Sovraindebitamento: la tutela del creditore ipotecario insoddisfatto

La Prima Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione si è espressa su una vicenda in tema di sovraindebitamento nella quale il piano del consumatore prevedeva il pagamento parziale del creditore ipotecario.

La questione in lite Una banca si opponeva, ex articolo 12- bis, legge n. 3/2012, alla omologazione del piano del consumatore proposto da alcuni suoi debitori, che prevedeva, per quanto qui di interesse, il soddisfacimento del credito ipotecario della banca medesima solo nella misura del 75%, ripartita poi in oltre 100 rate mensili a decorrere dall'undicesimo mese successivo all'omologazione. Il Tribunale di Vasto respingeva l'opposizione della Banca e quest'ultima proponeva ricorso per Cassazione. In sintesi, la banca contestava la decisione del Tribunale per aver ritenuto: 1) ammissibile un piano che prevedeva, non solo, lo stralcio del credito ipotecario, ma anche la dilazione ultrannuale del pagamento dello stesso; 2) non applicabile in via analogica al piano del consumatore la disciplina del concordato preventivo nella parte in cui sottopone all'autorizzazione dei creditori il piano medesimo; 3) non dovuto a suo favore un parziale ristoro per la parte di credito eccedente il valore periziato dell'immobile ipotecato, con degradazione a credito chirografario. I pagamenti del piano possono eccedere l'annualità? Ricorda in primo luogo la Corte di Cassazione che l' articolo 8, comma 4, legge n. 3/2012 stabilisce che «la proposta di accordo con continuazione dell'attività d'impresa e il piano del consumatore possono prevedere una moratoria fino ad un anno dall'omologazione per il pagamento dei creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, salvo che sia prevista la liquidazione dei beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione». Con detta disposizione il legislatore ha previsto una misura che realizza una modalità di ristrutturazione del debito , assoggettandola a un termine,  estensibile «fino ad un anno», che va inquadrato nel novero dei termini iniziali e non finali , e il cui dies a quo è il provvedimento del giudice di omologazione del piano del consumatore ( Cass. n. 34150/2024 ). Ad avviso della Corte, quindi,  il termine (al massimo) annuale ex articolo 8, comma 4, della legge n. 3/2012, decorrente dalla omologazione della proposta di piano del consumatore, individua il momento a partire dal quale, in attuazione del piano medesimo, il debitore è tenuto quantomeno ad iniziare il pagamento rateale dei crediti privilegiati , non anche il momento entro il quale questi debbono essere soddisfatti per l'intera misura prevista dal piano («salvo che sia prevista la liquidazione dei beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione»). Del resto, precisano i giudici di legittimità, diversamente ragionando, verrebbe meno la ratio stessa sottesa all'istituto, che intende realizzare un bilanciamento dell'interesse del creditore ad essere soddisfatto nella misura consentita dalla conformazione della garanzia patrimoniale del credito ( articolo 2910 c.c. ) e nel più breve tempo possibile, con quello del debitore a realizzare un piano di pagamenti dei debiti che sia per lui sostenibile e che gli permetta di uscire dalla situazione di sovraindebitamento. Il creditore deve approvare il piano di omologazione del consumatore? La Corte al riguardo precisa che l'articolo 12- bis , comma 3, legge 3/2022 , si limita a rimettere al giudice, verificata l'ammissibilità e la fattibilità del piano nonché l'idoneità dello stesso a soddisfare crediti impignorabili, l'omologazione del piano medesimo. Ad avviso dei Giudici di legittimità non possono quindi trovare applicazione analogica le disposizioni in materia di concordato preventivo. Se è infatti vero che il piano del consumatore e il concordato preventivo condividono una medesima ratio (cfr. Cass. n. 31790/2024 ), ciò tuttavia non è sufficiente per applicare analogicamente, in parte qua , la disciplina normativa recata