Non vi è differenza, circa le esigenze di tutela che il codice del consumo punta a garantire, tra la posizione di chi si rivolga all’avvocato per essere tutelato in un giudizio inerente all’attività professionale in essere e chi si rivolga all’avvocato per essere tutelato in un giudizio inerente all’attività professionale ormai cessata al momento del conferimento dell’incarico difensivo. Il collegamento funzionale tra oggetto del mandato professionale e l’attività professionale sussiste, pur se tale attività non era più in essere al momento della stipula.
Il Tribunale aveva respinto l'opposizione interposta da un uomo avverso il decreto con cui a quest'ultimo era stato ingiunto il pagamento di oltre euro sessantamila in favore di due avvocati per il patrocinio reso in un giudizio, svoltosi davanti al Tribunale, in cui il predetto era stato convenuto con azione di responsabilità ex articolo 146 l.fall. , quale ex amministratore di una fallita società . Contro l'ordinanza l'uomo ha proposto ricorso per cassazione , che tuttavia è stato rigettato. Il foro competente Tra i numerosi motivi, ha lamentato la violazione degli articolo 3, comma 1, lett. a) e 33, comma 2, lett. u) del Codice del consumo , per avere il Tribunale di Pisa disatteso l'eccezione dell'opponente secondo cui detto Tribunale sarebbe stato incompetente, essendo piuttosto competente, sulla base del principio del foro del consumatore , il Tribunale di Roma, luogo dove l'opponente risiedeva al momento del conferimento dell'incarico. Il Tribunale ha disatteso tale eccezione rilevando la connessione tra l'attività professionale e imprenditoriale svolta dall'opponente quale ex amministratore della fallita e l'oggetto del contratto di assistenza legale. Il motivo è stato dichiarato infondato, poiché il Codice del consumo (d.lgs. 206/2005) definisce (articolo3) consumatore o utente «la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta». Invece, professionista è «la persona fisica o giuridica che agisce nell'esercizio della propria attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale, ovvero un suo intermediario». Il requisito soggettivo di operatività della disciplina consumeristica deve essere valutato con riferimento alla giurisprudenza unionale per cui l'amministratore di una società, come il socio che abbia una partecipazione notevole al capitale sociale, può essere considerato imprenditore. La giurisprudenza dell'Unione La nozione di “consumatore” , ai sensi dell'articolo 2, lettera b), della Direttiva 93/13 , ha un carattere oggettivo . Essa deve essere determinata alla luce di un criterio funzionale consistente nel valutare se il rapporto contrattuale in esame rientri nell'ambito di attività estranee all'esercizio di una professione (ord. C-74/15, punto 27). Spetta al giudice nazionale, investito di una lite avente per oggetto un contratto che rientra nell'ambito di tale direttiva, verificare, tenendo conto delle circostanze della fattispecie e degli elementi di prova, se il contraente possa essere qualificato come «consumatore» ai sensi della suddetta direttiva, dando rilievo, alla stregua della giurisprudenza ( CGUE, sentenza 19 novembre 2005, causa C-74/15 ), all'entità della partecipazione al capitale sociale e all' eventuale qualità di amministratore della società garantita assunto dal fideiussore ( Cass. n.1666/2020 ). Il cliente di un avvocato è stato qualificato come professionista, con esclusione dell'operatività del Codice del consumo , in un caso in cui l'avvocato era stato richiesto di prestare patrocinio in un procedimento tributario avente ad oggetto la pretesa tributaria verso il cliente in qualità di socio e amministratore unico di una società di capitali ( Cass. n. 780/2016 ). La stipula del contratto in qualità di professionista Nel caso di specie, il contratto di prestazione d'opera professionale veniva stipulato dal ricorrente per esigenze di difesa rispetto a una azione di responsabilità ex articolo 146 l.fall. contro di lui intentata quale presidente del c.d.a. di una s.r.l. Il Codice del consumo mira a tutelare il consumatore come soggetto che si trova in una situazione d'inferiorità rispetto al professionista per quanto riguarda il potere nelle trattative e il grado di informazione ( Cass. n. 28162/2019 ). Non vi è differenza, dal punto di vista