Sospensione condizionale: la valutazione di pericolosità del G.E. non può sostituirsi a quella dei giudici di cognizione

A seguito del riconoscimento della continuazione, il G.E. potrà concedere la sospensione condizionale della pena solo qualora non vi sia stato espresso diniego del beneficio da parte dei giudici di cognizione per effetto di una valutazione sulla mancata prognosi positiva del condannato.

La sentenza in commento trae origine dal ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica poiché, a seguito del riconoscimento della continuazione, il G.E. rideterminava la pena finale e concedeva, al condannato, la sospensione condizionale della pena. Il ricorrente, sul punto, lamentava l'erronea applicazione del beneficio sostenendo che il G.E. aveva operato una autonoma valutazione di pericolosità del condannato, la quale andava a sostituirsi a quella operata dai giudici di cognizione, i quali l'avevano esclusa con articolata motivazione. Per la Suprema Corte il motivo è fondato. Il Collegio premette che, l'articolo 671, comma 3, c.p.p., consente espressamente al G.E. di concedere taluno dei benefici di legge conseguenti al riconoscimento del concorso formale o della continuazione purché non sussistano condizioni ostative rispetto alle quali sia ininfluente l'applicazione della disciplina del reato continuato. Ciò posto, se nella sentenza emessa dal giudice della cognizione non vi sia stato riconoscimento, per omessa pronuncia sul punto, della sospensione condizionale della pena, non vi è preclusione per il giudice dell'esecuzione. Se invece, vi è stata espressa negazione del beneficio, il G.E. dovrà verificare se tale diniego sia dipeso dall'assenza dei presupposti formali o se, al contrario, sia frutto di una valutazione in ordine all'impossibilità di effettuare una prognosi positiva. Il G.E. potrà concedere il beneficio solo nel caso in cui i limiti di pena, a seguito della sua rideterminazione, non vengano superati. Qualora infatti, vi sia stato espresso diniego della sospensione condizionale della pena per effetto di una valutazione sulla mancata prognosi positiva, deve considerarsi preclusa la facoltà del giudice dell'esecuzione di concedere il beneficio, attesa l'efficacia assoluta della res judicata sostanziale. Così il Collegio afferma il seguente principio di diritto: «La preclusione per il giudice dell'esecuzione di concedere la sospensione condizionale della pena, riconosciutagli espressamente dall'articolo 671, comma 3, c.p.p., trova un limite nel giudicato solo qualora in sede cognitoria, la sospensione condizionale della pena sia stata espressamente non riconosciuta, alla luce di un giudizio di merito sulla meritevolezza del beneficio, fondato sulla mancata prognosi favorevole di astensione dalla commissione di reati; tale preclusione non opera invece allorquando il giudice della cognizione abbia respinto la concessione della sospensione condizionale della pena per il superamento dei limiti di legge che consentono il beneficio». Nel caso di specie infatti, come correttamente denunciato dal Pubblico Ministero, la sospensione condizionale della pena veniva negata al condannato a seguito dell'assenza di una prognosi positiva. A fronte di tale espressa valutazione di non meritevolezza del beneficio operata in sede di cognizione dunque, era precluso al G.E. di superare il giudicato, sovrapponendo una propria, diversa, valutazione di concedibilità del beneficio.