dalla legge fallimentare . Infatti, lo strumento della interpretazione analogica presuppone l'individuazione di una lacuna nell'ordinamento e la conseguente necessità di colmarla ricorrendo all'applicazione di una norma che disciplina un caso simile, di cui si possa argomentare un'associazione secondo il criterio della eadem ratio (Cass. n. 2852/2002). Nel caso in esame, invece, secondo i Giudici di legittimità non sussiste alcuna lacuna normativa, perché è stata invece una precisa scelta del legislatore quella di non richiedere il gradimento dei creditori ai fini della omologazione del piano del consumatore. A differenza di quanto avviene nel concordato preventivo, non è prevista alcuna votazione dei creditori e non è richiesta alcuna maggioranza di consensi perché il giudice possa omologare il piano. A ciascun creditore rimane la possibilità di contestare la convenienza e, in tal caso, il giudice accoglie la domanda di omologa solo «se ritiene che il credito possa essere soddisfatto dall'esecuzione del piano in misura non inferiore all'alternativa liquidatoria» (articolo 12- bis , comma 4, Legge n. 3/2012). Il creditore può quindi e soltanto contestare la convenienza economica del piano ai sensi del citato articolo 12- bis , comma 4; a fronte di tale contestazione il giudice dell'omologazione è tenuto ad esercitare un controllo sulla equivalenza o maggiore convenienza della proposta di ristrutturazione, per  come formulata dal debitore, rispetto all'alternativa liquidatoria, ai fini della eventuale omologazione . È dovuto il parziale ristoro per la parte di credito eccedente il valore periziato dell'immobile ipotecato? Sul punto, la Corte ricorda che l' articolo 7, comma 1, Legge n. 3/2012 dispone che «è possibile prevedere che i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca possono non essere soddisfatti integralmente, allorché ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali insiste la causa di prelazione, come attestato dagli organismi di composizione della crisi». Detta disposizione sostanzialmente riproduce quanto previsto dall' articolo 160, comma 2, l.fall. , in materia di concordato preventivo, sicché, anche in tema di sovraindebitamento, il creditore privilegiato di cui il piano del consumatore preveda il pagamento parziale , nei limiti di capienza del valore periziato del bene, non cessa di essere creditore per la parte residua, che viene degradata in chirografo e deve ricevere il medesimo trattamento riservato agli altri creditori chirografari (cfr. Cass. n. 27843/2022 ). Ad avviso della Corte di Cassazione, siffatta previsione è espressione del principio generale secondo cui tutti i creditori hanno uguale diritto di essere soddisfatti sui beni del debitore, fatte salve le cause legittime di prelazione ( articolo 2741 c.c. ). Infatti, diversamente ragionando, il creditore privilegiato – una volta rispettato il requisito del pagamento del suo credito in misura non inferiore a quella realizzabile dalla liquidazione dei beni su cui grava il privilegio – potrebbe tuttavia essere pagato in misura percentuale inferiore a quella riservata ai creditori chirografari grazie al riparto tra di loro del ricavato della vendita degli altri beni del debitore; risultato inaccettabile in qualsiasi sede di realizzazione della responsabilità patrimoniale del debitore. La Corte di Cassazione, per quanto qui di interesse, accoglie quindi il terzo motivo di ricorso della banca, enunciando il seguente principio di diritto : «In tema di sovraindebitamento e, in particolare, ai fini dell'omologazione del piano del consumatore ai sensi della legge n. 3 del 2012 , laddove al creditore privilegiato venga attribuito un pagamento parziale nei limiti della capienza sul valore del bene gravato dal privilegio (come consentito dall'articolo 7, comma 1, della predetta legge), egli non cessa di essere creditore per la parte residua, la quale, degradata in chirografo, gli dà diritto a un ulteriore soddisfacimento, nella misura prevista per gli altri creditori chirografari».

