L’onere del deposito dell’elezione o della dichiarazione di domicilio, previsto, a pena di inammissibilità dell’atto di impugnazione, dall’articolo 581, comma 1-ter, c.p.p. può essere assolto anche con il richiamo espresso e specifico, in esso contenuto, ad una precedente dichiarazione o elezione di domicilio e alla sua collocazione nel fascicolo processuale, tale da consentire l’immediata e inequivoca indicazione del luogo in cui eseguire la notificazione.
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione sono intervenute per risolvere un contrasto giurisprudenziale venutosi a creare nella giurisprudenza di legittimità in ordine alla necessità o meno di procedere a nuova dichiarazione o elezione di domicilio ai fini dell'ammissibilità dell'impugnazione. In particolare, la quinta Sezione penale ha rimesso alle Sezioni Unite il seguente quesito: «Se la previsione, a pena di inammissibilità, del deposito, insieme con l'atto di impugnazione delle parti private e dei difensori, della dichiarazione o elezione di domicilio, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio (articolo 581, comma 1-ter, cod. proc. penumero), debba essere interpretata nel senso che, ai fini indicati, sia sufficiente la sola presenza in atti della dichiarazione o elezione di domicilio, benché non richiamata nell'atto di impugnazione od allegata al medesimo». La Sezione rimettente era stata investita del ricorso per cassazione proposto dall'imputato, condannato in primo grado, avverso la declaratoria di inammissibilità dell'appello proposto, per mancato deposito, unitamente all'atto di appello, di una nuova dichiarazione o elezione di domicilio. Le Sezioni Unite, preliminarmente, hanno proceduto ad una completa ricostruzione del quadro normativo di riferimento, evidenziando che la disposizione di cui al citato comma 1-ter è stata abrogata con L. numero 114/2024. I giudici di legittimità hanno dunque affrontato la questione preliminare relativa alla regime intertemporale operante in assenza di una disciplina transitoria, concludendo che la natura istantanea dell'atto di impugnazione impone di fare applicazione delle norme che ne disciplinano le modalità così come vigenti nel momento in cui viene proposta l'impugnazione. Tanto premesso, la Corte ha ripercorso i due contrapposti orientamenti di legittimità, il primo dei quali sostiene che la c.d. Riforma Cartabia abbia introdotto un onere di nuova dichiarazione o elezione di domicilio, successive alla sentenza impugnata, in linea con le disposizioni di cui agli articolo 157-ter, comma 3, e 164 c.p.p.; queste ultime prevedono infatti, rispettivamente, che la citazione a seguito di impugnazione debba essere eseguita esclusivamente presso il domicilio eletto o dichiarato ai sensi dell'articolo 581, comma 1-ter, c.p.p. e che quelle effettuate nel corso del primo grado di giudizio perdano efficacia (così superando la regola c.d. di immanenza del domicilio dichiarato o eletto, antecedente alla Riforma Cartabia). Il contrapposto indirizzo, sposato dalle Sezioni Unite, ritiene invece sufficiente il deposito o anche la sola allegazione della dichiarazione o elezione di domicilio intervenuta prima della sentenza, evidenziando, in primo luogo, che il comma 1-ter dell'articolo 581 c.p.p., dedicato ai processi con imputato presente, differisce dal comma 1quater del medesimo articolo, che disciplina i casi di assenza, in quanto non richiede una nuova dichiarazione o elezione di domicilio. Viene altresì evidenziato che le norme che introducono limitazioni all'esercizio delle facoltà processuali delle parti non possono essere interpretate estensivamente e che, sul piano funzionale, la presenza dell'imputato non richiede di verificare l'effettiva e attuale volontà di impugnazione, come invece nei casi di giudizio in assenza, oggetto della disposizione di cui al comma 1-quater (che richiede apposito mandato e, espressamente, nuova dichiarazione o elezione di domicilio). Le Sezioni Unite hanno pertanto ritenuto sufficiente, ai fini dell'ammissibilità dell'impugnazione, il deposito di dichiarazione o elezione di domicilio intervenuta in epoca anteriore alla sentenza impugnata, anche soltanto mediante un richiamo a tale atto. Laddove si proceda per relationem sarà tuttavia necessario un richiamo chiaro, specifico e inequivoco, che consenta, senza difficoltà o necessità di ulteriori indagini, di individuare il luogo ove notificare la citazione in giudizio, in linea con la ratio della Riforma.
Presidente Cassano - Relatore Liberati Il testo integrale della pronuncia sarà disponibile a breve.