In tema di vizi della motivazione del licenziamento, nel regime delle imprese con più di 15 dipendenti, la mancata o generica individuazione del fatto non integra una mera violazione formale ma, poiché impedisce che si possa pervenire alla stessa identificazione del fatto, che, pertanto, dovrà essere dichiarato insussistente dal giudice, ha una ricaduta sostanziale che determina l’illegittimità originaria del licenziamento, con applicazione della reintegra attenuata di cui all’articolo 18, comma 4, Stat. lav.
Ad affermarlo è la Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con la sentenza in commento. La Corte di Appello di Firenze, riformando la pronuncia di primo grado, accertava (per quanto qui rileva) la natura subordinata del rapporto tra una primaria compagnia assicurativa ed un lavoratore (addetto alle attività di perito e liquidatore) in virtù della presunzione di cui all'articolo 69, comma 1, d.lgs. 276/2003 e, su tale presupposto, dichiarava l'inefficacia del recesso a lui irrogato poiché privo di alcuna formale motivazione. Quanto alle conseguenze di tale inefficacia, i Giudici di merito ritenevano corretta l'applicazione delle conseguenze di cui all'articolo 18, comma 6, l. n. 300/1970 atteso che, nel corso del giudizio, la società aveva dato prova di una effettiva ragione organizzativa sottesa al licenziamento. Contro tale pronuncia (per quanto qui rileva) il lavoratore ricorreva alla Corte di Cassazione, articolando vari motivi. La motivazione deve essere indicata e specifica In particolare, il lavoratore si doleva della violazione dell'articolo 18 l. n. 300/1970 per avere i Giudici di merito ritenuto applicabile la sola tutela indennitaria (per di più attenuata) a dispetto della contestazione formulata in giudizio circa i fatti posti dalla società a (tardiva) giustificazione del licenziamento. Motivo che viene condiviso dalla Cassazione la quale, enunciando il principio esposto in massima, accoglie il ricorso. Ritiene, infatti, preliminarmente la Corte che «sul piano processuale, nel giudizio sull'impugnazione del licenziamento il giudice, in presenza di idonea domanda, deve applicare il regime di tutela corrispondente alla fattispecie che si è realmente prodotta in giudizio secondo quanto previsto dalla legge, senza che rilevi il tenore delle richieste formulate della parte quanto alla identificazione degli effetti» mentre, sul piano sostanziale, «la comunicazione del licenziamento deve contenere i motivi “specifici” per cui (il licenziamento) viene intimato che vanno esplicitati contestualmente alla comunicazione dell'atto», poiché requisito coessenziale all'esercizio del diritto di difesa da parte del lavoratore. La «violazione del requisito di motivazione» presuppone che una motivazione (almeno) graficamente ci sia Su tali presupposti, la Cassazione ritiene altresì utile perimetrare la «violazione del requisito di motivazione» a cui l'articolo 18, comma 6, Stat. lav. fa riferimento. A questi fini e nell'ottica del diritto di difesa del lavoratore, risulta necessario distinguere «tra mancata specificazione dei motivi relativi alla giustificazione comunque addotta e mancanza della motivazione o carenza dei motivi che non consenta di pervenire alla identificazione di alcuna ragione giustificativa» (come tale idonea a pregiudicare integralmente la difesa del lavoratore). Muovendo da tale distinzione, nell'avviso della Cassazione «solo nell'ipotesi in cui risulti un difetto formale nella specificazione dei motivi della causale comunque addotta, è possibile applicare il 6° comma dell'articolo18; invece, nella diversa e più grave ipotesi in cui non sia stata addotta alcuna motivazione ovvero quella addotta sia estremamente generica e inidonea alla identificazione […] di una ragione giustificativa, occorre applicare la tutela reale attenuata prevista» di cui al 4° comma poiché (verrebbe da dire, indipendentemente dal dato letterale della legge) una tale assenza «conduce alla mancanza del fatto con la relativa tutela» non essendovi dubbio nell'avviso dei Giudici che «nella stessa ipotesi di carenza di motivazione […] manchi in pari tempo anche la ragione giustificativa del licenziamento (e che) che in tale ipotesi, non è possibile procedere neppure alla identificazione di alcun fatto (disciplinare o organizzativo)». L'assenza «grafica» di motivazione è però un vizio grave a metà Non si discute quindi, nell'avviso della Corte, di un vizio formale minore che produca l'inefficacia come quello supposto dal sesto comma dell'articolo18, bensì «di un vizio grave e radicale che incide sulla legittimità stessa dell'atto