Il decreto di esproprio è condizione necessaria nell’azione di determinazione delle indennità

Per la Prima sezione civile della Suprema Corte, la pronuncia del decreto di espropriazione costituisce una condizione dell'azione per la determinazione della corrispondente indennità di esproprio.

La vicenda nasce da una deliberazione del Consiglio Comunale di Bari con cui veniva approvato il piano economica e popolare (PEEP) nel territorio di Bari Carbonara C/2. Venivano quindi individuate le aree da cedere in diritto di proprietà e quelle da cedere in diritto di superficie, di cui alcune di proprietà degli odierni ricorrenti, ai quali veniva assegnata un'indennità di esproprio. I suddetti proponevano ricorso in opposizione alla delibera di stima, ma la Corte d'appello lo dichiarava inammissibile, in quanto «la deliberazione consiliarenumero 100/2022 non equivale al provvedimento ex articolo 42-bis TUE, trattandosi invece di atto amministrativo adottato ai sensi e per gli effetti dell'articolo 194, lettera a) e lettera b) d.lgs.numero 267/2000». Secondo la Corte, non si tratta di atto autonomamente impugnabile, ma solamente di un provvedimento propedeutico con il quale si riconosce la legittimità del debito fuori bilancio derivante dall'adozione del deliberato del consiglio comunale per l'importo complessivo, ma non del vero e proprio decreto di acquisizione sanante che deve possedere requisiti diversi come la notifica, il deposito delle somme , e la trascrizione presso la conservatoria. In sostanza, secondo il provvedimento impugnato mancherebbe l'elemento essenziale quindi il trasferimento della proprietà comune e non un vero e proprio decreto di acquisizione pronto, di conseguenza non sussisterebbe la condizione dell'azione. Contro tale provvedimento gli odierni ricorrenti hanno proposto ricorso per cassazione con tre motivi, di cui il primo riguarda l'errata decisione della Corte d'appello per per avere escluso l'esistenza della condizione dell'azione costituita dal provvedimento di acquisizione sanante definitiva. Ha resistito con controricorso il Comune di Bari. In caso di adozione del provvedimento di acquisizione sanante di esproprio, cui all'articolo 42-bis del d.P.R.numero 327 del 2001, il ricorso da parte del privato per la determinazione dell'indennizzo deve essere proposto avverso la delibera del Consiglio comunale, che ricomprende anche l'ipotesi di acquisto di immobili disciplinata dall'articolo 42-bis del d.P.R.numero 327 del 2001, condizione dell'azione, restando irrilevante il successivo provvedimento attuativo emesso dal Dirigente dell'ufficio comunale. Il ricorso è stato accolto sul primo motivo, che criticava il provvedimento della Corte d'appello per non aver considerato la delibera come “acquisizione sanante”, anche se in realtà veniva persino intitolata in questo modo. Secondo il ricorrente, al contrario di quanto stabilito dalla Corte d'appello il provvedimento è autonomamente impugnabile anzi costituisce il momento centrale del procedimento d'esproprio. Anche secondo l'ordinanza in commento va richiamata la giurisprudenza di legittimità che stabilisce, in modo uniforme, che il decreto di esproprio costituisce condizione dell'azione. Infatti, in tema di espropriazione per pubblica utilità, il principio per il quale la pronuncia del decreto di espropriazione costituisce una condizione dell'azione per la determinazione della corrispondente indennità - sicché il giudice non può esaminare il merito della causa senza che esso venga ad esistenza - resta valido anche con riferimento alla disciplina introdotta dald.P.R.numero 327 del 2001, atteso che il menzionato decreto continua a costituire la fonte del credito indennitario: sia nel senso che non è possibile addivenire ad una statuizione definitiva sull'indennità in assenza del provvedimento ablatorio, sia nel senso che, emanato quest'ultimo, sorge ed è azionabile il diritto del proprietario a percepire l'indennizzo, da determinarsi con riferimento alla data del trasferimento coattivo. Inoltre, per la Suprema Corte, il decreto di esproprio segna la conclusione del procedimento di espropriazione e determina il trasferimento della proprietà dell'immobile in favore dell'espropriante, facendo sorgere il diritto dell'espropriato all'indennità, fa configurare la sua emanazione, non già come presupposto processuale, alla cui esistenza è subordinata la possibilità di pervenire ad una decisione di merito, ma come condizione dell'azione, la cui mancanza impedisce l'accoglimento della domanda, escludendo la configurabilità del diritto che ne costituisce il fondamento. In sostanza, nel caso in esame, la Corte d'appello ha errato, secondo l'ordinanza in commento, a ritenere che esso non avesse contenuto decisorio e a dichiarare inammissibile il ricorso; motivo per cui ha accolto quello attuale, rimandando alla Corte d'appello competente, in diversa composizione.

