Pacchetto VIDA: pubblicate le modifiche alle norme IVA per l’era digitale

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del 25 marzo 2025, dopo un lungo e complesso iter di approvazione, il pacchetto normativo denominato ViDA (acronimo di VAT in the Digital Age), composto da tre provvedimenti, presentati dalla Commissione UE l’8 dicembre 2022, di cui l’ECOFIN ne aveva approvato le proposte in data 5 novembre 2024.

Una Direttiva che modifica l’attuale Direttiva IVA e due Regolamenti del Consiglio volti a modificare, rispettivamente, il Regolamento sugli accordi di cooperazione UE in materia di IVA e il Regolamento di esecuzione recante le disposizioni applicative della Direttiva IVA. Più nel dettaglio, il pacchetto ViDA si compone dei seguenti testi normativi: la Direttiva (UE) 2025/516 del Consiglio dell'11 marzo 2025, che modifica la Direttiva 2006/112/CE (Direttiva IVA) con riferimento alle norme IVA per l'era digitale; il Regolamento (UE) 2025/517 del Consiglio dell'11 marzo 2025, che modifica il Regolamento (UE) 904/2010 per quanto riguarda gli accordi di cooperazione amministrativa in materia di IVA per l'era digitale; il Regolamento di esecuzione (UE) 2025/518 del Consiglio dell'11 marzo 2025, che modifica il Regolamento di esecuzione (UE) 282/2011 per quanto riguarda gli obblighi in materia di dichiarazione relativamente a taluni regimi IVA.   La Direttiva, il Regolamento ed il Regolamento di attuazione saranno parzialmente applicabili, rispettivamente, dal 14 aprile 2025 per la Direttiva, e trascorsi 20 giorni dalla pubblicazione nella GU UE (25 marzo 2025) per le restanti due norme. Mentre i due regolamenti sono direttamente applicabili, la Direttiva dovrà essere recepita nel diritto interno da ciascuno Stato membro. Il pacchetto ViDA rappresenta soltanto l'ultima fase del processo di approvazione, dopo l'approvazione del Parlamento europeo (17 febbraio) e dei Ministri delle Finanze riuniti nell'ECOFIN (novembre 2024), che ha come obiettivo principale quello di modernizzare il sistema IVA per renderlo più efficace nell'affrontare le sfide poste dall'economia nell'era digitale. In particolare, la Direttiva introduce obblighi di comunicazione digitale che richiedono ai soggetti passivi identificati ai fini IVA di fornire alle autorità fiscali informazioni dettagliate su ogni singola operazione, inclusi acquisti e vendite intracomunitarie. Questo cambiamento punta a migliorare la cooperazione tra le amministrazioni fiscali degli Stati membri, facilitando lo scambio tempestivo di dati e contribuendo a individuare e prevenire le frodi in materia di IVA. In estrema sintesi, esaminiamo le principali linee di intervento, di cui si compone il pacchetto ViDA, introdotte per adeguare l'IVA all'era digitale: Introduzione dell'obbligo di fatturazione elettronica e di rendicontazione digitale IVA (Drr) per le operazioni intra-unionali: la Direttiva stabilisce che, a partire dal 2030, le imprese che cedono beni ovvero prestano servizi ad altre imprese in uno Stato membro dell'Unione europea dovranno rispettare gli obblighi di rendicontazione digitale; Nuove regole per le piattaforme online: attraverso l'estensione della regola del fornitore presunto, le piattaforme digitali saranno obbligate a riscuotere e pagare l'IVA sui servizi di alloggio a breve termine e trasporto passeggeri, per conto dei fornitori che non applicano l'IVA; tale previsione opererà quando il fornitore effettivo non comunichi il proprio numero di identificazione ai fini dell'IVA, dichiarando, altresì, al gestore del marketplace l'intenzione di addebitare l'imposta; Misure per ridurre la necessità di registrazioni IVA multiple: con l'introduzione della registrazione IVA (Svr acronimo di Single vat registration), sono previste misure volte a ridurre al minimo la necessità di registrazioni con più aliquote IVA negli Stati membri, facilitando così le operazioni transfrontaliere delle imprese e riducendo i relativi oneri amministrativi. Aggiornamento delle soglie per vendite a distanza: viene chiarito che la soglia di 10.000 euro, al di sotto della quale le prestazioni di servizi TTE (servizi di teleradiodiffusione) e le vendite a distanza intracomunitarie possono essere assoggettate a IVA nello Stato membro del fornitore, si applica alle sole vendite a distanza effettuate dallo Stato membro del fornitore, mentre le vendite a distanza da scorte situate in altri Stati membri sono escluse dal calcolo di tale soglia; Estensione del regime OSS (One-Stop Shop): il perimetro applicativo del regime opzionale OSS che, a partire del 1° luglio 2021, ha introdotto, insieme al regime IOSS, il nuovo procedimento di assolvimento dell'IVA centralizzato e digitalizzato necessario ad ampliare il campo applicativo del regime MOSS, viene ora esteso per includere tutte le prestazioni di servizi da imprese a consumatori all'interno dell'UE, indipendentemente dal luogo di stabilimento del prestatore, semplificando gli obblighi IVA per le imprese che operano a livello transfrontaliero; Integrazione dei servizi digitali nel regime OSS: i servizi relativi agli eventi trasmessi in streaming sono ora inclusi nel regime OSS, facilitando la determinazione del luogo di tassazione e riducendo gli oneri burocratici per le imprese che offrono tali servizi; Rafforzamento dei controlli per il regime IOSS (Import One-Stop Shop): la Direttiva introduce misure più rigorose per il controllo delle operazioni effettuate sotto il regime IOSS, al fine di prevenire frodi e garantire una corretta applicazione dell'IVA sulle vendite a distanza di beni (esclusi quelli