e che non è riconducibile nella disciplina del comma sesto (poiché), mancando ab origine qualsiasi giustificazione, non si può applicare la previsione stabilita in tale comma […] in quanto solo di una giustificazione che risulti almeno delineata nell'atto può accertarsi il difetto». Conclusione questa che la Corte suffraga con un sillogismo (più riconducibile, nell'avviso di chi scrive, ad un sofismo) per cui «ove così non fosse risulterebbe un'evidente irragionevolezza nella normativa consistente nell'applicazione di una tutela minore (risarcitoria) nella ipotesi più grave della mancanza originaria di giustificazione e di qualsiasi fatto; e di una tutela maggiore (reintegratoria) applicabile nell'ipotesi meno grave in cui il fatto sia stato almeno addotto e la sua insussistenza risulti solo all'esito del giudizio» finanche ritenendo che «verrebbe in tal modo premiato l'atteggiamento passivo del datore di lavoro, incentivato a non specificare le ragioni del licenziamento al fine di lucrare un trattamento sanzionatorio meno rigoroso (e) garantendo(gli) di poter estinguere più facilmente il rapporto di lavoro intimando un licenziamento senza alcuna motivazione».
Presidente Manna - Relatore Riverso Fatti di causa 1.- La Corte d'Appello di Firenze, in parziale accoglimento del reclamo ex articolo 1, comma 58 legge 92/2012 e in parziale riforma della sentenza reclamata, ha dichiarato che a partire dal 2014 tra UnipolSai Spa e Dr.St. (che svolgeva attività come perito assicurativo e liquidatore) era intercorso un rapporto di lavoro subordinato in ragione della presunzione di cui all'articolo 69, comma 1 D.Lgs. n. 276 del 2003; ha quindi dichiarato, ai sensi dell'articolo 18, comma 6 legge 300/70, l'inefficacia del licenziamento intimato da UnipolSai in data 26/9/2017 con conseguente risoluzione del rapporto a tale data condannando UNIPOLSAI ASSICURAZIONI a pagare al suddetto Dr.St. un'indennità risarcitoria commisurata a 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, pari a complessivi Euro 35.400,00 oltre accessori e compensando le spese dei due gradi di giudizio nella misura della metà. 2.- A fondamento della decisione, la Corte territoriale ha ravvisato l'esistenza d'un formale contratto a progetto e l'ha convertito in contratto di lavoro subordinato ex articolo 69, comma 1 del decreto legislativo 276 del 2003 per mancanza, appunto, di progetto. Infine, ha accordato la tutela per il licenziamento inefficace per violazione del requisito della motivazione ex articolo 18 comma 6, legge n. 300/1970, come modificato dalla legge n. 92/2012. 3.- Contro la sentenza ha proposto ricorso per cassazione UNIPOLSAI ASSICURAZIONI con un motivo di ricorso al quale ha resistito Dr.St. con controricorso contenente anche ricorso incidentale con quattro motivi, cui si è opposta UNIPOLSAI ASSICURAZIONI con controricorso. Sono state depositate memorie. Per ragioni nomofilattiche, dalla camera di consiglio la causa è stata rimessa alla pubblica udienza. Il ricorrente incidentale ha depositato ulteriore memoria. Il procuratore generale ha chiesto l'accoglimento del quarto motivo del ricorso incidentale. Ragioni della decisione 1.- Con l'unico motivo di ricorso principale è stata denunciata ex articolo 360 comma 1, n. 3 c.p.c. la violazione e/o falsa applicazione degli articolo 61,69 e 69 bis D.Lgs. n. 276 del 2003 in relazione all'articolo 360 n.3 c.p.c., nonché dell'articolo 12 delle preleggi, avendo la Corte d'Appello applicato a Dr.St., titolare di partita IVA, la presunzione di cui all'articolo 69 D.Lgs. 276 cit. che invece si riferisce ai lavoratori senza partita IVA. Prosegue il motivo ricordando che il Dr.St. era iscritto in un ruolo e rientrava a pieno titolo fra quelli indicati nell'articolo 69 bis cit. che dà rilievo, appunto, all'iscrizione in appositi registri, albi, ruoli o elenchi professionali qualificati; mentre la Corte d'Appello ha ritenuto applicabile la presunzione di subordinazione di cui all'articolo 69, comma 1, la quale non opera invece, ai sensi dell'articolo 61, comma 3, per le professioni intellettuali per l'esercizio delle quali sia necessaria l'iscrizione in appositi albi professionali come per la professione del perito assicurativo, che deve essere iscritto nel relativo albo denominato ruolo ai sensi dell'articolo 4 legge 166/ 92 e dell'articolo 156 Codice delle assicurazioni. Per l'effetto, secondo la ricorrente principale, la Corte d'Appello non poteva applicare ad un collaboratore con partita IVA la disciplina della presunzione stabilita dagli articolo 69 e 61 D.Lgs. 276/2003, dovendo applicarsi, invece, quella relativa alle partite IVA e andava esclusa la presunzione di cui all'articolo 69-bis essendo il Dr.St. iscritto nel ruolo dei periti. 