Impugnabilità del rigetto della richiesta di invio al centro per l'avvio di un programma di giustizia riparativa: alle Sezioni Unite la decisione

La quinta sezione penale ha rimesso alle Sezioni Unite la questione se, per quali motivi e in quali ipotesi sia ricorribile per cassazione il provvedimento con cui il giudice del merito rigetta la richiesta di invio al centro per la giustizia riparativa di riferimento per l’avvio di un programma di giustizia riparativa ai sensi dell'articolo 129-bis c.p.p.

L'imputato proponeva ricorso avverso la sentenza della Corte di appello perché i giudici avevano omesso di pronunciarsi sull'istanza di invio a un centro per la giustizia riparativa per l'avvio del relativo programma, avanzata procuratore speciale dell'imputato ex articolo 129-bis cod. proc. pen. Nella giurisprudenza di legittimità sull'impugnabilità o meno dei provvedimenti di rigetto della richiesta ex articolo 129-bis, comma 2, cod. proc. pen. si registrano indirizzi differenti e contrastanti. Per il primo indirizzo, è inammissibile il ricorso per cassazione avverso il provvedimento con cui il giudice nega al richiedente l'accesso ai programmi di giustizia riparativa ai sensi dell'articolo 129-bis cod. proc. pen., non avendo lo stesso natura giurisdizionale (Cass. n. 6595/2023). Tale soluzione si fonda sul principio di tassatività dei mezzi di impugnazione (articolo 568, comma 1, cod. proc. pen., facendone derivare l'impossibilità di ritenere impugnabile l'ordinanza con la quale sia stata rigettata la richiesta di accesso ad un programma di giustizia riparativa mutuando il regime d'impugnabilità di provvedimenti diversi; ed osservando come essa non sia riconducibile al novero dei provvedimenti in materia di libertà personale, in relazione ai quali l'articolo 111, comma settimo, Cost., ammette la ricorribilità per cassazione per violazione di legge, poiché non è dotata di carattere decisorio e capacità di incidere in via definitiva su situazioni giuridiche di diritto soggettivo, producendo, con efficacia di giudicato, effetti di diritto sostanziale e processuale sul piano contenzioso della composizione di interessi contrapposti. Altra interpretazione ritiene che l'ordinanza reiettiva della richiesta di accesso ai programmi di giustizia riparativa, di cui all'articolo 129-bis cod. proc. pen., emessa durante il compimento degli atti preliminari o nel corso del dibattimento può essere impugnata, ex articolo 586, comma 1, cod. proc. pen., congiuntamente alla sentenza, a condizione che la richiesta risulti avanzata dall'imputato e riguardi reati procedibili a querela suscettibile di remissione, trattandosi del solo caso in cui il suo eventuale accoglimento determina la sospensione del processo (Cass. n. 33152/2024). Anche l'orientamento in esame muove dalla considerazione secondo cui il principio di tassatività dei mezzi di impugnazione, in mancanza di un'espressa previsione in tal senso, non consenta l'autonoma impugnazione dell'ordinanza, che non può affermarsi neppure ai sensi dell'articolo 111, comma 7, Cost., poiché essa è un provvedimento estraneo alle categorie (sentenze e provvedimenti sulla libertà personale) che sono ricorribili per cassazione. Tuttavia, trattandosi di un'ordinanza (come esplicitamente previsto dall'articolo 129-bis, comma 3, cod. proc. pen.), nel caso di provvedimento di rigetto della richiesta di accesso ai programmi di giustizia riparativa emesso nel corso degli atti preliminari o nel dibattimento, la questione della sua impugnabilità deve essere esaminata alla luce della disciplina di cui all'articolo 586 cod. proc. pen. In materia di giustizia riparativa, l'unica ipotesi in cui tale influenza può ravvisarsi – dato che di regola dal sistema normativo, e, in particolare, dall'articolo 129-bis cod. proc. pen., si evince la reciproca e completa autonomia del procedimento riparativo e di quello penale, dopo l'esercizio dell'azione penale (e dunque il rigetto della richiesta di accesso ai programmi di giustizia riparativa esplica un'influenza sulla decisione di merito meramente eventuale e quale elemento di una fattispecie (molto) più complessa, integrata solo al verificarsi di ulteriori fatti del tutto estranei ed indipendenti dal procedimento penale e dal suo svolgimento) – è quella in cui il procedimento abbia ad oggetto reati perseguibili a querela soggetta a remissione. In detta ipotesi la legge processuale (articolo 129-bis, comma 4, cit.) prevede che «il giudice possa disporre con ordinanza la sospensione del processo al fine di consentire lo svolgimento del programma di giustizia riparativa […] per un periodo non superiore a centottanta giorni, […] e in presenza di richiesta dell'imputato» (laddove, «in tutti gli altri casi […] l'invio degli interessati al Centro per la giustizia riparativa di riferimento per l'avvio di un pertinente programma non può determinare la sospensione del processo», non essendo consentita un'interpretazione analogica della norma appena citata, che «si porrebbe in contrasto con il principio generale della eccezionalità dei casi di sospensione del processo, desumibile, in particolare, dall'articolo 50, comma 3, cod. proc. pen., a sua volta del tutto omogeneo con il canone costituzionale della ragionevole durata del processo assicurata dalla legge. Altro orientamento ha affermato, invece, che è ricorribile per cassazione, unitamente alla sentenza conclusiva del giudizio, l'ordinanza reiettiva della richiesta di accesso ai programmi di giustizia riparativa pronunciata dal giudice su istanza dell'imputato, senza alcuna distinzione tra reati procedibili a querela suscettibile di remissione e reati procedibili d'ufficio (Cass. n. 131/2025). Tale ricostruzione ha poi valorizzato l'espressa previsione dell'impugnabilità dei provvedimenti in materia di giustizia riparativa da parte della Raccomandazione del Consiglio di Europa in tema di giustizia riparativa (già menzionata retro, al par. 2.; si veda, in particolare, il par. 33 della Raccomandazione: «le parti dovrebbero essere informate e avere accesso a procedure di reclamo chiare ed efficaci»); e ritenuto che non deponga, invece, in senso contrario la possibilità di reiterare la richiesta di ingresso ai programmi in ogni stato e grado del processo e l'esclusione che possa formarsi un giudicato sul provvedimento di rigetto, «atteso che siffatte facoltà di reiterazione nascono dalla natura dinamica del processo nei suoi vari stati e gradi». Le Sezioni Unte sono chiamate a fornire l'esatta interpretazione della novella legislativa – e, anzitutto, del disposto dell'articolo 129-bis cod. proc. pen. volto a regolare la relazione tra la giustizia riparativa (e i programmi volti a ottenere la riparazione) – che hanno determinato una diversa lettura sull'an dell'impugnabilità dei provvedimenti di diniego dell'invio a un centro per la giustizia riparativa (oltre che del mancato esercizio officioso del potere di attivazione del percorso riparativo) e, in seno alle opzioni ermeneutiche che si sono espresse in senso positivo, una diversa individuazione delle ipotesi in cui essa è consentita. La decisione del giudice della nomofilachia dovrà investire anche l'omessa pronuncia o all'omessa motivazione sulla richiesta di parte in tal senso, qui denunciata in relazione a un reato per cui è consentita la remissione della querela (oltre che, per vero, rispetto all'impugnazione dei provvedimenti favorevoli all'intrapresa del percorso volto alla riparazione).

