Prosegue l'implementazione del processo di digitalizzazione da parte dell'Agenzia delle Entrate che, con provvedimento del 21 marzo 2025, ha previsto delle linee guida per l'adempimento dell'obbligo di comunicazione attraverso il Sistema di interscambio, di tutte le operazioni effettuate mediante il Pos.
Il documento numero 142285/2025 è rubricato «Disposizioni di attuazione dell'articolo 22, comma 5, ultimo periodo, del decreto-legge 26 ottobre 2019, numero 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, numero 157. Definizione dei termini, delle modalità e del contenuto delle comunicazioni da trasmettere relative ai dati identificativi degli strumenti di pagamento messi a disposizione degli esercenti attività d'impresa, arte e professione e all'importo complessivo delle transazioni giornaliere effettuate con i predetti strumenti». La comunicazione in questione deve essere effettuata mediante il Sistema di interscambio (Sdi), il quale garantisce la sicurezza nella trasmissione dei dati mediante l'adozione di misure idonee ad assicurare la cifratura dei dati. Il Sdi è un sistema già da tempo avviato dall'Agenzia, in grado di ricevere fatture elettroniche, di verificare i dati inseriti all'interno delle stesse e fungere da mediatore per la trasmissione delle fatture ai destinatari finali. L'Ente, dunque, mediante questo sistema esercita un potere di controllo sui documenti che gli vengono recapitati e solo nell'ipotesi in cui superino il test di ammissibilità, si provvederà alla trasmissione del relativo documento. L'Agenzia delle Entrate ha fornito indicazioni sull'obbligo di comunicazione di dati e informazioni, a carico di tutti gli operatori che mettono a disposizione i Pos in favore degli esercenti e imprenditori (titolari di partita Iva), ma anche i liberi professionisti che si avvalgono di tali strumenti. Il provvedimento si presenta come un atto di indirizzo in relazione ad un adempimento che in realtà era stato introdotto già mediante il decreto-legge 26 ottobre 2019, numero 124. L'articolo 22, comma 5, del predetto decreto testualmente prevede: «gli operatori che mettono a disposizione degli esercenti i sistemi di pagamento di cui al comma 1 trasmettono telematicamente all'Agenzia delle entrate le informazioni necessarie a controllare la spettanza del credito d'imposta». Per quanto concerne le informazioni da inviare, come espressamente previsto dal provvedimento in questione, vi sono: il proprio codice fiscale, il codice fiscale e, se disponibile, la partita Iva dell'esercente; il codice univoco del contratto di convenzionamento con l'esercente; l'identificativo rapporto del contratto di convenzionamento come comunicato all'archivio dei rapporti finanziari; l'identificativo univoco del POS attraverso cui l'esercente accetta la transazione elettronica; la tipologia di POS utilizzato (fisico, virtuale); la tipologia di operazione, distinta tra pagamento e storno pagamento; la data contabile delle transazioni elettroniche; l'importo complessivo giornaliero delle transazioni elettroniche effettuate dall'esercente; il numero giornaliero delle transazioni elettroniche effettuate dall'esercente. La comunicazione si considera correttamente effettuata, a seguito del risultato positivo, espresso mediante un esito di elaborazione, cd. ricevuta. Assume rilevanza anche la cd. Fotografia di consistenza, secondo cui l'Agenzia delle Entrate fornirà annualmente a ciascun soggetto obbligato una fotografia di consistenza di tutti i dati ricevuti, per consentire ai soggetti obbligati di verificare la correttezza ovvero di integrare dati, qualora taluni non siano stati ricevuti. Tale preventiva “fotografia” è in linea con la tax compliance, obiettivo da anni prefissato dall'Amministrazione Finanziaria. La comunicazione sui pagamenti con Pos, che entrerà in vigore nel 2026, si inserisce nel sistema di lotta all'evasione fiscale che punta alla tracciabilità dei pagamenti, rafforzando la trasparenza nell'effettuazione dei pagamenti.