2.- Devono essere preliminarmente respinte le eccezioni di inammissibilità del ricorso principale per tardività e per difetto di autosufficienza. È vero che il ricorso è stato notificato il 10/7/2020 mentre la sentenza è stata comunicata il 7/5/2020 (applicandosi il c.d. rito Fornero). Però il termine per proporre ricorso era stato prorogato al 10/7/2020 in seguito alla sospensione disposta dall'articolo 83 del D.L. n.18/2020 modificato dal D.L. n. 23/202 (né in contrario poteva disporre per decreto la Corte di appello di Firenze). L'articolo 83, comma 3 lettera a) del D.L. n.18/2020 nel delineare i casi eccezionali in cui la sospensione dei termini processuali non opera, si riferisce alle dichiarazioni di urgenza effettuate con riferimento a singoli e specifici giudizi. Nel caso in esame, nessuna specifica ragione d'urgenza è stata addotta. Inoltre, l'articolo 83, comma 3 lettera a) non si riferisce alla sospensione dei termini per proporre impugnazione, ma solo alla sospensione dei termini processuali dei giudizi trattati. Né il rito Fornero ha natura di procedimento cautelare. Non ha, poi, alcun fondamento l'eccezione d'inammissibilità del ricorso per pretesa violazione del principio di autosufficienza. 3.- Il ricorso principale va disatteso. Anzitutto, la Corte di appello non ha applicato alcuna presunzione, ma ha in concreto accertato i requisiti della co.co.co. dedotta in giudizio; ha altresì rispettato sia l'articolo 69 D.Lgs. 276/03, avendo ritenuto che ai sensi dell'articolo 61 l'esclusione della disciplina dell'articolo 69 (che detta non una semplice presunzione di subordinazione ma una vera e propria sanzione costituita dalla conversione, senza possibilità di prova contraria) operi soltanto per coloro che sono iscritti in un albo e non in un ruolo. La norma parla infatti di albo e non di ruolo e che non si tratti di distinzione puramente nominalistica deriva dalla disciplina successivamente dettata proprio dall'articolo 69-bis, comma 3 del decreto legislativo 276/2003 (introdotto dalla legge 92/2012) il quale esclude la presunzione di parasubordinazione richiamando l'iscrizione in registri, albi, ruoli, elenchi professionali . Nel caso di specie quindi l'iscrizione in un ruolo escludeva l'operatività della presunzione di parasubordinazione di cui all'articolo 69-bis del decreto legislativo 276 del 2003 (appunto in virtù dell'esclusione riferita anche a coloro che sono iscritti ai ruoli); ma non poteva escludere che la collaborazione del Dr.St. fosse connotata dai requisiti della continuità, della coordinazione, della personalità. La Corte di appello ha pure valutato l'esistenza in concreto dei requisiti della co.co.co., li ha riscontrati esistenti a decorrere dal 2014 ed ha quindi affermato in applicazione dell'articolo 69 cit. la sanzione della conversione del rapporto in rapporto di lavoro subordinato dalla stessa data non essendo stato predisposto alcun progetto. Essendo infatti il Dr.St. un perito assicurativo e non un agente ovvero essendo un co.co.co. iscritto in un ruolo ai sensi dell'articolo 4 della legge 166/1992 e dell'articolo 156 codice delle assicurazioni (ipotesi non eccettuata dall'articolo 69 D.Lgs. 276/2003) si applica la disciplina della stessa norma, la quale stabilisce in generale che in mancanza di specifico progetto il contratto di collaborazione coordinata e continuativa si converte ope legis in contratto di lavoro subordinato (v. Cass. n. 27543/2020; n. 12820/2016). La sentenza sotto questo aspetto si rivela del tutto conforme al diritto e si sottrae alle censure sollevate con il ricorso principale. La disciplina dell'articolo 69 D.Lgs. 276 si applica infatti a tutte le collaborazioni coordinate e continuative senza progetto, salvo le esclusioni previste in ipotesi di iscrizione in un albo; a nulla rileva ovviamente che il collaboratore fosse dotato formalmente di una partita IVA, se poi, in concreto, sono stati riscontrati (da una certa data in avanti) i requisiti generali della fattispecie previsti dalla legge sub specie di collaborazione, coordinamento e continuità, in presenza dei quali scatta la disciplina sanzionatoria e la qualificazione del rapporto operata dall'articolo 69 D.Lgs. 276/03 in termini di subordinazione. Sintesi dei motivi del ricorso incidentale 1.