Presidente Pistorelli - Relatore Francolini Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 18 settembre 2024 la Corte di appello di Roma ha confermato la pronuncia in data 13 settembre 2023 con la quale il Tribunale di Civitavecchia - per quel che qui rileva - aveva affermato la responsabilità di Di.Cr. per il delitto di atti persecutori in pregiudizio di Io.Na. e l'aveva condannato alla pena di otto mesi di reclusione. 2. Avverso la sentenza di appello il difensore del Di.Cr. ha proposto ricorso per cassazione, formulando un unico motivo (di seguito esposto nei limiti di cui all'articolo 173, comma 1, d. att. cod. proc. pen.), con il quale - richiamando gli articolo 111, comma 6, Cost. e 125, comma 3, cod. proc. pen. - ha denunciato la violazione di norme processuali poste a pena di nullità e il vizio di motivazione (articolo 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen.) - in quanto la Corte di merito avrebbe del tutto omesso: - di pronunciarsi sull'istanza di invio a un centro per la giustizia riparativa per l'avvio del relativo programma, avanzata procuratore speciale dell'imputato ex articolo 129-bis cod. proc. pen. il 16 settembre 2024 (su cui non sarebbe stato raccolto neppure il parere del Procuratore generale distrettuale); - e, in ogni caso, di motivarne il rigetto, presente nel solo dispositivo pubblicato in udienza e non in quello riportato nella sentenza documento. In tal modo si sarebbe inciso in concreto sulla posizione dell'imputato, in quanto - a seguito dell'accesso a un programma di giustizia riparativa - si potrebbe pervenire a una rimessione della querela e, comunque, a un trattamento sanzionatorio più favorevole. 3. Il Sostituto Procuratore generale presso questa Corte, pur dando conto di un contrasto giurisprudenziale sull'impugnabilità delle statuizioni quale quella qui oggetto di censura, ha chiesto il rigetto del ricorso poiché difetterebbe l'interesse concreto all'impugnazione, posto che il percorso di giustizia riparativa era - ed è - oggettivamente non attuabile e da esso quindi il ricorrente non avrebbe mai potuto conseguire le utilità processuali prefigurate dalla legge poiché i centri deputati a dare corso ai programmi di giustizia riparativa non sono ancora operativi (cfr. requisitoria scritta). Considerato in diritto Il ricorso deve essere rimesso alle Sezioni Unite, sussistendo un contrasto sull'impugnabilità del provvedimento di rigetto della richiesta di invio all'apposito Centro per l'avvio di un programma di giustizia riparativa, contrasto la cui soluzione ha diretto rilievo al fine di decidere sull'impugnazione. 1. Prima di dare conto del contrasto occorre osservare come - ai sensi dell'articolo 129-bis cod. proc. pen. (inserito dall'articolo 7, comma 1, lett. c), D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150), nel testo modificato dall'articolo 2, comma 1, lettera b), D.Lgs. 19 marzo 2024, n. 31, che qui rileva ratione temporis, poiché tale ultimo decreto è in vigore dal 4 aprile 2024): - In ogni stato e grado del procedimento l'autorità giudiziaria può disporre, anche d'ufficio, l'invio dell'imputato e della vittima del reato di cui all'articolo 42, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, al Centro per la giustizia riparativa di riferimento, per l'avvio di un programma di giustizia riparativa (comma 1); - La richiesta dell'imputato o della vittima del reato di cui all'articolo 42, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, è proposta personalmente o per mezzo di procuratore speciale (comma 2); - L'invio degli interessati è disposto con ordinanza dal giudice che procede, sentite le parti, i difensori nominati e, se lo ritiene necessario, la vittima del reato di cui all'articolo 42, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, qualora reputi che lo svolgimento di un programma di giustizia riparativa possa essere utile alla risoluzione delle questioni derivanti dal fatto per cui si procede e non comporti un pericolo concreto per gli interessati e per l'accertamento dei fatti. Nel corso delle indagini preliminari provvede il pubblico ministero con decreto motivato (comma 3); - Nel caso di reati perseguibili a querela soggetta a remissione, il giudice, a richiesta dell'imputato, può disporre con ordinanza la sospensione del processo per un periodo non superiore a centottanta giorni, al fine di consentire lo svolgimento del programma di giustizia riparativa. Durante la sospensione del processo il giudice, con le modalità stabilite per il dibattimento, acquisisce, a richiesta di parte, le prove non rinviabili ; - Le disposizioni di cui al comma 4 si applicano, altresì, prima dell'esercizio dell'azione penale, quando il pubblico ministero ha disposto la notifica dell'avviso di cui all'articolo 415 bis. In tal caso, sulla richiesta di sospensione del procedimento provvede il giudice per le indagini preliminari, sentito il pubblico ministero (comma 4-bis); - Durante il tempo in cui il procedimento o il processo è sospeso, sono sospesi il corso della prescrizione e i termini di cui all'articolo 344 bis. Durante lo stesso tempo, i termini di durata massima della custodia cautelare di cui all'articolo 303 sono sospesi dal giudice, con ordinanza appellabile a norma dell'articolo 310. Si applica l'articolo 304, comma 6 (comma 4-ter); Al termine dello svolgimento del programma di giustizia riparativa, l'autorità giudiziaria acquisisce la relazione trasmessa dal mediatore (comma 5). Mette conto segnalare che: - la disciplina transitoria dettata dal D.Lgs. n. 150 del 2022 (cfr. articolo 92, comma 2-bis, introdotto dall'articolo 5-novies del D.Lgs. 31 ottobre 2022, n. 162, conv. con modif. dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199) ha stabilito che l'articolo 129-bis cod. proc. pen. (come esposto, introdotto dall'articolo 7, comma 1, lett. c), D.Lgs. n. 150 cit., così come le disposizioni in materia di giustizia riparativa elencate nel medesimo articolo 92, comma 2-bis) si applichi nei procedimenti penali e nella fase dell'esecuzione della pena decorsi sei mesi dalla data di entrata in vigore dello stesso decreto n. 150 (in data 30 dicembre 2022: cfr. articolo 99-bis D.Lgs. n. 150 del 2022), ossia dal 30 giugno 2023; - la modifica del testo originario dell'articolo 129-bis (si ribadisce, in vigore dal 4 aprile 2024) non ha avuto a oggetto i commi 1, 2, 3 (se non per aspetti formali) e 5; e, quanto al comma 4 e all'introduzione dei commi 4-bis e 4-ter, si è sostanziato nella riformulazione della disciplina relativa all'invio per l'avvio del programma (e alla richiesta in tal senso) dopo l'emissione dell'avviso di conclusione delle indagini (e prima dell'esercizio dell'azione penale), agli effetti della sospensione del processo sulla decorrenza dei termini di prescrizione, di improcedibilità e di efficacia delle misure cautelari; - tale modifica, sopravvenuta a talune delle pronunce in contrasto e richiamata da una di esse solo per corroborare la propria lettura (cfr. par. 5), non pare dirimente al fine di ritenere superato il contrasto, determinato da una più ampia difformità nella lettura della disciplina. 1.2. Ancora, è utile dare conto di quanto emerge dagli atti. In effetti, il 16 settembre 2024, il difensore dell'imputato (munito di procura speciale) ha presentato alla Corte di appello di Roma una richiesta: - di invio del Di.Cr. e della persona offesa Io.Na. a un centro di giustizia riparativa; - e di sospensione del processo ex articolo 129-bis, comma 4, cit. Con la richiesta è stata manifestata la disponibilità dell'imputato all'avvio di un programma di giustizia riparativa; e si è rappresentato che il Di.Cr. aveva appreso da terzi della volontà della stessa Io.Na. di trovare una soluzione conciliativa . Il verbale dell'udienza del 18 settembre 2024 ha dato atto della presentazione della richiesta; e ne consta il rigetto nel dispositivo pubblicato alla stessa udienza, non riportato in parte qua nella sentenza documento che non argomenta al riguardo, esponendo soltanto le ragioni poste a sostegno del rigetto del gravame. Infine, il delitto di atti persecutori in contestazione è procedibile a querela della persona offesa (la cui rituale presentazione non è in questione), non ricorrendo un'ipotesi di irrevocabilità di essa (in ragione del modus delle minacce), né alcuna delle ipotesi di procedibilità d'ufficio (cfr. articolo 612-bis, ultimo comma, cod. pen., articolo 8, comma 4, D.L. 23 febbraio 2009, n. 11, conv. con modif. dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, come successivamente modificato). 