Presidente Scoditti - Relatore D'Orazio Rilevato che: 1. Con deliberazione del consiglio comunalenumero 126/1979 del 26/1/1979 veniva approvato il piano di zona da destinare all'edilizia economica e popolare (PEEP) nel territorio di (OMISSIS). Venivano quindi individuate le aree da cedere in diritto di proprietà e quelle da cedere in diritto di superficie. A seguito di quattro procedure espropriative differenti, con varie deliberazioni successive, parte del terreno degli attori, di cui alla particella (OMISSIS) del foglio (OMISSIS), veniva ceduto ad alcune cooperative, sicché la superficie dalla originaria di mq 5311 intestata ai L. passava a quella di mq 4250. Venivano infatti ceduti mq 589 alla Cooperativa edilizia (OMISSIS), mq 156 alla cooperativa (OMISSIS), mq 118 alla cooperativa il (OMISSIS) e mq 498 alla cooperativa (OMISSIS). L'intervento consisteva nella realizzazione del collegamento stradale tra i vari lotti e corpi di fabbrica esistenti e nella realizzazione della fogna bianca e dell'impianto di pubblica illuminazione «tendenti a migliorare le condizioni di vivibilità del quartiere». Con delibera del consiglio comunalenumero 10/2010 veniva approvato il progetto preliminare, costituente variante allo strumento urbanistico, per la realizzazione dell'opera, determinando l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio solo su una parte della particella (OMISSIS) del foglio (OMISSIS), per mq 2251,66 sul totale di mq 4250. Non veniva però poi approvato il progetto definitivo. Successivamente si procedeva all'avvio di un nuovo procedimento espropriativo voto all'acquisizione dei beni immobili necessari per la realizzazione delle «opere di urbanizzazione primaria (OMISSIS)» per mq 1672. Pertanto, con la nota del 3/6/2020 veniva comunicato l'avvio del procedimento per l'approvazione del progetto preliminare comportante riapposizione del vincolo preordinato all'esproprio, ai sensi dell'articolo 11 del d.P.R.numero 327 del 2001. Con le deliberazioninumero 36/2021 del 19/4/2021 enumero 61/2021 del 13/7/2021 veniva quindi approvato il progetto preliminare dell'opera, con il piano particellare, e reiterato il vincolo preordinato all'esproprio su tutte le superfici interessate dalla nuova opera. Tuttavia, il terreno degli attori veniva occupato solo per una modesta superficie. 2. I L. notificavano il 14/2/2022 al Comune di (OMISSIS) atto di diffida pronunciarsi «sull'opportunità di acquisire l'intera area ai sensi e per gli effetti di quanto prevede l'articolo 42-bis del d.P.R.numero 327/01». Successivamente gli attori in data 13/4/2022 proponevano ricorso dinanzi al Tar Puglia ex articolo 31 c.p.a. avverso il silenzio serbato dalla p.a., che veniva definito con sentenza del Tarnumero 1153/2022. 3. Veniva quindi comunicato l'avvio del procedimento ex articolo 42-bis d.P.R.numero 327 del 2001 con la nota delle 4/10/2022,numero 312522. 4. Successivamente veniva emessa deliberazione del consiglio comunalenumero 100/2022 del 5/12/2022 che, ad avviso della Corte d'appello adita per l'opposizione alla stima, «appostava in bilancio le somme necessarie per la pronuncia del provvedimento ablatorio». 5. La Corte d'appello di Bari, con ordinanzanumero 894/2023, della 7/4/2023, dichiarava inammissibile il ricorso, in quanto «la deliberazione consiliarenumero 100/2022 non equivale al provvedimento ex articolo 42-bis TUE, trattandosi invece di atto amministrativo adottato ai sensi e per gli effetti dell'articolo 194, lettera a) e lettera b) d.lgs.numero 267/2000». Ad avviso della Corte d'appello si trattava di un «provvedimento propedeutico con il quale si riconosce - trattandosi di debito rinveniente da sentenza del Tar per una procedura espropriativa non definita con l'adozione del decreto di esproprio -, la legittimità del debito fuori bilancio derivante dall'adozione del deliberato del consiglio comunale per l'importo complessivo, immediatamente