Non vi è differenza, circa le esigenze di tutela che il codice del consumo punta a garantire, tra la posizione di chi si rivolga all’avvocato per essere tutelato in un giudizio inerente all’attività professionale in essere e chi si rivolga all’avvocato per essere tutelato in un giudizio inerente all’attività professionale ormai cessata al momento del conferimento dell’incarico difensivo. Il collegamento funzionale tra oggetto del mandato professionale e l’attività professionale sussiste, pur se tale attività non era più in essere al momento della stipula.
Il Tribunale aveva respinto l'opposizione interposta da un uomo avverso il decreto con cui a quest'ultimo era stato ingiunto il pagamento di oltre euro sessantamila in favore di due avvocati per il patrocinio reso in un giudizio, svoltosi davanti al Tribunale, in cui il predetto era stato convenuto con azione di responsabilità ex articolo 146 l.fall., quale ex amministratore di una fallita società. Contro l'ordinanza l'uomo ha proposto ricorso per cassazione, che tuttavia è stato rigettato. Il foro competente Tra i numerosi motivi, ha lamentato la violazione degli articolo 3, comma 1, lett. a) e 33, comma 2, lett. u) del Codice del consumo, per avere il Tribunale di Pisa disatteso l'eccezione dell'opponente secondo cui detto Tribunale sarebbe stato incompetente, essendo piuttosto competente, sulla base del principio del foro del consumatore, il Tribunale di Roma, luogo dove l'opponente risiedeva al momento del conferimento dell'incarico. Il Tribunale ha disatteso tale eccezione rilevando la connessione tra l'attività professionale e imprenditoriale svolta dall'opponente quale ex amministratore della fallita e l'oggetto del contratto di assistenza legale. Il motivo è stato dichiarato infondato, poiché il Codice del consumo (d.lgs. 206/2005) definisce (articolo3) consumatore o utente «la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta». Invece, professionista è «la persona fisica o giuridica che agisce nell'esercizio della propria attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale, ovvero un suo intermediario». Il requisito soggettivo di operatività della disciplina consumeristica deve essere valutato con riferimento alla giurisprudenza unionale per cui l'amministratore di una società, come il socio che abbia una partecipazione notevole al capitale sociale, può essere considerato imprenditore. La giurisprudenza dell'Unione La nozione di “consumatore”, ai sensi dell'articolo 2, lettera b), della Direttiva 93/13, ha un carattere oggettivo. Essa deve essere determinata alla luce di un criterio funzionale consistente nel valutare se il rapporto contrattuale in esame rientri nell'ambito di attività estranee all'esercizio di una professione (ord. C-74/15, punto 27). Spetta al giudice nazionale, investito di una lite avente per oggetto un contratto che rientra nell'ambito di tale direttiva, verificare, tenendo conto delle circostanze della fattispecie e degli elementi di prova, se il contraente possa essere qualificato come «consumatore» ai sensi della suddetta direttiva, dando rilievo, alla stregua della giurisprudenza (CGUE, sentenza 19 novembre 2005, causa C-74/15), all'entità della partecipazione al capitale sociale e all'eventuale qualità di amministratore della società garantita assunto dal fideiussore (Cass. numero1666/2020). Il cliente di un avvocato è stato qualificato come professionista, con esclusione dell'operatività del Codice del consumo, in un caso in cui l'avvocato era stato richiesto di prestare patrocinio in un procedimento tributario avente ad oggetto la pretesa tributaria verso il cliente in qualità di socio e amministratore unico di una società di capitali (Cass. numero 780/2016). La stipula del contratto in qualità di professionista Nel caso di specie, il contratto di prestazione d'opera professionale veniva stipulato dal ricorrente per esigenze di difesa rispetto a una azione di responsabilità ex articolo 146 l.fall. contro di lui intentata quale presidente del c.d.a. di una s.r.l. Il Codice del consumo mira a tutelare il consumatore come soggetto che si trova in una situazione d'inferiorità rispetto al professionista per quanto riguarda il potere nelle trattative e il grado di informazione (Cass. numero 28162/2019). Non vi è differenza, dal punto di vista delle esigenze di tutela che il Codice del consumo punta a garantire, tra la posizione di chi si rivolga all'avvocato per essere tutelato in un giudizio inerente all'attività professionale in essere e chi si rivolga all'avvocato per essere tutelato in un giudizio inerente all'attività professionale ormai cessata al momento del conferimento dell'incarico difensivo. Il collegamento funzionale tra oggetto del mandato professionale conferito dal ricorrente ai controricorrenti e l'attività professionale del ricorrente sussiste, pur se tale attività non era più in essere al momento della stipula. Il pagamento dell'intero compenso pattuito Altresì, ha lamentato la violazione degli articolo 2237 c.c., 7 d.m. 55 del 2014, 7 l. numero 794/1942, 29 e 45 del codice di deontologia forense, 13 l. numero 