1.3. Ciò posto, la giurisprudenza di legittimità è giunta a soluzioni discordanti a proposito dell'impugnabilità o meno dei provvedimenti di rigetto della richiesta ex articolo 129-bis, comma 2, cod. proc. pen. 2. Secondo un orientamento, è inammissibile il ricorso per cassazione avverso il provvedimento con cui il giudice nega al richiedente l'accesso ai programmi di giustizia riparativa ai sensi dell'articolo 129-bis cod. proc. pen., non avendo lo stesso natura giurisdizionale (Sez. 2, n. 6595 del 12/12/2023 - dep. 2024, Baldo, Rv. 285930 - 01, resa provvedendo sul ricorso per cassazione avverso l'ordinanza di diniego emessa dal Tribunale, dopo la pronuncia di una sentenza di condanna per truffa aggravata e ricettazione, quale giudice procedente -cfr. articolo 129-bis, comma 3, cod. proc. pen. - poiché gli atti non erano ancora stati trasmessi alla Corte d'Appello a seguito di impugnazione ex articolo 590 cod. proc. pen.). Tale esegesi si fonda sul principio di tassatività dei mezzi di impugnazione (articolo 568, comma 1, cod. proc. pen.: La legge stabilisce i casi nei quali i provvedimenti del giudice sono soggetti a impugnazione e determina il mezzo con cui possono essere impugnati ), facendone derivare l'impossibilità di ritenere impugnabile l'ordinanza con la quale sia stata rigettata la richiesta di accesso ad un programma di giustizia riparativa mutuando il regime d'impugnabilità di provvedimenti diversi ; ed osservando come essa non sia riconducibile al novero dei provvedimenti in materia di libertà personale, in relazione ai quali l'articolo 111, comma settimo, Cost., ammette la ricorribilità per cassazione per violazione di legge poiché non è dotata di carattere decisorio e capacità di incidere in via definitiva su situazioni giuridiche di diritto soggettivo, producendo, con efficacia di giudicato, effetti di diritto sostanziale e processuale sul piano contenzioso della composizione di interessi contrapposti (Sez. U, n. 25080 del 28/05/2003 Rv. 224610) (ivi). La decisione in discorso ha anche chiarito le ragioni per cui ha escluso che la conclusione da essa sostenuta ponga problemi di legittimità costituzionale, sia pure argomentando alla luce del precedente testo dell'articolo 129-bis, come anticipato modificato sotto profili che non possono dirsi decisivi rispetto all'iter che qui rileva. In particolare: - dopo aver premesso che, con la specifica disciplina prevista dagli articolo 42 s. D.Lgs. n. 150 del 2022, il Legislatore ha dato seguito alle sollecitazioni provenienti dalle fonti internazionali e sovranazionali (cfr. Risoluzione ONU 12/2002 United Nations, Basic Principles on the Use of Restorative Justice Programmes in Criminal Matters , ECOSOC Res. 12/2002; la Raccomandazione del Consiglio d'Europa CM/Rec (2018) adottata dal Comitato dei Ministri il 3 ottobre 2018 - valorizzata, rileva il Collegio, dall'orientamento difforme di cui si darà conto al par. 5 - e la Direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012), si è sottolineato che il percorso di giustizia riparativa si affianca al sistema punitivo tradizionale, che ne rimane presupposto, in modo da assicurare che le esigenze di prevenzione generale e di prevenzione speciale rimangano intatte (come esposto nella Relazione dell'Ufficio del Massimario di questa Corte dedicata alla novella in oggetto) ; - e, muovendo dalla definizione che può leggersi nell'articolo 42 cit. ( l'articolo 42 D.Lgs. n. 150/2022 definisce come giustizia riparativa ogni programma che consente alla vittima, alla persona indicata come autore dell'offesa, e ad altri soggetti della comunità di partecipare liberamente, in modo consensuale, attivo e volontario, alla risoluzione delle questioni derivanti dal reato, con l'aiuto di un terzo imparziale, adeguatamente formato, denominato mediatore : ivi), si è affermato che la giustizia riparativa - che potrebbe essere definita solo per esclusione , non è un rito speciale, ma al più un procedimento incidentale, parallelo alla giustizia contenziosa; non è una causa di estinzione del reato, se non limitatamente all'ipotesi della remissione tacita di querela ai sensi del (nuovo) articolo 152 cod. pen.; non è una causa di non punibilità o di non procedibilità e non è un'alternativa al processo e alla pena, né è un'alternativa alla giustizia penale, non sostituendosi ad essa;... essa si affianca a quella contenziosa e (che) procede in parallelo ad essa (salvo divenirne complementare e convergere nell'ipotesi della remissione tacita e dell'eventuale sospensione del procedimento nel caso di reati perseguibile a querela ai sensi dell'articolo 129-bis, comma 4, cod. proc. pen.) - è un sistema che ha connotazioni e regole proprie, che può incidere sul trattamento sanzionatorio ; ragion per cui il rapporto tra sistema penale e giustizia riparativa si porrebbe in termini di complementarietà integrativa , nel senso che (... soltanto tendenzialmente) la giustizia riparativa si innesta nel procedimento penale in qualsiasi stato e grado e senza preclusioni in relazione alla tipologia di illecito (ivi). Più in dettaglio, l'articolo 129-bis cod. proc. pen., norma di portata generale,... declina il rapporto di complementarietà tra giustizia riparativa e giustizia punitiva secondo un modello - per così dire - autonomistico, in base al quale (... esse) procedono separatamente su binari paralleli destinati a non incontrarsi, pur se la giustizia riparativa trova il suo naturale habitat proprio nel procedimento penale: qui sono promossi tendenzialmente i percorsi riparativi e qui ricadono i suoi effetti positivi, ove ve ne siano , con due eccezioni, nelle quali l'accesso ai programmi di giustizia riparativa prescinde dal procedimento/processo penale: - la prima è quella prevista dall'articolo 44, comma 2, D.Lgs. n. 150/2022, che prevede l'accesso ai programmi di giustizia riparativa anche dopo l'esecuzione della pena e dunque quando la giustizia punitiva ha fatto il suo corso; - la seconda è quella prevista dall'articolo 44, comma 3, stesso D.Lgs., che, per i reati perseguibili a querela di parte, consente il ricorso alla giustizia riparativa anche prima della proposizione della querela e dunque dell'inizio del procedimento penale (ivi). Nel medesimo senso deporrebbe la considerazione che la partecipazione al programma di giustizia riparativa e le dichiarazioni nell'ambito di esso rese non possono essere usate come prova della responsabilità penale: l'accesso alla giustizia riparativa costituisce, infatti, oggetto di una libera scelta che non può avere alcun effetto sfavorevole per l'accusato nel procedimento penale (ivi). Da ciò la conclusione - espressa pure in dottrina - che il procedimento riparativo non è un procedimento giurisdizionale (ivi: il programma riparativo e le attività che gli sono propri appartengono non al procedimento/processo penale, quanto piuttosto all'ordine di un servizio pubblico di cura della relazione tra persone, non diversamente da altri servizi di cura relazionale ormai diffusi in diversi settori della sanità e del sociale. Ciò spiega le ragioni per le quali, all'interno del procedimento riparativo, operano regole di norma non mutuabili da quelle del processo penale, ed anzi, incompatibili con quelle del processo penale: volontarietà, equa considerazione degli interessi tra autore e vittima, consensualità, riservatezza, segretezza ) e, di conseguenza, in esso non possono operare gli stessi principi cui si uniforma il processo penale (ivi). Con l'ulteriore conseguenza che la mancata previsione per i provvedimenti di cui trattasi, all'interno del procedimento/processo penale, di un regime impugnatorio ad hoc analogo a quello dei provvedimenti aventi natura giurisdizionale, non costituisce mera ed ingiustificata lacuna..., bensì scelta consapevole, perché ricollegata alla speciale natura, non giurisdizionale, del nuovo istituto, del legislatore (ivi). 