Annuncio falso sui social e trattative beffa a distanza: è truffa telematica

Si può parlare di truffa telematica se le trattative per la locazione di un immobile in realtà non disponibile avvengono esclusivamente a distanza. 

Scenario della vicenda è una provincia siciliana. Contesto ove si realizza la truffa, ossia la locazione di un immobile non disponibile, è la rete internet. A fronte degli elementi probatori a disposizione, i giudici di merito ritengono giusta la condanna della donna sotto processo, avendo ella realizzato una truffa aggravata. Consequenziale la pena, fissata in un dodici mesi di reclusione e 400 euro di multa. Secondo la difesa, però, va esclusa l’aggravante della minorata difesa, «ravvisabile solo nel caso in cui trattative e conclusione del contratto siano integralmente avvenuti per via telematica», mentre, nella vicenda in esame, «la trattativa è avvenuta mediante contatti telefonici con numeri visibili e messaggistica istantanea, circostanza che impone l’esclusione dell’aggravante della minorata difesa». Chiaro l’obiettivo del legale: ridimensionare la gravità dell’accusa mossa alla donna. Per la Cassazione, però, non ci sono affatto i presupposti per mettere in discussione la pronuncia d’Appello. In premessa, viene ricordato che da luglio 2024 il legislatore ha previsto l’aggravante della cosiddetta truffa telematica, che ricorre quando «il fatto è commesso a distanza attraverso strumenti informatici o telematici, idonei ad ostacolare la propria o l’altrui individuazione». E ciò si concretizza «in tutte le ipotesi in cui lo strumento della rete viene utilizzato per impedire alla vittima l’identificazione del responsabile». Ragionando in questa ottica, «va rimarcato», osservano i Giudici, «che la trattativa per la locazione, intavolata a seguito di un annuncio sul social Facebook , è avvenuta costantemente a distanza, con la spendita da parte della donna sotto processo di false generalità, in guisa da rendere impossibile alla vittima l’individuazione dell’interlocutore, con conseguente radicale sperequazione delle posizioni contrattuali ed approfittamento, da parte della donna, delle specifiche modalità negoziali a fini di lucro».

Presidente Petruzzellis - Relatore De Santis Il testo integrale della pronuncia sarà disponibile a breve.