In Gazzetta la legge che modifica la responsabilità dei sindaci

Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale la legge 14 marzo 2025, n. 35, di  « Modifica dell'articolo 2407 del codice civile, in materia di responsabilità dei componenti del collegio sindacale » .

La nuova versione dell' articolo 2407 c.c. , in materia di responsabilità dei componenti del collegio sindacale , sarà in vigore dal 12 aprile : è stata, infatti, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 73 del 28 marzo la legge 14 marzo 2025 , n. 35 che modifica il codice civile prevedendo limiti alla responsabilità dei sindaci, parametrati ai compensi. Il secondo comma prevede che: « al di fuori delle ipotesi in cui hanno agito con dolo, anche  nei casi in cui la revisione legale è esercitata dal collegio  sindacale a norma dell'articolo 2409- bis , secondo comma, i sindaci che violano i propri doveri sono responsabili per i danni cagionati alla società che ha conferito l'incarico, ai suoi soci, ai creditori  e  ai  terzi nei limiti di un multiplo del compenso  annuo  percepito, secondo i seguenti scaglioni: per i compensi fino a 10.000 euro, quindici volte il compenso; per i compensi da 10.000 a 50.000 euro, dodici volte  il compenso; per i compensi maggiori di 50.000  euro,  dieci  volte  il compenso » . Novità anche per quanto riguarda la prescrizione dell'azione di responsabilità : il successivo comma 4 prescrive: « l'azione di responsabilità versoi sindaci si prescrive nel termine di cinque anni dal deposito della relazione di cui all'articolo 2429 concernente l'esercizio in cui si è verificato il danno » . Limiti anche alla responsabilità dei revisori?  Intanto, si prospetta una soluzione simile anche per i revisori : è stato, infatti, presentato un disegno di legge (Atto Senato n. 1426) denominato “Modifiche al  decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 ” e il cui testo non è ancora disponibile, ma che potrebbe intervenire sul citato d.lgs. n. 39/2019 nello stesso senso della legge n. 35/2025 , introducendo cioè limiti alla responsabilità dei revisori,  ex  articolo 15. Fonte: IUS/Societario

Legge 14 marzo 2025, n. 35, in G.U. del 28 marzo 2025, n. 73