- Col primo motivo si deduce violazione falsa applicazione ex articolo 360, comma 1, n. 3 c.p.c. dell'articolo 409, comma 1, n. 3 c.p.c. per avere la Corte territoriale ritenuto che il requisito della coordinazione richiesto ai fini della sussistenza di un rapporto di lavoro parasubordinato presupponga una prevalenza della collaborazione svolta a favore di un committente rispetto a quella prestata nell'interesse di altri committenti o quantomeno una collaborazione stabile consistente in un quantum di prestazioni ricorrenti nel tempo, e per aver ritenuto sulla base di tali considerazioni che nel caso di specie un rapporto di lavoro parasubordinato fosse configurabile solo a partire dal 2014 con conseguente riconoscimento, solo a partire da quell'anno, della subordinazione in applicazione della presunzione di lavoro subordinato di cui all'articolo 69 comma 1 decreto legislativo 276 del 2003. Il motivo presenta profili di infondatezza e profili di inammissibilità. Il motivo è infondato atteso che, come risulta dalla giurisprudenza di questa Corte (v. Cass. n. 12376/1997, 12368/1997) deve escludersi il rapporto di parasubordinazione nel caso del lavoratore che operi con partita IVA contemporaneamente per una pluralità di compagnie assicuratrici, con prestazioni omogenee e consone alla sua specializzazione senza che nei confronti dell'una possa essere accertato un impegno più assiduo e costante che nei confronti delle altre, non rilevando in proposito che i vari committenti siano fra loro collegati da vincoli economici. Il motivo è invece inammissibile là dove mira a sindacare l'accertamento di merito con cui la Corte di appello ha riscontrato in fatto l'esistenza del requisito della coordinazione a partire dal 2014 avendo il Dr.St. operato a partire da tale data in misura del tutto prevalente per UnipolSai Spa, con una media in quattro anni di oltre l'85% del proprio fatturato. 2.- Con il secondo motivo di ricorso incidentale si deduce ex articolo 360 n. 5 c.p.c. l'omesso esame dei fatti allegati dal reclamante per dimostrare che sulla base della convenzione del 2011 il rapporto di lavoro del Dr.St. fosse imputabile solo alla capogruppo Fondiaria, poi divenuta UnipolSai, nonostante facesse capo formalmente a tutte le società del gruppo assicurativo Fondiaria firmatarie della convenzione. 2.1. Il motivo è infondato in quanto la Corte si è intrattenuta a lungo sulla circostanza dell'imputabilità del rapporto di lavoro ed ha rigettato la pretesa in oggetto affermando che essa non era argomentata e definita con riguardo ai molteplici presupposti di fatto individuati dalla giurisprudenza ai fini dell'imputazione del rapporto alla capogruppo. La Corte ha altresì rigettato motivatamente anche la tesi subordinata della codatorialità: quindi, il motivo mira solo alla revisione degli accertamenti di fatto e va disatteso. 3.- Con il terzo motivo di impugnazione incidentale si sostiene, ex articolo 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell'articolo 69-bis comma 3 D.Lgs. 276/2003 e del D.M. 20/12/2012 n. 67762, nonché dell'articolo 157 D.Lgs. 209/2005 e dell'articolo 13, comma 35, D.L. n. 95 del 2012 per aver ritenuto che l'iscrizione del Dr.St. nel ruolo dei periti assicurativi escludesse l'operatività della presunzione da partita IVA di cui all'articolo 69 bis, comma 1 D.Lgs. 276 del 2003. Si denuncia, poi, ex articolo 360, n. 5 c.p.c. un omesso esame dei fatti allegati dal reclamante per dimostrare che la presunzione da partita IVA a co.co.co di cui all'articolo 69 bis doveva essere comunque applicata in ragione dell'attività svolta dal Dr.St. come liquidatore. 3.1. Il motivo è infondato, posto che la Corte di appello non ha violato alcuna norma per aver ritenuto che l'iscrizione del Dr.St. nel ruolo dei periti assicurativi escludesse l'operatività della presunzione da partita IVA a co.co.co di cui all'articolo 69 bis comma 1 D.Lgs. 276 del 2003, perché ciò è quanto prevede testualmente la stessa norma. Inoltre non sussiste alcuna omessa valutazione di un fatto decisivo posto che alla luce della complessiva motivazione della sentenza la Corte ha anche valutato l'attività residuale di liquidatore. 4.A) Con il quarto motivo di impugnazione incidentale si censura, ex articolo 360, comma 1, n.3. c.p.c. sotto vari profili: 1) la violazione e falsa applicazione dell'articolo 18 legge 300/70 per avere la Corte di appello concesso la sola tutela indennitaria attenuata a fronte della contestazione da parte del lavoratore della sussistenza del preteso inadempimento e dei fatti addotti in giudizio dalla società quale motivo di giustificazione del recesso; dell'articolo 2697 c.c. e dell'art 5legge n. 604/66 e dell'articolo 115 c.p.c. per avere concesso la sola tutela reale attenuata in considerazione del fatto che il lavoratore non aveva provato né contestato i fatti allegati dall'azienda negli atti giudiziari a giustificazione del recesso. 