Il medico responsabile del decesso di una neonata per aver sottovalutato la gravità della situazione e non aver adeguatamente vigilato sul malfunzionamento e sul silenziamento da parte di un’infermiera del saturimetro utilizzato risponde per colpa grave.
Nel caso in analisi, una neonata, in seguito alla vaccinazione esavalente, presentava gravi conseguenze (tra cui dispnea e febbre) che avevano indotto i genitori, non essendo disponibile il pediatra, a recarsi in Pronto Soccorso ove la piccola è deceduta per via dell'inadeguato trattamento sanitario. I giudici di merito condannavano, dunque, il medico responsabile del decesso per colpa, per aver sottovalutato la gravità della situazione e non aver adeguatamente vigilato sul malfunzionamento e sul silenziamento da parte di un'infermiera del saturimetro utilizzato. Avverso tale decisione, il medico presentava ricorso per cassazione sulla base di quattro motivi, tutti rigettati dalla Suprema Corte. Quest'ultima, infatti, ripercorrendo il ragionamento dei giudici di merito, ha dimostrato la manifesta infondatezza delle censure del ricorrente. In particolare, i Giudici hanno confermato la colpa concorrente ex articolo 41 c.p. tra l'infermiera responsabile del silenziamento dell'attrezzatura e il medico per culpa in vigilando, spiegando perché, in tema di grado della colpa, la condotta sanitaria non potesse considerarsi lieve (come sostenuto dalla difesa). Richiamando precedenti giurisprudenziali in materia, infatti, è stato ricordato che «l'entità della violazione delle prescrizioni va rapportata proprio agli standard di perizia richiesti dalle linee guida, dalle virtuose pratiche mediche o, in mancanza, da corroborate informazioni scientifiche di base. Quanto maggiore sarà il distacco dal modello di comportamento, tanto maggiore sarà la colpa; e si potrà ragionevolmente parlare di colpa grave solo quando si sia in presenza di una deviazione ragguardevole rispetto all'agire appropriato definito dalle standardizzate regole d'azione». (Cass. numero 16237/2013). Alla luce di tali considerazioni, dunque, nel caso di specie la colpa doveva ritenersi grave, in ragione del marcato allontanamento dalla condotta improntata a prudenza che ci si sarebbe attesi. Infine, quanto al motivo di ricorso connesso al nesso di causalità, la Cassazione, ritenendo inammissibile la censura del medico, ha riportato la valida spiegazione del Tribunale che aveva chiarito che laddove fosse stata praticata una adeguata ossigenoterapia attraverso ventilazione meccanica «con altissima probabilità, quasi vicina alla certezza, la bambina avrebbe superato questo momento di grande difficoltà respiratoria.»
Presidente Dovere - Relatore Cenci Il testo integrale della pronuncia sarà disponibile a breve.