Basta una semplice segnalazione per far scattare il controllo dell’Autorità sui sistemi di videosorveglianza posizionati in una struttura ricettiva. E se l’esercente non ha posizionato cartelli e fornito informative dettagliate la sanzione è assicurata.
Lo ha evidenziato il Garante per la protezione dei dati personali con il provvedimento numero 709 del 14 novembre 2024. Un utente ha segnalato al Garante la presenza di un impianto di videosorveglianza non conforme alle norme in materia di protezione dei dati personali. L’autorità ha delegato per un controllo il Nucleo speciale tutela privacy della Guardia di finanza che ha relazionato all’Autorità la presenza all’esterno della struttura ricettiva di un impianto di videosorveglianza composto da un totale di 15 telecamere, in assenza di qualsiasi cartello informativo. Posto che l’utilizzo di sistemi di videosorveglianza determina un trattamento di dati personali ai sensi dell’articolo 4, par. 1, numero 2, del regolamento, specifica il provvedimento, «si rileva come tale trattamento debba essere effettuato nel rispetto dei principi generali contenuti nell’articolo 5 del regolamento e, in particolare del principio di trasparenza che presuppone che gli interessati devono essere sempre informati che stanno per accedere in una zona videosorvegliata». A tale scopo, quindi, con particolare riferimento ai trattamenti effettuati mediante impianti di videosorveglianza, occorre che il titolare del trattamento predisponga idonei cartelli informativi secondo le indicazioni contenute al punto 3.1. del provvedimento in materia di videosorveglianza - 8 aprile 2010 affinché gli interessati siano resi consapevoli del fatto che è in funzione un sistema di videosorveglianza. Analogamente, le Linee Guida numero 3/2019 del Comitato europeo per la protezione dei dati sul trattamento dei dati personali attraverso dispositivi video, al punto 7), specifica che le informazioni più importanti devono essere indicate sul segnale di avvertimento stesso (primo livello), mentre gli ulteriori dettagli obbligatori possono essere forniti con altri mezzi (secondo livello). Nelle linee guida si prevede inoltre che tali informazioni possono essere fornite in combinazione con un’icona per dare, in modo ben visibile, intelligibile e chiaramente leggibile, un quadro d’insieme del trattamento previsto. Il formato delle informazioni dovrà adeguarsi alle varie ubicazioni. «Le informazioni dovrebbero essere posizionate in modo da permettere all’interessato di riconoscere facilmente le circostanze della sorveglianza, prima di entrare nella zona sorvegliata per consentire all’interessato di stimare quale zona sia coperta da una telecamera in modo da evitare la sorveglianza o adeguare il proprio comportamento, ove necessario». In pratica, a parere del Garante l’esercente ha effettuato un trattamento illecito di dati personali. Per questo motivo, l’Autorità ha applicato una misura sanzionatoria non meglio precisata nel corpo del dispositivo.
Provvedimento del 14 novembre 2024, numero 709