2.1. Non può ritenersi distonico dal piano interpretativo appena esaminato, quanto esposto da Sez. 6, n. 25367 del 09/05/2023, I., Rv. 285639 - 01, in effetti, richiamata dalla stessa Sez. 2, n. 6595/2023 - dep. 2024, cit. e pronunciata a seguito di un ricorso avverso una sentenza di applicazione della pena su richiesta per il delitto di cui all'articolo 572 cod. pen., che - oltre a evidenziare che l'impugnazione era stata proposta fuori dei casi previsti dall'articolo 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. - ha osservato, sia pure con riferimento al potere officioso del giudice di disporre l'invio delle parti ad un centro per la mediazione, cui ineriva la censura dedotta, che l'articolo 129-bis cit. (come l'articolo 419, comma 3-bis, cod. proc. pen. inserito dalla già richiamata novella del 2022, che prevede - a proposito degli atti introduttivi dell'udienza preliminare - l'avviso della facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa) non contempla alcuna ipotesi di nullità ma si limita a disciplinare un potere (per l'appunto, di disporre d'ufficio l'invio delle parti ad un centro per la mediazione) - essenzialmente discrezionale - riconosciuto al giudice, senza introdurre espressamente un obbligo di attivarsi , fondato su una valutazione (della tipologia del reato, dei rapporti tra l'autore e la persona offesa, dell'idoneità del percorso riparativo a risolvere le questioni che hanno determinato la commissione del fatto) che non gli impone di avvalersene, né di motivare la sua scelta (ivi: con la conseguenza che nel caso di mancata attivazione del percorso riparativo non è configurabile alcuna nullità, né speciale, né di ordine generale, non essendo compromesso alcuno dei diritti e facoltà elencati all'articolo 178, lett. c), cod. proc. pen. ). 2.2. Alla prospettiva espressa da Sez. 2, n. 65952/2023 - dep. 2024, cit. hanno aderito: - Sez. 4, n. 40164 del 23/10/2024, Castigliola, n.m.; Sez. 7, ord. n. 34097 del 12/07/2024, Pennacchio, n.m.; Sez. 7, ord. n. 20392 del 08/05/2024, Daniotti, n.m.; Sez. 7, ord. n. 25120 del 07/05/2024, Napoli, n.m.; - nonché Sez. 7, ord. n.41406 del 10/10/2024, Bellocco, n.m., che ha condiviso pure Sez. 6, n. 25367/2023, cit. 3. Una diversa lettura dell'ordito normativo è, invece, pervenuta alla conclusione secondo cui l'ordinanza reiettiva della richiesta di accesso ai programmi di giustizia riparativa, di cui all'articolo 129-bis cod. proc. pen., emessa durante il compimento degli atti preliminari o nel corso del dibattimento può essere impugnata, ex articolo 586, comma 1, cod. proc. pen., congiuntamente alla sentenza, a condizione che la richiesta risulti avanzata dall'imputato e riguardi reati procedibili a querela suscettibile di remissione, trattandosi del solo caso in cui il suo eventuale accoglimento determina la sospensione del processo (Sez. 3, n. 33152 del 07/06/2024, Odoli, Rv. 286841 - 01, resa provvedendo sul ricorso avverso una sentenza di appello pronunciata in un procedimento celebrato nelle forme del rito abbreviato per la partecipazione a un'associazione per delinquere). Anche l'orientamento in esame muove dalla considerazione secondo cui il principio di tassatività dei mezzi di impugnazione, in mancanza di un'espressa previsione in tal senso, non consenta l'autonoma impugnazione dell'ordinanza, che non può affermarsi neppure ai sensi dell'articolo 111, comma 7, Cost., poiché essa è un provvedimento estraneo alle categorie (sentenze e provvedimenti sulla libertà personale) che sono ricorribili per cassazione. Tuttavia, trattandosi di un'ordinanza (come esplicitamente previsto dall'articolo 129-bis, comma 3, cod. proc. pen.), nel caso di provvedimento di rigetto della richiesta di accesso ai programmi di giustizia riparativa emesso nel corso degli atti preliminari o nel dibattimento, la questione della sua impugnabilità deve essere esaminata alla luce della disciplina di cui all'articolo 586 cod. proc. pen. , a mente del quale l'impugnazione delle ordinanze emesse nel corso degli atti preliminari o nel dibattimento, e diverse da quelle in materia di libertà personale, può essere proposta (solo) unitamente all'impugnazione contro la sentenza, salvo diversa disposizione di legge , purché le determinazioni oggetto del provvedimento ordinatorio abbiano una influenza giuridicamente rilevante... sul contenuto della successiva sentenza (ivi). In materia di giustizia riparativa, l'unica ipotesi in cui tale influenza può ravvisarsi - dato che di regola dal sistema normativo, e, in particolare, dall'articolo 129-bis cod. proc. pen., si evince la reciproca e completa autonomia del procedimento riparativo e di quello penale, dopo l'esercizio dell'azione penale (e dunque il rigetto della richiesta di accesso ai programmi di giustizia riparativa esplica un'influenza sulla decisione di merito meramente eventuale e quale elemento di una fattispecie (molto) più complessa, integrata solo al verificarsi di ulteriori fatti del tutto estranei ed indipendenti dal procedimento penale e dal suo svolgimento ) - è quella in cui il procedimento abbia ad oggetto reati perseguibili a querela soggetta a remissione (ivi). In detta ipotesi la legge processuale (articolo 129-bis, comma 4, cit.) prevede che il giudice possa disporre con ordinanza la sospensione del processo al fine di consentire lo svolgimento del programma di giustizia riparativa... per un periodo non superiore a centottanta giorni ,... e in presenza di richiesta dell'imputato (laddove, in tutti gli altri casi... l'invio degli interessati al Centro per la giustizia riparativa di riferimento per l'avvio di un pertinente programma non può determinare la sospensione del processo , non essendo consentita un'interpretazione analogica della norma appena citata, che si porrebbe in contrasto con il principio generale della eccezionalità dei casi di sospensione del processo, desumibile, in particolare, dall'articolo 50, comma 3, cod. proc. pen., a sua volta del tutto omogeneo con il canone costituzionale della ragionevole durata del processo assicurata dalla legge : ivi). In quest'ottica, l'assoluta autonomia del corso del processo penale rispetto ai tempi per lo svolgimento dei programmi di giustizia riparativa è pienamente coerente con le regole relative alla assoluta variabilità della durata di questi ultimi... e alla piena discrezionalità in proposito dei mediatori (cfr. articolo 55, commi 2 e 4, D.Lgs. n. 150 del 2022); e tale interpretazione sarebbe corroborata dalla considerazione che il semplice avvio di un programma di giustizia riparativa non esplica effetti sul trattamento sanzionatorio (poiché la legge attribuisce rilievo solo all' esito riparativo , tanto ai fini di cui all'articolo 133 del codice penale (cfr. articolo 58 D.Lgs. n. 150 del 2022), quanto ai fini del riconoscimento della circostanza attenuante prevista dall'articolo 62, n. 6, cod. pen. (ivi). Fermo restando che non è escluso che gli interessati possano chiedere nuovamente al giudice, dopo un provvedimento di rigetto, l'invio al Centro per la giustizia riparativa per l'avvio di un pertinente programma (ivi, che tanto chiarisce: In questo senso, infatti, depongono sia la forma prevista per le decisioni del giudice sulle richieste di accesso ai programmi di giustizia riparativa, quella dell'ordinanza, ossia un provvedimento generalmente revocabile, sia il riconoscimento di un'amplissima possibilità di formulare tali richieste nel corso di tutto il giudizio e persino in pendenza di ricorso per cassazione, come espressamente prevede l'articolo 45-ter disp. att. cod. proc. pen. ). 3.1. Alla prospettiva ermeneutica elaborata da Sez. 3, n. 33152/2024, cit. hanno aderito: - Sez. 5, n. 7266 del 18/12/2024 - dep. 2025, Andrisano, Rv. 287533 - 01, parimenti resa a seguito di un ricorso avverso una sentenza di appello in un procedimento celebrato nelle forme del rito abbreviato per più reati procedibili d'ufficio, che ha ammesso l'impugnabilità solo nel caso in cui il procedimento abbia ad oggetto reati perseguibili a querela soggetta a remissione, oltre a ribadire - richiamando Sez. 2, n. 6595/2023, dep. 2024, cit. - l'inammissibilità di impugnazioni proposte avverso i provvedimenti che negano l'accesso ai programmi di giustizia riparativa in quanto gli stessi non hanno natura giurisdizionale..., nonché in ossequio al principio di tassatività dei mezzi di impugnazione, di cui all'articolo 568, comma 1, c.p.p., anche considerata, inoltre, la non riconducibilità dei provvedimenti in questione al novero delle sentenze o provvedimenti sulla libertà personale, per i quali l'articolo 111, settimo comma, Cost. prevede l'ammissibilità del ricorso per cassazione ; - nonché Sez. 2, n. 9220 del 14 febbraio 2025, Mouqsid, n.m. e Sez.3, n. 41718 dell'11/06/2024, G., n.m., che - pur dando conto del più restrittivo orientamento espresso da Sez. 2, n. 6595/2023 - dep. 2024, cit. - hanno escluso la ricorribilità per cassazione dell'ordinanza di rigetto ex articolo 129-bis cod. proc. pen. essendo in contestazione, rispettivamente, i delitti di rapina impropria e lesioni personali aggravate (anche queste ultime procedibili d'ufficio) nonché quello di violenza sessuale (per cui la querela non può essere rimessa). 