Licenziamento disciplinare intimato dal MAECI in Pakistan: quale disciplina si applica?

I rapporti regolati dal d.P.R. numero 18/1967 restano soggetti, quanto a disciplina sostanziale speciale, alle norme del medesimo decreto ed alla legge locale, mentre per quanto riguarda le conseguenze del licenziamento illegittimo si rientra nell'alveo della giurisdizione nazionale, da esercitarsi con i poteri di cui all'articolo 63 d. lgs. 165/2001 e, quindi, con riconoscimento della reintegrazione e della tutela risarcitoria ivi stabilita.

La Corte d'Appello di Roma, riformando solo sul quantum la sentenza del Tribunale con la quale era stato annullato il licenziamento disciplinare intimato dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI) nei riguardi di un collaboratore del Capo Missione presso l'ambasciata italiana in Pakistan, aveva stabilito che erroneamente il Tribunale avesse applicato, quanto a determinazione delle conseguenze dell'invalido recesso, l'articolo 63, c. 2, d. lgs. 165/2001, perché il contratto era soggetto alla legge locale e non a quella italiana. La Corte territoriale riteneva che le tutele interne contro il licenziamento illegittimo fossero norme di ordine pubblico, destinate ad imporsi all'interno di un contratto, seppure per il resto soggetto alla legge locale. Si applicava, dunque, l'articolo 18 l. numero 300/1970 e, confermando l'ordine di reintegra già pronunciato dal Tribunale, si stabiliva un risarcimento del danno pari a 12 mensilità. Avverso tale pronuncia, ricorreva per cassazione il MAECI, il quale riteneva doveroso procedere all'accertamento officioso del contenuto della pertinente normativa pakistana, profilo rispetto al quale il ruolo delle parti era da considerare meramente sussidiario. Inoltre, il Ministero contestava il fatto che, nonostante il mancato accertamento del contenuto del diritto straniero, la sentenza impugnata avesse ritenuto quest'ultimo contrastante con l'ordine pubblico italiano, per la necessità di riconoscere al lavoratore una tutela “reale” reintegratoria e non solo una tutela obbligatoria o risarcitoria. Infine, con il terzo motivo si censurava la presunta violazione dell'articolo 18 dello Statuto dei Lavoratori, sul presupposto che l'espressione interna dell'ordine pubblico in materia sarebbe da ravvisare nella disciplina della l.numero 604/1966 e non nell'articolo 18 l. numero 300/1970, attributivo, attraverso la tutela reintegratoria, di un quid pluris. La Suprema Corte ha ritenuto che il contratto di lavoro del dipendente del MAECI fosse soggetto alla disciplina locale pakistana, in virtù dell'articolo 154 d.P.R. numero 18/1967, ma ha escluso che tale disciplina potesse regolare le conseguenze di un licenziamento illegittimo in contrasto con l'ordine pubblico italiano, in quanto non prevedeva né la reintegrazione né la corresponsione di un risarcimento adeguato. In particolare, è stato evidenziato che i rapporti di lavoro con il MAECI, pur regolati da un sistema giuridico speciale, rientrano nel perimetro del lavoro pubblico privatizzato, soggetto alle normative italiane in caso di licenziamento illegittimo. La Cassazione ha, inoltre, affrontato il tema della giurisdizione, affermando che le controversie riguardanti i lavoratori assunti presso le rappresentanze diplomatiche italiane all'estero sono di competenza del giudice ordinario italiano, che esercita i propri poteri conformemente alle disposizioni previste dalla legge nazionale, ivi comprese le norme sul licenziamento illegittimo. L'orientamento dei Giudici si inserisce nel consolidato principio di applicazione delle tutele contro il licenziamento illegittimo anche nei contratti di lavoro pubblici privatizzati, ribadendo la prevalenza delle normative italiane in tali contesti. In conclusione, la Cassazione ha confermato la decisione della Corte d'Appello di Roma, affermando che «i rapporti regolati dagli articolo 152 ss. del d.p.r. numero 18 del 1967 restano soggetti, quanto a disciplina sostanziale speciale, alle norme del medesimo d.p.r. ed alla legge locale, come già affermato dalla giurisprudenza di questa S.C., mentre per quanto riguarda le conseguenze del licenziamento illegittimo, si rientra nell'alveo della giurisdizione nazionale (Cass. SS.UU., 13536/2016 e 29093/2011 citt.), da esercitarsi con i poteri di cui all'articolo 63 del d. lgs. numero 165 del 2001 e quindi, con riconoscimento della reintegrazione e della tutela risarcitoria ivi stabilita.»

Presidente Tria - Relatore Bellè Il testo integrale della pronuncia sarà disponibile a breve.