Per il detenuto in regime di pena sostitutiva che chieda di essere ammesso all’affidamento in prova disciplinato dall’articolo 94 d.P.R. numero 309/90 non opera la previsione ostativa dell’aver espiato metà della pena residua.
La sentenza in commento trae origine dal ricorso per cassazione del condannato alla pena sostitutiva della semilibertà, a seguito dell'inammissibilità della richiesta di affidamento ex articolo 94 d.P.R. 309/90 basata sul rilievo per cui non era stata ancora espiata metà della pena. Con unico motivo di ricorso, la difesa sosteneva che l'affidamento terapeutico non è contemplato dagli articolo 47 comma 3 ter, L. 354/1975 e 67, L. 689/1981 tra le misure concedibili al condannato alla pena sostitutiva della semilibertà solo dopo aver espiato metà della pena. La misura infatti, non è ricompresa tra quelle espressamente richiamate dai suddetti articoli cosicché il divieto non può trovare applicazione tramite interpretazione analogica. Per la Suprema Corte il ricorso è fondato. Preliminarmente sottolinea come la disciplina di riferimento richiede, quale condizione per l'affidamento in prova al condannato alla pena sostitutiva della semilibertà, l'aver espiato almeno metà della pena, ma appunto, come rilevato dal difensore, gli articolo 47 comma 3 ter, L. 354/1975 e 67, L. 689/1981, nulla dicono circa l'istituto regolato dall'articolo 94 d.P.R. 309/90 , il quale ha ratio, natura e caratteristiche del tutto diverse rispetto a quelle dell'affidamento in prova ordinario a causa della particolare situazione soggettiva in cui versano i suoi destinatari. Il principio di impossibilità di applicazione analogica in malam partem vige sia per le norme incriminatrici che per ogni previsione che si traduca in un pregiudizio per il soggetto interessato cosicché, per il Collegio «Il carattere eccezionale e dunque di stretta interpretazione degli articolo 47 comma 3 ter, L. 354/1975 e 67, L. 689/1981 ne impedisce una applicazione estensiva ai casi non espressamente pervisti e, dunque, per quanto qui interessa, al detenuto in regime di pena sostituiva convertita che chieda di essere ammesso all'affidamento in prova disciplinato dall'articolo 94 d.P.R. 309/90, per l'accesso al quale non vi è alcuna indicazione preclusiva in punto alla avvenuta espiazione di metà della pena residua».
Presidente De Marzo - Relatore Zoncu Ritenuto in fatto 1. Con decreto del 28 novembre 2024 il Tribunale di sorveglianza di Firenze ha dichiarato inammissibile la richiesta di affidamento ex articolo 94 DPR 309/90 avanzata da S.A. in relazione alla pena sostitutiva di anni 3 mesi 8 di semilibertà inflitta con sentenza del Gip del Tribunale di Pistoia del 5 luglio 2023. La dichiarazione d'inammissibilità è stata pronunciata ai sensi e per gli effetti dell'articolo 67 L. 689/1981 in quanto il predetto non ha espiato la metà della pena. 2. Ricorre S.A. con unico motivo con cui denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale. In particolare, il ricorrente deduce che la misura dell'affidamento terapeutico non è contemplata dagli articolo 47 comma 3 ter l. 354/1975 (ord. penumero) e 67 l. 689/91 tra le misure concedibili al condannato alla pena sostitutiva della semilibertà solo dopo aver espiato metà della pena. Pertanto, non essendo la misura richiesta ricompresa tra quelle richiamate espressamente dalle norme restrittive sopra menzionate, il divieto ivi contenuto non può trovare applicazione tramite interpretazione analogica. Evidenzia che anche in relazione all'articolo 58 quater L. 354/1975 questa Corte ha precisato che, avendo tale norma carattere restrittivo, non è suscettibile di applicazione analogica e che la mancata menzione dell'affidamento terapeutico tra le misure indicate dal citato articolo 58 quater impedisce l'operatività del divieto ivi contenuto; dunque, si dovrebbe pervenire alla stessa conclusione anche con riferimento agli articolo 47, comma 3 ter ord. penumero e 67 l. 689/81. In subordine, solleva questione di legittimità costituzionale dei due articoli appena citati nella parte in cui non è previsto che l'affidamento terapeutico possa essere concesso al condannato alla pena sostitutiva della semilibertà senza aver espiato metà della pena comminata. 3. Con requisitoria scritta il Sostituto Procuratore Generale Lucia Odello ha chiesto l'annullamento del provvedimento impugnato. Considerato in diritto 1. Il ricorso è fondato L'articolo 67 l. 689/81 stabilisce che, salvo quanto previsto dall'articolo 47, comma 3-ter, della legge 26 luglio 1975, numero 354, le misure alternative alla detenzione di cui al capo VI del titolo I della medesima legge numero 354 del 1975, non si applicano al condannato in espiazione di pena sostitutiva. Salvo che si tratti di minori di età al momento della condanna, le misure di cui al primo comma non si applicano altresì, prima dell'avvenuta espiazione di metà della pena residua, al condannato in espiazione di pena detentiva per conversione effettuata ai sensi dell'articolo 66 o del quarto comma dell'articolo 72. L'articolo 47, comma 3 ter ord. penumero prevede che l'affidamento in prova può altresì essere concesso al condannato alle pene sostitutive della semilibertà sostitutiva o della detenzione domiciliare sostitutiva previste dalla legge 24 novembre 1981, numero 689, dopo l'espiazione di almeno metà della pena, quando il condannato abbia serbato un comportamento tale per cui l'affidamento in