esecutivo (senza la pubblicazione nell'albo pretorio) e trasmessa ai revisori per l'approvazione, non anche del vero e proprio decreto di acquisizione sanante che deve possedere i requisiti del comma 4 dell'articolo 42-bis (notifica, deposito delle somme, trascrizione presso la conservatoria, etc.)». Mancherebbe, a giudizio della Corte territoriale, il trasferimento della proprietà comune, in quanto il provvedimento avrebbe dovuto «decretare formalmente anche il passaggio al patrimonio comunale della proprietà del bene». Al contrario, nella specie, si tratterebbe di «un'autorizzazione del consiglio comunale che in nessun modo equivale al decreto di acquisire sanante». Non sussisterebbe, allora, «la condizione dell'azione». 6. Avverso tale provvedimento hanno proposto ricorso per cassazione S. L., nonché M. M., erede di R. L., G. L., T. L., G. L., tutti eredi di V. L., A. C., A. O., l. C., A. A. e A. D., tutti eredi di E. L., G. L., D. L., M. L., C. L., A. L., S. V. L., M. P., A. P., G. P., tutti eredi di G. L.. 7. Ha resistito con controricorso il Comune di (OMISSIS). Considerato che: 1. Con il primo motivo di impugnazione i ricorrenti deducono la «nullità della sentenza/ordinanza e del procedimento per aver erroneamente escluso l'esistenza della condizione dell'azione, costituita dal provvedimento di acquisizione sanante definitiva ex articolo 42-bis d.P.R.numero 327/01 che era invece esistente in quanto pronunciato con la del. di C.C.numero 100/2022, con riferimento all'articolo 360, primo comma,numero 4, c.p.c.». Ad avviso dei ricorrenti la Corte d'appello, in violazione dell'articolo 42-bis del d.P.R.numero 327 del 2001 e dell'articolo 194 del d.lgs.numero 267 del 2000, avrebbe «stravol[to] completamente il contenuto e il significato» di tale disposizione, ritenendo che la deliberanumero 100 del 2022 «non abbia concluso il procedimento di acquisizione sanante». Tuttavia, per i ricorrenti, l'ordinanza della Corte territoriale avrebbe omesso di considerare che la deliberanumero 100 del 2022 era stata adottata dal consiglio comunale, unico organo competente alla pronuncia del provvedimento di acquisire sanante. Inoltre, tale delibera era stata adottata all'esito di un giudizio amministrativo che aveva dichiarato l'obbligo del Comune di (OMISSIS) di pronunciarsi entro 60 giorni sull'istanza presentata dai ricorrenti in data 14/2/2022 e diretta all'emissione del provvedimento di acquisizione sanante. Tra l'altro tale delibera risulta formalmente intitolata come «acquisizione sanante». Nella stessa si dà atto di aver valutato tutti gli interessi in conflitto, confermando la necessità di acquisire al patrimonio indisponibile del Comune di (OMISSIS) una quota parte pari a 657 m quadri della particella (OMISSIS) «già» di proprietà degli eredi L., al fine di sanare l'illegittima occupazione. In tale delibera sono stati determinati tre distinti indennizzi per complessivi euro 50.413,33, di cui euro 36.135,00 per pregiudizio patrimoniale, euro 3613,50 per pregiudizio non patrimoniale ed euro 10.664,86 per periodo di occupazione senza titolo. In tale delibera si è anche accertata «la concreta impossibilità di restituire le aree irreversibilmente trasformate alla originaria funzione senza grave sacrificio per gli interessi pubblici ora soddisfatti con le opere pubbliche realizzate». Nel provvedimento si dà atto del giudizio «svoltosi dinanzi al Tar e al Consiglio di Stato». La motivazione dell'ordinanza della Corte d'appello risulta errata, in quanto nessuno dei provvedimenti pronunciati dal Tar contiene condanna al pagamento di somme considerabili «debiti fuori bilancio» ai sensi dell'articolo 194 del d.lgs.numero 267 del 2000. Sarebbe erronea l'affermazione della Corte territoriale per cui la delibera del consiglio comunalenumero 100 del 2022 riconoscerebbe «un debito rinveniente da sentenza del Tar per una procedura espropriativa». Al