Presidente Boni - Relatore Fiordalisi Ritenuto in fatto 1. Con il provvedimento impugnato, il Tribunale per i minorenni di Firenze, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha accolto l'istanza presentata nell'interesse di S.S. diretta ad ottenere l'applicazione della disciplina del reato continuato in relazione ai reati giudicati con le seguenti otto sentenze, contenute nel provvedimento di esecuzione pene concorrenti emesso dal competente pubblico ministero in data 13/10/2016: 1) Tribunale per i minorenni di Genova del 03/11/2010, irr. il 07/11/2011; 2) Tribunale per i minorenni di Genova del 04/05/2011, irr. il 12/01/2012; 3) Tribunale per i minorenni di Genova del 11/11/2009, irr. il 13/01/2011; 4) Tribunale per i minorenni di Genova del 23/03/2010, irr. il 24/05/2010; 5) Tribunale per i minorenni di Genova del 26/10/2011, irr. il 08/06/2012; 6) Tribunale per i minorenni di Firenze del 11/11/2009, irr. il 19/03/2010; 7) Tribunale per i minorenni di Firenze del 22/06/2009, irr. il 14/12/2009; 8) Tribunale per i minorenni di Firenze del 10/02/2016, irr. il 26/05/2016. Il Giudice dell'esecuzione ha ritenuto la sussistenza del medesimo disegno criminoso tra i reati oggetto dell'istanza, tutti relativi a delitti di furto o tentato furto (ad eccezione della sentenza del Tribunale per i minori di Genova del 11/11/2009, indicata al numero 3), attinente al reato di false generalità, commesso tuttavia in occasione di un furto per il quale è risultata difettare la condizione di procedibilità della querela), commessi tra la Liguria e la Toscana, tra il dicembre 2007 e il novembre 2009, evidenziando come in sede di cognizione, fossero già state riunite sotto il vincolo della continuazione le sentenze di cui ai numeri 7) ed 8) dell'istanza (relative a fatti omogenei, entrambi commessi nel maggio 2009), nonché che la sentenza del Tribunale per i minori di Genova del 23/03/2010, indicata al numero 4), avesse ritenuto la continuazione tra i reati contestualmente giudicati, afferenti a condotte commesse tra l'aprile 2008 ed il novembre 2009. Il G.E. ha quindi rideterminato la pena finale in anni due di reclusione ed € 1.100 di multa, cui è pervenuto ponendo come pena base quella inflitta con la sentenza sub 4), di anni uno di reclusione ed € 500 di multa, aumentata di mesi due di reclusione ed € 100 di multa per ciascuno dei reati in continuazione. In relazione alla pena così come rideterminata, ha infine concesso al condannato la sospensione condizionale della pena. 2. Avverso il provvedimento ricorre il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Firenze. 2.1. Con un primo motivo il Procuratore denuncia l'erronea applicazione della disciplina del reato continuato: il condannato ha subito la privazione della libertà, elemento idoneo ad interrompere l'unicità del disegno, essendo stato arrestato sia il (OMISSIS) (in occasione della commissione del reato giudicato con la sentenza sub 7), sia il (OMISSIS) (in occasione della commissione di uno dei reati giudicati con la sentenza sub 4). 2.2. Con un secondo motivo il Procuratore ricorrente denuncia l'erronea applicazione della sospensione condizionale della pena: ha errato il G.E. nel concedere il citato beneficio, operando una sua autonoma valutazione di pericolosità del condannato, che si è sostituita a quella operata dai giudici della cognizione, dal momento che ciascuna delle condanne sopra menzionate, per limiti edittali, poteva consentire l'applicazione della sospensione condizionale della pena, ma ciascuno dei Giudici chiamato a valutarne la concedibilità, ha escluso il beneficio con articolata motivazione. 3. Il Procuratore generale, Alessandro Cimmino, intervenuto con requisitoria scritta, ha concluso chiedendo l'annullamento dell'impugnata ordinanza limitatamente alla concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena; rigetto nel resto. Considerato in diritto 1. Il primo motivo è inammissibile perché generico, aspecifico e comunque manifestamente infondato. Il G.E., con discorso logicamente articolato, ha ravvisato la medesimezza del disegno criminoso tra le sentenze oggetto dell'istanza formulata dal condannato, valorizzando gli indici sintomatici dell'unitaria ideazione di più violazioni di legge omogenee; il Tribunale, inoltre, nel rilevare come in sede di cognizione la sentenza sub 4) avesse già unificato condotte