Opposizione all’esecuzione: a nulla rileva il fatto sopravvenuto impediente

In tema di opposizione a esecuzione per obblighi di fare per fatto sopravvenuto impediente – tale da implicare la ineseguibilità del titolo esecutivo giudiziale opposto – non può intendersi né la condotta ostativa o renitente di un soggetto che è stato parte di un giudizio in cui si è formato il titolo giudiziale, giustificata da ragioni che quegli aveva l’onere di sottoporre al giudice di quel medesimo giudizio [...].

[...] Ma nemmeno la condotta ostativa o renitente di un soggetto sottoposto a precisi poteri di direzione dell’ente locale o, comunque, all’obbligo di conformarsi alle indicazioni che quest’ultimo, a sua volta legato da un provvedimento giudiziale, gli ha impartito in concreto. Un Supercondominio proponeva ricorso ex articolo 702 bis c.p.c. all'esito del quale, il Tribunale territorialmente competente, disposto il mutamento del rito ed istruita la causa a mezzo CTU, riteneva l'esclusiva responsabilità dell'Ente locale territorialmente competente per avere, quest'ultimo, rilasciato la concessione edilizia per la costruzione del fabbricato facente parte del Supercondominio sull'area percorsa dal collettore fognario in assenza del progetto esecutivo. Per tale motivo, l'adito Tribunale condannò l'Ente locale alla realizzazione dei lavori di rifacimento del tratto di fognatura pubblica che aveva cagionato i danni ai locali dell'ente di gestione, attraverso il compimento delle opere per come esattamente descritte e specificate nell'elaborato peritale depositato dal CTU nominato dallo stesso Ufficio giudiziale. Stabilì, inoltre, che le predette opere fossero da eseguirsi entro centosessanta giorni dalla pubblicazione della sentenza. Il Supercondominio con atto di precetto intimava, pertanto, all'Ente locale obbligato, di procedere all'esecuzione forzata delle opere per come indicate nel titolo esecutivo rappresentato dalla sentenza di primo grado successivamente anche confermata in grado di appello. Avverso l'atto di precetto l'Ente locale proponeva opposizione ex articolo 615 c.p.c. deducendo che l'obbligo di realizzazione del collettore fognario derivante dal titolo esecutivo messo in esecuzione, non era giuridicamente attuabile per il diniego opposto dal Gestore del servizio idrico integrato a realizzare le opere descritte nell'elaborato peritale depositato dal CTU e facente parte integrante della citata sentenza. Il Tribunale adito rigettava con sentenza l'opposizione. Anche il giudizio di gravame instaurato dall'Ente locale si concludeva con il rigetto dell'impugnazione e con la condanna della parte appellante alla refusione delle spese processuali. Avverso la predetta decisione resa in grado di appello l'Ente territoriale proponeva ricorso per cassazione affidato a due motivi mentre resisteva con controricorso il Supercondominio. Gli Ermellini hanno ritenuto non fondato il secondo motivo di ricorso proposto dalla Pubblica Amministrazione e con il quale, quest'ultima lamentava la violazione e/o falsa applicazione degli articolo 1256 del cod. civ., 615 del cod. proc. civ., nonché 474 del proc. cod. civ. per avere affermato la Corte territoriale adita che il titolo prevedesse una soluzione alternativa (a quella, in realtà, unica prevista), nonché per avere comunque, rilevato che la sentenza fosse eseguibile perché, in fase di procedimento ex articolo 612 cod. proc. civ. il CTU nominato dal Giudice quale ausiliario dell'Ufficiale Giudiziario aveva redatto il progetto esecutivo in conformità al titolo. L'Ente territoriale ricorrente ripercorreva inoltre alcune disposizioni della Convenzione di gestione del 27 novembre 2007 (che il Gestore del servizio idrico integrato aveva stipulato con il Consorzio d'Ambito Territoriale) rilevando che lo stesso CTU, pur avendo individuato esso Ente quale unico responsabile del danno, aveva rimesso alla valutazione del Gestore lo studio di una soluzione alternativa. Ad avviso della ricorrente in base alla Legge, alla predetta Convenzione ed alle relative pattuizioni, in generale era ad essa preclusa la possibilità di realizzare opere relative al servizio per cui è ricorsa, essendo sempre necessario l'intervento del Gestore del Servizio idrico il quale si era sempre espressamente dichiarato indisponibile alla realizzazione