contrario, dalle sentenze del Tar, a parte le spese legali, «non risultano debiti che possano debbano essere riconosciuti mediante la procedura prevista dall'articolo 194 TUEL». Peraltro, i requisiti indicati nella motivazione dell'ordinanza della Corte d'appello, a dimostrazione della inidoneità del provvedimentonumero 100 del 2022 ad integrare gli estremi della coesione sanante, e cioè notifica, deposito delle somme, trascrizione, attengono tutti a fasi successive al perfezionamento dell'atto. 2. Con il secondo motivo di impugnazione i ricorrenti lamentano la «violazione e falsa applicazione degli articoli 42-bis del d.P.R.numero 327/01 e dell'articolo 194 lettera a) e lettera d) del d.lgs.numero 267/2000». Non solo sarebbe nulla la sentenza per inesistenza della motivazione ex articolo 360, primo comma,numero 4, c.p.c., ma «anche sotto il profilo di violazione di legge. Ed infatti la delibera di consiglio comunalenumero 100 del 2022 «altro non è che l'atto che, previo apposito giudizio al Tar, ha concluso il procedimento di acquisizione sanante disciplinato dalla norma anzidetta», mentre l'articolo 194 TUEL non rileva «in quanto le somme contenute nella delibera anzidetta, salvo l'importo delle spese legali (molto inferiore alla somma di euro 3000,00), non sono riconducibili alle pronunce del Tar, ma all'autonoma decisione dell'organo competente del Comune di (OMISSIS) di disporre l'acquisizione al patrimonio indisponibile dell'ente della superficie di mq 657». La deliberanumero 100 del 2022, dunque, non può essere considerata «atto meramente propedeutico» alla acquisizione sanante, essendo presenti tutti gli elementi sostanziali previsti dall'articolo 42-bis del d.P.R.numero 327 del 2001. La funzione di tale disposizione non potrebbe certo essere surrogata dal richiamo all'articolo 194 TUEL effettuato dalla deliberanumero 100 del 2022, non avendo peraltro «il Tar ha pronunciato nessuna sentenza di condanna al pagamento di somme per l'esproprio». 3. Con il terzo motivo di impugnazione ricorrenti deducono la «violazione e falsa applicazione dell'articolo 21-septies L.numero 241/90 e degli articoli 91 e seguenti c.p.c.». La deliberanumero 100 del 2022, ad avviso dei ricorrenti, «è nulla per avere eluso il giudicato formatosi sulla sentenza del Tar Puglianumero 1153/2022 come stabilito dal Consiglio di Stato con la sentenzanumero 9004 del 16/10/2023». Tra l'altro, la Corte d'appello ha condannato i ricorrenti alle spese di lite, omettendo di prendere atto dell'esistenza di tale nullità. 4. Risulta fondato il primo motivo di impugnazione, con assorbimento dei restanti. 4.1. Deve premettersi che è consentito l'accesso agli atti da parte del giudice di legittimità, trattandosi di verificare la sussistenza o meno della condizione dell'azione rappresentata dal provvedimento di acquisizione sanante ex articolo 42-bis del d.P.R.numero 327 del 2001. Va richiamata, dunque, la giurisprudenza di legittimità per cui il decreto di esproprio costituisce condizione dell'azione (Cass., sez. 1, 14/2/2017,numero 3840). Si è ritenuto, infatti, che in tema di espropriazione per pubblica utilità, il principio per il quale la pronuncia del decreto di espropriazione costituisce una condizione dell'azione per la determinazione della corrispondente indennità - sicché il giudice non può esaminare il merito della causa senza che esso venga ad esistenza - resta valido anche con riferimento alla disciplina introdotta dal d.P.R.numero 327 del 2001, atteso che il menzionato decreto continua a costituire la fonte del credito indennitario: sia nel senso che non è possibile addivenire ad una statuizione definitiva sull'indennità in assenza del provvedimento ablatorio, sia nel senso che, emanato quest'ultimo, sorge ed è azionabile il diritto del proprietario a percepire l'indennizzo, da determinarsi con riferimento alla data del trasferimento coattivo (Cass., sez. 1, 31/5/2016,numero 