delle esigenze di tutela che il Codice del consumo punta a garantire, tra la posizione di chi si rivolga all'avvocato per essere tutelato in un giudizio inerente all'attività professionale in essere e chi si rivolga all'avvocato per essere tutelato in un giudizio inerente all'attività professionale ormai cessata al momento del conferimento dell'incarico difensivo. Il collegamento funzionale tra oggetto del mandato professionale conferito dal ricorrente ai controricorrenti e l'attività professionale del ricorrente sussiste, pur se tale attività non era più in essere al momento della stipula. Il pagamento dell'intero compenso pattuito Altresì, ha lamentato la violazione degli articolo 2237 c.c. , 7 d.m. 55 del 2014, 7 l. n. 794/1942, 29 e 45 del codice di deontologia forense, 13 l. n. 247/2012, dell' articolo 1418 c.c. per avere il Tribunale ritenuto valida la pattuizione inter partes in base alla quale il compenso degli avvocati era stabilito a forfait e avrebbe dovuto essere pagato per intero anche nel caso, verificatosi, ove l'incarico non fosse stato portato a termine. Anche tale motivo è stato dichiarato infondato. Il collegio ha osservato che tale clausola, che preveda un compenso per l'intera attività difensiva, non è nulla mirando la stessa a soddisfare l'interesse, meritevole di tutela e non contrastante con alcuna disposizione, a pattuire un corrispettivo fisso a fronte di prestazioni variabili nella loro consistenza. L' articolo 13 l.n. 247/2012 prevede al comma 3, che « l a pattuizione dei compensi è libera : è ammessa la pattuizione a tempo, in misura forfetaria, per convenzione avente ad oggetto uno o più affari, in base all'assolvimento e ai tempi di erogazione della prestazione, per singole fasi o prestazioni o per l'intera attività, a percentuale sul valore dell'affare o su quanto si prevede possa giovarsene, non soltanto a livello strettamente patrimoniale, il destinatario della prestazione». Come ricordato dal Tribunale, la Corte di Cassazione (Cass. n. 5987/1994 ) aveva affermato che la pattuizione nel contratto d'opera professionale di un compenso forfettario è valida potendo implicare la dispensa del professionista dall'esposizione specifica dell'attività compiuta e delle spese sostenute, fermo restando che il professionista non ha diritto a ricevere o trattenere il compenso medesimo qualora nessuna prestazione sia stata eseguita (Cass. n. 467/1976). La Suprema Corte ha, inoltre, precisato che, nella specie, la questione che si è posta al Tribunale non era stata quella della forfetizzazione del compenso , bensì della forfetizzazione del risarcimento dovuto ai difensori per inadempimento dell'attuale ricorrente. Il Tribunale ha infatti dato conto della previsione per cui l'uomo avrebbe dovuto pagare l' intero onorario agli avvocati a fronte di un suo inadempimento legittimante la risoluzione del contratto stesso. Il Tribunale ha dato conto del fatto che «la pretesa del pagamento del residuo compenso è sorta solo all'esito di un inadempimento qualificato del cliente», dopo che gli avvocati avevano compiuto l'attività delle fasi di “studio e introduttiva, comprensiva della chiamata in causa di terzi, all'esito dell'udienza ex articolo 183 c.p.c. ” Il Tribunale ha altresì affermato che, «in considerazione dello stadio di avanzamento del contenzioso», non vi erano i presupposti per la riduzione della penale ai sensi dell' articolo 1384 c.c. La sentenza peraltro rispetta i principi affermati da questa Corte, per cui «ai fini dell'esercizio del potere di riduzione della penale, il giudice non deve valutare l'interesse del creditore con esclusivo riguardo al momento della stipulazione della clausola - come sembra indicare l' articolo 1384 c.c. , riferendosi all'interesse che il creditore aveva all'adempimento - ma tale interesse deve valutare anche con riguardo al momento in cui la prestazione è stata tardivamente eseguita o è rimasta definitivamente ineseguita , poiché anche nella fase attuativa del rapporto trovano applicazione i principi di solidarietà, correttezza e buona fede, di cui agli articolo 2 Cost. , 1175 e 1375 c.c. , conformativi dell'istituto della riduzione equitativa , dovendosi intendere, quindi, che la lettera dell' articolo 1384 c.c. , impiegando il verbo avere all'imperfetto, si riferisca soltanto all'identificazione