delle opere come indicate nel titolo esecutivo e nel computo metrico estimativo, ma aveva anche espresso la propria contrarietà alla consegna dell'opera e, conseguentemente, alla sua gestione ed aveva espresso preventivamente parere negativo alla realizzazione del progetto posto a base dell'esecuzione, per motivazione dalla stessa Corte territoriale riconosciute come concrete, pur essendosi sempre dichiarato disponibile all'approvazione e alla realizzazione di un progetto alternativo. Nella specie, i Giudici di legittimità, dando continuità ad un consolidato e risalente orientamento di legittimità secondo cui gli obblighi di fare e di non fare possono essere eseguiti in via di coercizione diretta soltanto se fungibili; inoltre, l'obbligo di fare – dovendosi estrinsecare in una prestazione fungibile, che possa essere eseguita ad opera di terzi, senza la cooperazione del debitore – è eseguibile ogniqualvolta si concreta nella modificazione materiale della realtà e, dunque, nel compimento e nella distruzione dell'opera; sussiste, infine, la possibilità materiale o giuridica, di eseguire il titolo ogniqualvolta l'organo esecutivo è in condizione di attuare il comportamento imposto al debitore, prescindendo dalla sua volontà. I Giudici di legittimità evidenziano inoltre, come con specifico riferimento al caso di specie, giovi, altresì, preliminarmente rilevare che, a seguito della sentenza resa dalla Corte di Cassazione all'esito di un giudizio del quale era stata parte anche il Gestore del servizio idrico integrato, era passata in giudicato la sentenza resa dal Tribunale di primo grado la cui esecuzione forma oggetto del ricorso introduttivo del giudizio in oggetto. Ciò posto, secondo i Giudici di legittimità il secondo motivo di ricorso va considerato prima ancora inammissibile oltreché infondato in quanto l'Ente territoriale con il motivo posto in esame pur formalmente denunziando il vizio di violazione di legge, sostanzialmente sollecita l'adita Corte di legittimità un nuovo esame della innanzi citata Convenzione di gestione del 27 novembre 2007 (oltretutto omettendo di specificare quale canone di interpretazione sarebbe stato violato dal giudice di merito). Il ricorso si palesa, altresì, infondato in quanto, contrariamente, a quanto dedotto dall'Ente ricorrente, il titolo esecutivo giudiziale non era affatto divenuto ineseguibile per “fatti sopravvenuti”. Invero, proseguono i Giudici, in via dirimente e per quanto si era già sopra rilevato, come risultava dalla sentenza resa dal Giudice di primo grado, la Società di Gestione aveva preso parte al giudizio di merito dove non risultava che avesse mosso obiezione alcuna (anche in fase di espletata CTU) in ordine alla questione della realizzabilità delle opere necessarie ad impedire i danni lamentati dal Supercondominio. Gli Ermellini concludono, infine ed in via generale, affermando che non solo il comando giudiziale contenuto in un titolo esecutivo giudiziario, non può essere eluso dall'ente pubblico obbligato adducendo l'affidamento del servizio a terzi concessionari, ma sull'ente pubblico destinatario del comando giudiziale incombe l'obbligo di adottare ogni condotta necessaria per ottemperare al comando anche a fronte di eventuali obiezioni di concessionari o di terzi (questi ultimi, se restati estranei al giudizio in cui si è formato il titolo, del resto abilitati ad opporsi all'esecuzione che li veda, in concreto indebitamente coinvolti). In sintesi, osta alla tesi del ricorrente la considerazione della partecipazione dello stesso Gestore del servizio idrico integrato al giudizio in cui si è formato il titolo esecutivo giudiziale  e la conseguente inottemperanza all'onere di far constare in quella sede ogni eventuale difficoltà a frapporsi ai comandi che l'attrice originaria aveva chiesto, sulla base, del resto, di un chiaro ed univoco contenuto della CTU alle cui operazioni sia l'Ente locale che il Gestore del servizio idrico erano stati posti ritualmente in grado di prendere parte. Conseguentemente, pienamente opponibile anche al Gestore si palesa il comando contenuto nel titolo fatto oggetto di giudizio di opposizione mentre le attività necessarie a renderlo materialmente eseguibile restano nel novero di quelle normalmente spettanti a qualunque destinatario di un comando giudiziale.