prova appaia più idoneo alla sua rieducazione e assicuri comunque la prevenzione del pericolo di commissione di altri reati. Il tribunale di sorveglianza procede ai sensi dell'articolo 678, comma 1-ter, cod. proc. penumero, in quanto compatibile. Le citate disposizioni normative, una delle quali richiamata nel provvedimento impugnato, l'articolo 67 l. 689/81, individuano l'avvenuta espiazione di almeno metà della pena come condizione per l'accesso all'istituto dell'affidamento in prova al servizio sociale al condannato, alla pena sostitutiva della semilibertà sostitutiva ovvero della detenzione domiciliare sostitutiva, in presenza di determinate caratteristiche soggettive e comportamentali richiamate dalla norma, ovvero per il condannato in espiazione di pena detentiva per conversione, effettuata ai sensi dell'articolo 66 o dell'articolo 72 comma quarto l. 689/81. Il richiedente è soggetto che, detenuto in regime di semilibertà sostitutiva al momento di presentazione dell'istanza, chiede di potere essere ammesso all'affidamento in prova terapeutico, ai sensi dell'articolo 94 d.P.R. 309/90. E' del tutto evidente che nessuna delle norme citate, neppure dal provvedimento impugnato, riguardi l'istituto de quo, che ha ratio, natura e caratteristiche del tutto diverse rispetto a quelle dell'affidamento in prova ordinario, proprio per la particolare situazione soggettiva in cui versano i suoi destinatari. Invero, secondo i principi affermati dalla Corte costituzionale nella sentenza numero 377 del 1997, l'affidamento in prova in casi particolari pur inserendosi come species del genus dell'affidamento in prova già previsto dall'ordinamento penitenziario, rappresenta una risposta [...] differenziata dell'ordinamento penale, conformata alla (e giustificata dalla) singolarità della situazione dei suoi destinatari, vale a dire le persone tossicodipendenti o alcoldipendenti . Inoltre, questa Corte ha più volte affermato che nell'affidamento terapeutico, fondato su presupposti specifici e autonomi (l'accertato stato di dipendenza del condannato e l'idoneità del programma riabilitativo ai fini della sua risoluzione), assume un rilievo preminente, pur nel generale scopo rieducativo della misura, la cura dello stato patologico e l'affrancazione dell'interessato dalla relativa condizione (Sez. 1, numero 75 del 29/11/2019 - dep. 2020, Rv. 277736; conforme, tra le tante, Cass. Sez. 1, numero 13542 del 03/03/2010, Rv. 246833). In relazione ad ipotesi diversa, ma sempre avendo riguardo alla impossibilità di applicazioni analogiche in malam partem, questa Corte, ha ritenuto che l'articolo 58-quater, comma 7-bis, ord. penumero, che vieta la concessione più di una volta dell'affidamento in prova, della detenzione domiciliare e della semilibertà al condannato cui sia stata applicata la recidiva prevista dall'articolo 99, comma 4, cod. penumero, non si applica all'affidamento in prova in casi particolari di cui all'articolo 94, d.P.R. 9 ottobre 1990, numero 309 (Sez. 1, numero 19585 del 22/06/2020, Zuccarello, Rv. 279367 - 01). Invero, il divieto di applicazione analogica non vige soltanto per le norme incriminatrici, ma per ogni previsione che si traduca in un pregiudizio per il soggetto interessato (Sez. 1, numero 6262 del 25/10/2000, dep. 2001, Azzolina, Rv. 218179 – 01). Coerente con tale impostazione è l'orientamento secondo il quale il divieto di concessione di benefici penitenziari al condannato nei cui confronti sia stata disposta la revoca di una misura alternativa alla detenzione, non opera quando è richiesta l'applicazione dell'affidamento in prova in casi particolari previsto dall'articolo 94 del d.P.R. numero 309 del 1990, in quanto tale misura non è espressamente menzionata tra quelle per cui si applica la previsione ostativa disposta dall'articolo 58 quater, della legge 26 luglio 1975, numero354 (Sez. 1, numero 6287 del 23/10/2014, Rv. 262825 – 01). Il testo precedente la modifica introdotta dal citato articolo 71, infatti, escludeva tout court l'applicabilità dell'affidamento in prova e dell'ammissione al regime di semilibertà ai condannati in espiazione della pena detentiva per conversione; l'attuale formulazione della norma, invece, consente che le misure alternative alla detenzione previste dal capi VI del titolo I della L. 354/75 si applichino ai condannati in espiazione di pena detentiva per conversione effettuata ex articolo 66 o 72 L. 689/81, sempre che abbiano espiato metà della pena residua. Come emerge dal testo la norma in esame introduce una disciplina eccezionale, in malam partem, per quanto con un regime più favorevole rispetto al precedente. 3. Il carattere eccezionale e dunque di stretta interpretazione degli articolo 47 comma 3 ter L. 354/75 e dell'articolo 67 L. 698/81 ne impedisce una applicazione estensiva ai casi non espressamente pervisti e, dunque, per quanto qui interessa, al detenuto in regime di pena sostituiva convertita che chieda di essere ammesso all'affidamento in prova disciplinato dall'articolo 94 DR 309/90, per l'accesso al quale non vi è alcuna indicazione preclusiva in punto alla avvenuta espiazione di metà della pena residua. 4. Il provvedimento impugnato deve essere annullato con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Firenze per nuovo esame alla luce del principio sopra enunciato. P.Q.M. Annulla il provvedimento impugnato con rinvio per nuovo esame al tribunale di sorveglianza di Firenze.