dell'interesse del creditore, senza impedire che la valutazione di manifesta eccessività della penale tenga conto delle circostanze manifestatesi durante lo svolgimento del rapporto»( Cass. n.11908/2020 ). La rinuncia al mandato professionale Con ulteriore motivo l'uomo ha asserito la violazione dell' articolo 112 c.p.c. in quanto il Tribunale avrebbe violato il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato in quanto avrebbe dichiarato risolto il contratto pur se la domanda degli avvocati era stata solo quella di pagamento dell'intero compenso. Il motivo è risultato inammissibile in quanto reputato scollegato dal contenuto dell'ordinanza impugnata. In quest'ultima non era stata dichiarata la risoluzione del contratto ma, al contrario, che i due avvocati avevano esercitato «il diritto allo scioglimento del contratto conformemente al vincolo» . Il ricorrente medesimo riporta il testo della clausola contrattuale per cui «il mancato o ritardato pagamento di uno qualsiasi dei compensi pattuiti entro le scadenze fissate (…) costituisce causa di risoluzione ai sensi dell' articolo 1456 c.c. ed autorizza il professionista alla immediata rinuncia del mandato conferitogli». Il Tribunale ha accolto la domanda degli avvocati volta a ottenerne l'adempimento della clausola secondo cui «in caso di scioglimento del rapporto che non sia imputabile al professionista rimane l'obbligo del cliente di corrispondere al professionista (…) il compenso stabilito ma non ancora saldato».
Presidente Manna - Relatore Mondini Fatti della causa 1. Con ordinanza del 14 maggio 2020, il Tribunale di Pisa ha respinto l'opposizione proposta da Ma.Lu. contro il decreto con cui a quest'ultimo era stato ingiunto il pagamento di Euro 64.400,00 a favore degli avvocati Ma.Gi. e Su.Lo. per il patrocinio reso in un giudizio, svoltosi davanti al Tribunale di Firenze, in cui il predetto Ma. era stato convenuto con azione di responsabilità ex articolo 146 l. fall ., quale ex amministratore della fallita società Italbrevetti Srl. 2. Contro l'ordinanza il Ma. propone ricorso per cassazione affidato ad undici motivi. 3. Gli avvocati Ma. e Su. resistono con controricorso. 4. La Procura Generale ha depositato requisitoria con richiesta di rigetto del ricorso. 5. Ricorrente e controricorrenti hanno depositato memoria. Ragioni della decisione 1. Col primo motivo si lamenta la violazione degli articolo 3, comma 1. Lett. a) e 33, comma 2, lett. u) del D.Lgs. 206 del 2005, per avere il Tribunale di Pisa disatteso l'eccezione dell'allora opponente secondo cui detto Tribunale sarebbe stato incompetente, essendo invece competente, in base alla regola del foro del consumatore, il Tribunale di Roma, città nella quale l'opponente risiedeva al tempo del conferimento dell'incarico. Il Tribunale ha disatteso tale eccezione rilevando la stretta connessione tra l'attività professionale ed imprenditoriale svolta dall'opponente quale ex amministratore della società fallita e l'oggetto del contratto di assistenza legale. Il motivo è infondato. Il Codice del consumo (D.Lgs. n. 206 del 2005) definisce (articolo 3) consumatore o utente la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta . Definisce (allo stesso articolo) professionista la persona fisica o giuridica che agisce nell'esercizio della propria attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale, ovvero un suo intermediario . Il requisito soggettivo di applicabilità della disciplina legislativa consumeristica deve essere valutato con riferimento alla giurisprudenza unionale per cui l'amministratore di una società, così come il socio che abbia una partecipazione notevole al capitale sociale, può essere considerato imprenditore. Secondo la giurisprudenza dell'Unione la nozione di consumatore , ai sensi dell'articolo 2, lettera b), della direttiva 93/13, ha un carattere oggettivo. Essa deve essere determinata alla luce di un criterio funzionale consistente nel valutare se il rapporto contrattuale in esame rientri nell'ambito di attività estranee all'esercizio di una professione (v. ord. C - 74/15, punto 27 e giurisprudenza citata). Spetta al giudice nazionale, investito di una controversia relativa a un contratto idoneo a rientrare nell'ambito di applicazione di tale direttiva, verificare, tenendo conto di tutte le circostanze della