3.2. Il medesimo ordine di idee è stato, altresì, espresso da Sez. 1, n. 8400 del 21/11/2024 - dep. 2025, T., n.m. (pronunciata a seguito di ricorsi avverso una sentenza di appello emessa in procedimento celebrato nelle forme del rito abbreviato di conferma della condanna per il delitto aggravato di tentato omicidio), che ha fatto espressa adesione all'impostazione di Sez. 3, n. 33152/2024, cit. Oltre a ritenere irrilevante che le ragioni per cui la richiesta è stata respinta siano contenute direttamente nella motivazione della sentenza ( poiché la conclusione della non impugnabilità nasce dalla natura della decisione e non dalla forma del provvedimento ), la decisione: - ha qualificato la giustizia riparativa prevalentemente come un modello complementare al sistema di giustizia penale tradizionale (ch)e si rivolge ad aspetti che vanno oltre la contesa penale in quanto, mirando a ricostruire le relazioni interrotte dall'offesa, offre un modello di gestione dei conflitti derivanti dal reato a vocazione chiaramente anticognitiva , ponendosi quale tertium genus all'interno del quadro del polifunzionalismo punitivo (con una funzione diversa da quella tipicamente attribuita al processo poiché persegue finalità riparative e riconciliative in favore della vittima del reato o, in taluni casi, della comunità, prescindendo da una correlazione con la pena ); - e, dalla libera partecipazione ai programmi di giustizia riparativa (in modo consensuale, attivo e volontario), prevista dall'articolo 42, comma 1, lett. a), D.Lgs. n. 150 del 2022, n. 150, nonché dall' ampiezza delle sedi nelle quali li legislatore ha immaginato il ricorso ai programmi in esame a mente dell'articolo 44, comma 2, dello stesso D.Lgs. (secondo cui ai programmi di giustizia riparativa si può accedere in ogni stato e grado del procedimento penale, nella fase esecutiva della pena e della misura di sicurezza, dopo l'esecuzione delle stesse e all'esito di una sentenza di non luogo a procedere o di non doversi procedere, per difetto della condizione di procedibilità, anche ai sensi dell'articolo 344-bis cod. proc. pen., o per intervenuta causa estintiva del reato ), ha tratto la conferma che l'obiettivo prioritario perseguito (sia), in linea generale, slegato dai fini del processo e mira, secondo quanto si è sopra osservato, a ricomporre, nei limiti del possibile la frattura che nella comunità si è prodotta per effetto dell'illecito (ivi); - ha ritenuto ragionevole che la previsione della sospensione del processo soltanto nel caso di reati perseguibili a querela soggetta a remissione (peraltro per il termine massimo di 180 giorni, non temporalmente correlato al programma di riparazione) in ragione della possibilità di giungere, per effetto dell'esito positivo del programma, ad un risultato anche deflattivo (restando preclusa negli altri casi, ai sensi dell'articolo 50, comma 3, cod. proc. pen.,... la configurabilità di qualunque ipotesi di sospensione discrezionale ), attribuendo alla mancata previsione di una regolamentazione del rapporto tra ordinanza di cui al comma 3 dell'articolo 129-bis cod. proc. pen. e gli snodi procedimentali o processuali... un univoco significato sistematico: la natura non processuale della questione che con tale ordinanza viene decisa (tanto più che anche in caso di accoglimento della richiesta di invio degli interessati al Centro di giustizia riparativa di riferimento, non vi è alcuna garanzia che al programma si procederà, dal momento che i poteri valutativi dei mediatori, in termini di fattibilità e di scelta del programma , sono insindacabili ); - ha rimarcato che, d'altra parte, posto che nulla impedisce all'interessato di attivarsi autonomamente per accedere al programma di giustizia riparativa, l'intervento del giudice -pur disciplinato unitariamente dal comma 2 dell'articolo 129-bis cod. proc. pen. -, rispetto ai reati procedibili d'ufficio o a querela non soggetta a remissione, non rappresenta né una condizione necessaria per l'acquisizione di diritti né sufficiente ; dunque, la circostanza attenuante di nuovo conio (articolo 62, n. 6, come integrato dall'articolo 1, comma 1, lett. b), D.Lgs. n. 150 del 2022) non è correlata alla decisione dell'invio di cui all'articolo 129-bis cit. ; - infine, ha indicato quale miglior riprova della consapevolezza del legislatore di tali aspetti della disciplina e della coerente esclusione di una incidenza della decisione, positiva o negativa, dell'invio sul procedimento o sul processo , due elementi, ossia la mancata previsione di una preclusione a formulare la richiesta in sede di discussione innanzi alla Corte di appello (nel caso di mancata impugnazione con l'atto di appello, unitamente alla sentenza, dell'ordinanza di rigetto del giudice di primo grado ); e la mancata indicazione di un epilogo decisorio ( esclusa la possibilità di rinvii esplorativi ) nel caso di una eventuale decisione di accoglimento da parte della Corte di cassazione, ove gli altri motivi di doglianza dovessero essere disattesi (ivi: l'annullamento con rinvio avrebbe esclusivamente lo scopo di investire il giudice, pur privato dell'oggetto tipico della cognizione, della sola decisione sull'avvio al programma di giustizia riparativa ) così come, aggiunge il Collegio, in casi - come il presente - in cui il rigetto della richiesta di invio per l'avvio di un programma di giustizia riparativa sia l'unico motivo di censura; - ed ha concluso nel senso che la scelta normativa sarebbe stata sollecitare un ruolo propulsivo - ma di carattere normalmente extraprocessuale - del giudice, chiamato con la sua autorevolezza a indirizzare le parti verso un obiettivo di ricomposizione della dimensione comunitaria della società, ben più ampio della mera - eventuale - risposta sanzionatoria, ancorché costituzionalmente orientata alla rieducazione del condannato (ivi). 4. Un altro orientamento ha affermato, invece, che è ricorribile per cassazione, unitamente alla sentenza conclusiva del giudizio, l'ordinanza reiettiva della richiesta di accesso ai programmi di giustizia riparativa pronunciata dal giudice su istanza dell'imputato, senza alcuna distinzione tra reati procedibili a querela suscettibile di remissione e reati procedibili d'ufficio (Sez. 5, n. 131 del 26/11/2024 - dep. 2025, B., Rv. 287434 - 01, resa in un procedimento avente ad oggetto l'impugnazione avverso la sentenza di appello resa a seguito di giudizio di rinvio relativo ai delitti di omicidio e porto di arma comune da sparo). La sentenza in discorso si è discostata dal primo orientamento sopra riportato (Sez. 2, n. 6595/2023 - dep. 2024, cit.), condividendo invece, nel nucleo essenziale le argomentazioni poste a fondamento di Sez. 3, n. 33152/2024, cit., fatte salve alcune conclusioni finali cui la pronunzia medesima giunge (Sez. 5, n. 131/2024 - dep. 2025, cit.). Più in dettaglio, la decisione in discorso: - ha definito l' ordinanza pronunziata nel corso del processo ai sensi dell'articolo 129 bis cod. proc. pen.... una delle più rilevanti novità introdotte con la riforma Cartabia rispetto al modulo della giustizia riparativa in quanto mette in comunicazione il processo nel suo tradizionale svolgimento con il programma riparativo in un momento, quale quello della cognizione, a cui la giustizia riparativa