Immigrazione e cittadinanza al centro dell’ultimo Cdm

Dalla stretta sullo ius sanguinis al contrasto all’immigrazione irregolare, sono numerose le novità introdotte dai tre provvedimenti adottati dal Consiglio dei Ministri nella seduta dello scorso 28 marzo.

Nuove regole per la cittadinanza: si trasmette solo entro due generazioni, e verrà tolta a chi non vota alle elezioni almeno una volta in 25 anni. Vediamo insieme le principali novità. Cittadinanza italiana Decreto-legge Il Consiglio dei Ministri, su proposta della Presidente Giorgia Meloni, del Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale Antonio Tajani e del Ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, ha approvato un decreto-legge che introduce disposizioni urgenti in materia di cittadinanza. L'intervento normativo assicura l'immediata entrata in vigore di alcune norme contenute nel disegno di legge sulla cittadinanza approvato contemporaneamente dal Consiglio dei Ministri, riguardanti in particolare le restrizioni relative alla trasmissione automatica della cittadinanza iure sanguinis. Nonostante sia confermato il principio fondamentale basato sulla discendenza da cittadini italiani, si enfatizza l'importanza di un legame effettivo con l'Italia da parte dei figli nati all'estero da genitori italiani, al fine di adeguarsi agli ordinamenti di altri Stati europei e garantire la libera circolazione nell'Unione Europea solo a coloro che mantengono un legame effettivo con il Paese di origine. In base alle nuove disposizioni, i discendenti di cittadini italiani nati all'estero acquisiranno automaticamente la cittadinanza solo per due generazioni: soltanto coloro che hanno almeno un genitore o un nonno nato in Italia otterranno la cittadinanza fin dalla nascita. I figli di italiani otterranno automaticamente la cittadinanza se nascono in Italia o se, prima della loro nascita, uno dei genitori cittadini ha risieduto per almeno due anni consecutivi in Italia. Questi nuovi limiti si applicano solo a chi ha già un'altra cittadinanza e a prescindere dalla data di nascita (prima o dopo l'entrata in vigore del decreto-legge). Coloro che sono già stati riconosciuti come cittadini in precedenza (da un tribunale, comune o consolato) manterranno la cittadinanza. Restano validi i criteri precedenti per le richieste di riconoscimento della cittadinanza presentate entro le 23.59 (ora di Roma) del 27 marzo 2025. Inoltre, il testo interviene in materia di controversie relative all'accertamento dello stato di apolidia e di cittadinanza italiana, stabilendo che non sono ammessi il giuramento o la testimonianza come mezzi di prova e che spetta a chi richiede la cittadinanza italiana fornire la prova dell'insussistenza delle cause di mancato acquisto o di perdita della cittadinanza previste dalla legge. Disegno di legge Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale Antonio Tajani e del Ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, ha approvato un disegno di legge che introduce nuove disposizioni in materia di cittadinanza. L'intervento segue i principi stabiliti dalla Convenzione europea sulla cittadinanza del 1997, introducendo il principio internazionale di legame effettivo tra l'individuo e lo Stato come requisito per ottenere la cittadinanza, richiedendo un effettivo legame con il Paese che la conferisce. Tale legame è considerato effettivo in presenza del requisito della residenza qualificata in Italia per almeno due anni consecutivi. Solo in presenza di tali vincoli duraturi sarà possibile accedere ai diritti e ai doveri associati alla cittadinanza. Il disegno di legge integra anche le disposizioni più urgenti contenute nel decreto-legge approvato contestualmente dal Consiglio dei Ministri, apportando modifiche sostanziali alle regole sulla trasmissione della cittadinanza, equilibrando la necessità di mantenere legami con l'Italia e favorire il ritorno degli emigrati italiani con il vincolo effettivo alla Repubblica e al suo territorio. Si richiede che l'atto di nascita dei discendenti di cittadini italiani all'estero venga registrato prima del compimento dei 25 anni, altrimenti non sarà più possibile chiedere la cittadinanza, in base a una presunzione di “assenza di vincoli effettivi con l'Italia” per mancato esercizio dei diritti e adempimento dei doveri. Si introduce l'ipotesi di perdita della cittadinanza per disuso per coloro che, nati all'estero, non residenti in Italia e con un'altra cittadinanza, dopo l'entrata in vigore delle nuove norme non mantengono vincoli effettivi con la Repubblica italiana per un tempo di almeno 25 anni, dimostrato dal mancato esercizio dei diritti o adempimento dei doveri derivanti dallo stato di cittadino italiano. Inoltre, viene potenziato il sostegno all'immigrazione di ritorno attraverso le seguenti disposizioni: il figlio minore di genitori cittadini (sempre che non nasca già cittadino) acquisterà la cittadinanza se nasce in Italia o se viene a viverci per due anni, con una semplice dichiarazione di volontà dei genitori; chi ha perso la cittadinanza potrà riacquistarla, ma solo se risiede in Italia per due anni; possibilità per chi ha anche soltanto un nonno italiano (o che è stato cittadino italiano) di diventare cittadino dopo aver risieduto in Italia per tre anni (invece dei cinque o dieci anni chiesti rispettivamente ai cittadini europei e agli altri stranieri non europei); i coniugi di cittadini italiani potranno continuare ad ottenere la naturalizzazione ma solo se risiedono in Italia.   I soggetti divenuti maggiorenni potranno rinunciare alla cittadinanza se ne possiedono un'altra, evitando lo stato di apolidia. È riconosciuta la trasmissione della cittadinanza da parte materna ai nati dopo il 1° gennaio 1927. Infine, i termini per il riconoscimento della cittadinanza sono fissati in 48 mesi. Immigrazione irregolare Il Consiglio dei Ministri, su proposta della Presidente Giorgia Meloni, del Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale Antonio Tajani, del Ministro dell'Interno Matteo Piantedosi e del Ministro della Giustizia Carlo Nordio, ha approvato un decreto-legge per il contrasto all'immigrazione irregolare. Le disposizioni introdotte puntano a massimizzare l'utilizzo delle strutture create in Albania conformemente al Protocollo Italia-Albania del 6 novembre 2023, potenziando il sistema dei rimpatri. E consentendo il trasferimento non solo degli stranieri intercettati al di fuori delle acque territoriali nazionali o durante operazioni di search and rescue (SAR), ma anche di coloro attualmente detenuti nei Centri di Permanenza per il Rimpatrio (CPR) italiani e soggetti a procedura di espulsione. Il decreto prevede inoltre la possibilità di trasferire presso la struttura di rimpatrio a Gjadër anche gli stranieri soggetti a provvedimenti di trattenimento convalidati o prorogati, in quanto già destinatari di un provvedimento di rimpatrio. Il trasferimento non annulla il provvedimento di trattenimento già confermato o esteso dall'autorità giudiziaria e non influisce sulla procedura amministrativa di espulsione o respingimento a cui lo straniero è sottoposto. Inoltre, si attribuisce alla Direzione Centrale dell'Immigrazione e della Polizia delle Frontiere del Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno il potere di assegnare lo straniero al CPR più vicino e di trasferire lo straniero trattenuto in un'altra struttura simile, comprese quelle albanesi. La convalida del trattenimento non esclude la possibilità di disporre il trasferimento in un altro centro in qualsiasi momento, mantenendo valido il titolo del trattenimento e non richiedendo ulteriori provvedimenti di convalida da parte dell'autorità giudiziaria.

Decreto-legge del 28 marzo 2025, numero 36; in G.U. del 28 marzo 2025, numero 73 Decreto-legge del 28 marzo 2025, numero 37; in G.U del 28 marzo 2025, numero 73