/2024, Ruggiero, Rv. 287208 è stato affermato il principio per il quale in tema di patrocinio a spese dello Stato, l'ultima dichiarazione, cui si deve fare riferimento per l'individuazione del reddito rilevante ai fini dell'ammissione al beneficio ex articolo 76 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, è quella rispetto alla quale, al momento del deposito dell'istanza, è scaduto il termine per la presentazione, salvo che il richiedente abbia presentato una nuova dichiarazione, il cui termine sia maturato ma non ancora scaduto, dovendo farsi riferimento, in tal caso, a quest'ultima (in senso conforme, in precedenza, Sez. 4, n. 16875 del 12/03/2024, Bavosio, Rv. 286177-01; n. 46382 del 14/10/2014, Pierri, Rv. 260953-01; n. 7110 del 5/2/2010, Varane, Rv. 246698-01). Tale lettura della norma di cui all'articolo 76 d.P.R. n. 115/2002 è stata più volte ribadita e ripresa anche di recente, superando un indirizzo, nelle more seguito in qualche pronuncia, secondo cui l'ultima dichiarazione per la individuazione del reddito rilevante ai presenti fini sarebbe, invece, quella per la quale è maturato, al momento del deposito dell'istanza, l'obbligo di presentazione, anche se materialmente essa non sia stata presentata (Sez. 4, n. 15694 del 17/./2020, Cusenza, Rv. 279239) e anche se non sia ancora scaduto il termine per presentarla. A sostegno di tale approccio ermeneutico, da un lato, si è richiamata la ratio legis, quella cioè di ancorare il dato in maniera cronologicamente più prossima alla presentazione della istanza di ammissione al beneficio e garantire, dunque, la coincidenza fra le dichiarazioni in essa contenute e le condizioni reddituali del soggetto; dall'altro, si è utilizzato l'argomento logico per il quale, se il reddito da indicare fosse quello risultante dall'ultima dichiarazione presentata, lo stato cronologico fra il momento di presentazione di quest'ultima e quello di deposito dell'istanza potrebbe determinare l'ammissione al beneficio di un soggetto che in passato versava effettivamente in condizioni reddituali tali da consentirgli di fruire del beneficio, ma che - al momento del deposito dell'istanza e dell'autocertificazione, in conseguenza di variazioni reddituali in melius - non abbia più diritto al beneficio. Sul punto, l'esigenza di garantire il principio di prossimità, richiamato dall'opposto orientamento, è espressamente considerata anche da quello che riconosce spazio e rilevanza pure all'ultima dichiarazione che sia stata eventualmente presentata in concreto (Sez. 4, n. 16875 del 12/3/2024, Bavosio, in motivazione). Sotto altro profilo, va pure considerato che il legislatore, inserendo nell'articolo 76 citato il richiamo all'ultima dichiarazione, ha con tutta evidenza inteso ancorare il parametro reddituale a un dato di certezza e parità nel flusso degli adempimenti gravanti sul contribuente, in modo da impedire scelte rimesse all'arbitro dello stesso istante (Sez. 4, n. 46382 del 2014, Pierri, cit., in motivazione), posto che la lettera e la funzione del testo di legge escludono che possa essere richiesta una segnalazione di redditi riferiti a un tempo per il quale non sia ancora maturato l'obbligo di presentazione (Sez. 4, n. 7710 del 2010, Varone, cit., in motivazione). 3. Nel caso di specie, quindi, al momento di presentazione dell'istanza l'ultima dichiarazione presentata era quella relativa all'anno solare 2016, mentre comunque - alla data medesima (10/01/2018) - come osservato dal giudice d'appello, non era ancora neanche iniziato il termine per la presentazione della dichiarazione relativa al 2017; conseguendo da ciò l'infondatezza della deduzione difensiva. 4. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.