è sempre rimasta estranea ; ed ha osservato che il giudizio di ammissibilità ai sensi dell'articolo 129 bis cod. proc. pen. cui è chiamato li giudice è profondamente diverso rispetto al giudizio di fattibilità che spetterà eventualmente ai mediatori in punto di valutazione del programma ai sensi dell'articolo 54 D.Lgs. 150/22 (ivi, che richiama pure la Relazione dell'Ufficio del Massimario dedicata alla novella); - ha indicato elementi che consentono di ravvisare nel (provvedimento) di invio un atto del procedimento/processo penale di natura endoprocedimentale - segnatamente, la forma rivestita dal provvedimento motivato (ordinanza), i tempi e i luoghi del processo nei quali li provvedimento è adottato (in ogni stato e grado), la previa instaurazione del contraddittorio (sentite le parti, i difensori nominati e, se ritenuto necessario, la vittima del reato) in relazione alla verifica delle condizioni di ammissibilità previste dall'articolo 129 bis comma terzo cod. proc. pen. (utilità alla risoluzione delle questioni derivanti dal fatto per cui si procede e assenza di un pericolo concreto per gli interessati e per l'accertamento dei fatti) -, ritenendo che tale lettura sia corroborata dall'inserimento nell'articolo 129-bis cit. (a mente del D.Lgs. n. 19 marzo 2024, n. 31) del comma 4-bis, che ha introdotto una finestra di giurisdizione nella fase compresa tra la notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari e l'esercizio dell'azione penale , prevedendo che in essa, nel caso di reati perseguibili a querela, sulla richiesta di sospensione del procedimento provveda il giudice per le indagini preliminari, sentito il pubblico ministero; - e ha ritenuto che escludere l'impugnazione differita ex articolo 586 cod. proc. pen. dell'ordinanza prevista dall'articolo 129-bis cit., in considerazione delle sue caratteristiche, si tradurrebbe nella assenza di confronto con i principi che disciplinano il sistema processuale e con le ulteriori indicazioni legislative che collegano significative ricadute di natura sostanziale all'accesso ai programmi di giustizia riparativa (quali l'applicazione della circostanza attenuante di cui all'articolo 62, comma 1, n. 6, cod. pen. nella sua nuova formulazione e la rilevanza, per la dosimetria della pena, della condotta contemporanea o susseguente al reato ai sensi dell'articolo 133, comma 2, n. 3, cod. pen.) che costituiscono effetti collegati all'esito riparativo che hanno delle ricadute importanti sul concreto trattamento sanzionatorio e che, dunque, si pongono all'interno del processo/procedimento penale (ivi). Tale ricostruzione ha poi valorizzato l'espressa previsione dell'impugnabilità dei provvedimenti in materia di giustizia riparativa da parte della Raccomandazione del Consiglio di Europa in tema di giustizia riparativa (già menzionata retro, al par. 2.; si veda, in particolare, il par. 33 della Raccomandazione: le parti dovrebbero essere informate e avere accesso a procedure di reclamo chiare ed efficaci ); e ritenuto che non deponga, invece, in senso contrario la possibilità di reiterare la richiesta di ingresso ai programmi in ogni stato e grado del processo e l'esclusione che possa formarsi un giudicato sul provvedimento di rigetto, atteso che siffatte facoltà di reiterazione nascono dalla natura dinamica del processo nei suoi vari stati e gradi (Sez. 5, n. 131/2024 - dep. 2025, cit.). Come anticipato, la prospettiva in discorso è pervenuta alla conclusione che l'ordinanza di rigetto della richiesta di invio al Centro per la giustizia, per l'avvio di un programma, sia impugnabile - nei termini esposti - anche in tutte le ipotesi in cui si proceda per un reato per cui non è consentita la remissione della querela ovvero si proceda d'ufficio, osservando che la contraria interpretazione ridurrebbe di significato e di rilevanza altre disposizioni che sono comunque racchiuse nel nuovo statuto della giustizia riparativa e nuovamente richiamando le indicazioni della Raccomandazione del Consiglio d'Europa, già citata che, nel riconoscere un diritto ... all'accesso a procedure di reclamo chiare ed efficaci... , non opera alcuna distinzione fondata sulla procedibilità del reato (ivi). Inoltre, la pronuncia in esame ha indicato le norme poste dal D.Lgs. n. 150 del 2022 che deporrebbero in tal senso, ossia: - l'articolo 44 (secondo cui I programmi di giustizia riparativa disciplinati dal presente decreto sono accessibili senza preclusioni in relazione alla fattispecie di reato o alla sua gravità. Ai programmi di cui al comma 1 si può accedere in ogni stato e grado del procedimento penale, nella fase esecutiva della pena e della misura di sicurezza, dopo l'esecuzione delle stesse e all'esito di una sentenza di non luogo a procedere o di non doversi procedere, per difetto della condizione di procedibilità, anche ai sensi dell'articolo 344-bis del codice di procedura penale, o per intervenuta causa estintiva del reato. Qualora si tratti di delitti perseguibili a querela, ai programmi di cui al comma 1 si può accedere anche prima che la stessa sia stata proposta ), di cui ha rimarcato la natura di disposizione di carattere generale , che afferma l'assenza di preclusioni legate alla fattispecie di reato o alla sua gravità e apre il momento dell'innesto di una eventuale fase riparativa ad ogni stato e grado del processo , inserendo nell'alveo della piena cognitio del giudice il provvedimento di invio per qualsiasi reato si proceda ed in qualsiasi momento processuale, risultando quindi irragionevole operare un distinguo in punto di impugnabilità in ragione della procedibilità/non procedibilità a querela del reato ; e che, nel riservare un espresso comma (il terzo) ai reati perseguibili a querela, riconosce la possibilità che proprio e solo per questi reati li programma di giustizia possa essere attivato prima dell'istanza di punizione, ossia prima dell'attivazione della giustizia tradizionale, possibilità che non è invece riconosciuta per i reati per cui si procede di ufficio non rimettibili e per i quali li procedimento penale, nella sua più completa articolazione, risulta la sede naturale in cui le parti del conflitto vanno informate della possibilità di iniziare un percorso di giustizia riparativa (ivi), il che anzi costituirebbe un argomento contrario alla limitazione dell'impugnabilità solo qualora si proceda per reati rispetto ai quali la querela può essere rimessa; - gli articoli del codice penale e di procedura penale che sono stati interessati dalla novella in tema di giustizia riparativa (articolo 62, 152,163 cod. pen.; articolo 90 bis, 90bis.1, 129 bis, 293, 369, 386, 408, 409, 415 bis, 419, 429,447, 460,552 cod. proc. pen.; articolo 45 ter disp. att. cod. proc. pen.),. (relativi a diverse fasi del procedimento/processo) (, che) non prevedono alcuna limitazione nell'applicazione della disciplina che sia specificamente legata alla procedibilità a querela del reato ; - le uniche due disposizioni, tra quelle richiamate, che si occupano specificamente dei reati procedibili a querela, vale a dire l'articolo 152 cod. pen., relativo alla rimessione tacita della querela (che oggi contempla in tali ipotesi la partecipazione del querelante a un programma di giustizia riparativa concluso con un esito riparativo , puntualizzando che, nella ipotesi in cui l'esito riparativo comporti l'assunzione da parte dell'imputato di impegni comportamentali, la querela si intende rimessa solo quando gli impegni sono stati rispettati : cfr. articolo 152, comma 3, n. 2, cit.), nonché proprio l'articolo 129-bis cit. (nel testo oggi modificato dal D.Lgs. n. 31 del 2024), che - si è già osservato retro (cfr. par. 1.1) - ai commi 4, 4-bis e 4 ter, per i reati perseguibili a querela soggetta a remissione, prevede la sospensione del processo (anche dopo l'emissione dell'avviso di conclusione delle indagini e prima dell'esercizio dell'azione penale) e gli effetti della sospensione del processo (nei casi in cui è consentita) sulla decorrenza dei termini di prescrizione, di improcedibilità e di efficacia delle misure cautelari. Infine, si