Rientrano nelle spese straordinarie per la crescita dei figli anche quelle relative alla pratica dell’equitazione, inclusa quella sostenuta per l’acquisto e il mantenimento di un cavallo. Questa la posizione assunta dai giudici, i quali hanno perciò respinto le eccezioni sollevate da un uomo a fronte della pretesa avanzata nei suoi confronti dall’ex moglie.
Ufficializzato il divorzio, l'ex moglie chiede e ottiene il rimborso, da parte dell'ex marito, della quota, a suo carico ma da lui non versata, di spese straordinarie da lei affrontate nell'interesse dei loro due figli, entrambi minorenni. In Appello viene fissata la cifra che dovrà sborsare l'uomo: quasi 22mila euro. Per i giudici di secondo grado la situazione è chiara: «si evince che la gran parte delle voci indicate dalla donna è supportata da documentazione» poiché, di norma, «i pagamenti avvenivano attraverso bancomat o bonifico, come da estratto conto, sebbene in alcuni casi privo di ricevuta». Poi, «quanto all'abbigliamento dei figli, se è ben vero che agli atti vi sono scontrini fiscali non recanti il loro codice fiscale, è da tenere presente che i pagamenti sono avvenuti anche in questo caso attraverso il bancomat, come da estratto conto, e che in gran parte indicano l'acquisto di vestiario ed articoli sportivi (anche specificamente per l'equitazione) per ragazzi». Invece, «non possono essere riconosciute alcune spese farmaceutiche, giacché gli scontrini fiscali prodotti non sono riconducibili ai figli, né concernono medicinali o altro di specifico supportato da documentazione sanitaria». Con ricorso in Cassazione, tuttavia, l'uomo contesta l'addebito economico impostogli in Appello e sostiene non provato in alcun modo dall'ex moglie che «gli esborsi siano stati effettuati» né che «siano stati sostenuti da lei» né, infine, che «siano stati sostenuti a beneficio dei figli». Ad esempio, l'uomo spiega di avere «accondisceso a corrispondere 10mila euro per la propria quota di spettanza del costo (20mila euro) di un cavallo» per le gare di equitazione dei figli ma, precisa, «gli si richiede il rimborso di molte spese sostenute per il mantenimento, la cura, lo stallo e il nutrimento del cavallo, mentre dalla documentazione è emerso che il cavallo non è mai stato di proprietà di alcuno della sua famiglia». Per ampliare il quadro, poi, l'uomo sostiene che molte spese siano state «malamente documentate» e, in questa ottica, «non possono ritenersi sostenute nell'interesse dei minori», aggiunge, «quelle spese la cui natura sia palesemente contraria ai principi educativi condivisi in base all'affidamento congiunto». Il riferimento è, come esempio, ad «una richiesta di rimborso di 3mila euro spesi al bar di un centro ippico, spesa a cui lui era severamente contrario ma che la donna», osserva l'uomo, «ha autorizzato, in spregio a qualsiasi ragionevole opportunità». In generale, poi, «è opportuno che venga precisato se il consenso dell'altro genitore non vada richiesto e ottenuto – a prescindere dalla natura dell'esborso – per spese che siano di interesse dei figli poiché incidono sull'impronta educativa che il genitore non collocatario vuole dare ai propri figli, dei quali è responsabile in uno alla madre», sollecita l'uomo. I magistrati di Cassazione richiamano il principio fissato per regolare ruoli e funzioni dei genitori rispetto alle cosiddette spese straordinarie, principio secondo cui «in tema di spese straordinarie sostenute nell'interesse dei figli, il genitore collocatario non è tenuto a concordare preventivamente e ad informare l'altro genitore di tutte le scelte dalle quali derivino tali spese, qualora si tratti di spese sostanzialmente certe nel loro ordinario e prevedibile ripetersi e riguardanti esigenze destinate a ripetersi con regolarità, ancorché non predeterminabili nel loro ammontare (come, ad esempio, le spese scolastiche, spese mediche ordinarie), riguardando il preventivo accordo solo quelle spese straordinarie che per rilevanza, imprevedibilità ed imponderabilità esulano dall'ordinario regime di vita della prole. Tuttavia, anche per le spese straordinarie, la mancanza della preventiva informazione e la mancanza di assenso non determinano automaticamente il venir meno del diritto del genitore che le ha sostenute, alla ripetizione della quota di spettanza dell'altro