11261); tant'è vero che nel giudizio di opposizione alla stima, la produzione del decreto di esproprio, che sia intervenuto dopo la definizione del procedimento d'appello o dopo la proposizione del ricorso per cassazione, può essere validamente effettuata nel giudizio di legittimità, non trovando ostacolo nell'articolo 372 c.p.c., poiché il provvedimento ablatorio ha natura giuridica di condizione dell'azione, la cui sopravvenienza è rilevabile in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello di legittimità, fino al termine della discussione orale (Cass., sez. 1, 26/2/2016,numero 3817; Cass., sez. 1 17/6/2009numero 14080). Il decreto di esproprio, dunque, costituisce condizione indefettibile nell'azione di determinazione dell'indennità, rappresentandone un fatto indispensabile per integrarne la fattispecie costitutiva (Cass., sez. 1, 18/7/2013,numero 17604). Proprio la circostanza che il decreto di esproprio segna la conclusione del procedimento di espropriazione determina il trasferimento della proprietà dell'immobile in favore dell'espropriante, facendo sorgere il diritto dell'espropriato all'indennità, fa configurare la sua emanazione, non già come presupposto processuale, alla cui esistenza è subordinata la possibilità di pervenire ad una decisione di merito, ma come condizione dell'azione, la cui mancanza impedisce l'accoglimento della domanda, escludendo la configurabilità del diritto che ne costituisce il fondamento (Cass., sez. 1, 6/7/2012,numero 11406). 5. È indubbio che anche il provvedimento di acquisizione sanante ex articolo 42-bis del d.P.R.numero 327 del 2001 fa concludere il relativo procedimento e determina il trasferimento della proprietà, sicché costituisce una condizione dell'azione, la cui mancanza impedisce la pronuncia di accoglimento della domanda. 6. Proprio per tale ragione trova applicazione la pronuncia, a sezioni unite, di questa Corte per cui quando col ricorso per cassazione venga denunciato un vizio che comporti la nullità del procedimento o della sentenza impugnata, sostanziandosi nel compimento di un'attività deviante rispetto ad un modello legale rigorosamente prescritto dal legislatore, ed in particolare un vizio afferente alla nullità dell'atto introduttivo del giudizio per indeterminatezza dell'oggetto della domanda o delle ragioni poste a suo fondamento, il giudice di legittimità non deve limitare la propria cognizione all'esame della sufficienza e logicità della motivazione con cui il giudice di merito ha vagliato la questione, ma è investito del potere di esaminare direttamente gli atti ed i documenti sui quali il ricorso si fonda, purché la censura sia stata proposta dal ricorrente in conformità alle regole fissate al riguardo dal codice di rito (Cass., Sez.U., 22/5/2012,numero 8077). Trattasi, dunque, di «fatto processuale» che quello che ha rilevanza ai fini dello svolgimento del processo, che cioè è idoneo a produrre effetti sul rapporto processuale. 7. Nella specie, risulta in modo chiaro che con nota del 4/10/2022, protocollo 312522 è stato avviato il procedimento di acquisizione sanante, in relazione alla diffida degli eredi L. ed in esecuzione della sentenza Tar Puglianumero 1153/2022 dell'11/8/2022 («ciò posto, si informano le SS.LL. dell'avvio del relativo procedimento per l'adozione del provvedimento che avrà ad oggetto l'acquisizione al patrimonio dell'ente di porzione del suolo individuato nel catasto terreni sez. di (OMISSIS) - FM (OMISSIS) - con la particellanumero (OMISSIS) per una superficie pari a metri quadrati 657, valore stimato metro quadrato di euro 55,00, salve le ulteriori secondo le prescrizioni dell'articolo 42-bis d.P.R. 327/2001»). Il provvedimento di acquisizione sanante è, invece, quello deliberato dal consiglio comunale di (OMISSIS)numero 100 del 5/12/2022, avente ad oggetto «autorizzazione all'acquisizione sanante ai sensi dell'articolo 42-bis del d.P.R.numero 