commesse in un arco temporale in cui si ponevano alcuni dei fatti giudicati con le altre sentenze, ha fatto corretta applicazione del principio per cui il giudice dell'esecuzione, investito di una richiesta ai sensi dell'articolo 671 cod. proc. penumero per il riconoscimento del vincolo della continuazione, pur godendo di piena libertà di giudizio, non può trascurare la valutazione già compiuta in sede cognitoria ai fini della ritenuta sussistenza di detto vincolo tra reati commessi in un lasso di tempo al cui interno si collocano, in tutto o in parte, quelli oggetto della domanda sottoposta al suo esame (Sez. 1 numero 19358 del 22/02/2012, Nugnes, Rv. 252781; Sez. 1 numero 4716 del 8/11/2013, Marinkovic, Rv. 258227; Sez. 1 numero 54106 del 24/03/2017, Miele, Rv. 271903; Sez. 1, numero 37041 del 26/06/2019, Palumbo, Rv. 276944). Il motivo di ricorso non riesce a formulare una fondata critica alla decisione, in punto di tenuta logica, coerenza o contraddittorietà, arrestandosi - sul punto specifico - alla mera critica confutativa. 2. È invece fondato, e merita accoglimento, il secondo motivo di ricorso, con il quale la parte pubblica si duole dell'avvenuta concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena. L'articolo 671, comma 3, cod. proc. penumero consente espressamente al giudice dell'esecuzione di concedere taluno dei benefici di legge «quando ciò consegue al riconoscimento del concorso formale o della continuazione». La giurisprudenza di questa Corte, che anche questo Collegio condivide, afferma che la sospensione condizionale della pena può essere concessa dal giudice dall'esecuzione, ai sensi dell'articolo 671, anche se essa non sia stata riconosciuta con alcuna delle pronunce di condanna relative ai reati da unificare nel vincolo della continuazione (in tal senso: Sez. 1, numero 23628 del 17/12/2013, dep. 2014, Coppedè, Rv. 262331; Sez. 1, numero 2266 del 14/12/2001, dep. 2002, Adaggio, Rv. 220699; Sez. 1, numero 3149 del 05/05/1997, Cassarino, Rv. 207421; Sez. 1, numero 4020 del 09/06/1997, Seghetti, Rv. 208353); e ciò in quanto, per la concezione unitaria del reato continuato, ai fini del trattamento sanzionatorio, la pluralità di condanne è assimilabile ad una condanna unica ed è compito del giudice dell'esecuzione valutare se il beneficio possa estendersi alla pena complessivamente determinata (Sez. 1, numero 17871 dei 25/01/2017, Loiarro Rv. 269844 - 01; cfr. anche Sez. 2, numero 1477 del 13/11/2000, Panebianco, Rv. 217889). La concessione della sospensione condizionale in sede esecutiva, allorquando ciò avvenga a seguito di unificazione in executivis ex articolo 671 cod. proc. penumero di più sentenze che detto beneficio non avevano accordato, può realizzarsi purché tuttavia non sussistano condizioni ostative rispetto alle quali sia ininfluente l'applicazione della disciplina del reato continuato (in questo senso sez. 1, numero 23628 del 17/12/2013, dep. 2014, Coppedè, Rv. 262331 - 01). A corollario di tale affermazione, va osservato che, se nella sentenza emessa dal giudice della cognizione non vi sia stato riconoscimento, per omessa pronuncia sul punto, del beneficio della sospensione condizionale della pena, non vi è preclusione, per il giudice dell'esecuzione, rispetto alla concessione del medesimo beneficio all'interessato ai sensi dell'articolo 671, comma 3, cod. proc. penumero Se invece, nella sentenza emessa dal giudice della cognizione vi sia stata espressa negazione della sospensione condizionale richiesta, il giudice dell'esecuzione dovrà verificare se tale diniego sia dipeso dall'assenza dei presupposti formali o se, al contrario, sia stato frutto di una valutazione in ordine alla mancata meritevolezza del beneficio, per l'impossibilità di effettuare una prognosi positiva. Nel primo caso, qualora la sospensione condizionale della pena sia stata negata per il superamento dei limiti di pena, ben potrà il giudice dell'esecuzione rivalutare la concedibilità del beneficio. Al contrario, qualora vi sia stato espresso diniego della sospensione condizionale della pena per effetto di una valutazione sulla mancata prognosi positiva, deve considerarsi preclusa la facoltà del giudice dell'esecuzione di concedere il suddetto beneficio, attesa l'efficacia assoluta della res judicata sostanziale, cristallizzatasi per il mancato ricorso agli ordinari mezzi di gravame