genitore», essendo necessario, invece, «valutarne la rispondenza all'interesse preminente del minore e al tenore di vita familiare». Perciò, «nel caso di mancata concertazione preventiva e di rifiuto di provvedere al rimborso della quota di spettanza da parte del coniuge che non le ha effettuate, spetta al giudice verificare la rispondenza delle spese all'interesse del minore, commisurando l'entità della spesa rispetto all'utilità e alla sua sostenibilità in rapporto alle condizioni economiche dei genitori». In ogni caso, «per le spese straordinarie sostenute nell'interesse dei figli, il mancato preventivo interpello del coniuge può essere sanzionato nei rapporti tra i coniugi, ma non comporta l'irripetibilità delle spese (come quella relativa all'iscrizione ad un corso sportivo) effettuate nell'interesse del minore e compatibili con il tenore di vita della famiglia». All'interno di tale quadro di riferimento, analizzando la vicenda oggetto del processo, si è appurato che «l'effettività della spesa» effettuata dalla donna «è documentata essenzialmente attraverso gli strumenti bancari o informatici di pagamento» e si è valutato che «le spese erano inerenti alle esigenze dei figli». Per chiudere il cerchio, infine, i magistrati si soffermano sul capitolo relativo al contestato acquisto di un cavallo destinato ad essere impiegato dai figli della coppia in occasione delle gare di equitazione. Su questo fronte, in particolare, è emerso che «in ordine alla pratica sportiva dell'equitazione, a cui si riferisce la maggior parte delle voci di spesa, l'assenso dei genitori discendeva sia dalla circostanza che i ragazzi avevano intrapreso tale sport in data anteriore alla separazione dei genitori, sia dalle stesse decisioni adottate successivamente dalla coppia genitoriale di comune accordo, come l'acquisto (e il mantenimento) di un cavallo e la frequentazione di un centro sportivo, scelte finalizzate a consentire ai figli di potere continuare a svolgere tale attività anche in forma agonistica, con i conseguenti oneri economici».
Presidente Giusti - Relatore Valentino Fatti di causa 1.− Con ricorso depositato in data 5.12.2018 presso il Tribunale di Napoli ai sensi dell'articolo 702 bis c.p.c., R.A. esponeva che, con decreto del 5.6.2014, era stata omologata la separazione personale dal coniuge G.M., dove fra l'altro era stato concordato che il marito versasse alla moglie, quale contributo per il mantenimento dei figli all'epoca minori S. ed A., nati il (OMISSIS), la somma mensile di € 1.000 e che tutte le spese straordinarie (debitamente documentate), vale a dire le spese mediche, scolastiche, sportive e ludiche e di vestiario, restassero a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno. Aggiungeva che, con provvedimento del 30.10.2015, era stato ratificato l'accordo per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi dell'articolo 6 l. numero 162/2014. Lamentava che l'ex coniuge non rispettava gli accordi, in quanto si limitava a versare la somma di € 800 mensili, senza farsi carico delle spese straordinarie per i figli 2.─ Il Tribunale di Napoli, con ordinanza del 22.10.2021, in accoglimento parziale della domanda proposta dalla R.A., condannava G.M. al pagamento in favore della ricorrente della somma di € 24.337,16 a titolo di rimborso delle spese straordinarie affrontate dall'ex coniuge nell'interesse dei figli minori, rigettava ogni altra domanda. 3.─ L'attuale ricorrente depositava ricorso in appello dinanzi alla Corte di Appello di Napoli che, con la sentenza qui impugnata, ha accolto parzialmente l'appello e in parziale riforma dell'ordinanza impugnata, in parziale accoglimento della domanda avanzata da R.A., ha condannato G.M. al pagamento in favore di quest'ultima della somma di € 21,975,67 a titolo di rimborso della quota delle spese straordinarie. Per quanto qui di interesse la Corte di merito ha precisato che: a) dalla documentazione in atti, inoltre, si evince che la gran parte delle voci indicate dalla R.A. è supportata da documentazione (il pagamento avveniva attraverso bancomat o bonifico, come da estratto conto sebbene in alcuni casi privo di ricevuta, ma non risulta dall'estratto che sia stato revocato l'ordine di pagamento), ad eccezione delle spese dell'albergo per la gara di (OMISSIS) del 26.1.2014 (€ 442,00) perché