4.B) Inoltre con autonoma censura contenuta nello stesso quarto motivo si deduce, sempre ex articolo 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell'art 2118 c.c. e dell'articolo 8legge n. 604/1966 stante il mancato riconoscimento dell'indennità di preavviso. 4.1.- Il quarto motivo di ricorso sub A) nella sintesi sopra riportata deve ritenersi fondato nei limiti che sono qui di seguito individuati. 4.2. La Corte di appello, ritenuta l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato ai sensi dell'articolo 69 D.Lgs. 276/2003, ha affermato che ne scaturiva l'illegittimità del recesso intimato al Dr.St. con comunicazione del 26/9/2017 da qualificarsi come licenziamento inefficace visto il contesto del rapporto di lavoro subordinato e la mancanza di qualsiasi motivazione. Secondo la Corte, tuttavia, per le ragioni addotte dal datore nel corso del giudizio, si trattava di un licenziamento per giustificato motivo oggettivo al quale non poteva applicarsi il regime di tutela di cui all'articolo 18, commi 4 e 5, della legge 300/70 invocato dal reclamante che riguardava i casi di licenziamento disciplinare, per giusta causa o giustificato motivo soggettivo. La tutela applicabile secondo la Corte d'Appello era invece quella delineata nel successivo comma 6 per i licenziamenti intimati in violazione del requisito di motivazione di cui all'articolo 2, comma 2, legge 604 del 1966, con dichiarazione di inefficacia del licenziamento e attribuzione di un'indennità risarcitoria tra un minimo di 6 e un massimo di 12 mensilità, a meno che il giudice, sulla base della domanda del lavoratore, accerti che vi è anche un difetto di giustificazione del licenziamento, nel qual caso applica, in luogo di quelle previste dal presente comma, le tutele di cui ai commi quarto, quinto o settimo . E nel caso di specie, ad avviso della Corte di appello, poiché il lavoratore reclamante non aveva dimostrato la mancanza della giustificazione addotta in giudizio da UnipolSai e non l'aveva in effetti neppure contestata gli spettava un'indennità che, avuto riguardo alla gravità della violazione, era congruo stabilire nella misura massima di 12 mensilità. 5.- I capi della sentenza sopra riportati con cui la Corte di appello si è pronunciata sul licenziamento (così riqualificato il recesso ad nutum della società) devono ritenersi viziati ed errati: a) sia nella parte in cui la pronuncia parla di licenziamento motivato in giudizio come g.m.o.; b) sia là dove la Corte ha ribaltato sul lavoratore l'onere della prova di dimostrare la mancanza della giustificazione; c) sia infine là dove ha applicato ad un caso di totale difetto di motivazione la tutela stabilita per l'inefficacia del licenziamento, prevista dal sesto comma dell'articolo 18 Stat. 5.1. Sul piano processuale deve premettersi che nel giudizio sull'impugnazione del licenziamento il giudice, in presenza di idonea domanda, deve applicare il regime di tutela corrispondente alla fattispecie che si è realmente prodotta in giudizio secondo quanto previsto dalla legge, senza che rilevi il tenore delle richieste formulate della parte quanto alla identificazione degli effetti (e, nel caso di specie, il lavoratore aveva fatto riferimento ai vari regimi di tutela ed aveva invocato sia la nullità, sia l'illegittimità, sia l'inefficacia dell'atto). 6.- Sul piano sostanziale va pure premesso, in sintesi, che nell'attuale sistema regolativo la comunicazione del licenziamento deve contenere i motivi specifici per cui viene intimato, motivi che vanno esplicitati contestualmente alla comunicazione dell'atto, come prescrive adesso il novellato articolo 2, comma 2, legge n. 604/1966 in quanto si tratta di un requisito coessenziale all'esigenza di mettere il lavoratore subito in condizione di valutare l'opportunità o meno di impugnarlo e di consentirgli adeguata difesa. 7.- Tanto premesso occorre in primo luogo procedere alla ricognizione del quadro normativo di riferimento. L'articolo 2, secondo comma (come modificato dall'articolo 1, comma 37 1. 92/2012) e terzo comma della legge n. 604/1966 prevedono: «2. La comunicazione del licenziamento deve contenere la specificazione dei motivi che lo hanno determinato. 3. Il licenziamento intimato senza l'osservanza delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 è inefficace». 8.