Presidente De Stefano - Relatore Giannitti Fatti di causa 1. Nel mese di febbraio 2013, all'interno del Supercondominio (OMISSIS), complesso immobiliare sito in (OMISSIS) e composto da 4 edifici (denominati “A”, “B”, “C” e “D”), si verificò la fuoriuscita di liquami da un pozzetto di ispezione della fognatura, ubicato nell'area antistante la palazzina D, che consentiva l'accesso al piano seminterrato. Detta fuoriuscita provocò cedimenti e danni, in relazione ai quali furono promossi: dapprima un accertamento tecnico preventivo, a seguito di ricorso ex articolo 669 c.p.c. della (OMISSIS) s.p.a., gestore del servizio idrico integrato; e poi, a seguito di ricorso ex articolo 702 bis del Supercondominio, un procedimento di merito. Ad esito di detto ultimo procedimento, il Tribunale di Agrigento, disposto il mutamento del rito, istruì la causa a mezzo di c.t.u., al quale fu chiesto di individuare le opere necessarie per eliminare la fuoriuscita di liquidami. Orbene, per come risulta dal ricorso (pp. 4-5, nonché pp. 10-11), al suddetto quesito il c.t.u. rispose affermando che (relazione, p. 25): <<Ad oggi, a seguito degli interventi manutentivi eseguiti dalla (OMISSIS) S.p.A. negli anni 2013, 2014 e 2015, non sono in atto fenomeni di fuoriuscita di liquami. Tuttavia, i suddetti interventi manutentivi non possono essere considerati definitivamente risolutivi… <<…Pertanto, appare necessario ed urgente risolvere in maniera definitiva i problemi sopra evidenziati, attraverso il totale rifacimento del tratto di fognatura di che trattasi. <<Considerata l'estrema vicinanza dei corpi di fabbrica “C” e “D” rispetto all'attuale tracciato della rete fognaria pubblica (in alcuni punti addirittura interferenti in maniera diretta), lo scrivente C.T.U. ritiene necessario valutare la modifica del tracciato della rete fognaria pubblica. In particolare, considerando lo stato attuale dei luoghi e la totale urbanizzazione delle aree limitrofe, la soluzione ritenuta più valida consiste nel rifacimento della fognatura a partire dal pozzetto 4 e proseguendo lungo il lato est del corpo “D” (dunque sempre all'interno dell'area del Condominio (OMISSIS)) sino all'innesto finale al pozzetto 12 esistente, così come meglio rappresentato nella specifica planimetria redatta dal C.T.U. (All. 12). <<Più nello specifico, l'intervento di rifacimento della rete fognaria pubblica proposto dallo scrivente C.T.U. comporta la realizzazione ex-novo di circa 100,00 ml di collettore interrato con tubazione in PEAD corrugata esternamente del Ø 630 mm, oltre a numero 6 pozzetti (denominati A, B, C, D, E, F) prefabbricati DN 1200 mm; in tal modo, la rete fognaria precedentemente realizzata da (OMISSIS) S.p.A., potrà funzionare semplicemente come rete di raccolta dei reflui del Condominio (OMISSIS). <<Occorre precisare che: 1) è assolutamente opportuno che il Comune di (OMISSIS) e la (OMISSIS) S.p.A., ciascuno per le proprie competenze, valutino eventuali alternative al tracciato proposto dallo scrivente C.T.U. che consenta la realizzazione della fognatura all'interno di aree pubbliche e/o asservite ad uso pubblico, anche al fine di agevolare i futuri interventi di manutenzione sulla fognatura…>> Il Tribunale di Agrigento, con sentenza numero 1653/2016, immediatamente esecutiva per legge, ritenuta la esclusiva responsabilità del Comune di (OMISSIS) (per avere rilasciato la concessione edilizia per la costruzione del fabbricato facente parte del Supercondominio sull'area percorsa dal collettore fognario in assenza del progetto esecutivo), condannò il Comune di (OMISSIS) <<alla realizzazione dei lavori di rifacimento del tratto di fognatura pubblica che aveva cagionato i danni ai locali dell'ente di gestione (Super Condominio (OMISSIS)) attraverso il compimento delle opere meglio specificate a pag. 25 della relazione di consulenza tecnica e nella sezione “Rifacimento rete fognaria pubblica” dell'allegato computo metrico estimativo>>, da eseguirsi entro centosessanta giorni dalla pubblicazione della suddetta sentenza>>. 