Il voto favorevole del rappresentante del supercondominio preclude il diritto ad impugnare del singolo condomino

Il legittimato ad impugnare la delibera dell’assemblea dei rappresentanti di condominio è ogni singolo condomino, il quale, ai fini del termine di trenta giorni e delle condizioni di legittimazione di cui al secondo comma dell’articolo 1137 c.c., va considerato assente, dissenziente o astenuto, solo se tale sia rimasto il rispettivo rappresentante.

Il rinvio alle regole del mandato, contenuto nel quarto comma dell’articolo 67 disp. att. c.c., comporta che l’infedeltà del rappresentante delegato di condominio rimane confinata nel rapporto intercorso tra rappresentanti e rappresentati. Il caso Con atto di impugnativa a delibera condominiale l'attore adiva il Giudice di Pace competente affinché venisse dichiarata la invalidità della delibera relativa all'assemblea ordinaria di un Suprecondominio adottata nella riunione dei tre rappresentanti ed avente ad oggetto l'approvazione del bilancio consuntivo. Il giudice di prime cure rigettava l'impugnativa dichiarando il difetto di legittimazione attiva dell'attore proprietario di un appartamento compreso nel Supercondominio; affermava che i singoli condomini fossero privi del potere di impugnare le delibere del Supercondominio. Avverso tale sentenza veniva proposto appello innanzi alla Tribunale territorialmente competente, il quale confermava la decisione del giudice di primo grado, condividendone la motivazione in diritto, Avverso tale pronuncia veniva proposto ricorso per cassazione dall'appellante, sullo scorta di quattro motivi, il Supercondominio non presentava alcuna difesa. Disamina dei motivi di censura Col primo motivo del ricorso, si denunciava la violazione e la falsa applicazione degli articolo 67, comma 3 e 4, disp. att. c.c., 1117, 1117 bis e 1137 c.c., deducendo che l'amministratore del condominio non aveva riferito in assemblea delle decisioni assunte dall'assemblea dei rappresentati e contestava la ritenuta legittimazione esclusiva del rappresentante di condominio ad impugnare le decisioni della medesima assemblea. Con il secondo motivo di ricorso,  si denunciava, in via subordinata, la violazione degli articolo 23,24 e 25 della Costituzione e l'interpretazione prescelta dal Tribunale. Con il terzo motivo si denunciava la violazione e falsa applicazione dell'articolo 1123, comma 2, c.c., anche in rapporto articolo 3 della Costituzione. Con il quarto motivo, si  denunciava la violazione e falsa applicazione degli articolo 817, comma 2,  1117 e 1118 c.c. La Suprema Corte riteneva che i motivi del ricorso andassero esaminati congiuntamente riguardando tutti la legittimazione del ricorrente, proprietario di un appartamento compreso del condominio ad impugnare la decisione dell'assemblea ordinaria del Supercondominio adottata nella riunione dei tre rappresentanti. La Cassazione riteneva non fondate le censure, anche se si rendeva necessario correggere in diritto la motivazione della sentenza impugnata. L'articolo 67, comma 3, disp. att. c.c. dispone che nei casi di cui all'articolo 1117 bis c.c., quando i partecipanti sono complessivamente più di sessanta, ciascun condominio deve designare, con la maggioranza di cui all'articolo 1136, comma 5, c.c. il proprio rappresentante all'assemblea per la gestione ordinaria delle parti comuni a più condomini e per la nomina dell'amministratore. L'obbligo della nomina del rappresentante per la gestione ordinaria delle parti comuni sussiste nei casi in cui all'articolo 1117 bis c.c., e quindi in tutti i casi in cui più unità immobiliari o più edifici ovvero più condomini di unità immobiliari o di edifici abbiano parti comuni ai sensi dell'articolo 1117 c.c. In tali situazioni l'articolo 67, comma 3, disp. att. c.c. prevede un'ipotesi di delega collettiva obbligatoria in favore del rappresentante. Trattandosi di delega imposta dalla legge per ragioni di semplificazione del procedimento di convocazione e di formazione della volontà collegiale dei condomini complessi, il quarto comma dell'articolo 67 disp. att. c.c., aggiunge che ogni limite o condizione al potere di rappresentanza si considera non apposto, dovendo il rappresentante rispondere secondo le regole del mandato e comunicare tempestivamente all'amministratore di ciascun condominio l'ordine del giorno e le decisioni assunte nella riunione dei rappresentanti dei condominii. Il rappresentante di ciascun condominio nell'assemblea non svolge le mansioni di amministratore del condominio, potendo anche non identificarsi soggettivamente nella medesima persona, ma è, appunto, il rappresentante dei rispettivi condomini. Affinché il rappresentante o l'amministratore di uno dei condominii compresi nel Supercondominio possa impugnare una delibera dell'assemblea di Supercondominio, occorre una manifestazione di volontà dei singoli condomini attraverso il rilascio di procure per la rappresentanza processuale e sostanziale ai sensi dell'articolo 77 c.p.c. Il diritto alla tutela giudiziaria mediante impugnazione della decisione assunta dall'assemblea dei rappresentanti dei condomini, non è attribuito, tantomeno, in via esclusiva al rappresentante di condominio; il singolo condomino, comunque, è legittimato all'impugnazione alle condizioni dettate dall'articolo 1137 c.c., vale a dire se il rappresentante sia stato assente, dissenziente o astenuto, rispetto alla deliberazione che si impugna, restando perciò l'impugnativa individuale condizionata dal comportamento tenuto dal rappresentante di condominio e dunque preclusa ove quest'ultimo abbia contribuito con il suo voto favorevole all'approvazione della decisione collegiale. Se invece il rappresentante di condominio abbia manifestato in assemblea un voto contrario alla volontà della compagine rappresentata, la tutela dei rispettivi condomini attenendo ad un vizio della delega o ad una carenza del potere di rappresentanza, trova attuazione secondo le regole generali sul mandato. La Cassazione ritiene, infine, che i rilievi di illegittimità costituzionale delle norme in esame, genericamente prospettati nel secondo motivo di ricorso sono manifestamente infondate. Nel caso di specie, la deliberazione assunta dell'assemblea del Supercondominio è stata resa all'unanimità dai tre rappresentanti dei condominii e degli edifici che ne fanno parte; ha errato in diritto la sentenza impugnata nel ritenere che il condomino ricorrente non avesse legittimazione ad impugnare la delibera, spettando essa soltanto ai rappresentanti. Piuttosto, il ricorrente non poteva impugnare la deliberazione giacché assunta col voto favorevole del rappresentante del condominio cui egli apparteneva. In conclusione, la Suprema Corte ritenendo comunque conforme a diritto il dispositivo della sentenza impugnata, benché erroneamente motivata, rigettava il ricorso. Nulla per le spese, atteso che l'intimato non aveva svolto attività difensiva.

Presidente Falaschi - Relatore Scarpa Il testo integrale della pronuncia sarà disponibile a breve.