- L'articolo 18, 6 comma, della legge 300/70 come mod. dalla stessa legge n. 92/2012 recita: «Nell'ipotesi in cui il licenziamento sia dichiarato inefficace per violazione del requisito di motivazione di cui all'articolo 2, comma 2, della legge 15 luglio 1966, n. 604, e successive modificazioni, della procedura di cui all'articolo 7 della presente legge, o della procedura di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e successive modificazioni, si applica il regime di cui al quinto comma, ma con attribuzione al lavoratore di un'indennità risarcitoria onnicomprensiva determinata, in relazione alla gravità della violazione formale o procedurale commessa dal datore di lavoro, tra un minimo di sei e un massimo di dodici mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, con onere di specifica motivazione a tale riguardo, a meno che il giudice, sulla base della domanda del lavoratore, accerti che vi è anche un difetto di giustificazione del licenziamento, nel qual caso applica, in luogo di quelle previste dal presente comma, le tutele di cui ai commi quarto, quinto o settimo». 9.- L'articolo 18 commi 4 e 7 (su cui sono intervenute le sentenze della Corte Cost. nn. 59/2021 e 125/2022) nelle ipotesi in cui risulti l'insussistenza del fatto (contestato o posto a base del licenziamento per giustificato motivo oggettivo) prevedono come sanzione la reintegrazione nel posto di lavoro unitamente al pagamento di un'indennità risarcitoria che non può essere superiore a dodici mensilità della retribuzione globale di fatto. 10.- Si pone a questo punto la questione di perimetrare la «violazione del requisito di motivazione di cui all'articolo 2, comma 2, della legge 15 luglio 1966, n. 604» che, ai sensi del sesto comma dell'articolo 18, produce l'inefficacia del licenziamento, cui, nondimeno, la norma riconosce la produzione dell'effetto estintivo del rapporto di lavoro (di cui al 5 comma) ed annette una tutela meramente risarcitoria (la più bassa tra quelle delineate dalla composita trama normativa dell'articolo 18). 11.- Questa Corte, pronunciando in tema di difetto di motivazione del licenziamento, afferma con un indirizzo che può considerarsi consolidato, che in caso di licenziamento inefficace nell'ambito delle piccole imprese trovi applicazione l'articolo 8 della legge 604/1966 in virtù di una interpretazione sistematica e costituzionalmente orientata della novella 92/2012 che ha modificato anche la L. n. 300 del 1970, articolo 18, prevedendo, nella medesima ipotesi di omessa motivazione del licenziamento, una tutela esclusivamente risarcitoria (Cass. n. 22007/2024, 19323/2022, 30668/2019, n. 17589/2016,). Nelle medesime pronunce viene evidenziato come questo orientamento sia giustificato dall'esigenza di un riallineamento della disciplina di tutela (obbligatoria) stabilita dall'articolo 8 della legge 604/1966 a quella novellata dell'articolo 18, sesto comma I. 300/1970, per effetto dell'articolo 1, comma 42, lett. b) L. 92/2012, secondo un criterio di ragionevolezza che mira ad evitare ingiustificate disparità di trattamento, siccome il comma sesto dell'articolo 18 per ogni vizio della motivazione prevederebbe, senza ulteriori distinzioni, una mera tutela monetaria. Viene infatti ripetuto dal predetto consolidato orientamento che : «In tema di licenziamento inefficace dopo la novella introdotta dalla L. 28 giugno 2012, n. 92, che, da ultimo, in funzione di un riallineamento tra la disciplina di tutela obbligatoria stabilita dalla L. n. 604 del 1966, articolo 2, comma 2, come modificato dalla L. 28 giugno 2012, n. 92, articolo 1, comma 37, (per le ipotesi di inosservanza della forma scritta e dell'onere di comunicazione dei motivi nel licenziamento) e quella stabilita dalla L. 20 maggio 1970, n. 300, articolo 18, anch'essa novellata dalla L. n. 92 del 2012, articolo 1, comma 42, lett. b), (ove il licenziamento orale gode di una tutela reintegratoria piena - commi 1 e 2 - mentre quello del licenziamento intimato in violazione del requisito della motivazione riceve la sola tutela risarcitoria - commi 5 e 6), è stata data una interpretazione sistematica e costituzionalmente orientata delle conseguenze della prescritta inefficacia al fine di assicurare alle diverse ipotesi una tutela esclusivamente risarcitoria secondo un criterio di ragionevolezza che eviti ingiustificate disparità di trattamento»). 12.- Tale impostazione ha bisogno di essere ulteriormente declinata con la presente pronuncia. Per quanto attiene alle tutele per i vizi della motivazione del licenziamento nelle imprese superiori a 15 dipendenti, distinguendosi tra mancata specificazione dei motivi relativi alla giustificazione comunque addotta e mancanza della motivazione o carenza dei motivi che non consenta di pervenire alla identificazione di alcuna ragione giustificativa. Si tratta di una gradazione funzionale alla garanzia dell'esercizio del diritto di difesa che la motivazione del licenziamento mira ad assolvere, posto che la mancanza di motivazione o la sua assoluta genericità pregiudica totalmente le esigenze difensive del lavoratore. 