Nessun ingiustificato arricchimento per la pubblica amministrazione appaltante se il subappaltatore non viene pagato dall’aggiudicatario di un appalto oneroso e, se il pagamento diretto non è obbligatorio, il subappaltatore non ha diritto al risarcimento dei danni.
I giudizi di merito La causa scaturisce dal decreto ingiuntivo ottenuto da una società subappaltatrice di lavori di ristrutturazione edilizia per ottenere dall'istituto universitario committente il pagamento diretto delle proprie prestazioni, poiché la stessa non era stata pagata dalla ditta aggiudicataria dell'appalto, che era anche fallita. L'università aveva quindi proposto opposizione al decreto ingiuntivo, sostenendo di non essere tenuta al pagamento diretto e la subappaltatrice aveva resistito chiedendo anche il risarcimento del danno. Il Tribunale revocava il decreto ingiuntivo, poiché il pagamento diretto non poteva essere effettuato in forza dell'articolo 118 comma 3 d.lgs. numero 163/2006 e dell'articolo 13 comma 2, lett. a), l. numero 180/2011 in quanto non previsto dal bando, e rigettava, fra l'altro, le domande di ingiustificato arricchimento ai sensi dell'articolo 2041 c.c. e di risarcimento del danno ai sensi dell'articolo 2043 c.c. proposte dalla subappaltatrice. Quest'ultima impugnava la sentenza, ma la Corte di Appello rigettava l'impugnazione rilevando: che sulla questione dell'assenza di un obbligo di pagamenti diretti si era formato il giudicato e non era accoglibile la domanda di indennizzo per ingiustificato arricchimento, trattandosi di azione sussidiaria da esercitare in mancanza ab origine del titolo per altre azioni e non quando la domanda viene rigettata per infondatezza nel merito; che la domanda risarcitoria ai sensi dell'articolo 2043 c.c. era infondata non essendo l'ente pubblico obbligato ad effettuare il pagamento diretto, né in base all'articolo 118 comma 3-bis d.lgs. numero 163/2006, perché il pagamento era comunque discrezionale, né in base all'articolo 13, comma 2, l. 180/2011, perché il pagamento diretto non era previsto dal bando. La pronuncia della Cassazione La Suprema Corte disattende i motivi di ricorso proposti dalla subappaltatrice con un esame approfondito degli aspetti giurisprudenziali e normativi della vicenda. Arricchimento indiretto: azione ex articolo 2041 c.c. non ammessa se il rapporto fra committente e aggiudicatario è a titolo oneroso La ricorrente anzitutto sostiene che la domanda di ingiustificato arricchimento doveva essere accolta a seguito della ritenuta inapplicabilità delle sopra citate norme sui pagamenti diretti, poiché l'università non aveva pagato la ditta aggiudicataria e si era arricchita delle prestazioni della subappaltatrice. La Corte di Cassazione, però, conferma la decisione della Corte di Appello, correggendone la motivazione ai sensi dell'articolo 384, ultimo comma, c.p.c. In particolare, il Supremo Collegio ribadisce sì il recente orientamento espresso dalle Sezioni Unite (sentenza del 05/12/2023 numero 33954 del 05/12/2023), secondo cui la sussidiarietà dell'azione di ingiustificato arricchimento prevista dall'articolo 2042 c.c. consente la sua proposizione solo se la diversa azione sia priva ab origine del titolo giustificativo e non se la domanda viene rigettata per prescrizione, decadenza, carenza di prova del pregiudizio o per nullità derivante da illiceità del contratto per contrasto con norme imperative o di ordine pubblico. Tuttavia, per risolvere il caso in esame la Corte fa riferimento al caso dell'arricchimento indiretto, nel quale l'arricchimento si produce in favore di un soggetto diverso dal beneficiario diretto della prestazione e l'impoverito di norma può proporre azione contrattuale verso quest'ultimo e non può chiedere l'indennizzo previsto dall'articolo 2041 c.c. nei confronti di chi si è arricchito, essendo in questo caso l'indebito arricchimento un effetto riflesso. Uniche eccezioni sono l'arricchimento della P.A. rispetto all'ente pubblico che ha beneficiato della prestazione dell'impoverito e l'arricchimento del terzo in forza di rapporto gratuito o di fatto con il soggetto obbligato (si citano fra le altre Cass. SS.UU. 08/10/2008, numero 24772; Cass. Sez. I 26/01/2011, numero 1833); in tali ipotesi, però, il beneficiario diretto della prestazione deve essere inadempiente, ma non soggetto a procedura concorsuale, avendo in questo caso l'impoverito la possibilità di insinuarsi al passivo. Nel caso in esame, sussisteva fra università e ditta aggiudicataria un rapporto a titolo oneroso, per cui l'azione di ingiustificato arricchimento non era ammissibile. Ciò posto, la Suprema Corte pone il principio di diritto per cui nei casi di arricchimento indiretto l'azione ai sensi dell'articolo 2041 c.c. è ammessa se «l'arricchimento sia ottenuto da un'amministrazione pubblica in conseguenza della prestazione eseguita dall'impoverito in favore di altro ente pubblico, ovvero quando l'arricchimento sia conseguito dal terzo a titolo gratuito o senza alcun titolo nei confronti del beneficiario diretto della prestazione stessa, ma non anche quando il terzo, anche se si tratta di un'amministrazione pubblica, abbia conseguito la prestazione in virtù di un titolo oneroso nei confronti del privato beneficiario». Nessun risarcimento se il pagamento diretto non è obbligatorio Secondo la Corte, poi, non era configurabile neppure una responsabilità extracontrattuale ex articolo 2043 c.c. in base agli allora vigenti articolo 118 commi 3 e 3-bis d.lgs. numero 163/2006 e 13, comma 2, lett. a), l. numero 180/2011 (poi abrogati dal codice dei contratti pubblici del 2016), come invece sosteneva la ricorrente. Dopo aver riportato testualmente le due norme in questione, la Corte conferma l'intervenuto giudicato sulla questione del mancato sorgere di un obbligo di pagamento ai sensi del terzo comma dell'articolo 118 d.lgs. numero 163/2006, che prevede la possibilità di indicare nei bandi il pagamento diretto dei subappaltatori. Nessun obbligo di pagamento diretto, poi, era sorto in forza del comma 3 bis dello stesso articolo, in quanto il pagamento diretto in pendenza di concordato era subordinato dalla norma alle determinazioni del tribunale, peraltro nei limitati casi di continuità aziendale, mentre l'articolo 13 l. numero 180/2011, relativo alle micro, piccole e medie imprese, era mera norma di azione della Pubblica Amministrazione, specificando solo le modalità operative di pagamento diretto delle subappaltatrici, senza concretizzare alcun diritto in capo a loro.
Presidente Giusti – Relatore Reggiani Il testo integrale dell'ordinanza sarà disponibile a breve.