è affermato che la conclusione in discorso sarebbe in linea con l'intenzione del Legislatore della novella (ex D.Lgs. n. 150 del 2022) e costituirebbe frutto di un'interpretazione costituzionalmente orientata della disciplina vigente. Dal primo punto di vista, la Relazione illustrativa al D.Lgs. n.150/2022 ha esplicitato che la sospensione ex lege del procedimento penale è stata limitata ai soli reati rimettibili poiché in tali ipotesi il raggiungimento di un esito riparativo si traduce nell'estinzione del reato con la conseguenza che il ritardo è compensato ...dalla definizione extragiudiziale del conflitto e dal conseguente risparmio di attività processuale , non prevedendola di converso nelle altre ipotesi in ossequio al canone costituzionale della ragionevole durata del processo (articolo 111 Cost.), restando in questi casi, comunque, salva la possibilità di valorizzare l'istituto - già impiegato nella prassi - del rinvio su richiesta dell'imputato - che determina, come rilevato da Sez. 5, n. 131/2024 - dep. 2025, cit., la sospensione dei termini di prescrizione (articolo 159, comma 1, n. 3, cod. pen.) e dei termini di custodia cautelare (articolo 304 comma 1, lett. a), cod. proc. pen. - per consentire di concludere il programma e quindi di permettere al giudice di tenerne conto in sede di definizione del trattamento sanzionatorio , ossia per le rilevantissime ricadute di natura sostanziale che ne conseguono (ivi); sotto tale ultimo aspetto, un' ulteriore conferma deriverebbe dalla previsione secondo cui al termine dello svolgimento del programma di giustizia riparativa, l'autorità giudiziaria acquisisce la relazione trasmessa dal mediatore (articolo 129-bis, comma 5, cod. proc. pen.), che sembra riferirsi a qualsivoglia reato e dunque presuppone che vi sia stato un percorso di giustizia riparativa concluso di cui il giudice della cognizione debba tenere conto, senza alcuna distinzione (ivi). Con riguardo, infine, al secondo profilo, l'esegesi in parola (corroborata dalle indicazioni offerte dal Legislatore nella richiamata Relazione) contempererebbe il principio della ragionevole durata del processo ( espressamente richiamato... a fondamento della scelta della limitata sospensione ex lege ) e il principio di uguaglianza (articolo 3 Cost.) poiché consentirebbe la impugnabilità in relazione a tutte le ipotesi di reato, con una ragionevole distinzione in relazione alle modalità con cui la eventuale sospensione del processo in attesa degli esiti riparativi possa operare (ivi), senza violare neppure il diritto di difesa (articolo 24 Cost.). 4.1. Al medesimo orientamento deve riferirsi Sez. 4, n. 646 del 06/12/2023 - dep. 2024, S., Rv. 285764 - 01, resa in un procedimento avente ad oggetto il reato di cui all'articolo 600-ter cod. pen., nonché un'ipotesi di cui agli articolo 609-bis, 609-ter cod. pen. procedibile d'ufficio, e in particolare, all'esito di un giudizio di rinvio avente a oggetto soltanto la concessione delle circostanze attenuanti generiche. Difatti, quantunque la decisione affermi che, in tema di giustizia riparativa, la sola richiesta di accesso non fa sorgere in capo all'interessato il diritto ad essere avviato presso un centro per lo svolgimento del programma richiesto, non sussistendo alcun automatismo tra la presentazione delle domanda e l'avvio del programma, in quanto è rimessa al giudice la valutazione della sua utilità , ha rigettato il ricorso poiché ha ritenuto immune da censure la motivazione con la quale la Corte di appello aveva rigettato la richiesta formulata dall'imputata ai sensi dell'articolo 129-bis cod. proc. pen. 4.2. All'atto della presente deliberazione risulta, infine, che all'udienza del 26 febbraio 2025, la Sezione Terza penale ha affermato che l'ordinanza che rigetta la richiesta di accesso ai programmi di giustizia è riparativa è impugnabile insieme con la sentenza che definisce il grado di giudizio in cui è stata formulata, senza preclusioni in relazione alla fattispecie di reato o alla sua gravità , così aderendo all'orientamento appena esposto, e tuttavia puntualizzando che colui che impugna l'ordinanza deve dedurre contestualmente l'interesse alla attenuazione del trattamento sanzionatorio come possibile conseguenza dell'esito del programma di giustizia riparativa (cfr. notizia di decisione n. 3/2025 della Sezione Terza penale, relativa al proc. R.G.N. 27670/2024, ric. C.). 5. In conclusione, la novella legislativa - e, anzitutto, il disposto dell'articolo 129-bis cod. proc. pen. volto a regolare la relazione tra la giustizia riparativa (e i programmi volti a ottenere la riparazione) - hanno determinato una diversa lettura sull'an dell'impugnabilità dei provvedimenti di diniego dell'invio a un centro per la giustizia riparativa (oltre che del mancato esercizio officioso del potere di attivazione del percorso riparativo) e, in seno alle opzioni ermeneutiche che si sono espresse in senso positivo, una diversa individuazione delle ipotesi in cui essa è consentita. E tale contrasto rileva pure rispetto all'omessa pronuncia o all'omessa motivazione sulla richiesta di parte in tal senso, qui denunciata in relazione a un reato per cui è consentita la remissione della querela (oltre che, per vero, rispetto all'impugnazione dei provvedimenti favorevoli all'intrapresa del percorso volto alla riparazione). In effetti, osserva più in generale il Collegio che, come già osservato da Sez. 1, n. 8400/2024 - dep. 2025, cit. (cfr. retro, par. 3.2.), a fortiori nel caso in cui si acceda alla tesi dell'impugnabilità quale che sia il regime di procedibilità del reato cui attiene la richiesta di invio a un centro per la giustizia riparativa, rimane da chiarire come e in che misura l'accoglimento dell'impugnazione avverso l'ordinanza, se proposta con l'impugnazione contro la sentenza ex articolo 586 cod. proc. pen., incida sul (e possa viziare il) medesimo provvedimento decisorio, profilo centrale per comprendere come operi l'innesto nelle cadenze del processo penale di questo modulo, da esso distinto, ispirato a un diverso paradigma. Sotto tale profilo diviene pure centrale delineare i vizi che possono essere denunciati e, a monte, i parametri che devono orientare il giudice e, nel corso delle indagini preliminari (prima della notifica dell'avviso di conclusione di esse), il pubblico ministero nel provvedere; e, proprio con riguardo all'ipotesi in cui sia quest'ultimo organo a statuire (si ribadisce, nel corso della fase investigativa), quale possa essere il regime di un'eventuale impugnazione e le conseguenze della sua fondatezza. Tanto più che, come già osservato: - si è esclusa la nullità della sentenza in ragione della mancata attivazione ex officio del percorso riparativo di cui all'articolo 129-bis cod. proc. pen. o dell'omissione dell'avviso alle parti, in sede di atti introduttivi dell'udienza preliminare, della facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa previsti ex articolo 419 comma 3-bis cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 25367/2023, cit.), avviso oggi prescritto pure per il decreto che dispone il giudizio (articolo 419, comma 1, lett. d-bis), cod. proc. pen.) e per il decreto di citazione a giudizio (articolo 552, comma 1, lett. h-bis), cod. proc. pen.); - e si è ritenuto che il vizio di motivazione dell'ordinanza reiettiva della richiesta di accesso ai programmi di giustizia riparativa pronunciata dal giudice su istanza dell'imputato, non (possa) mai tradursi in una ragione di nullità del giudizio, specie quando il giudice abbia ribadito la decisione dibattimentale con la sentenza conclusiva, rielaborandone l'apparato giustificativo (Sez. 5, n. 131/2024 - dep. 2025, B., Rv. 287434 - 02, che richiama tra l'altro S.U. n. 17 del 21/06/2000, Primavera, Rv. 216662). Ancora, anche il riferimento alla reiterabilità - in caso di diniego - della richiesta di invio a un Centro per la giustizia riparativa, richiamato da Sez. 3, n. 33152/2024, cit. (cfr. par. 3), non pare un argomento decisivo per orientare l'esegesi tra le soluzioni sostenute dai diversi orientamenti in