13.- Pertanto, solo nella ipotesi in cui risulti un difetto formale nella specificazione dei motivi della causale comunque addotta, è possibile applicare l'ipotesi della tutela risarcitoria del sesto comma dell'articolo 18; invece, nella diversa e più grave ipotesi in cui non sia stata addotta alcuna motivazione ovvero quella addotta sia estremamente generica e inidonea alla identificazione, neppure in linea di massima, di una ragione giustificativa, occorre applicare la tutela reale attenuata prevista dal quarto comma dell'articolo 18. 14.- La mancanza della motivazione produce in tal caso l'illegittimità del licenziamento per mancanza di giustificazione (qualificata) e, nel regime dimensionale sopra i 15 dipendenti, conduce alla mancanza del fatto con la relativa tutela. Sulla tutela indennitaria stabilita per il caso di inefficacia reagisce e prevale, quindi, la tutela per ingiustificatezza (insussistenza del fatto) con la tutela reintegratoria attenuata. 15.- Non vi è dubbio infatti che nella stessa ipotesi di carenza di motivazione - di cui si discute pacificamente in questo giudizio - manchi in pari tempo anche la ragione giustificativa del licenziamento, con applicazione della tutela di cui al quarto comma dell'articolo 18, atteso che in tale ipotesi, non è possibile procedere neppure alla identificazione di alcun fatto (disciplinare o organizzativo). 16.- Non si discute perciò di un vizio formale minore che produca l'inefficacia come quello supposto dal sesto comma dell'articolo 18, ma di un vizio grave e radicale che incide sulla legittimità stessa dell'atto e che non è riconducibile nella disciplina del comma sesto. Mancando ab origine qualsiasi giustificazione, non si può applicare neppure la previsione stabilita nello stesso comma sesto, secondo cui il giudice sulla base della domanda del lavoratore potrebbe accertare che vi è anche un difetto di giustificazione del licenziamento, in quanto solo di una giustificazione che risulti almeno delineata nell'atto può accertarsi il difetto, in giudizio, su domanda del lavoratore. 17.- Ove così non fosse risulterebbe un'evidente irragionevolezza nella normativa consistente nell'applicazione di una tutela minore (risarcitoria) nella ipotesi più grave della mancanza originaria di giustificazione e di qualsiasi fatto; e di una tutela maggiore (reintegratoria) applicabile nell'ipotesi meno grave in cui il fatto sia stato almeno addotto e la sua insussistenza risulti solo all'esito del giudizio. Verrebbe in tal modo premiato l'atteggiamento passivo del datore di lavoro, incentivato a non specificare le ragioni del licenziamento al fine di lucrare un trattamento sanzionatorio meno rigoroso. E si finirebbe per aggirare la stessa tutela reintegratoria prevista per la più grave ipotesi di mancanza del fatto garantendo al datore di lavoro di poter estinguere più facilmente il rapporto di lavoro intimando un licenziamento senza alcuna motivazione. 18. Si apre una falla nella disciplina complessiva di contrasto dei licenziamenti illegittimi secondo quanto osservato dalla Corte Cost. nella sentenza n. 128/2024 a proposito dell'insussistenza del fatto nel g.m.o., perché si consentirebbe l'aggiramento delle tutele in una fattispecie che è più grave rispetto a quella della insussistenza del fatto allegato. 19. Bisogna quindi evitare l'assurdo di una tutela più forte come la reintegra attenuata del 4 comma per i casi in cui un fatto è stato addotto (e magari sussiste in parte mancando solo l'elemento soggettivo o il repêchage); laddove in base al 6 comma occorrerebbe riconoscere la tutela indennitaria nei casi in cui un fatto non è stato nemmeno contestato o addotto. 20.- La stessa esigenza non si pone invece nell'ambito delle piccole imprese in cui, fatto salvo il regime della nullità del recesso, il regime di tutela obbligatoria non conosce gradazioni diverse e si applica sempre unitariamente la stessa tutela risarcitoria. 21.