La Cassazione stabilisce che le società private incaricate del servizio di trasporto pubblico di linea ferroviario di interesse provinciale sono tenute, nel procedere alle assunzioni, a rispettare le quote proporzionali di ciascuno gruppo linguistico, in rapporto all'ultimo censimento ufficiale della popolazione.
Il fatto La Provincia Autonoma di Bolzano ha agito in giudizio per ottenere l'accertamento dell'annullabilità o nullità del bando pubblicato da una società a partecipazione totalmente privata, incaricata della gestione di servizi ferroviari per il trasporto passeggeri di competenza provinciale. Secondo la Provincia, il bando prevedeva l'assegnazione di due posti, senza aver preventivamente convocato il Comitato d'intesa così da garantire una corretta assegnazione dei posti di lavoro nel rispetto del principio della proporzionalità tra i gruppi linguistici ex articolo 32-bis del d.P.R. 752/1976. Il Tribunale ha ritenuto non applicabile questa disposizione nei confronti della società, interamente privata e non partecipata pubblica, evidenziando che il tipo di servizio pubblico erogato non rilevava ai fini della questione. In appello, la sentenza veniva riformulata sull'assunto che il termine “società” in essa contenuto non fosse limitato alle sole società partecipate dallo Stato o da altri enti pubblici, ma che fosse rilevante il servizio di trasporto pubblico erogato. La società si è rivolta alla Corte di Cassazione che rigettava il suo ricorso. La tutela delle minoranze linguistiche La Corte di Cassazione osserva che la tutela delle minoranze linguistiche è un principio fondamentale dell'ordinamento giuridico, essendo espressione delle garanzie previste dall'articolo 6 Cost. Ai sensi dell'articolo 4 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, questa tutela rientra espressamente tra gli interessi nazionali, a cui deve conformarsi l'esercizio della potestà legislativa della Regione Autonoma. Inoltre, gli articolo 89 e 100 dello Statuto speciale stabiliscono i principi della cd. “proporzionale” dei gruppi linguistici e del bilinguismo, che sono diretta espressione del predetto principio costituzionale. L'articolo 32-bis del d.P.R. numero 752/1976 L'articolo 32-bis del d.P.R. numero 752/1976, introdotto dopo l'avvio della privatizzazione delle Ferrovie dello Stato, definisce, secondo la Corte di Cassazione, i principi di cui all'articolo 89 dello Statuto speciale in relazione al settore dei servizi pubblici di trasporto di rilevanza provinciale. La norma prevede una disciplina generale che interessa le diverse forme di gestione dei servizi pubblici di trasporto ferroviario di rilevanza provinciale, anche quando affidate ad imprese private. Inoltre, essa richiede l'attuazione del principio della cd. “proporzionale etnica” attraverso un procedimento di consultazione che coinvolge il Comitato ed i rappresentanti delle società e degli enti interessati. Pertanto, non può essere condivisa l'interpretazione restrittiva proposta dalla Provincia in merito all'espressione “società” contenuta nell'articolo 32-bis. La finalità della norma non è limitare la libertà di iniziativa economica, ma promuovere pari opportunità di lavoro per i cittadini appartenenti ai diversi gruppi linguistici. Il lavoro, infatti, è diritto-dovere di solidarietà, fondamentale per l'integrità della persona. Attraverso il lavoro, la persona non solo si procura i mezzi per un'esistenza “libera e dignitosa” ma sviluppa anche la propria personalità, si sente parte della società e può perseguire il proprio progetto di vita. Principi di diritto Secondo la Corte di Cassazione, «l'articolo 32-bis del d.P.R. numero 752/1976 (…) va interpretato in maniera conforme alla ratio della regola della cd. proporzionale etnica, che viene applicata nell'assunzione nel pubblico impiego ai sensi dell'articolo 89 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige (…), per la tutela delle minoranze linguistiche sancita dall'articolo 6 della Costituzione»; «L'espressione “società (…)” contenuta nell'articolo 32-bis (…), comprende le società private alle quali è stato affidato in concessione e con la stipula di contratti di servizio, il servizio di trasporto pubblico di linea ferroviario di interesse provinciale, e le stesse sono tenute, nel procedere alle assunzioni, al rispetto delle quote proporzionali di ciascuno dei gruppi linguistici italiano, tedesco e ladino, in rapporto all'ultimo censimento ufficiale della popolazione»; «La ratio dell'articolo 32-bis (…) è quella di promuovere, a tutela delle minoranze linguistiche, pari opportunità di lavoro per i cittadini appartenenti ai diversi gruppi linguistici, ai sensi degli articolo 2,3,6, e 41, secondo comma, della Costituzione, (…)»; «La procedura d'intesa in sede di Comitato, (…) costituisce modello di leale collaborazione per il bilanciamento degli interessi costituzionalmente protetti che vengono in rilievo (…) e indice di proporzionalità eurounitaria della suddetta disciplina che prevede che le assunzioni avvengano nel rispetto della cd. proporzionale etnica a tutela delle minoranze linguistiche».
Presidente Tria - Relatore Tricomi Il testo integrale della pronuncia sarà disponibile a breve.