2. Con atto di precetto notificato in data 16.2.2018 il Supercondominio “(OMISSIS)” intimava al Comune di (OMISSIS) di procedere all'esecuzione forzata delle opere, indicate nel titolo esecutivo, rappresentato dalla sentenza del giudice di primo grado (successivamente confermata dalla Corte d'appello di Palermo con sentenza numero 1740/2020). Avverso l'atto di precetto il Comune di (OMISSIS) proponeva opposizione ex articolo 615 c.p.c. davanti al Tribunale di Agrigento, deducendo che l'obbligo di realizzazione del collettore fognario, derivante dalla sentenza numero 1653/2016, non era giuridicamente attuabile per il diniego opposto dalla (OMISSIS) s.p.a. a realizzare le opere descritte nella relazione di consulenza tecnica e nel computo metrico, parti integranti della citata sentenza. Il Giudice di primo grado, con sentenza numero 1405/2019, rigettava l'opposizione. Avverso la suddetta sentenza proponeva appello il Comune di (OMISSIS), articolando più motivi, con i quali si doleva del fatto che il giudice di prime cure aveva errato nell'interpretare l'articolo 615 c.p.c. e nel non annoverare, nell'ambito di sua applicazione, la dedotta impossibilità materiale di dare esecuzione al titolo esecutivo costituito dalla sentenza di primo grado, determinata dal diniego opposto dalla (OMISSIS) S.p.a., che, in tesi difensiva, aveva eliso il diritto dell'opposto a procedere ad esecuzione forzata. Rilevava la esaustività del titolo esecutivo, che indicava in maniera precisa, attraverso il richiamo ai dettagli tecnici del progetto contenuti nell'elaborato peritale, le concrete modalità esecutive dell'obbligo. Deduceva che tale impossibilità di realizzare le opere, previste nella relazione, comportava la sostanziale “ineseguibilità” del titolo, sicché il ricorso avrebbe dovuto essere qualificato come opposizione a precetto ex articolo 615 cod. proc. civ. ed il precetto avrebbe dovuto essere dichiarato inefficace. Si costituiva il Supercondominio appellato, contestando nel merito il gravame, del quale chiedeva il rigetto con conferma della sentenza impugnata. La Corte d'appello di Palermo, con la sentenza numero 683/2023, rigettando l'impugnazione, confermava integralmente la sentenza del giudice di primo grado e condannava parte appellante alla rifusione delle spese processuali. 3. Avverso la sentenza della Corte territoriale ha proposto ricorso il Comune di (OMISSIS), articolando due motivi. Ha resistito con controricorso il Supercondominio (OMISSIS). Per l'odierna adunanza il Procuratore Generale non ha rassegnato conclusioni scritte. Il difensore di parte resistente ha depositato memoria con la quale, oltre ad insistere nella richiesta di inammissibilità e/o infondatezza del ricorso, ha fatto presente che questa Corte, con ordinanza numero 7927/2024, ha respinto il ricorso per cassazione, proposto dal Comune di (OMISSIS) avverso la sentenza della Corte d'appello di Palermo numero 1740/2020, con conseguente passaggio in giudicato della sentenza del Tribunale di Agrigento numero 1653/2016, la cui esecuzione forma oggetto del ricorso introduttivo del presente giudizio di legittimità. La Corte si è riservata il deposito della motivazione entro il termine di giorni sessanta dalla decisione. Ragioni della decisione 1. Nella sentenza impugnata, la corte territoriale ha confermato la piena efficacia ed eseguibilità del titolo esecutivo sulla base delle seguenti argomentazioni: a) la c.t.u. richiamata, fonte integrativa dell'obbligo sancito nel titolo - dopo avere illustrato, a pag. 25, una prima opzione tecnica di intervento <<rifacimento della fognatura a partire dal pozzetto 4 e proseguendo lungo il lato est del corpo “D” (dunque sempre all'interno dell'area del Condominio (OMISSIS)) sino all'innesto finale al pozzetto 12 esistente>>, dettagliatamente indicato nella planimetria allegata - ha pure prospettato una soluzione alternativa, demandando al Comune di (OMISSIS) e alla (OMISSIS) S.p.A., ciascuno per quanto di competenza, di valutare <<eventuali alternative al tracciato proposto dallo scrivente C.T.U. che consenta la realizzazione della fognatura all'interno di aree pubbliche e/o asservite ad uso pubblico, anche al fine di agevolare i futuri interventi di manutenzione sulla fognatura>>, così lasciando aperta questa ulteriore possibilità, che avrebbe consentito, in ogni caso, di eseguire un intervento