- Rispetto alla previsione dell'articolo 18 legge n. 300/1970, novellato dalla legge n.92/2012, l'obiettivo di una parificazione di tutela con allineamento sul livello più basso, posto a base dell'orientamento di legittimità di questa Corte (che è stato prima richiamato) e che si è formato con riferimento alle piccole imprese, non può essere perciò assicurato, dato che lo stesso vizio della motivazione nell'ambito delle imprese maggiori dà luogo a tutele differenziate a seconda della gravità del vizio e a tutele diverse rispetto a quelle che si applicano nelle imprese sotto i 15 dipendenti, in coerenza peraltro ai corrispondenti regimi di partenza, e senza perciò alcun sospetto di costituzionalità. 22.- Il vizio radicale della motivazione ridonda quindi in un difetto di giustificazione e conduce ad un livello di tutela intermedio che appare il più appropriato e coerente rispetto alla fattispecie in discorso. 23.- Non si applica infatti il regime dell'inefficacia stabilito dall'articolo 18, comma sesto, che postula la mancata specificazione dei motivi della causale comunque addotta. 24.- Ed inoltre, ad avviso del Collegio, la fattispecie non integra neppure l'ipotesi della nullità del recesso, sicché deve escludersi l'applicabilità della tutela reintegratoria piena dettata dall'articolo 18, comma 1, che porterebbe all'applicazione generale delle relative sanzioni a prescindere dalle consuete delimitazioni, sia quanto ai limiti numerici riferiti ai lavori impiegati dall'azienda, sia in relazione a particolari categorie di lavoratori, esclusi dalla normativa limitativa dei licenziamenti. 25.- La più grave forma di invalidità non si può invocare perché la mancanza della motivazione, oltre a non essere un vizio della forma scritta, non conduce alla nullità del licenziamento per violazione della norma inderogabile di cui all'articolo 1 della legge 604/1966, posto che la legge dispone diversamente ex articolo 1418 c.c. attraendo, tramite l'applicazione nella normativa di settore, la mancanza originaria di qualsiasi giustificazione nell'illegittimità per ingiustificatezza dell'atto di licenziamento; la legge esplicita infatti le conseguenze peculiari derivanti dalla mancanza di giusta causa e giustificato motivo del licenziamento attraverso la normativa di settore indicata, sicché la stessa violazione dell'articolo 1 della legge 604/1966 non può avere un rilievo autonomo. Diversamente andrebbe predicata, con conseguente nullità del recesso, in ogni caso in cui si accerti, anche in via postuma, la carenza della giustificazione comunque addotta. Vale invece la disciplina stabilita per i licenziamenti in ipotesi di ingiustificatezza, anche in virtù di quanto previsto dall'articolo 1324 c.c. secondo cui per gli atti unilaterali tra vivi a contenuto patrimoniale (come i licenziamenti), prima di estendere le norme generali sui contratti, occorre guardare alle diverse disposizioni di legge . 25.- Per i motivi fin qui esposti va quindi accolto il quarto motivo di ricorso incidentale nei limiti indicati; mentre rimane assorbita la censura espressa nel quarto motivo sub B) relativa all'indennità di preavviso, posto che a seguito della qui riconosciuta tutela reintegratoria il rapporto di lavoro non si estingue. Il ricorso principale e gli ulteriori motivi del ricorso incidentale sono, invece, rigettati. 26.- Va quindi affermato il principio di diritto che segue: In tema di vizi della motivazione del licenziamento, nel regime delle imprese con più di 15 dipendenti, la mancata o generica individuazione del fatto non integra una mera violazione formale ma, poiché impedisce che si possa pervenire alla stessa identificazione del fatto, che, pertanto, dovrà essere dichiarato insussistente dal giudice, ha una ricaduta sostanziale che determina l'illegittimità originaria del licenziamento, con applicazione della reintegra attenuata di cui all'articolo 18, 4° comma, L.300/1970 . 27.- La sentenza deve essere quindi cassata in relazione al motivo accolto e la causa rinviata alla Corte territoriale, indicata nel dispositivo, la quale in diversa composizione, dovrà applicare l'articolo 18 comma 4, Stat. e provvedere sulle relative conseguenze; dovrà, infine, pronunciarsi anche sulle spese del presente giudizio di legittimità. 28.- Sussistono le condizioni di cui all'articolo 13, comma 1 quater, D.P.R.115 del 2002 per la ricorrente principale. P.Q.M. La Corte accoglie il quarto motivo del ricorso incidentale sub A), dichiara assorbita la censura del quarto motivo sub B). Rigetta il ricorso principale e gli ulteriori motivi del ricorso incidentale. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte d'Appello di Firenze, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio di legittimità. Ai sensi dell'articolo 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente principale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dell'articolo 13 comma 1 bis del citato D.P.R., se dovuto.