fattispecie e di tutti gli elementi di prova, se il contraente in questione possa essere qualificato come consumatore ai sensi della suddetta direttiva, dando rilievo - alla stregua della giurisprudenza comunitaria (CGUE, sentenza 19 novembre 2005, in causa C - 74/15 Tarcau) - all'entità della partecipazione al capitale sociale e all'eventuale qualità di amministratore della società garantita assunto dal fideiussore (v. Cass. 1666/2020 ; Cass. 32225/2018 ). In quest'ottica il cliente di un avvocato è stato qualificato come professionista, con conseguente esclusione dell'applicazione delle protezioni assicurate dal codice del consumo, in un caso in cui l'avvocato era stato richiesto di prestare patrocinio in un procedimento tributario avente ad oggetto la pretesa tributaria nei confronti del cliente in qualità di socio ed amministratore unico di una società di capitali (v. a titolo di esempio, Cass. n. 780 del 2016). Nel caso di specie il contratto di prestazione d'opera professionale è stato stipulato dal ricorrente per esigenze di difesa rispetto ad una azione di responsabilità ex articolo 146 l. fall . contro di lui intentata quale presidente del c.d.a. della Italbrevetti Srl Il codice del consumo mira a tutelare il consumatore quale soggetto che si trova in una situazione d'inferiorità rispetto al professionista per quanto riguarda il potere nelle trattative e in particolare il grado di informazione ( Cass. 28162/2019 ). Non vi è differenza, dal punto di vista delle esigenze di tutela che il codice del consumo mira ad assicurare, tra la posizione di chi si rivolga all'avvocato per essere tutelato in un giudizio inerente all'attività professionale in essere e chi si rivolga all'avvocato per essere tutelato in un giudizio inerente all'attività professionale ormai cessata al momento del conferimento dell'incarico difensivo. Il collegamento funzionale tra oggetto del mandato professionale conferito dal ricorrente ai controricorrenti e l'attività professionale del ricorrente sussiste, pur se detta attività non era più in essere al momento della stipula. 2. Col secondo motivo di ricorso si lamenta violazione degli articolo 2237 c.c. , 7 d.m. 55 del 2014, 7 della legge n. 794 del 1942, 29 e 45 del codice di deontologia forense, 13 della l. 247 del 2012, dell'articolo 1418 c.c. per avere il Tribunale ritenuto valida la pattuizione inter partes in base alla quale il compenso degli attuali controricorrenti era stabilito a forfait e dunque avrebbe dovuto essere pagato per intero anche nel caso - concretamente verificatosi - in cui l'incarico non fosse stato portato a termine. Il motivo è infondato. In linea generale una clausola, come quella riportata a pagina 4 del ricorso e presa in esame dal Tribunale, che preveda un compenso per l'intera attività difensiva, non è nulla mirando la stessa a soddisfare l'interesse, meritevole di tutela e non contrastante con alcuna disposizione, a pattuire un corrispettivo fisso a fronte di prestazioni variabili nella loro consistenza. L' articolo 13 della L. 247 del 2012 prevede al comma 3, che La pattuizione dei compensi è libera: è ammessa la pattuizione a tempo, in misura forfetaria, per convenzione avente ad oggetto uno o più affari, in base all'assolvimento e ai tempi di erogazione della prestazione, per singole fasi o prestazioni o per l'intera attività, a percentuale sul valore dell'affare o su quanto si prevede possa giovarsene, non soltanto a livello strettamente patrimoniale, il destinatario della prestazione . Come ricordato dal Tribunale, questa Corte, già con sentenza 5987 del 1994, ha affermato che la pattuizione nel contratto d'opera professionale di un compenso forfettario è valida potendo implicare la dispensa del professionista dalla esposizione specifica dell'attività compiuta e delle spese sostenute, fermo restando che il professionista non ha diritto a ricevere o trattenere il compenso medesimo qualora nessuna prestazione sia stata eseguita (v. Cass. 13.2.1976 n. 467). Va poi precisato che, nel caso di specie, la questione concreta che si è posta al Tribunale non è stata quella della forfetizzazione del compenso, ma della forfetizzazione del risarcimento dovuto ai difensori per inadempimento dell'attuale ricorrente. Il Tribunale ha infatti espressamente dato conto della previsione per cui l'attuale