risolutivo di rifacimento del collettore, di cui alla condanna; b) il titolo esecutivo, così inteso, preordinato alla risoluzione dei problemi all'origine della causa dei danni agli edifici condominiali, era perfettamente eseguibile, perché consentiva, nel caso in cui ci fossero state difficoltà nella concreta attuazione dell'intervento (così come descritto dal c.t.u.), di adattare il progetto esecutivo, la cui preventiva adozione costituiva parimenti obbligo posto a carico della committenza, al dictum della sentenza. In altri termini, non potevano ostare all'esecuzione dell'obbligo le difficoltà opposte dalla (OMISSIS): dette difficoltà, seppur concrete, postulavano il sorgere dell'altro obbligo, pure sancito dal titolo e posto dalla pag. 25 della c.t.u., di individuare un percorso alternativo, su suolo pubblico, che consentisse di eseguire il nuovo collettore fognario, nei termini indicati nell'elaborato peritale; c) la piena eseguibilità del titolo risultava anche dal fatto che, nel procedimento ex articolo 612 c.p.c. incoato dal Supercondominio, il consulente nominato dal Giudice dell'esecuzione, di ausilio all'ufficiale giudiziario, aveva già individuato un progetto esecutivo, completo di planimetria e computo metrico, per realizzare le opere così come indicate nel titolo giudiziale. 2. Avverso la sentenza della corte territoriale ha proposto ricorso il Comune di (OMISSIS), articolando due motivi. 2.1. Con il primo motivo, il Comune ricorrente denuncia: <<articolo360, 1° comma, numero 3, c.p.c. - Violazione dell'articolo 112 delle preleggi ed all'articolo 474 c.p.c.>> nella parte in cui la corte territoriale - dopo aver sostanzialmente qualificato l'azione proposta dall'Ente come opposizione all'esecuzione ai sensi dell'articolo 615 c.p.c., riformando, implicitamente, la sentenza di primo grado, che aveva ritenuto che l'azione proposta dall'Ente fosse riconducibile all'articolo 612 c.p.c. - ha errato nell'interpretazione del titolo esecutivo e nelle conseguenti statuizioni precettive, là dove ha ritenuto che le difficoltà concrete, poste dalla (OMISSIS) s.p.a., non potevano ostare all'esecuzione dell'obbligo, perché la sentenza numero 1653/2016 aveva fatto sorgere in capo all'Ente l'obbligo, previsto dal medesimo titolo con l'espresso richiamo alla pag. 25 dell'elaborato peritale, di individuare un percorso alternativo, da realizzare su suolo pubblico nei termini indicati dalla stessa C.T.U. Ai fini dell'autosufficienza del ricorso, l'ente ripercorre il contenuto della pag. 25 della relazione peritale. Sottolinea che il nominato c.t.u. nella suddetta pagina: ha in sintesi indicato le opere da realizzarsi, collocandole all'interno del Supercondominio; ha espressamente rinviato alla planimetria allegata alla relazione al numero12; ha infine espresso l'auspicio che il Comune e la (OMISSIS) individuassero una soluzione alternativa che prevedesse la realizzazione del collettore su area pubblica o di uso pubblico. 2.2. Con il secondo motivo, il Comune ricorrente denuncia: <<Art.360 c.p.c. comma 1, numero 3 c.p.c. - Violazione dell'articolo 1256 c.c., dell'articolo 615c.p.c. e dell'articolo 474 c.p.c. Ineseguibilità del titolo per fatti sopravvenuti alla sua formazione>> nella parte in cui la corte territoriale ha ritenuto che il titolo prevedesse una soluzione alternativa (a quella, in realtà, unica, prevista) ed ha, comunque rilevato che la sentenza fosse eseguibile perché, in fase di procedimento ex articolo612 c.p.c. il c.t.u. nominato dal Giudice quale ausiliario dell'Ufficiale Giudiziario aveva redatto il progetto esecutivo in conformità al titolo. Ripercorre alcune disposizioni della Convenzione di gestione del 27 novembre 2007 (che la (OMISSIS) S.p.a., quale Gestore, aveva stipulata con il Consorzio d'Ambito Territoriale) e rileva che lo stesso c.t.u., pur avendo individuato esso ente quale unico responsabile del danno, aveva rimesso alla valutazione del Gestore lo studio di una soluzione alternativa. In definitiva, secondo il Comune ricorrente, in base alla Legge, alla convenzione ed alle relative pattuizioni, in via generale era ad esso preclusa la possibilità di realizzare opere relative al servizio, per cui è ricorso, essendo