da parte dell'imputato (in questo senso Sez. 1, numero 33426 del 2024). Può quindi affermarsi il principio che la preclusione per il giudice dell'esecuzione di concedere la sospensione condizionale della pena, riconosciutagli espressamente dall'articolo 671 comma 3 cod. proc. penumero, trova un limite nel giudicato solo qualora, in sede cognitoria, la sospensione condizionale della pena sia stata espressamente non riconosciuta, alla luce di un giudizio di merito sulla meritevolezza del beneficio, fondato sulla mancata prognosi favorevole di astensione dalla commissione di reati; tale preclusione non opera invece allorquando il giudice della cognizione abbia respinto la concessione della sospensione condizionale della pena per il superamento dei limiti di legge che consentono il beneficio. Tale principio si pone in linea rispetto a quanto recentemente affermato dal Giudice delle leggi che, con sentenza numero 208 del 2024, ha dichiarato costituzionalmente illegittimo - per violazione degli articolo 3,27, terzo comma, 111, secondo comma, e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione all'articolo 6, par. 1, CEDU - l'articolo 442, comma 2-bis, cod. proc. penumero, nella parte in cui non prevede che il giudice dell'esecuzione può concedere altresì la sospensione della pena e la non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale, quando il giudice della cognizione non abbia potuto provvedervi perché la pena allora determinata era superiore ai limiti di legge che consentono la concessione di tali benefici. In attuazione del principio della finalità rieducativa della pena, il legislatore ha previsto che tutte le pene detentive determinate - all'esito dell'intero procedimento commisurativo, che tiene conto anche degli sconti di pena connessi alla scelta del rito - entro il limite dei due anni di reclusione possano essere sospese dal giudice della cognizione e possa essere applicato il beneficio della non menzione. Tale potere deve essere riconosciuto anche al giudice dell'esecuzione quando, per effetto dell'ulteriore riduzione di un sesto, prevista dalla disposizione censurata in caso di mancata impugnazione della sentenza di condanna pronunciata a seguito di giudizio abbreviato, la pena rientri nei limiti previsti per l'applicazione di uno o entrambi i benefici. Una contraria soluzione porrebbe il condannato in una posizione deteriore rispetto a tutti coloro che si avvalgano di analoghi sconti di pena, in cambio della rinuncia a proprie facoltà processuali parimenti coperte dal diritto di difesa e dai principi del giusto processo; soprattutto, essa risulterebbe distonica rispetto alle ordinarie regole di commisurazione in senso lato della pena e in antitesi con le finalità rieducative sottese ai benefici in esame, oltre che intrinsecamente irragionevole rispetto allo scopo deflattivo perseguito attraverso la possibilità di rinuncia all'impugnazione. 3. Nel caso di specie, come correttamente denunciato da pubblico ministero ricorrente, la sospensione condizionale della pena era stata negata, in sede di cognizione, allo S.S.: l'esame delle sentenze, allegate al ricorso, ha consentito di verificare che, nelle prime sei sentenze oggetto dell'istanza, i Giudici della cognizione, pur comminando pene che avrebbero consentito il beneficio, hanno purtuttavia escluso la concessione della sospensione condizionale della pena motivando specificatamente sull'assenza di una prognosi positiva in favore dell'imputato. A fronte di tale espressa valutazione di non meritevolezza del beneficio, operata in sede di cognizione, era pertanto precluso al Giudice dell'esecuzione superare il giudicato, sovrapponendo una propria, diversa, valutazione di concedibilità della sospensione condizionale della pena. 4. L'ordinanza impugnata va quindi annullata senza rinvio limitatamente alla sospensione condizionale della pena, che deve essere eliminata. Il ricorso va dichiarato inammissibile nel resto. 5. Deve, infine, rilevarsi che, in caso di diffusione del presente provvedimento, devono essere omesse le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'articolo 52 del d.lgs. 30 giugno 2003, numero 196, in quanto imposto dalla legge. P.Q.M. Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata limitatamente alla sospensione condizionale della pena, che elimina. Dichiara inammissibile il ricorso nel resto.