La quinta sezione penale ha rimesso alle Sezioni Unite la questione se, per quali motivi e in quali ipotesi sia ricorribile per cassazione il provvedimento con cui il giudice del merito rigetta la richiesta di invio al centro per la giustizia riparativa di riferimento per l’avvio di un programma di giustizia riparativa ai sensi dell'articolo 129-bis c.p.p.
L'imputato proponeva ricorso avverso la sentenza della Corte di appello perché i giudici avevano omesso di pronunciarsi sull'istanza di invio a un centro per la giustizia riparativa per l'avvio del relativo programma, avanzata procuratore speciale dell'imputato ex articolo 129-bis cod. proc. penumero Nella giurisprudenza di legittimità sull'impugnabilità o meno dei provvedimenti di rigetto della richiesta ex articolo 129-bis, comma 2, cod. proc. penumero si registrano indirizzi differenti e contrastanti. Per il primo indirizzo, è inammissibile il ricorso per cassazione avverso il provvedimento con cui il giudice nega al richiedente l'accesso ai programmi di giustizia riparativa ai sensi dell'articolo 129-bis cod. proc. penumero, non avendo lo stesso natura giurisdizionale (Cass. numero 6595/2023). Tale soluzione si fonda sul principio di tassatività dei mezzi di impugnazione (articolo 568, comma 1, cod. proc. penumero, facendone derivare l'impossibilità di ritenere impugnabile l'ordinanza con la quale sia stata rigettata la richiesta di accesso ad un programma di giustizia riparativa mutuando il regime d'impugnabilità di provvedimenti diversi; ed osservando come essa non sia riconducibile al novero dei provvedimenti in materia di libertà personale, in relazione ai quali l'articolo 111, comma settimo, Cost., ammette la ricorribilità per cassazione per violazione di legge, poiché non è dotata di carattere decisorio e capacità di incidere in via definitiva su situazioni giuridiche di diritto soggettivo, producendo, con efficacia di giudicato, effetti di diritto sostanziale e processuale sul piano contenzioso della composizione di interessi contrapposti. Altra interpretazione ritiene che l'ordinanza reiettiva della richiesta di accesso ai programmi di giustizia riparativa, di cui all'articolo 129-bis cod. proc. penumero, emessa durante il compimento degli atti preliminari o nel corso del dibattimento può essere impugnata, ex articolo 586, comma 1, cod. proc. penumero, congiuntamente alla sentenza, a condizione che la richiesta risulti avanzata dall'imputato e riguardi reati procedibili a querela suscettibile di remissione, trattandosi del solo caso in cui il suo eventuale accoglimento determina la sospensione del processo (Cass. numero 33152/2024). Anche l'orientamento in esame muove dalla considerazione secondo cui il principio di tassatività dei mezzi di impugnazione, in mancanza di un'espressa previsione in tal senso, non consenta l'autonoma impugnazione dell'ordinanza, che non può affermarsi neppure ai sensi dell'articolo 111, comma 7, Cost., poiché essa è un provvedimento estraneo alle categorie (sentenze e provvedimenti sulla libertà personale) che sono ricorribili per cassazione. Tuttavia, trattandosi di un'ordinanza (come esplicitamente previsto dall'articolo 129-bis, comma 3, cod. proc. penumero), nel caso di provvedimento di rigetto della richiesta di accesso ai programmi di giustizia riparativa emesso nel corso degli atti preliminari o nel dibattimento, la questione della sua impugnabilità deve essere esaminata alla luce della disciplina di cui all'articolo 586 cod. proc. penumero In materia di giustizia riparativa, l'unica ipotesi in cui tale influenza può ravvisarsi – dato che di regola dal sistema normativo, e, in particolare, dall'articolo 129-bis cod. proc. penumero, si evince la reciproca e completa autonomia del procedimento riparativo e di quello penale, dopo l'esercizio dell'azione penale (e dunque il rigetto della richiesta di accesso ai programmi di giustizia riparativa esplica un'influenza sulla decisione di merito meramente eventuale e quale elemento di una fattispecie (molto) più complessa, integrata solo al verificarsi di ulteriori fatti del tutto estranei ed indipendenti dal procedimento penale e dal suo svolgimento) – è quella in cui il procedimento abbia ad oggetto reati perseguibili a querela soggetta a remissione. In detta ipotesi la legge processuale (articolo 129-bis, comma 4, cit.) prevede che «il giudice possa disporre con ordinanza la sospensione del processo al fine di consentire lo svolgimento del programma di giustizia riparativa […] per un periodo non superiore a centottanta giorni, […] e in presenza di richiesta dell'imputato» (laddove, «in tutti gli altri casi […] l'invio degli interessati al Centro per la giustizia riparativa di riferimento per l'avvio di un pertinente programma non può determinare la sospensione del processo», non essendo consentita un'interpretazione analogica della norma appena citata, che «si porrebbe in contrasto con il principio generale della eccezionalità dei casi di sospensione del processo, desumibile, in particolare, dall'articolo 50, comma 3, cod. proc. penumero, a sua volta del tutto omogeneo con il canone costituzionale della ragionevole durata del processo assicurata dalla legge. Altro orientamento ha affermato, invece, che è ricorribile per cassazione, unitamente alla sentenza conclusiva del giudizio, l'ordinanza reiettiva della richiesta di accesso ai programmi di giustizia riparativa pronunciata dal giudice su istanza dell'imputato, senza alcuna distinzione tra reati procedibili a querela suscettibile di remissione e reati procedibili d'ufficio (Cass. numero 131/2025). Tale ricostruzione ha poi valorizzato l'espressa previsione dell'impugnabilità dei provvedimenti in materia di giustizia riparativa da parte della Raccomandazione del Consiglio di Europa in tema di giustizia riparativa (già menzionata retro, al par. 2.; si veda, in particolare, il par. 33 della Raccomandazione: «le parti dovrebbero essere informate e avere accesso a procedure di reclamo chiare ed efficaci»); e ritenuto che non deponga, invece, in senso contrario la possibilità di reiterare la richiesta di ingresso ai programmi in ogni stato e grado del processo e l'esclusione che possa formarsi un giudicato sul provvedimento di rigetto, «atteso che siffatte facoltà di reiterazione nascono dalla natura dinamica del processo nei suoi vari stati e gradi». Le Sezioni Unte sono chiamate a fornire l'esatta interpretazione della novella legislativa – e, anzitutto, del disposto dell'articolo 129-bis cod. proc. penumero volto a regolare la relazione tra la giustizia riparativa (e i programmi volti a ottenere la riparazione) – che hanno determinato una diversa lettura sull'an dell'impugnabilità dei provvedimenti di diniego dell'invio a un centro per la giustizia riparativa (oltre che del mancato esercizio officioso del potere di attivazione del percorso riparativo) e, in seno alle opzioni ermeneutiche che si sono espresse in senso positivo, una diversa individuazione delle ipotesi in cui essa è consentita. La decisione del giudice della nomofilachia dovrà investire anche l'omessa pronuncia o all'omessa motivazione sulla richiesta di parte in tal senso, qui denunciata in relazione a un reato per cui è consentita la remissione della querela (oltre che, per vero, rispetto all'impugnazione dei provvedimenti favorevoli all'intrapresa del percorso volto alla riparazione).
Presidente Pistorelli - Relatore Francolini Il testo integrale della pronuncia sarà disponibile a breve.