327/01 e s.n.i. di parte del suolo catastalmente identificato al catasto terreni sez. di (OMISSIS), FM (OMISSIS), particellanumero (OMISSIS), mq 657, già di proprietà degli eredi L. ed esecuzione sentenza Tar Puglianumero 1153/2022 dell'11/8/2022. Riconoscimento ai sensi dell'articolo 194, lettera a) e d) del TUEL dei relativi debiti fuori bilancio». Nel provvedimento di acquisizione sanante ex articolo 42-bis del d.P.R.numero 327 del 2001 si dà atto che «con notanumero 312522 del 4/10/2022, alla luce dell'irreversibile trasformazione delle aree ricadenti nella particellanumero (OMISSIS), occupata per la ridetta superficie di mq 657 dall'impianto di pubblica illuminazione, fogna nera e pavimentazione stradale, come acclarato dalla richiamata comunicazione IVOPnumero 311863 del 4/10/2022 si è proceduto a comunicare alla ditta catastale l'avvio del procedimento di acquisizione ex articolo 42-bis del d.P.R. 327/01». Si chiarisce nella delibera che «il valore di mercato dell'area interessata» è di euro 55,0 m². Si descrivono poi gli indennizzi, di cui euro 36.135,00 quale pregiudizio patrimoniale, euro 3613,50 quale pregiudizio non patrimoniale oltre all'indennità di occupazione senza titolo, per un totale di euro 62.000,00. Nella delibera si rileva anche la sussistenza delle «condizioni per l'adozione del provvedimento di acquisizione ex articolo 42-bis del d.P.R. 327/01 s.m.i. la sola estensione di mq 657 facenti parte della particella 29 del FM 67 sez. A del Comune di (OMISSIS)». Pertanto, viene autorizzata l'acquisizione al patrimonio comunale delle suddette aree ai sensi dell'articolo 42-bis del d.P.R.numero 327 del 2001, riconoscendo il debito fuori bilancio di complessivi euro 62.000,00 per tutti gli oneri necessari a procedere alla acquisizione sanante, di parte (657 m quadri) del suolo di proprietà dei ricorrenti. Inoltre, si riconosce il debito fuori bilancio di complessivi euro 3000,00 quale somma necessaria per la rifusione delle spese legali riconosciute nella sentenza Tar per la Puglianumero 1153/2022 dell'11/8/2022». La deliberazionenumero 100 del 5/12/2022 pertanto «conferma la necessità di provvedere la formale acquisizione al patrimonio indisponibile del Comune di (OMISSIS) di quota parte pari a 657 m² del suolo catastalmente identificato al Catasto Terreni sez. di (OMISSIS) FM (OMISSIS) particellanumero (OMISSIS), già di proprietà degli eredi L. al fine di sanare l'illegittima occupazione di aree private senza titolo ed evitare ulteriori oneri a carico dell'ente». Con tale delibera si autorizza «ai sensi dell'articolo 42-bis del Testo Unico d.P.R.numero 327/01 l'acquisizione al patrimonio comunale di parte del suolo di cui al punto 1». Con la medesima delibera si è riconosciuto l'indennizzo da corrispondere ai proprietari per l'acquisizione sanante di euro 36.135,00 a titolo di pregiudizio patrimoniale, di euro 3613,50 a titolo di pregiudizio non patrimoniale, di euro 10.664,83 per occupazione senza titolo. Inoltre, si è riconosciuto, ai sensi dell'articolo 194 del TUEL «il debito fuori bilancio di complessivi euro 3000,00, somma necessaria per la rifusione in favore dei ricorrenti delle spese legali riconosciute nella sentenza Tar per la Puglianumero 1153/2022 dell'11/8/2022». Allo stesso modo si è riconosciuto, sempre ai sensi dell'articolo 194 del TUEL, la spesa complessiva quale debito fuori bilancio per complessivi euro 62.000,00, comprensivi di spese tecniche ed ulteriori oneri correlati all'acquisizione, per procedere alla questione sanante di parte (657 m²) del suolo catastalmente identificato al catasto terreni particella sez. di Bari FM 67 particellanumero 29. La delibera è stata poi inviata al direttore della ripartizione ragioneria per gli adempimenti di competenza. 