ricorrente avrebbe dovuto pagare l'intero onorario agli avvocati a fronte di un suo inadempimento legittimante la risoluzione del contratto stesso. Il Tribunale ha dato conto del fatto che la pretesa del pagamento del residuo compenso è sorta solo all'esito di un inadempimento qualificato del cliente , dopo che gli avvocati avevano compiuto l'attività delle fasi di studio e introduttiva, comprensiva della chiamata in causa di terzi, all'esito dell'udienza ex articolo 183 c.p.c. . Il Tribunale ha altresì affermato che, in considerazione dello stadio di avanzamento del contenzioso , non vi erano i presupposti per la riduzione della penale ai sensi dell' articolo 1384 c.c. Questa affermazione non è censurata. Il motivo, sotto questo profilo, non è centrato. La sentenza peraltro rispetta i principi affermati da questa Corte Ai fini dell'esercizio del potere di riduzione della penale, il giudice non deve valutare l'interesse del creditore con esclusivo riguardo al momento della stipulazione della clausola - come sembra indicare l' articolo 1384 c.c. , riferendosi all'interesse che il creditore aveva all'adempimento - ma tale interesse deve valutare anche con riguardo al momento in cui la prestazione è stata tardivamente eseguita o è rimasta definitivamente ineseguita, poiché anche nella fase attuativa del rapporto trovano applicazione i principi di solidarietà, correttezza e buona fede, di cui agli articolo 2 Cost. , 1175 e 1375 c.c., conformativi dell'istituto della riduzione equitativa, dovendosi intendere, quindi, che la lettera dell' articolo 1384 c.c. , impiegando il verbo avere all'imperfetto, si riferisca soltanto all'identificazione dell'interesse del creditore, senza impedire che la valutazione di manifesta eccessività della penale tenga conto delle circostanze manifestatesi durante lo svolgimento del rapporto (Sez. 3, sentenza n.11908 del 19/06/2020). 3. Con il terzo motivo si denuncia violazione dell' articolo 13 della L. 247 del 2012 riproponendosi la questione già proposta con il motivo precedente. Valgono le osservazioni già fatte. La censura è infondata. Si denuncia inoltre violazione degli articolo da 1362 c.c. a 1371 c.c. per non avere il Tribunale considerato che, in caso di scioglimento del contratto, il compenso stabilito doveva essere inteso in senso proporzionale all'attività svolta se non compiuta fino al termine del giudizio di primo grado . Per quanto concerne questa ulteriore censura la stessa è inammissibile. Il ricorrente si limita ad affermare che, essendo stato il compenso pattuito per il primo grado del procedimento de quo, allora il Tribunale avrebbe errato nel ritenere che il compenso spettasse agli avvocati anche in caso di prestazione parziale. Premesso che il ricorrente stesso riporta la clausola secondo cui in caso di scioglimento del rapporto che non sia imputabile al professionista rimane l'obbligo del cliente di corrispondere al professionista ... il compenso stabilito ma non ancora saldato , la censura è formulata nella completa inosservanza del principio per cui il ricorrente per cassazione, al fine di far valere la violazione dei canoni legali di interpretazione contrattuale di cui agli articolo 1362 e ss. c.c. , non solo deve fare esplicito riferimento alle regole legali di interpretazione, mediante specifica indicazione delle norme asseritamente violate ed ai principi in esse contenuti, ma è tenuto, altresì, a precisare in quale modo e con quali considerazioni il giudice del merito si sia discostato dai canoni legali assunti come violati o se lo stesso li abbia applicati sulla base di argomentazioni illogiche od insufficienti, non potendo, invece, la censura risolversi nella mera contrapposizione dell'interpretazione del ricorrente a quella accolta nella sentenza impugnata (Sez. 1,ordinanza n.9461 del 09/04/2021 - Rv. 661265 - 01). 