Presidente Terrusi – Relatore Giuliani Fatti di causa BANCA NAZIONALE DEL LAVORO Spa (d'ora innanzi anche BNL) - creditrice nei confronti di Gu.Vi. e Me.Ma. per complessivi Euro 165.842,57, di cui Euro 152.754,00 da contratto di mutuo ipotecario fondiario, Euro 10.744,57 da contratto di finanziamento chirografario ed Euro 2.344,00 da contratto di apertura di credito in conto corrente -, una volta avviata dai debitori la procedura di omologazione del piano del consumatore, propose opposizione ai sensi dell' articolo 12-bis della legge n. 3 del 2012 . Il piano prevedeva, per quanto di interesse in questa sede, il soddisfacimento del credito ipotecario della ricorrente nella misura del 75%, ripartita in 129 rate mensili a decorrere dall'undicesimo mese successivo all'omologazione. Il giudice delegato omologò la proposta, cui fece seguito il reclamo dell'attuale ricorrente. In particolare, BNL lamentò che il piano avesse previsto ad un tempo lo stralcio e la dilazione ultrannuale del pagamento del credito ipotecario, senza il suo consenso, e che non fosse stato riservato alla parte di credito ipotecario incapiente sul valore del bene ipotecato il medesimo trattamento riservato ai creditori chirografari. Il Tribunale di Vasto rigettò il reclamo. Contro il decreto del Tribunale BNL ha proposto ricorso per cassazione articolato in tre motivi. Gu.Vi. e Me.Ma. si sono difesi con controricorso. La ricorrente ha depositato memoria nel termine di legge anteriore alla data fissata per la trattazione in camera di consiglio ai sensi dell' articolo 380-bis.1 c.p.c.   Ragioni della decisione 1. Con il primo motivo di ricorso BNL denuncia «violazione e falsa applicazione del combinato disposto degli articolo 8, comma 4, 12-bis, comma 1, legge n. 3 del 2012 , 2740 e 2741 c.c. per avere il Tribunale di Vasto ritenuto ammissibile, in un piano del consumatore, lo stralcio unitamente alla dilazione ultrannuale di un credito ipotecario fondiario». La ricorrente contesta l'interpretazione data dal Tribunale all' articolo 8, comma 4, della legge n. 3 del 2012 , in forza del quale «La proposta di accordo con continuazione dell'attività d'impresa e il piano del consumatore possono prevedere una moratoria fino ad un anno dall'omologazione per il pagamento dei creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, salvo che sia prevista la liquidazione dei beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione». Secondo la ricorrente, la previsione normativa contempla un termine finale e non iniziale per il soddisfacimento dei creditori privilegiati, con la conseguenza che questi andrebbero integralmente soddisfatti entro il termine di un anno dall'omologazione, mentre il Tribunale ha omologato il piano che prevedeva il soddisfacimento del creditore ipotecario mediante una pluriennale rateizzazione a partire dall'undicesimo mese successivo all'omologazione. 2. Con il secondo motivo , BNL lamenta, in via subordinata, la «violazione e falsa applicazione del combinato disposto degli articolo 7, comma 1, secondo periodo, 8, comma 4, e 12-bis, comma 1, legge n. 3 del 2012 per avere il Tribunale di Vasto ritenuto ammissibile in un piano del consumatore lo stralcio unitamente alla dilazione ultrannuale di un credito ipotecario fondiario, senza il consenso del creditore». La ricorrente ritiene che il Tribunale sia incorso in errore per non avere riconosciuto alla banca, quale creditore privilegiato, il diritto di voto sul piano del consumatore predisposto dal debitore. Secondo la ricorrente, l'omogeneità di finalità tra concordato preventivo e piano del consumatore (costituita in entrambi i casi dal superamento dell'oggettivo stato di crisi del debitore) avrebbe dovuto suggerire l'applicazione analogica delle disposizioni in materia di voto sulla proposta di concordato preventivo anche alla procedura di omologazione di cui all' articolo 12-bis della legge n. 3 del 2012 , così da consentire ai creditori di valutare la convenienza di un piano che prevede sia lo stralcio che la dilazione del pagamento del credito. 