sempre necessario l'intervento della Società (OMISSIS). Quest'ultima non solo si era espressamente dichiarata indisponibile alla realizzazione delle opere come indicate in sentenza e nel computo metrico estimativo ma aveva anche espresso la propria contrarietà alla consegna dell'opera e, conseguentemente, alla sua gestione ed aveva espresso preventivamente parere negativo alla realizzazione del progetto, posto a base dell'esecuzione, per motivazioni dalla stessa Corte riconosciute concrete, pur essendosi sempre dichiarata disponibile all'approvazione e realizzazione di progetto alternativo. Deduce che i suddetti fatti, da esso opposti alla realizzabilità delle opere prescritte nel titolo, sono senz'altro riconducibili al concetto di sopravvenienza rispetto alla formazione del titolo e ne impedivano l'esecuzione, incidendo sulla la loro concreta fattibilità alla luce del parere negativo reso da (OMISSIS) s.p.a. Sostiene che la corte territoriale ha errato nel ritenere che il progetto redatto dall'Ausiliario del Giudice dell'Esecuzione dimostri l'eseguibilità del titolo, considerato che detto progetto prevedeva opere diverse dal titolo (come risultava dal costo, di circa sei volte superiore a quello indicato nel computo metrico, nonché dalla descrizione degli interventi, effettuata dallo stesso tecnico al Giudice dell'Esecuzione). 3. Il ricorso non è fondato. In via generale, dando continuità ad un consolidato e risalente orientamento di questa Corte (cfr. Cass. numero 864/1970; nonché numero 917/1968, numero 6500/1981, numero 5811/2018), giova premettere che: a) gli obblighi di fare o di non fare possono essere eseguiti in via di coercizione diretta soltanto se fungibili; b) l'obbligo di fare - dovendosi estrinsecare in una prestazione fungibile, che possa essere eseguita ad opera di terzi, senza la cooperazione del debitore - è eseguibile ogniqualvolta si concreta nella modificazione materiale della realtà (e, dunque, nel compimento o nella distruzione di un'opera); c) sussiste la possibilità, materiale o giuridica, di eseguire il titolo ogniqualvolta l'organo esecutivo è in condizioni di attuare il comportamento imposto al debitore, prescindendo dalla sua volontà. Con specifico riferimento al caso di specie, giova altresì preliminarmente rilevare che, a seguito di Cass. n 7927/2024, emessa ad esito di giudizio del quale era stata parte anche la (OMISSIS), è passata in giudicato la sentenza numero 1653/2016 del Tribunale di Agrigento, la cui esecuzione forma oggetto del ricorso introduttivo del presente giudizio di legittimità. 3.1. Ciò posto, assume carattere logicamente preliminare il secondo motivo, che va, pertanto, fin d'ora esaminato: ed esso è inammissibile, prima che infondato. Inammissibile, in quanto il Comune di (OMISSIS), con il motivo in esame, pur formalmente denunciando il vizio di violazione di legge, sostanzialmente sollecita a questa Corte un nuovo esame della convenzione di gestione del 27 novembre 2007 (oltretutto omettendo di specificare quale canone di interpretazione sarebbe stato violato dal giudice di merito). Infondato, in quanto, contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente, il titolo esecutivo giudiziale non era affatto divenuto ineseguibile “per fatti sopravvenuti”. Invero, in via dirimente e per quanto si è già sopra rilevato, come risulta dalla sentenza numero 1653/2016 del Tribunale di Agrigento, la società (OMISSIS) s.p.a. prese parte al giudizio di merito (che fu definito con detta sentenza numero 1653/2016) e non risulta che, in quella sede, abbia mosso obiezione alcuna (anche in fase di espletata c.t.u.) in ordine alla questione della realizzabilità delle opere necessarie ad impedire i danni lamentati dal Supercondominio. Inoltre, per come riferito anche in ricorso (p. 16) - fermo restando che in questa sede non rileva la questione dei maggiori oneri per la realizzazione delle opere necessarie e neppure quella della procedura da seguire - nel procedimento ex articolo 612 c.p.c., instaurato dal Supercondominio, il consulente, nominato dal giudice dell'esecuzione di ausilio all'ufficiale giudiziario, ha concluso affermando che: <<… è possibile realizzare il tratto di condotta