contrasto. Infatti, la giurisprudenza di legittimità da tempo ha negato la conformità al sistema processuale dell'ammissibilità della mera reiterazione di istanze (ossia alla riproposizione di esse in mancanza di nova) su cui il giudice ha già provveduto, osservando che il principio del ne bis in idem, qualora non venga invocato nell'ambito suo proprio di tutela del giudicato, per cui vi è divieto di celebrare un nuovo processo per il medesimo fatto che sia già stato oggetto di procedimento definito con un giudicato irrevocabile, ha nei procedimenti incidentali che sfociano in provvedimenti allo stato degli atti, la più modesta portata di rappresentare una preclusione processuale che rende inammissibile la reiterazione di provvedimenti, d'ufficio o su istanza di parte, che possano porsi in contrasto con altri provvedimenti aventi un medesimo oggetto e definitivi, senza che si sia modificata la situazione di fatto o di diritto, posta a base del primo provvedimento, come formatosi anche all'esito di eventuali impugnazioni (Sez. 1, n. 1184 del 10/03/1994, Annis, Rv. 197210 - 01; cfr. pure Sez. 5, ord. n. 1755 del 22/10/1992 - dep. 1993, Campanella, Rv. 193197 - 01: in un procedimento incidentale, di qualsivoglia specie o natura, non è consentita la ripetizione di istanze proponenti lo stesso thema decidendi e così pure nei successivi gradi di impugnazione; in tale situazione processuale il giudice, sia nella prima sede che in quelle successive, una volta accertata la ripetitività dell'atto e la non sussistenza di elementi nuovi (isolatamente considerati, come pure in congiunzione a quelli già esaminati nelle sedi precedenti), tali da proporre altri profili di cognizione e quindi di decisione, ha il solo potere processuale di dichiarare l'inammissibilità, senza procedere ad una rinnovata valutazione ; cfr. pure Sez. 6, n. 3586 del 26/11/1993 - dep. 1994, Busterna, Rv. 196628 - 01: la regola del ne bis in idem presenta carattere generale essendo connaturata alla stessa ratio dell'ordinamento processuale e, pertanto, con i dovuti adattamenti, è applicabile alle procedure di cognizione e di esecuzione, al processum libertatis e ad ogni forma di impugnativa, di riesame e di revoca di provvedimenti giudiziali, in ordine alle quali assume anche la funzione di garanzia dell'osservanza della tassatività delle ipotesi e dei relativi termini assoluti di decadenza ). In tal senso, dunque, coglie nel segno - ad avviso del Collegio - l'osservazione contenuta in Sez. 5, n. 131/2024 -dep. 2025, cit. (cfr. retro, par. 4), secondo cui siffatte facoltà di reiterazione nascono dalla natura dinamica del processo nei suoi vari stati e gradi ; divenendo preliminare la comprensione della qualificazione della giustizia riparativa non tanto ex se ma soprattutto rispetto al procedimento e al processo penale nonché delle intersezioni tra la prima e questi ultimi (per il tramite di quelli che in dottrina sono stati definiti vettori normativi volti alla comunicazione reciproca tra essi); nonché la qualificazione del provvedimento reso dall'autorità giudiziaria, quale atto che incide sul procedimento o sul processo ovvero quale mero atto di impulso, di stimolo all'intrapresa del percorso, soprattutto nei casi in cui è previsto che venga emesso d'ufficio (non potendosi invocare in tal caso, al fine della sospensione del processo, il disposto dell'articolo 159, comma 1, n. 3), primo periodo, cod. pen., cui il testo originario dell'articolo 129-bis, comma 4, cit. faceva riferimento prima della modifica, per la sospensione dei termini di prescrizione, improcedibilità e di efficacia delle misure cautelari, ed oggi non più menzionato ex professo del comma 4-ter, da ultimo inserito). 6. Oltre a quanto esposto sul contrasto relativo all'oggettiva impugnabilità del provvedimento di rigetto della richiesta di invio a un centro per la giustizia riparativa (rilevante anche rispetto alle ipotesi, come la presente, in cui si denuncia l'omessa pronuncia o l'omessa motivazione su di essa), occorre compiere alcune osservazioni rispetto alla sussistenza, nel caso in esame, di un interesse concreto e attuale ad impugnare, il cui difetto è stato prospettato dal Procuratore generale adducendo che il percorso di giustizia riparativa sarebbe non attuabile e, dunque, il ricorrente non potrebbe giovarsi delle utilità processuali che intenderebbe conseguire poiché i Centri previsti dalla legge non sono ancora operativi. Anzitutto, si è già esposto che le norme in materia di giustizia riparativa elencate nell'articolo 92, comma 2-bis, D.Lgs. n. 150 del 2022, si applicano dal 30 giugno 2023: ciò è a dirsi non soltanto per l'articolo 129-bis cod. proc. pen., ma anche - tra le altre, per quel che qui più direttamente rileva - per l'articolo 62, comma 1, n. 6, cod. pen. (come novellato dall'articolo 1, comma 1, lett. b), D.Lgs. n. 150 del 2022), che oggi prevede - quale circostanza attenuante - l'avere partecipato a un programma di giustizia riparativa con la vittima del reato, concluso con un esito riparativo. Qualora l'esito riparativo comporti l'assunzione da parte dell'imputato di impegni comportamentali, la circostanza è valutata solo quando gli impegni sono stati rispettati ; l'articolo 152, comma 3, n. 2, cod. pen. (novellato dall'articolo 1, comma 1, lett. h), n. 2, D.Lgs. n. 150 del 2022), che contempla tra le ipotesi di remissione tacita della querela quella in cui il querelante ha partecipato a un programma di giustizia riparativa concluso con un esito riparativo; nondimeno, quando l'esito riparativo comporta l'assunzione da parte dell'imputato di impegni comportamentali, la querela si intende rimessa solo quando gli impegni . Inoltre, ai sensi dell'articolo 58, comma 1, D.Lgs. n. 150 del 2022 (norma in vigore dal 30 dicembre 2022 ex articolo 99-bis dello stesso decreto, poiché non contemplata dall'articolo 92, comma 2-bis cit. che, come osservato, ha differito la vigenza di talune norme in materia di giustizia riparativa), l'autorità giudiziaria, per le determinazioni di competenza, valuta lo svolgimento del programma e, anche ai fini di cui all'articolo 133 del codice penale, l'eventuale esito riparativo . Si tratta proprio dei benefici che il ricorrente ha espressamente affermato di voler perseguire a seguito del programma di giustizia riparativa. E in senso contrario alla sussistenza di un interesse a impugnare del Di.Cr. non può valere la mancata istituzione dei Centri, in quanto le stesse disposizioni transitorie in materia di giustizia riparativa hanno fatto riferito ai servizi esistenti , ossia ai servizi di giustizia riparativa in materia penale erogati... da soggetti pubblici o privati specializzati, convenzionati con il Ministero della giustizia ovvero che operano in virtù di protocolli di intesa con gli uffici giudiziari o altri soggetti pubblici , la cui ricognizione (da compiersi nel termine di legge, poi differito a sei mesi dal 31 dicembre 2023) è stata affidata alla conferenza locale per la giustizia riparativa , pure istituita dalla novella. Tanto che in atto consta che centri preesistenti continuino operare, proprio in virtù di protocolli con uffici giudiziari. 7. Il contrasto interpretativo sopra delineato - la cui risoluzione è necessaria per provvedere - impone di rimettere il ricorso alle Sezioni Unite ai sensi dell'articolo 618, comma 1, cod. proc. pen., in relazione alla seguente questione: Se, per quali motivi e in quali ipotesi sia ricorribile per cassazione il provvedimento con cui il giudice del merito rigetta la richiesta di invio al centro per la giustizia di riparativa di riferimento per l'avvio di un programma di giustizia riparativa ai sensi dell'articolo 129-bis cod. proc. pen. . 8. Ai sensi dell'articolo 52, comma 2, D.Lgs. 196/2003, si dispone che sia apposta a cura della cancelleria, sull'originale della sentenza, l'annotazione prevista dall'articolo 52, comma 3, cit., volta a precludere, in caso di riproduzione della sentenza in qualsiasi forma, l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi degli interessati. P.Q.M. Rimette il ricorso alle Sezioni Unite.