Notificazione della citazione dell’imputato: nullità assoluta o a regime intermedio?

La Suprema Corte, con la sentenza in commento, differenzia i casi in cui il difetto della notificazione dell’atto di citazione determina nullità assoluta e insanabile, dai casi in cui genera una nullità di ordine generale a regime intermedio.

La giurisprudenza di legittimità ha ormai chiarito che in tema di notificazione della citazione dell'imputato, la nullità assoluta e insanabile prevista dall'articolo 179 c.p.p. «ricorre soltanto nel caso in cui la notificazione della citazione sia stata omessa o quando, essendo stata eseguita in forme diverse da quelle prescritte, risulti inidonea a determinare la conoscenza effettiva dell'atto». Nei casi in cui invece, vi sia stata una violazione delle regole sulle modalità di esecuzione, si applica la disciplina della sanatoria di cui all'articolo 184 c.p.p. Il ricorso alla procedura di notificazione all'imputato attraverso il deposito dell'atto nella casa comunale è inoltre, possibile, solo dopo aver esperito in via cumulativa, tutte le strade previste dai commi antecedenti all'8 dell'articolo 157 c.p.p. Anche l'omissione di tali adempimenti infatti, determina la nullità assoluta ex articolo 179 c.p.p. Di converso, qualora non sussista in atti l'avviso di ricevimento della raccomandata spedita dall'ufficiale giudiziario, non si verifica necessariamente un'ipotesi di omessa notifica, con conseguente nullità assoluta e insanabile, ma «una irrituale notifica, la quale, sempre che non appaia in astratto o risulti in concreto inidonea a determinare la conoscenza effettiva dell'atto da parte del destinatario, determina una nullità di ordine generale ai sensi dell'articolo 178, comma primo, lett. c), c.p.p., a regime intermedio, la quale ove non sia ritualmente dedotta in primo grado risulta sanata se sussiste in concreto la prova della conoscenza del processo da parte dell'imputato».

Presidente Ferranti - Relatore Branda Il testo integrale della pronuncia sarà disponibile a breve.