La disciplina sulla responsabilità per danno da prodotti difettosi, delineata dal Codice del consumo, non esclude né limita la possibilità per il danneggiato di usufruire del regime di responsabilità di cui agli articolo 2043 e 2050 c.c., seppur profondamente differente. Tuttavia, è necessario che, una volta individuato il regime di responsabilità da applicare, sulla scorta delle risultanze probatorie, il giudice lo applichi in modo coerente con la disciplina che lo caratterizza, senza operare commistioni.
Con l'ordinanza in commento, la Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione è intervenuta in materia di responsabilità del produttore, per il difetto del prodotto e sulla necessità di inquadrarne la relativa disciplina. Il fatto La pronuncia della Suprema Corte giunge all'esito di un lunghissimo iter processuale, nato da un'azione di risarcimento danni, promossa da un paziente, rimasto vittima di una grave patologia, insorta dopo l'assunzione di un vaccino, ritenuto difettoso e causa della patologia che, nelle more del procedimento, lo aveva portato al decesso. La società produttrice del vaccino si era costituita in giudizio, ponendo in discussione il nesso di causalità fra la patologia insorta e il vaccino assunto ed evidenziando come, piuttosto l'accaduto fosse da imputarsi alle gravi condizioni di salute dello stesso attore, che soffriva di varie patologie pregresse. Il Tribunale aveva accolto la domanda degli eredi dell'attore, succeduti a quest'ultimo, qualificando la fattispecie come responsabilità extracontrattuale del produttore, ai sensi degli articolo 114 e seguenti del Codice del consumo e aveva liquidato loro una significativa somma di denaro, a titolo di risarcimento. La sentenza era stata impugnata da entrambe le parti processuali, ma la Corte territoriale l'aveva confermata totalmente, evidenziando l'irrilevanza della presenza di patologie pregresse, poiché pur potendo essere delle concause, in realtà era stato il vaccino ad accelerare l'evoluzione negativa delle condizioni di salute dell'attore; nonché l'assenza di studi sugli effetti del vaccino, nei confronti degli individui anziani e con altre comorbilità, ovvero i principali destinatari del vaccino stesso. Concludeva, infine, affermando che, in in mancanza di certezza sugli esiti degli studi scientifici, il produttore non avrebbe dovuto porre in commercio il farmaco. Avverso tale pronuncia, la società produttrice ricorreva in Corte di Cassazione. La disciplina consumeristica per il danno da prodotto difettoso La Terza Sezione della Corte di Cassazione, prima di addentrarsi nel rapporto fra i diversi regimi di responsabilità, ha ritenuto opportuno inquadrare la ratio della disciplina consumeristica in tema di danno da prodotto difettoso, di cui agli articoli 114 e seguenti del Codice del consumo. La Corte ha opportunamente ribadito che l'obiettivo della normativa consumeristica è quello di individuare dei punti di equilibrio, che, anche in situazioni di incertezza scientifica, riescano a garantire il bilanciamento fra la protezione del consumatore e l'esercizio delle attività economiche, di cui beneficia l'intera collettività. In tale ottica, infatti, si è delineato un tipo di responsabilità di natura presunta (sentenze nnumero 29898/2018 e 11317/2022) che, pur prescindendo dall'accertamento dell'elemento soggettivo, non ha lo stesso tenore della responsabilità oggettiva. Sul danneggiato, infatti, grava l'onere di dimostrare il danno, il difetto e il nesso di causalità fra questi, anche mediante il ricorso a indizi gravi, precisi e concordanti (sentenza numero1225/2021), mentre il produttore deve fornire la prova liberatoria, che, in alcuni casi è rappresentata dal fatto che gli studi scientifici disponibili, al momento della messa in circolazione del prodotto, non consentono con certezza di individuare tutti i potenziali danni connessi al suo uso. La responsabilità per il danno da esercizio di attività pericolose Questo regime di responsabilità è molto differente da quello delineato dall'articolo 2050 c.c., che configura una responsabilità sostanzialmente oggettiva. che scaturisce dall'esercizio di attività pericolose (sentenza numero28626/2019) e prescinde dalla colpa e nella quale l'onere probatorio è particolarmente sbilanciato in favore del danneggiato, mentre il danneggiante può solo dimostrare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno. Questa responsabilità sussiste anche quando, a prescindere dall'adozione delle misure di sicurezza richieste, il danno poteva essere comunque evitato con l'impiego di soluzioni tecniche astrattamente disponibili, anche se non riconoscibili al momento dell'immissione in commercio del prodotto dell'attività. Il danneggiante, quindi, è tenuto costantemente ad aggiornarsi sullo stato delle conoscenze scientifiche, andando oltre lo stato del sapere presente al momento dell'immissione in commercio del prodotto (sentenza numero 6587/2019). La coesistenza delle diverse discipline La Suprema Corte, una volta chiarito gli elementi fondanti delle due distinte ipotesi di responsabilità, precisa come le stesse, seppur coesistenti, non possano essere applicate in modo simultaneo, operando una sorta di ibridazione giuridica. La disciplina della responsabilità per danno da prodotto difettoso, delineata dal Codice del consumo, non esclude né limita la possibilità per il danneggiato di usufruire di un regime di responsabilità differente, come quello di cui agli articolo 2043 e 2050 c.c. Fermo restando ciò, tuttavia, è necessario che, una volta individuato il regime di responsabilità da applicare, sulla scorta delle risultanze probatorie, il giudice lo applichi in modo coerente con la disciplina che lo caratterizza, senza operare inammissibili commistioni.
Presidente De Stefano – Relatore Rossetti Il testo integrale della pronuncia sarà disponibile a breve.