3. Il terzo motivo di ricorso censura il provvedimento impugnato per «violazione e falsa applicazione del combinato disposto degli articolo 7, comma 1, secondo periodo, 12-bis, comma 1, legge n. 3 del 2012 , 12 delle preleggi e 160, comma 2, e 177, comma 4, del R.D. n. 267 del 1942 per avere il Tribunale di Vasto ritenuto non dovuta alcuna forma di ristoro del creditore privilegiato per la parte del credito eccedente il valore della garanzia vantata dalla Banca». Il Tribunale avrebbe errato nel ritenere che non sia dovuto al creditore un parziale ristoro per la parte di credito eccedente il valore periziato dell'immobile ipotecato, e quindi degradata al chirografo, con la motivazione che nella legge n. 3 del 2012 non vi è una previsione che riproduca quella dettata, con riferimento al concordato preventivo, dall' articolo 177, comma 3, legge fall . Invero, ad avviso della ricorrente, applicando analogicamente le disposizioni in materia di concordato preventivo, il credito eccedente il valore del bene ipotecato avrebbe dovuto essere preso in considerazione nel piano dei pagamenti come previsto per i crediti chirografari. 4. Il primo motivo di ricorso è infondato e va rigettato. 4.1. L'articolo 8, comma 4, della legge n. 3 del 2012 stabilisce che «La proposta di accordo con continuazione dell'attività d'impresa e il piano del consumatore possono prevedere una moratoria fino ad un anno dall'omologazione per il pagamento dei creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, salvo che sia prevista la liquidazione dei beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione». L'interpretazione offerta nel ricorso - secondo la quale la «moratoria […] fino ad un anno» va intesa nel senso che il pagamento dei creditori privilegiati debba avvenire entro il termine di un anno dalla omologazione del piano del consumatore - non può essere condivisa. Con la disposizione in oggetto, il legislatore ha previsto una misura che realizza una modalità di ristrutturazione del debito ( Cass. n. 34150/2024 ), assoggettandola ad un termine, estensibile «fino ad un anno», che va inquadrato nel novero dei termini iniziali e non finali, e il cui dies a quo è il provvedimento del giudice di omologazione del piano del consumatore. 4.2. In altre parole, il termine (al massimo) annuale ex articolo 8, comma 4, della legge n. 3 del 2012 , decorrente dalla omologazione della proposta di piano del consumatore, individua il momento a partire dal quale, in attuazione del piano medesimo, il debitore è tenuto quantomeno ad iniziare il pagamento rateale dei crediti privilegiati, non anche il momento entro il quale questi debbono essere soddisfatti per l'intera misura prevista dal piano («salvo che sia prevista la liquidazione dei beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione»). Del resto, diversamente ragionando, verrebbe meno la ratio stessa sottesa all'istituto, che intende realizzare un bilanciamento dell'interesse del creditore ad essere soddisfatto nella misura consentita dalla conformazione della garanzia patrimoniale del credito ( articolo 2910 c.c. ) e nel più breve tempo possibile, con quello del debitore a realizzare un piano di pagamenti dei debiti che sia per lui sostenibile e che gli permetta di uscire dalla situazione di sovraindebitamento. 4.3. Non coglie poi nel segno l'argomento speso da parte ricorrente in memoria illustrativa, che fa leva sull'attuale regime del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore introdotto dal D.Lgs. n. 14 del 2019 (Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza), come da ultimo modificato dal D.Lgs. n. 136 del 2024 . Infatti, anche a prescindere da qualsiasi considerazione sulle condizioni e sui limiti dell'utilizzabilità di quel codice ai fini dell'interpretazione della legge n. 3 del 2012 (v., per la medesima questione riferita alla legge fallimentare , Cass. S.U. n. 8504/2021 e molte altre), dal raffronto tra l' articolo 8, comma 4, della legge n. 3 del 2012 e l' articolo 67, comma 4, secondo periodo, c.c.i.i. (il quale dispone che, relativamente ai crediti privilegiati, «La proposta può prevedere […] una moratoria fino a due anni dall'omologazione per il pagamento e sono dovuti gli interessi legali») emerge la sostanziale sovrapponibilità della struttura delle due previsioni normative, a parte l'allungamento del termine da uno a due anni. 5. Il secondo motivo di ricorso è parimenti infondato e va rigettato. 