Complicazioni post intervento laser: quando è responsabile anche la struttura sanitaria “ospitante”?

Una struttura sanitaria che concede in locazione degli immobili ad una società di medici non risponde dei danni causati da uno di questi ad un paziente, in quanto il rapporto di locazione tra un centro medico ed un dottore non implica che il primo debba rispondere degli errori professionali del secondo.

Nel caso in esame, in seguito ai danni determinati da un intervento laser agli occhi, l’attore chiedeva il risarcimento al medico che a sua volta chiamava in causa anche la casa di cura presso cui era stata eseguita l’operazione. La domanda veniva inizialmente rigettata dal Tribunale sulla scorta di una CTU che sembrava escludere il nesso causale, ma in Appello, i giudici di secondo grado ribaltavano la decisione, pur ridimensionando il risarcimento richiesto dal paziente. Avverso tale decisione, presentava ricorso per cassazione la casa di cura ospitante, la quale negava di avere con il medico un qualche tipo di rapporto che potesse renderla responsabile delle condotte di costui, avendo concluso un semplice contratto di locazione di un locale (con relativa strumentazione). I Giudici, censurando la tesi della Corte di Appello per cui tra la struttura e il dottore intercorreva un contratto con effetti protettivi verso il paziente, hanno spiegato che la casa di cura risponde del fatto del medico soltanto qualora si sia avvalsa della sua opera nell’adempimento della propria obbligazione: «occorre dunque che la struttura abbia assunto obbligazione verso il paziente e, per adempiervi, si sia avvalsa del medico.» «La responsabilità della struttura locatrice non si giustifica» – ha spiegato la Suprema Corte - «in base al contratto di locazione, dal quale come è noto sorgono responsabilità per il locatore per i danni a terzi causati dalla cosa locata, non da quello che il conduttore personalmente compie all’interno dell’immobile.» Si è, inoltre, sottolineato che la locazione degli strumenti di lavoro da parte della casa di cura non implica automaticamente che la struttura sia responsabile per le azioni di chi utilizza tali attrezzature, a meno che non sia dimostrato un difetto di funzionamento. In tal caso, la responsabilità verrebbe attribuita a diverso titolo che, tuttavia, non rileva nel caso di specie, ove il danno è stato causato dalle azioni del medico e non da un difetto degli strumenti di lavoro. La Cassazione ha, dunque, accolto il ricorso enunciando il principio di diritto secondo cui «la struttura sanitaria che abbia concesso in locazione alcuni suoi immobili ad una società di medici non risponde dei danni causati da uno di questi ad un paziente, in quanto il rapporto di locazione tra una struttura ed un medico, ed a maggiore ragione tra una struttura ed una società di medici, non comporta che la prima debba rispondere degli errori professionali dei secondi».

Presidente Vincenti - Relatore Cricenti Il testo integrale della pronuncia sarà disponibile a breve.