CGUE: gli Stati membri devono riconoscere il matrimonio tra persone dello stesso sesso contratto in un altro Stato e non la trascrizione dell’atto di matrimonio

La trascrizione è consentita solo qualora risulti essere l'unico mezzo per riconoscere il matrimonio in uno Stato membro che non lo preveda.

È quanto stabilito dalla CGUE nella causa C-713/23. Due cittadini polacchi, di cui uno possiede anche la cittadinanza tedesca, hanno contratto matrimonio a Berlino nel 2018. Successivamente, hanno chiesto che il loro atto di matrimonio tedesco fosse trascritto nel registro dello stato civile polacco, ma la richiesta è stata respinta in quanto il diritto polacco non ammette il matrimonio tra persone dello stesso sesso: pertanto, la trascrizione dell'atto di matrimonio sarebbe considerata una violazione dei principi fondamentali dell'ordinamento polacco. I coniugi hanno contestato tale rifiuto, affermando la loro intenzione di circolare e di soggiornare in Polonia essendo riconosciuti come coniugi. La Corte amministrativa suprema polacca si è quindi rivolta alla Corte di giustizia per chiedere se una normativa o prassi di uno Stato membro che non permette il riconoscimento dei matrimoni tra persone dello stesso sesso o la trascrizione di tali matrimoni nel registro civile sia compatibile con il diritto dell'Unione Europea. Nelle sue conclusioni, l'avvocato generale Jean Richard de la Tour ha sottolineato che lo stato delle persone, ivi comprese le norme relative al matrimonio, rientra nella competenza degli Stati membri; tuttavia, nell'esercizio di tale competenza, essi sono tenuti a rispettare il diritto dell'Unione. Inoltre, l'avvocato generale osserva che l'assenza di riconoscimento di un matrimonio instaurato in un altro Stato membro limita la libertà di circolazione e di soggiorno dei cittadini dell'Unione, così come può pregiudicare il rispetto della vita privata e familiare. Pertanto, agli Stati membri che non autorizzano i matrimoni tra persone dello stesso sesso spetta l'introduzione di procedure adeguate per garantire la pubblicità nei confronti dei terzi di tali matrimoni contratti in un altro Stato membro. Esse mirano a evitare una situazione di incertezza legale per le coppie omosessuali e ad affrontare aspetti importanti della loro vita, relativi alla proprietà, al fisco o alla successione. Ogni Stato membro è quindi competente a determinare le modalità per il riconoscimento delle coppie omosessuali. Tale riconoscimento non necessita della trascrizione dell'atto di matrimonio straniero in un registro dello stato civile, a condizione che il matrimonio abbia validità senza tale formalità. Tuttavia, considerando l'attuale mancanza di alternative in Polonia che potrebbero comprovare lo status matrimoniale, come la presentazione di un altro documento ufficiale che sia accettato dalle autorità polacche, l'avvocato generale conclude che «l'obbligo di trascrizione dell'atto di matrimonio di cui trattasi si impone a tale Stato membro».