5.1. La pretesa addotta nel ricorso di un coinvolgimento del ceto creditorio in sede di omologazione del piano del consumatore, non trova riscontro nella legge n. 3 del 2012, il cui articolo 12-bis , comma 3, si limita a rimettere al giudice, verificata l'ammissibilità e la fattibilità del piano nonché l'idoneità dello stesso a soddisfare crediti impignorabili, l'omologazione del piano medesimo. La ricorrente incentra allora la propria doglianza sulla necessità di una applicazione analogica delle disposizioni in materia di concordato preventivo. È pur vero che questa Corte ha riconosciuto, sulla scia della giurisprudenza costituzionale, che piano del consumatore e concordato preventivo condividono una medesima ratio e hanno profili di disciplina comuni (tra le ultime, Cass. n. 31790/2024 ); tuttavia, ciò non è di per sé sufficiente per applicare analogicamente, in parte qua, la disciplina normativa recata dalla legge fallimentare . Infatti, lo strumento della interpretazione analogica presuppone l'individuazione di una lacuna nell'ordinamento e la conseguente necessità di colmarla ricorrendo all'applicazione di una norma che disciplina un caso simile, di cui si possa argomentare un'associazione secondo il criterio della eadem ratio (Cass. n. 2852/2002). Nel caso in esame non sussiste la denunciata lacuna normativa, perché è stata invece una precisa scelta del legislatore quella di non richiedere il gradimento dei creditori ai fini della omologazione del piano del consumatore. A differenza di quanto avviene nel concordato preventivo, non è prevista alcuna votazione dei creditori e non è richiesta alcuna maggioranza di consensi perché il giudice possa omologare il piano. A ciascun creditore rimane la possibilità di contestare la convenienza e, in tal caso, il giudice accoglie la domanda di omologa solo «se ritiene che il credito possa essere soddisfatto dall'esecuzione del piano in misura non inferiore all'alternativa liquidatoria» ( articolo 12-bis, comma 4, legge n. 3 del 2012 ). La valutazione sulla convenienza spetta al giudice («se ritiene») e il creditore può contestarla, nel merito, con il reclamo. Ma non è questo l'oggetto del motivo di ricorso (né potrebbe esserlo in se stesso, trattandosi di apprezzamento del fatto), bensì la pretesa della ricorrente di esprimere il proprio dissenso (difetto di gradimento) rispetto al piano, tramite un «voto» non previsto e non voluto dalla legge (senza contare che la ricorrente, laddove prospetta la necessità di un «consenso dei creditori privilegiati», sembra volere attribuire al «voto» di questi creditori un peso speciale che non trova riscontro nemmeno nella disciplina del concordato preventivo e che ha indotto il Tribunale di Vasto ad attribuire alla ricorrente la pretesa di un diritto di «veto»). 5.2. In definitiva, non può sostenersi, come fa la ricorrente, che la tutela del creditore, ogniqualvolta il piano del consumatore preveda una moratoria superiore al termine annuale dell'articolo 8, comma 4, e una falcidia del credito, debba transitare per l'introduzione nella procedura del piano del consumatore di una fase di deliberazione dei creditori sul gradimento del piano analoga a quella esistente nella disciplina del concordato preventivo. È invero doveroso muoversi nel perimetro normativo della legge n. 3 del 2012 ( Cass. n. 31790/2024 , ove ulteriori riferimenti). La convenienza economica del piano può essere contestata dal creditore ai sensi dell' articolo 12-bis, comma 4, della legge n. 3 del 2012 ; è quindi onere del creditore attivarsi in tal senso e, a fronte della sua contestazione, il giudice dell'omologazione è tenuto ad esercitare un controllo sulla equivalenza o maggiore convenienza della proposta di ristrutturazione, per come formulata dal debitore, rispetto all'alternativa liquidatoria, ai fini della eventuale omologazione. Ne segue, come correttamente osservato dal Tribunale, che «il piano del consumatore può essere omologato anche contro il dissenso dei creditori, purché sia valutata positivamente la meritevolezza della condotta del consumatore e la convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria». 6. Il terzo motivo di ricorso è fondato. 