sottoposti ad accisa) importati da Paesi terzi;   Chiarimenti sulle rettifiche delle dichiarazioni IVA: le modifiche alle dichiarazioni IVA potranno essere apportate fino alla scadenza del termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo di imposta in cui è stato commesso l'errore, semplificando il processo di correzione per le imprese;   L'impegno richiesto per valutare l'impatto operativo di tali misure è accresciuto dalle tempistiche previste per la decorrenza delle disposizioni, secondo un orizzonte temporale che va dalla loro entrata in vigore e, quindi, dal 14 aprile 2025 (ventesimo giorno successivo alla pubblicazione) al 1° gennaio 2035 termine entro il quale dovrà essere completato il processo di armonizzazione alle regole ViDA dei regimi domestici di fatturazione elettronica già in vigore dal 1° gennaio 2024 (Vd. ad es. l'Italia). In relazione ai termini di efficacia differita delle misure in commento, occorre distinguere tra: Modifiche della direttiva 2006/112/CE con effetto a decorrere dal 14 aprile 2025 (articolo 1): gli Stati membri potranno applicare le disposizioni contenute nella Direttiva 516 e, quindi, imporre obblighi domestici di fatturazione elettronica per le transazioni nazionali B2B e B2C, sia in emissione che in ricezione, nei confronti dei soggetti passivi stabiliti nel loro territorio senza la necessità di ottenere l'autorizzazione preventiva della Commissione UE. Modifiche della direttiva 2006/112/CE con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2027 (articolo 2): gli Stati membri dovranno estendere il regime OSS alle forniture di elettricità, gas e riscaldamento e applicare il meccanismo dell'inversione contabile nel caso in cui un fornitore, che non è stabilito ai fini IVA nello Stato membro in cui l'IVA è dovuta, effettui cessioni di beni a un soggetto identificato ai fini IVA in detto Stato membro, così da esonerare il fornitore non identificato dall'obbligo di registrazione in quello Stato. Gli Stati membri adotteranno e pubblicheranno, entro il 31 dicembre 2026, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alle nuove regole sulle piattaforme digitali e a quelle volte a evitare la necessità di registrazioni IVA multiple nell'UE e applicheranno tali misure a decorrere dal 1° gennaio 2027. Modifiche della direttiva 2006/112/CE con effetto a decorrere dal 1° luglio 2028 (articolo 3): gli Stati membri dovranno implementare la registrazione unica dell'IVA, con estensione dell'OSS a tutte le forniture B2C, ai trasferimenti di stock e all'applicazione del meccanismo obbligatorio di reverse charge. Gli Stati adotteranno e pubblicheranno, entro il 30 giugno 2028, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alle nuove regole e applicheranno tali misure a decorrere dal 1° luglio 2028. Dalla stessa data l'opzione per l'applicazione della regola del fornitore presunto alle piattaforme di hosting e mobilità sarà facoltativa per gli Stati membri, che potranno decidere se aderire su base meramente volontaria, mentre diventerà obbligatoria e a regime dal 1° gennaio 2030. Modifiche della direttiva 2006/112/CE con effetto a decorrere dal 1° luglio 2029 (articolo 4): la Direttiva IVA viene modificata mediante la soppressione dell'obbligo di tenuta dei registri nonché degli elenchi riepilogativi da parte dei soggetti che, rispettivamente, trasferiscono e ricevono beni nell'ambito del c.d. regime di call-off stock di cui all'articolo 17-bis della Direttiva. Le disposizioni normative necessarie per conformarsi all'articolo 4 dovranno essere attuate entro il 30 giugno 2029 e si applicheranno a decorrere dal 1° luglio dello stesso anno. Modifiche della direttiva 2006/112/CE con effetto a decorrere dal 1° luglio 2030 (articolo 5): a partire dal 2030, le imprese che vendono beni e servizi ad altre imprese in uno Stato membro dell'UE dovranno rispettare gli obblighi di rendicontazione digitale (DDR). La fatturazione elettronica sarà, quindi, obbligatoria per le transazioni B2B intra-UE e per quelle soggette a inversione contabile obbligatoria, al fine di armonizzare i sistemi nazionali (ad esclusione di quelli istituiti prima del 2024) con gli standard unionali. Le imprese con partita IVA dovranno emettere fatture elettroniche strutturate in un formato standardizzato a livello europeo, entro 10 giorni dalla fornitura del bene o del servizio ovvero del pagamento, se antecedente. Gli Stati membri adotteranno e pubblicheranno, entro il 30 giugno 2030, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alle nuove regole in materia di rendicontazione digitale e applicheranno tali misure a decorrere dal 1° luglio 2030. Modifiche della direttiva 2006/112/CE con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2035 (articolo 6, par. 5, c. 3): i sistemi nazionali di fatturazione elettronica istituiti prima del 2024 dovranno essere completamente armonizzati con gli standard europei per quanto riguarda la fatturazione e le comunicazioni elettroniche nazionali.   Questo complesso iter di riforma, tutt'altro che banale, pone le fondamenta per la creazione di un impianto normativo più snello, equo e trasparente in tutta l'Unione europea, a beneficio tanto delle imprese quanto dei consumatori. In conclusione, il pacchetto ViDA rappresenta un passo significativo nel percorso di adeguamento del sistema IVA alle esigenze dell'economia digitale, semplificando gli obblighi fiscali per le imprese e garantendo una maggiore coerenza e trasparenza all'interno del mercato unico europeo.

Direttiva (UE) 2025/516 Regolamento (UE) 2025/517 Regolamento di esecuzione (UE) 2025/518