8. Pertanto, è evidentemente erronea l'affermazione della Corte d'appello per cui ricorrenti avrebbero impugnato una delibera, e cioè quellanumero 100 del 2022 che non equivale «al provvedimento ex articolo 42-bis TUE», trattandosi - per la Corte territoriale – invece «di atto amministrativo adottato ai sensi e per gli effetti dell'articolo 194 lettera a e lettera b) d.lgs.numero 267/2000». Non è un provvedimento propedeutico con il quale si riconosce, trattandosi di debito proveniente da sentenza del Tar, la legittimità del debito fuori bilancio, ma si è in presenza proprio di un provvedimento di acquisizione sanante pronunciato dal consiglio comunale, unico organo competente ad emettere tale provvedimento. 9. Effettivamente, per giurisprudenza amministrativa consolidata, la competenza all'adozione del provvedimento di acquisizione sanante è riservata al consiglio comunale perché riconducibile al novero dei provvedimenti di acquisizione di cui alla lettera l) dell'articolo 42, comma 2, d.lgs. 18 agosto 2000,numero 267 che dispone doversi adottare con la delibera consiliare gli: “acquisti e alienazioni immobiliari”, così ricomprendendo anche l'ipotesi di acquisto di immobili disciplinata dall'articolo 42-bis del d.P.R.numero 327 del 2001 (Cons. Stato, sez. IV, 10/5/2018,numero 2810; Cons. Stato, sez. V, 13/10/2010,numero 7472). Si è pure precisato che il provvedimento dirigenziale che ciò abbia disposto, tuttavia, non può essere dichiarato nullo, ma, al più, sarebbe meramente illegittimo, in quanto la patologia riscontrabile non può essere ascritta al “difetto assoluto di attribuzione” dato che, all'evidenza, il dirigente comunale esercita un potere attribuito al medesimo ente titolare della funzione esercitata (Cons. Stato,numero 2810 del 2018). 10. In base all'articolo 42-bis requisiti sufficienti dell'atto sono, a parte la motivazione, «disporre che sia acquisito» e la liquidazione dell'indennizzo (requisiti rinvenibili, compreso l'ordine prescritto di trasmissione alla Corte dei conti) ed è la legge che vi collega l'effetto del passaggio di proprietà sotto la condizione sospensiva del pagamento/deposito della somma (per cui è sufficiente che ricorrano gli elementi per collegarvi l'effetto di legge); ulteriori adempimenti da parte del funzionario incaricato hanno natura esecutiva dell'esaustivo esercizio del potere (e manifestazione di volontà) da parte dell'organo competente; ai fini dell'interesse ad impugnare la determinazione dell'indennità, la volontà dell'autorità amministrativa può reputarsi perfezionata. 11. Tutte le altre formalità, quali la notifica, il deposito delle somme, la trascrizione presso la conservatoria, sono adempimenti ulteriori e successivi all'adozione del provvedimento di acquisizione sanante. 12. Restano assorbiti il secondo ed il terzo motivo. 13. La sentenza impugnata deve, quindi, essere cassata, in ordine al motivo accolto, con rinvio alla Corte d'appello di Bari, in diversa composizione, che applicherà il seguente principio di diritto «In caso di adozione del provvedimento di acquisizione sanante di cui all'articolo 42-bis del d.P.R.numero 327 del 2001, il ricorso da parte del privato per la determinazione dell'indennizzo deve essere proposto avverso la delibera del Consiglio comunale, organo che ha la competenza a provvedere ai sensi dell'articolo 42, comma 2, lettera l) del d.lgs.numero 267 del 2000, che attribuisce all'organo consiliare la competenza in materia di “acquisti e alienazioni immobiliari”, così ricomprendendo anche l'ipotesi di acquisto di immobili disciplinata dall'articolo 42-bis del d.P.R.numero 327 del 2001, restando irrilevante il successivo provvedimento attuativo emesso dal Dirigente dell'ufficio comunale», e provvederà anche sulla determinazione delle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. accoglie il primo motivo di impugnazione; dichiara assorbiti i restanti; cassa la sentenza impugnata in ordine al motivo accolto, con rinvio alla Corte d'appello di Bari, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.