247/2012, dell'articolo 1418 c.c. per avere il Tribunale ritenuto valida la pattuizione inter partes in base alla quale il compenso degli avvocati era stabilito a forfait e avrebbe dovuto essere pagato per intero anche nel caso, verificatosi, ove l'incarico non fosse stato portato a termine. Anche tale motivo è stato dichiarato infondato. Il collegio ha osservato che tale clausola, che preveda un compenso per l'intera attività difensiva, non è nulla mirando la stessa a soddisfare l'interesse, meritevole di tutela e non contrastante con alcuna disposizione, a pattuire un corrispettivo fisso a fronte di prestazioni variabili nella loro consistenza. L'articolo 13 l.numero 247/2012 prevede al comma 3, che «la pattuizione dei compensi è libera: è ammessa la pattuizione a tempo, in misura forfetaria, per convenzione avente ad oggetto uno o più affari, in base all'assolvimento e ai tempi di erogazione della prestazione, per singole fasi o prestazioni o per l'intera attività, a percentuale sul valore dell'affare o su quanto si prevede possa giovarsene, non soltanto a livello strettamente patrimoniale, il destinatario della prestazione». Come ricordato dal Tribunale, la Corte di Cassazione (Cass. numero 5987/1994) aveva affermato che la pattuizione nel contratto d'opera professionale di un compenso forfettario è valida potendo implicare la dispensa del professionista dall'esposizione specifica dell'attività compiuta e delle spese sostenute, fermo restando che il professionista non ha diritto a ricevere o trattenere il compenso medesimo qualora nessuna prestazione sia stata eseguita (Cass. numero 467/1976). La Suprema Corte ha, inoltre, precisato che, nella specie, la questione che si è posta al Tribunale non era stata quella della forfetizzazione del compenso, bensì della forfetizzazione del risarcimento dovuto ai difensori per inadempimento dell'attuale ricorrente. Il Tribunale ha infatti dato conto della previsione per cui l'uomo avrebbe dovuto pagare l'intero onorario agli avvocati a fronte di un suo inadempimento legittimante la risoluzione del contratto stesso. Il Tribunale ha dato conto del fatto che «la pretesa del pagamento del residuo compenso è sorta solo all'esito di un inadempimento qualificato del cliente», dopo che gli avvocati avevano compiuto l'attività delle fasi di “studio e introduttiva, comprensiva della chiamata in causa di terzi, all'esito dell'udienza ex articolo 183 c.p.c.” Il Tribunale ha altresì affermato che, «in considerazione dello stadio di avanzamento del contenzioso», non vi erano i presupposti per la riduzione della penale ai sensi dell'articolo 1384 c.c. La sentenza peraltro rispetta i principi affermati da questa Corte, per cui «ai fini dell'esercizio del potere di riduzione della penale, il giudice non deve valutare l'interesse del creditore con esclusivo riguardo al momento della stipulazione della clausola - come sembra indicare l'articolo 1384 c.c., riferendosi all'interesse che il creditore aveva all'adempimento - ma tale interesse deve valutare anche con riguardo al momento in cui la prestazione è stata tardivamente eseguita o è rimasta definitivamente ineseguita, poiché anche nella fase attuativa del rapporto trovano applicazione i principi di solidarietà, correttezza e buona fede, di cui agli articolo 2 Cost., 1175 e 1375 c.c., conformativi dell'istituto della riduzione equitativa, dovendosi intendere, quindi, che la lettera dell'articolo 1384 c.c., impiegando il verbo avere all'imperfetto, si riferisca soltanto all'identificazione dell'interesse del creditore, senza impedire che la valutazione di manifesta eccessività della penale tenga conto delle circostanze manifestatesi durante lo svolgimento del rapporto»(Cass. numero11908/2020). La rinuncia al mandato professionale Con ulteriore motivo l'uomo ha asserito la violazione dell'articolo 112 c.p.c. in quanto il Tribunale avrebbe violato il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato in quanto avrebbe dichiarato risolto il contratto pur se la domanda degli avvocati era stata solo quella di pagamento dell'intero compenso. Il motivo è risultato inammissibile in quanto reputato scollegato dal contenuto dell'ordinanza impugnata. In quest'ultima non era stata dichiarata la risoluzione del contratto ma, al contrario, che i due avvocati avevano esercitato «il diritto allo scioglimento del contratto conformemente al vincolo». Il ricorrente medesimo riporta il testo della clausola contrattuale per cui «il mancato o ritardato pagamento di uno qualsiasi dei compensi pattuiti entro le scadenze fissate (…) costituisce causa di risoluzione ai sensi dell'articolo 1456 c.c. ed autorizza il professionista alla immediata rinuncia del mandato conferitogli». Il Tribunale ha accolto la domanda degli avvocati volta a ottenerne l'adempimento della clausola secondo cui «in caso di scioglimento del rapporto che non sia imputabile al professionista rimane l'obbligo del cliente di corrispondere al professionista (…) il compenso stabilito ma non ancora saldato».
Presidente Manna - Relatore Mondini Il testo integrale della pronuncia sarà disponibile a breve.