Tale controllo non è necessariamente vincolato alla presentazione di un ricorso diretto, a condizione che implichi un'attenta valutazione del rispetto dei diritti e delle libertà dell’interessato.
Gli atti procedurali della Procura europea che possono incidere sulla situazione giuridica delle persone che li contestano devono poter essere oggetto di un controllo giurisdizionale: spetta al giudice nazionale determinare se ricorra tale ipotesi, mediante un esame concreto e specifico. Tuttavia, tale controllo dovrà assumere la forma di un ricorso diretto solo qualora tale tipo di ricorso sia previsto nel diritto interno per contestare direttamente una decisione analoga delle autorità nazionali. È quanto stabilito dalla CGUE, nella causa C292/23. La Procura europea, un organo indipendente dell'Unione europea, è incaricata di individuare, perseguire e rinviare a giudizio gli autori di reati che danneggiano gli interessi finanziari dell'Unione. Essa ha due livelli: da un lato, un livello centrale, rappresentato dall'ufficio centrale a Lussemburgo, e, dall’altro, un livello decentrato, composto dai procuratori europei delegati nei vari Stati membri. In Spagna, la Procura europea sta conducendo un'indagine su frodi legate a sovvenzioni dell'Unione, con due testimoni citati dai procuratori europei delegati incaricati del caso. Tuttavia, le persone coinvolte nell'indagine hanno contestato la citazione di uno dei testimoni. Il giudice spagnolo responsabile del controllo delle attività investigative della Procura europea ha adito la Corte di Giustizia, sottolineando che la legge spagnola consente il controllo giurisdizionale solo in casi specifici, tra i quali non figura la citazione dei testimoni. Il giudice ritiene che quest’ultima sia un atto tale da produrre effetti giuridici nei confronti di terzi: esso reputa, quindi, che debba essere esercitato il controllo previsto dal diritto dell'Unione su tale tipo di atti, per evitare una restrizione ingiustificata dei diritti conferiti dal diritto dell’Unione La Corte, nella sua sentenza, ribadisce che spetta al giudice nazionale competente determinare se la citazione dei testimoni incida sulla situazione giuridica delle persone coinvolte nell'indagine, e se sì, tale citazione deve essere soggetta al controllo del giudice. Questo controllo non necessariamente deve avvenire tramite un ricorso diretto e specifico, ma può essere effettuato in via incidentale, pur garantendo il diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale, nonché la presunzione di innocenza e i diritti della difesa. Tuttavia, nei casi in cui è previsto un ricorso diretto per contestare decisioni simili delle autorità nazionali, tale possibilità deve sussistere anche per gli atti della Procura europea.