relative ad un periodo in cui la coppia non era ancora legalmente separata, quelle concernenti le gare di (OMISSIS) del 25.1.2017 e di (OMISSIS) del 12.4.2017 (€ 1.253,00) rispetto alle quali, come rilevato dall'appellante, non vi è documentazione; b) non possono essere riconosciute alcune spese farmaceutiche giacché gli scontrini fiscali prodotti non sono riconducibili ai figli, né concernono medicinali o altro di specifico supportato da documentazione sanitaria, mentre per le spese dell'autista già escluse dal primo giudice, l'ammontare di esse risulta essere maggiore rispetto alla somma indicata in sentenza (€ 1.915,00), vale a dire di complessivi € 4.800,004; c) quanto all'abbigliamento dei figli, sportivo e non, se è ben vero che agli atti vi sono scontrini fiscali non recanti il codice fiscale degli stessi, è da tenere presente che i pagamenti sono avvenuti anche in questo caso attraverso il bancomat come da estratto conto e che in gran parte indicano l'acquisto di vestiario ed articoli sportivi (anche specifico per l'equitazione) per ragazzi. 4.−G.M. ha presentato ricorso con quattro motivi ed anche memoria. R.A. ha presentato controricorso ed anche memoria. Ragioni della decisione Il ricorrente deduce: 5. ─ Con il primo motivo: articolo 360, comma 1, numero 3, c.p.c. – violazione delle norme relative al rito sommario di cognizione articolo 702 ter, comma 3, c.p.c. La documentazione prodotta non era affatto linearmente riconducibile a spese sostenute per i figli, non era nemmeno riconducibile a spese effettivamente sostenute e, pertanto, avrebbero richiesto una istruttoria ben più approfondita rispetto a quanto consentito nel rito sommario scelto dall'attrice in primo grado. Nonostante la circostanza che fosse stato chiesto il mutamento del rito risulti considerata dal Collegio, la Corte non ha svolto alcuna motivazione sul punto. 5.1− La censura è inammissibile poiché generica. Va premesso che il ricorrente dichiara di aver formulato la relativa eccezione, ma non è chiaro se abbia eccepito la necessità del cambio di rito o più semplicemente abbia sollevato eccezioni sulla validità dei documenti allegati che avrebbero dovuto indurre il giudice di merito a ponderare autonomamente l'opportunità del cambiamento di rito. In ogni caso, il ricorrente non precisa quando e come avrebbe allegato sul punto e non riporta nemmeno sinteticamente quanto ha eccepito. Inoltre, vale quanto questa Corte ha già statuito, ossia che in tema di procedimento sommario di cognizione, la scelta di mutare il rito rientra nella discrezionalità del giudice, il quale è tenuto a verificare, in relazione all'intero complesso delle difese svolte, se la controversia sia compatibile con un'istruttoria semplificata, la quale non impone di decidere in base alle sole prove documentali, potendo essere articolate anche prove costituende, da assumersi con modalità deformalizzate, che, se non ammesse ingiustificatamente in primo grado, devono essere disposte nel processo d'appello, al fine di evitare che il rito prescelto pregiudichi le ragioni sostanziali del ricorrente (Cass., numero 14734/2022) In ogni caso la censura non è ammissibile anche perché si traduce in una richiesta di rivalutazione degli esiti istruttori, non ammissibile in sede di legittimità. In tema di scrutinio di legittimità del ragionamento sulle prove adottato del giudice di merito, la valutazione del materiale probatorio - in quanto destinata a risolversi nella scelta di uno (o più) tra i possibili contenuti informativi che il singolo mezzo di prova è, per sua natura, in grado di offrire all'osservazione e alla valutazione del giudicante - costituisce espressione della discrezionalità valutativa del giudice di merito ed è estranea ai compiti di questa Corte, non è, pertanto, possibile per le parti la possibilità di discutere, in sede di legittimità, del modo attraverso il quale, nei gradi di merito, sono state compiute le predette valutazioni discrezionali (Cass., numero 37382/2022). 6.