4. Con il quarto motivo di ricorso si lamenta violazione dell' articolo 112 c.p.c. Si sostiene che il Tribunale avrebbe violato il principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato perché avrebbe dichiarato risolto il contratto pur se la domanda degli avvocati era stata solo quella di pagamento dell'intero compenso. Il motivo è inammissibile perché scollegato dal contenuto della ordinanza impugnata. In quest'ultima non è stata dichiarata la risoluzione del contratto. È stato dichiarato invece che i professionisti avevano esercitato il diritto allo scioglimento del contratto conformemente al vincolo . Il ricorrente stesso riporta il testo della clausola contrattuale per cui il mancato o ritardato pagamento di uno qualsiasi dei compensi pattuiti entro le scadenze fissate (...) costituisce causa di risoluzione ai sensi dell' articolo 1456 c.c. ed autorizza il professionista alla immediata rinuncia del mandato conferitogli . Il Tribunale ha accolto la domanda degli avvocati volta ad ottenerne l'esatto adempimento della clausola già ricordata per cui in caso di scioglimento del rapporto che non sia imputabile al professionista rimane l'obbligo del cliente di corrispondere al professionista (...) il compenso stabilito ma non ancora saldato . 5. Con il quinto motivo di ricorso si lamenta violazione degli articolo 1453 e 1455 c.c. Si deduce che il ricorrente aveva tardato a pagare solo uno degli acconti ( una rata ) del compenso entro il termine previsto e che tale inadempimento era di scarsa importanza ai sensi e per gli effetti dell' articolo 1455 c.c. Il motivo è inammissibile perché introduce una questione non solo del tutto nuova - il ricorrente non allega che, nei gradi di merito, sia mai stata posta una questione di importanza dell'inadempimento e il Tribunale ha affermato che gli avvocati avevano esercitato il diritto allo scioglimento conformante al vincolo e con modalità congrue a seguito di inadempimento del cliente (pre)qualificato come rilevante , che tale inadempimento era indiscusso e, per quanto processualmente emerso, ingiustificato - ma irrilevante alla luce del principio per cui la pattuizione di una clausola risolutiva espressa esclude che la gravità dell'inadempimento possa essere valutata dal giudice nei casi già previsti dalle parti (Cass. n. 29301 del 2019). 6. Con il sesto motivo di ricorso si lamenta violazione degli articolo 1195 c.c. per avere il Tribunale considerato una fattura elettronica degli avvocati mai consegnata al soggetto pagatore e violazione dell' articolo 1193 c.c. perché il Ma. aveva inteso imputare il versamento al debito per cui è causa e perché in mancanza di altri elementi il pagamento di 3.000 Euro doveva essere imputato al debito oggetto di causa. Il motivo è inammissibile. Il Tribunale ha ricordato che il Ma. aveva eccepito l'erronea imputazione da parte dei creditori di un pagamento di 3.000,00 Euro effettuato il 18 marzo 2019 ad altro debito ed ha dichiarato tale eccezione infondata in quanto il Ma. non aveva dichiarato, al momento della effettuazione del pagamento, a quale debito il pagamento dovesse essere imputato con la conseguenza che legittimamente i creditori avevano emesso una quietanza (documento 28) imputando il pagamento ad altro debito. Il ricorrente ora, senza dar conto di averlo mai fatto prima nei gradi di merito, e quindi inammissibilmente, prospetta che una email, in data 26 marzo 2019, con cui l'avvocato Ma. aveva contestato al medesimo ricorrente di avere pagato un acconto di 3.000,00 Euro inferiore a quello che era stato pattuito, avrebbe dovuto essere interpretata dal Tribunale nel senso di un riconoscimento espresso da parte del creditore che il debitore aveva inteso imputare il versamento di 3.000 Euro proprio alla difesa . Sotto altro profilo, il motivo è formulato senza tener conto del principio per cui In tema di ricorso per cassazione, il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un'erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; l'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è, invece, esterna all'esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta al sindacato di legittimità ( Cass. 3340/2019 ). 