Ad avviso della Suprema Corte, la stipulazione di un contratto preliminare avente ad oggetto la vendita di beni immobili ereditari da parte di coloro che sono chiamati all’eredità integra gli estremi di un’accettazione tacita dell’eredità, ricorrendo i presupposti previsti dall’articolo 476 del codice civile.
I fatti di causa Con riferimento ad una compravendita, il promissario acquirente conveniva in giudizio le promittenti venditrici al fine di ottenere il trasferimento ex articolo 2932 c.c. dell'immobile fatto oggetto di due contratti preliminari o, in subordine, l'accertamento dell'inadempimento delle parti venditrici con conseguente loro condanna alla restituzione del doppio della caparra. Le promittenti venditrici, nel costituirsi in giudizio, chiedevano il rigetto della domanda attorea e proponevano domanda riconvenzionale al fine di ottenere l'accertamento della risoluzione del preliminare e la dichiarazione di legittimità della ritenzione della caparra già incassata. Il Tribunale, con sentenza rigettava la domanda attorea e, in accoglimento della domanda riconvenzionale proposta dalle parti convenute, dichiarava la risoluzione del preliminare per inadempimento del promissario acquirente, stabilendo il diritto delle promittenti venditrici a trattenere parte della caparra già incassata, qualificata come clausola penale. Avverso tale sentenza ha proposto appello il promissario acquirente, ritenendo la sentenza illegittima. Si costituivano in giudizio le parti venditrici, contestando la fondatezza del gravame proposto e formulando appello incidentale volto a riconoscere il loro pieno diritto a ritenere l'intero importo della caparra già incassata. La Corte d'Appello rigettava l'appello principale e, in accoglimento di quello incidentale, dichiarava il diritto delle parti venditrici a trattenere l'intero importo della caparra confirmatoria. Da qui il ricorso in Cassazione del promissario acquirente affidato a due motivi. Nello specifico questo lamentava: Violazione e falsa applicazione di norme di diritto con riferimento alla promessa di vendita immobiliare del chiamato all'eredità e di inadempimento contrattuale, in relazione all'articolo360, co. 1, numero 3 c.p.c., per aver il giudice di secondo grado ritenuto che le parti venditrice avessero fornito la prova di aver accettato l'eredità attraverso la produzione della denuncia di successione, nonostante quest'ultima abbia una valenza meramente fiscale e non equivalga ad una accettazione dell'eredità. Così facendo, le promittenti venditrici, in assenza di una formale accettazione dell'eredità, non avrebbero potuto formulare la domanda di risoluzione del contratto preliminare per inadempimento. Violazione e falsa applicazione di norme di diritto con riferimento alla contestazione di inadempimento della parte acquirente in assenza di trascrizione in favore delle parti venditrici, in relazione all'articolo 360, co. 1, numero 3 c.p.c., per aver la Corte d'Appello adita omesso di rilevare che le promittenti venditrici avevano provveduto alla trascrizione dell'accettazione dell'eredità anni dopo la sottoscrizione del preliminare, di fatto non essendo titolari del diritto alla data di stipula del definitivo. La decisione della Suprema Corte La Suprema Corte, chiamata in sintesi a pronunciarsi sulla questione della configurabilità o meno di un inadempimento delle promittenti venditrici, per non aver acquisito nei termini pattuiti la proprietà dell'immobile oggetto della promessa di vendita e per non aver proceduto alla trascrizione del relativo titolo nei medesimi termini, ha rigettato entrambi i motivi di ricorso. Il giudice di legittimità, richiamando due propri precedenti (Cass. numero 12753/1999 e Cass. numero 5688/1988), ha ritenuto infondato il primo motivo di ricorso, precisando come la stipulazione di un contratto preliminare avente ad oggetto la vendita di un bene ereditario da parte di coloro che sono chiamati all'eredità implica a tutti gli effetti accettazione tacita dell'eredità, ricorrendo entrambi i presupposti prescritti dall'articolo 476 c.c. La Suprema Corte ha, altresì, ritenuto infondato il secondo motivo di ricorso, precisando come la mancata trascrizione dell'accettazione dell'eredità non possa costituire inadempimento potendo, ai sensi dell'articolo 2648 c.c., ove il chiamato all'eredità abbia compiuto atti di accettazione tacita, procedersi alla trascrizione del relativo acquisto sulla base di quell'atto, qualora lo stesso risulti da sentenza, atto pubblico o scrittura autenticata o accertata giudizialmente, come avvenuto nel caso di specie.
Presidente Di Virgilio - Relatore Pirari Il testo integrale della pronuncia sarà disponibile a breve.