6.1. In ordine al motivo di reclamo con cui l'odierna ricorrente si doleva del fatto che alla falcidia del proprio credito non si accompagnasse un parziale ristoro per la parte di credito eccedente il valore periziato dell'immobile ipotecato con degradazione a credito chirografario, il Tribunale ha osservato che non risulta nella legge n. 3 del 2012 alcuna previsione che riproduca quella dettata, con riferimento al concordato preventivo, dall' articolo 177, comma 3, legge fall ., a norma del quale «I creditori muniti di diritto di prelazione di cui la proposta di concordato prevede, ai sensi dell'articolo 160, la soddisfazione non integrale, sono equiparati ai chirografari per la parte residua del credito». La motivazione del giudice del merito fa leva, per un verso, sull' articolo 7, comma 1, della legge n. 3 del 2012 (applicabile al piano del consumatore in virtù del richiamo operato dall'articolo 6, comma 1) che dispone: «È possibile prevedere che i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca possono non essere soddisfatti integralmente, allorché ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali insiste la causa di prelazione, come attestato dagli organismi di composizione della crisi». Per un altro verso, la motivazione fa leva sulla diversità di ratio tra procedura del piano del consumatore e procedura del concordato preventivo, per giungere alla conclusione che non è consentita l'applicazione analogica alla prima della disciplina del secondo. 6.2. Senonché, come questa Corte ha già avuto modo di precisare ( Cass. n. 27843/2022 ), l' articolo 7, comma 1, della legge n. 3 del 2012 sostanzialmente riproduce la previsione dettata per il concordato preventivo dall' articolo 160, comma 2, legge fall ., sicché, anche in tema di sovraindebitamento, il creditore privilegiato di cui il piano del consumatore preveda il pagamento parziale, nei limiti di capienza del valore periziato del bene, non cessa di essere creditore per la parte residua, che viene degradata in chirografo e deve ricevere il medesimo trattamento riservato agli altri creditori chirografari. Del resto, la disposizione secondo cui la parte incapiente del credito privilegiato va trattata come credito chirografario, dettata in modo esplicito per il concordato preventivo, è espressione del principio generale secondo cui tutti i creditori hanno uguale diritto di essere soddisfatti sui beni del debitore, fatte salve le cause legittime di prelazione ( articolo 2741 c.c. ). Infatti, diversamente ragionando, il creditore privilegiato - una volta rispettato il requisito del pagamento del suo credito in misura non inferiore a quella realizzabile dalla liquidazione dei beni su cui grava il privilegio - potrebbe tuttavia essere pagato in misura percentuale inferiore a quella riservata ai creditori chirografari grazie al riparto tra di loro del ricavato della vendita degli altri beni del debitore; risultato inaccettabile in qualsiasi sede di realizzazione della responsabilità patrimoniale del debitore. 6.3. Tali considerazioni destituiscono di fondamento la motivazione del Tribunale che ha valutato come unica condizione della falcidia la «soddisfazione del creditore prelatizio in misura non inferiore a quella realizzabile in caso di liquidazione, condizione la cui sussistenza nel caso di specie è attestata dall'O.C.C». Posto che il piano prevedeva il pagamento (parziale) del credito privilegiato in misura pari al valore della garanzia ipotecaria, per la parte eccedente il creditore aveva comunque diritto di essere soddisfatto nella misura prevista per i crediti chirografari, data la degradazione di tale parte del credito da privilegiato a chirografario. Da qui l'accoglimento del motivo di ricorso. 7. In definitiva, rigettati i primi due motivi di ricorso ed accolto il terzo, il decreto del Tribunale di Vasto va cassato in relazione al motivo accolto, con rinvio al medesimo Tribunale che, in diversa composizione, dovrà decidere anche sulle spese del presente giudizio di legittimità, il quale dovrà attenersi al seguente principio di diritto: «In tema di sovraindebitamento e, in particolare, ai fini dell'omologazione del piano del consumatore ai sensi della legge n. 3 del 2012 , laddove al creditore privilegiato venga attribuito un pagamento parziale nei limiti della capienza sul valore del bene gravato dal privilegio (come consentito dall'articolo 7, comma 1, della predetta legge), egli non cessa di essere creditore per la parte residua, la quale, degradata in chirografo, gli dà diritto a un ulteriore soddisfacimento, nella misura prevista per gli altri creditori chirografari». P.Q.M. La Corte: –accoglie il terzo motivo di ricorso, rigettati il primo e il secondo, cassa il decreto impugnato in relazione al motivo accolto e rinvia al Tribunale di Vasto, perché decida, in diversa composizione, anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.