− Con il secondo motivo: articolo 360, comma 1, numero 3, c.p.c. – violazione delle norme relative all'onere della prova articolo 2697 c.c. l'ex moglie non ha provato in alcun modo che gli esborsi siano stati effettuati, che siano stati sostenuti dalla sig.ra R.A. né che siano stati sostenuti a beneficio dei figli. Il ricorrente ha accondisceso a corrispondere € 10.000 per la propria quota di spettanza del costo del cavallo pari ad € 20.000. Dalla documentazione in atti, con la quale si richiede il rimborso di molte spese sostenute per il mantenimento, la cura, lo stallo e il nutrimento del cavallo, è emerso che il cavallo Deauville non è mai stato di proprietà di alcuno della famiglia G.. Si lamenta che con riferimento alle spese contrassegnate dai numeri 14, 15, 16, 19, 20, 24, 27 e 28, tutte relative asseritamente a soggiorni in vari hotel effettuati in occasione di gare equestri, sarebbe stato opportuno allegare il documento di iscrizione alla gara e la classifica, in modo da dare la prova che, effettivamente, i figli avevano partecipato a una gara. Anche per le spese di trasferta per gare equestri, sarebbe stata prodotta, ad avviso del ricorrente, un documento non riconducibile ad un soggiorno dei ragazzi. Anche le altre spese sarebbero documentate malamente. 7.− Con il terzo motivo: articolo 360, comma 1, numero 3, c.p.c. – violazione delle norme relative all'onere di mantenimento dei figli minori articolo 155 c.c. e 315 bis c.c. Non può sostenersi che siano sostenute nell'interesse dei minori spese la cui natura sia palesemente contraria ai principi educativi condivisi in base all'affidamento congiunto. Vedasi, per esempio, la richiesta di rimborso sub. 37: € 3000 spesi al bar del Centro Ippico, spesa alla quale il padre era severamente contrario ma che la madre ha autorizzato in spregio a qualsiasi ragionevole opportunità. In generale, è opportuno che venga precisato se il consenso dell'altro genitore non vada richiesto e ottenuto – a prescindere dalla natura della spesa – per spese che siano di interesse dei figli poiché incidono sull'impronta educativa che il genitore non collocatario vuole dare ai propri figli dei quali è responsabile in uno alla madre. 7.1− Il secondo e il terzo motivo sono collegati e possono essere trattati unitariamente. Le censure sono inammissibili. Nel giudizio di merito i documenti messi in discussione sono stati analiticamente valutati, tant'è che alcuni sono stati ritenuti inadeguati proprio per l'impossibilità di collegare la spesa documentata alle esigenze della prole. Questa Corte ha ribadito alcuni principi generali entro i quali la vicenda deve essere sistematizzata. Innanzitutto, come chiarisce la Corte di merito, il principio individuato da questa Corte di legittimità per regolare ruoli e funzioni dei genitori rispetto alle cd. spese straordinarie è che in tema di spese straordinarie sostenute nell'interesse dei figli, il genitore collocatario non è tenuto a concordare preventivamente e ad informare l'altro genitore di tutte le scelte dalle quali derivino tali spese, qualora si tratti di spese sostanzialmente certe nel loro ordinario e prevedibile ripetersi e riguardanti esigenze destinate a ripetersi con regolarità, ancorché non predeterminabili nel loro ammontare (come ad es. le spese scolastiche, spese mediche ordinarie), riguardando il preventivo accordo solo quelle spese straordinarie che per rilevanza, imprevedibilità ed imponderabilità esulano dall'ordinario regime di vita della prole; tuttavia, anche per queste ultime, la mancanza della preventiva informazione ed assenso non determina automaticamente il venir meno del diritto del genitore che le ha sostenute, alla ripetizione della quota di spettanza dell'altro, dovendo il giudice valutarne la rispondenza all'interesse preminente del minore e al tenore di vita familiare (Cass., numero 14564/2023). Nel caso di mancata concertazione preventiva e di rifiuto di provvedere al rimborso della quota di spettanza da parte del coniuge che non le ha effettuate, spetta al giudice di merito verificare la rispondenza delle spese all'interesse del minore, commisurando l'entità della spesa rispetto all'utilità e alla sua sostenibilità in rapporto alle condizioni economiche dei genitori (Cass., numero 16175/2015; Cass., numero 5059/2021). In ogni caso, per le spese straordinarie sostenute nell'interesse dei figli, il mancato preventivo interpello del coniuge può essere sanzionato nei rapporti tra i coniugi, ma non comporta l'irripetibilità delle spese (nella specie, relative all'iscrizione ad un corso sportivo ed all'attività scoutistica) effettuate nell'interesse