Omesso pagamento del contributo unificato e mancata iscrizione a ruolo: chiarimenti dal Ministero della Giustizia

Con nota del 21 marzo 2025, la Direzione Generale degli Affari Interni del Ministero della Giustizia ha fornito importanti chiarimenti sulla corretta applicazione dell'articolo 14, comma 3.1, del d.P.R. 30 maggio 2002, numero 115, così come modificato dalla legge di bilancio per il 2025.

La nota si pone in diretta attuazione della circolare DAG 265462.U del 30 dicembre 2024, che viene approfondita alla luce delle varie questioni sollevate dai dirigenti degli uffici giudiziari circa le implicazioni pratiche della nuova normativa. Il nuovo comma 3.1 dell'articolo 14 TUSG introduce un principio rigoroso: la causa civile non può essere iscritta a ruolo se non viene pagato il contributo unificato nella sua misura minima prestabilita (43 euro) oppure ove applicabile, il minore importo stabilito per legge, escluse le situazioni di esenzione esplicitamente previste. La nota ministeriale ribadisce che non è consentita alcuna sospensione in attesa della regolarizzazione del pagamento. Viene inoltre precisato che il sistema di deposito telematico degli atti introduttivi non verifica automaticamente il pagamento, richiedendo un ruolo attivo della cancelleria chiamata a verificare manualmente la ricevuta di pagamento e a rifiutare l'iscrizione a ruolo in caso di omissioni o importi insufficienti. L'assenza di iscrizione esclude qualsiasi possibilità di successiva azione di recupero coattivo da parte del fisco. Particolarmente rilevante è l'analisi dei casi in cui l'obbligo di pagamento ricade sul convenuto. La nota distingue chiaramente due ipotesi: se la causa è già iscritta a ruolo, il mancato pagamento del contributo da parte del convenuto che presenta domande riconvenzionali o svolge interventi autonomi non impedisce il deposito dell'atto di costituzione, che verrà comunque accettato dall'ufficio giudiziario. L'importo non versato sarà soggetto a riscossione coattiva, come previsto dall'articolo 248, comma 3-bis, d.P.R. numero 115/2002; se, invece, il convenuto si costituisce per primo, l'intera responsabilità del pagamento ricade su di lui. In caso di mancato pagamento dell'importo minimo dovuto, la causa non potrà essere iscritta a ruolo.   L'ambito di applicazione della norma è vasto e trasversale. Il Ministero, infatti, specifica che l'articolo 14, comma 3.1, «si applica a tutti i giudizi civili, in ogni grado e fase, comprese le procedure di reclamo, cautelari e le esecuzioni mobiliari, immobiliari e per rilascio o consegna». Viene inoltre superata la precedente prassi secondo cui il contributo unificato era dovuto solo al momento dell'istanza di vendita o assegnazione: ora l'obbligo di pagamento nasce con l'iscrizione a ruolo della procedura stessa, affidata al creditore. Lo stesso principio viene esteso ai procedimenti di richiesta di cittadinanza italiana presentati con ricorso cumulativo da più soggetti: ciascun richiedente è tenuto a versare individualmente il contributo minimo richiesto, pena il rifiuto dell'iscrizione a ruolo dell'intero ricorso. Infine, la nota ribadisce che «il pagamento del contributo unificato costituisce presupposto indefettibile per l'instaurazione valida del processo, non soggetto a sanatoria o regolarizzazione postuma». Per gli avvocati, ciò implica una maggiore attenzione nella redazione e nel deposito degli atti introduttivi: la ricevuta di pagamento deve essere allegata e corrispondere all'importo corretto fin dal primo invio telematico, pena il rigetto del deposito e la mancata iscrizione della causa.

Nota del 21 marzo 2025