7. Con il settimo motivo si lamenta la violazione dell' articolo 2 della legge 22 maggio 2017, n.81 in relazione al D.Lgs. 9 ottobre 2002 n. 231 e dell'articolo 1344 c.c. per avere il Tribunale ritenuto valida la clausola che prevede la corresponsione degli interessi moratori ex D.Lgs. 231 del 2002 siccome pattuita per scritto ai sensi del' articolo 1284 c.c. Deduce il ricorrente che le disposizioni del citato D.Lgs. avrebbero dovuto ritenersi inapplicabili, non trattandosi, nel caso di specie, di una transazione commerciale tra lavoratori autonomi e imprese, né tra lavoratori autonomi e amministrazioni pubbliche, né tra lavoratori autonomi. Il motivo è inammissibile perché non tiene conto del fatto che il Tribunale ha ritenuto che la clausola in questione fosse valida essendo stato il tasso degli interessi moratori specificamente concordato per scritto ai sensi dell' articolo 1284 c.c. . I controricorrenti ricordano che con la clausola n. 4 del contratto, gli interessi erano stati pattuiti in misura pari agli interessi di cui al citato D.Lgs. 8. Con l'ottavo motivo di ricorso si lamenta violazione dell' articolo 1224 c.c. per avere il Tribunale concesso gli interessi moratori dalle scadenze al saldo laddove il cliente può essere ritenuto in mora solo al momento della liquidazione giudiziale del debito, che avviene solo con il provvedimento conclusivo del procedimento di contestazione . Il motivo è infondato. Il Tribunale ha applicato gli interessi convenzionali . La decorrenza degli interessi, come notano i controricorrenti, era stata specificamente pattuita, con la clausola 4 del contratto, dalla data di scadenza del pagamento . 9. Con il nono motivo di ricorso si lamenta violazione nullità o comunque invalidità e inefficacia delle ulteriori clausole del patto di conferimento dell'incarico e determinazione del compenso che contrastano con il principio di proporzionalità di cui sopra tra compenso e attività effettivamente svolta e con la normativa generale in materia di contratto di patrocinio giudiziale . Si lamenta altresì violazione dell' articolo 2237 c.c. che prevede la facoltà di recesso ad nutum del cliente che verrebbe vanificata ove lo stesso fosse costretto e pagare l'intero compenso anche per l'attività ancora da svolgere e non più svolta . Il motivo è inammissibile, nella prima parte in cui viene riproposta la censura del secondo motivo, per le ragioni già esposte nell'esame di questo motivo e per la seconda parte in cui viene fatto riferimento al recesso del cliente, perché del tutto scollegata dal caso concreto e dalla decisione impugnata. Quest'ultima parla non di recesso dell'attuale ricorrente ma di scioglimento del contratto da parte degli attuali controricorrenti in conformità alla previsione contrattuale relativa alle conseguenze de l'inadempimento del cliente . 10. Con il decimo motivo di ricorso si lamenta violazione dell' articolo 1384 c.c. per mancato esercizio del potere di ridurre la penale manifestamente eccessiva nonché violazione dell' articolo 1373 c.c. per inconferenza del richiamo ad una multa penitenziale non prevista in contratto. 11. Il motivo è inammissibile. Per la parte relativa alla dedotta violazione dell' articolo 1384 c.c. il motivo è inammissibile perché, senza riferimento alle specifiche affermazioni del Tribunale, si riduce ad allegazioni in fatto per cui il compenso era collegato allo sforzo intellettuale o professionale degli avvocati i quali si sarebbero invece sottratti sia all'uno che all'altro peso con la conseguenza che la clausola penale avrebbe dovuto essere certamente ridotta . Per la parte relativa alla dedotta violazione dell' articolo 1373 c.c. , il motivo è inammissibile perché relativo alla affermazione ipotetica per cui, anche se la clausola che consentiva agli avvocati di pretendere il pagamento della penale fosse stata interpretata come multa penitenziale , la multa, per le ragioni già espresse riguardo alla clausola intesa come clausola penale, non sarebbe stata riducibile nel solco del canone della buona fede . 12. Con l'undicesimo motivo si lamenta violazione degli articolo 1175,1366,1374 e 1375 c.c. Il motivo è inammissibile perché si riduce ad allegazioni in fatto - il compenso globalmente pattuito era riferito ad una assistenza totale fino alla sentenza (...) ed avere interrotto prima il rapporto ha reso eccessivo anche quanto concordato in quell'ottica ormai venuta meno per fatto dei difensori incaricati e unilateralmente rinuncianti - del tutto scollegate dal contenuto della ordinanza. 13. In conclusione il ricorso deve essere rigettato. 14. Le spese seguono la soccombenza. P.Q.M. la Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente a rifondere ai controricorrenti le spese del giudizio di legittimità liquidate in Euro 7.500,00, per compensi professionali, Euro 200,00 per esborsi oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% e altri accessori di legge se dovuti.