del minore e compatibili con il tenore di vita della famiglia (Cass., numero 2467/2016). All'interno di tale quadro di riferimento e facendo applicazione dei principi, la Corte d'appello ha ritenuto che l'effettività della spesa era documentata essenzialmente attraverso gli strumenti bancari o informatici di pagamento ed ha valutato le spese inerenti alle esigenze dei figli ed ove non ha riscontrato o l'uno o l'altro elemento ha escluso la ripetibilità della spesa. La censura assume ancora una volta carattere meritale non ammissibile in sede di legittimità. Del resto, la violazione del precetto di cui all'articolo 2697 c.c., censurabile per cassazione ai sensi dell'articolo 360, primo comma, numero 3, c.p.c., è configurabile soltanto nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella che ne era onerata secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni e non invece laddove oggetto di censura sia la valutazione che il giudice abbia svolto delle prove proposte dalle parti (Cass. 13395 del 2018). 8.−Con il quarto motivo: articolo 360, comma 1, numero 5, c.p.c. omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti (acquisto e vendita del cavallo (OMISSIS)). Le circostanze che il cavallo fosse stato pagato pro quota dal sig. G.M. e che fosse intestato al Centro Ippico sono pacifiche e riconosciute in atti da entrambe le parti. Il ricorrente si chiede, allora, perché non sarebbe stata accolta la domanda riconvenzionale del sig. G.M. relativa alla restituzione di quanto indebitamente pagato. Nessun approfondimento vi sarebbe in motivazione circa il motivo per il quale il G.M. dovrebbe pagare le spese per il mantenimento di un cavallo non suo. 8.1− La censura lamenta la violazione dell'articolo 360, comma 1, numero5, c.p.c. perché la Corte non avrebbe esaminato una serie di evidenze presentate in entrambi i gradi di giudizio riguardanti l'acquisto del cavallo (OMISSIS). Le doglianze non si confrontano con la ratio decidendi sul punto. Sia in primo grado che in appello i fatti evocati sono stati esaminati. In ordine alla pratica sportiva dell'equitazione, alla quale si riferisce la maggior parte delle voci di spesa, già il Tribunale rilevò che l'assenso dei genitori discendeva sia dalla circostanza che i ragazzi avevano intrapreso tale sport in data anteriore alla separazione dei genitori, che dalle stesse decisioni adottate successivamente dalla coppia genitoriale di comune accordo, come l'acquisto di un cavallo e la frequentazione di un centro sportivo, scelte finalizzate a consentire ai figli di potere continuare a svolgere tale attività anche in forma agonistica con i conseguenti oneri economici. La Corte d'appello, a sua volta, con la pronuncia qui impugnata, ha accertato che “dalla documentazione anagrafica in atti depositata risulta essere stato effettivamente acquistato dalla R.A. (in precedenza ne era proprietaria tale C. D. ed in seguito il Centro Ippico (OMISSIS) srl , così indicato ancora nel documento di rinnovo del 2018, ma dal 10.2.2017 A.S.D. (OMISSIS)), esborso al quale ha partecipato anche l'ex coniuge come da bonifici in atti, sebbene sia stato successivamente trasferito a terzi (Allevamento del (OMISSIS) s.r.l. dall'8.3.2021 ed in seguito pare a tale E. S.)”. La Corte d'appello, inoltre, ha dato atto, ampiamente, della deposizione resa dal teste M.M., istruttore dei ragazzi dal 2017, il quale, all'udienza del 3 novembre 2021, ha confermato “di avere sempre ricevuto i pagamenti mensili per la pensione della cavalla e per le lezioni dalla R.A., rilasciando in taluni casi delle ricevute”, sottolineando “che i pagamenti sono comunque sempre stati regolari”. La censura, pertanto sull'omesso esame non trova riscontro negli accertamenti svolti in entrambi i gradi di giudizio. L'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass., numero 17005/2024; Cass., numero 27415/2018). 9.− Conclusivamente, il ricorso va dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo. In caso di diffusione del presente provvedimento si omettano le generalità e gli altri elementi identificativi a norma dell'articolo52, comma 2, D.lgs. 196/2003. P.Q.M. La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in € 3.000 per compensi e € 200 per esborsi oltre spese generali, nella misura del 15% dei compensi, ed accessori di legge.