iniziale, posto a monte del corpo “D” del supercondominio (OMISSIS), senza interferire con le fondazioni del fabbricato posto in adiacenza alla condotta e senza dover eseguire demolizioni controllate del muro di confine con proprietà S. e invadere quest'ultima proprietà nella strada interna al lotto>>. Infine, e in via generale, non soltanto il comando giudiziale, contenuto in un titolo esecutivo giudiziario, non può essere eluso dall'ente pubblico obbligato adducendo l'affidamento del servizio a terzi concessionari, ma sull'ente pubblico destinatario del comando giudiziale incombe l'obbligo di adottare ogni condotta necessaria per ottemperare al comando, anche a fronte di eventuali obiezioni di concessionari o di terzi (questi ultimi, se restati estranei al giudizio in cui si è formato il titolo, del resto abilitati ad opporsi all'esecuzione che li veda, per avventura, in concreto indebitamente coinvolti). In sintesi, osta alla tesi del ricorrente la considerazione della partecipazione della stessa (OMISSIS) al giudizio in cui si è formato il titolo esecutivo giudiziale e la conseguente inottemperanza all'onere di far constare in quella sede ogni eventuale difficoltà a frapporsi ai comandi che l'attrice originaria aveva chiesto, sulla base, del resto, di un chiaro e univoco contenuto di una c.t.u. alle cui operazioni sia il Comune, sia il gestore del servizio idrico erano stati posti ritualmente in grado di prendere parte. Pienamente opponibile anche a detta (OMISSIS), quindi, è il comando contenuto nel titolo qui contestato; mentre le attività necessarie a renderlo materialmente eseguibile rientrano nel novero di quelle normalmente spettanti a qualunque destinatario di un comando giudiziale. In definitiva, il ricorso viene deciso sulla base del seguente principio di diritto: <<In tema di opposizione a esecuzione per obblighi di fare, per “fatto sopravvenuto impediente” - tale da implicare la ineseguibilità del titolo esecutivo giudiziale opposto - non può intendersi né la condotta ostativa o renitente di un soggetto, che è stato parte del giudizio in cui si è formato il titolo giudiziale, giustificata da ragioni che quegli aveva l'onere di sottoporre al giudice di quel medesimo giudizio; ma nemmeno la condotta, ostativa o renitente, di un soggetto, sottoposto a precisi poteri di direzione dell'ente locale o, comunque, all'obbligo di conformarsi alle indicazioni che quest'ultimo, a sua volta legato da un provvedimento giudiziale, gli avesse impartito in concreto>>. 3.2. Tanto assorbe il primo motivo, potendo prescindersi dalla verifica della correttezza dell'altra ragione sviluppata dalla corte territoriale a sostegno dell'eseguibilità del titolo esecutivo e articolata sull'individuazione di una facoltà alternativa quale oggetto del comando giudiziale: comunque potendo quanto meno rilevarsi che, quand'anche il titolo giudiziale non lo avesse contemperato, dall'obbligo di conformarvisi il Comune non poteva certo dirsi esentato per il sol fatto delle difficoltà frapposte da altro soggetto del processo in cui si era formato il titolo, semmai attivando ogni altra sua potestà anche pubblicistica al fine di onorare il giudicato formatosi nei suoi confronti. Resta salvo il diritto di terzi, restati estranei al giudizio in cui il titolo si è formato, di contestare la legittimità dell'esecuzione cui fossero indebitamente esposti o assoggettati. In conclusione, per le ragioni che precedono, la corte di merito, nel ritenere la piena eseguibilità del titolo, non è affatto incorsa nel vizio denunciato: donde l'infondatezza del motivo in esame. 4. Al rigetto del ricorso consegue la condanna alle spese del Comune ricorrente in favore della controparte e la declaratoria della sussistenza dei presupposti processuali per il pagamento dell'importo, previsto per legge ed indicato in dispositivo, se dovuto (Cass. Sez. U. 20 febbraio 2020 numero 4315). P.Q.M. La Corte: - rigetta il ricorso; - condanna il Comune di (OMISSIS) al pagamento, in favore del Supercondominio (OMISSIS), delle spese del presente giudizio, spese che liquida in euro 6.600 per compensi, oltre, alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200 ed agli accessori di legge.