Le censure vertenti sul carattere asseritamente impreciso o asimmetrico di un accordo sulla giurisdizione devono essere esaminate secondo criteri autonomi desumibili dall’articolo 25 del Reg. Bruxelles I bis; non, invece, alla luce dei criteri relativi alle cause di nullità “dal punto di vista della validità sostanziale” definiti dal diritto degli Stati membri.
Un tale accordo è valido a condizione che esso designi i giudici di uno o più Stati membri UE o parti della Convenzione di Lugano del 2007, individui elementi oggettivi per consentire al giudice adito di accertare la propria giurisdizione e non violi le norme regolamentari e convenzionali sulla giurisdizione esclusiva e quelle “protettive” delle parti deboli del rapporto nei contratti di assicurazione, consumo e lavoro. Nozione di clausola di proroga della giurisdizione “asimmetrica” Una clausola di proroga della giurisdizione asimmetrica (o “unilaterale”) impone ad una parte del contratto di adire, in caso di controversia, un solo giudice, per essa “esclusivo”, lasciando all’altra parte (o alle altre parti) la facoltà di adire, oltre a quel giudice, ogni altro giudice. Si tratta di clausole molto utilizzate nelle operazioni finanziarie con elementi di internazionalità, attraverso cui la parte “forte” del rapporto (l’istituzione finanziaria), che si assume la maggior parte del rischio finanziario, si riserva il diritto di incardinare un futuro giudizio laddove si trovino gli assets della controparte, che potrebbero non essere noti al momento della stipula del contratto o venir trasferiti nel corso del rapporto. Il Reg. Bruxelles I bis (a differenza della Convenzione di Bruxelles del 1968) non contiene alcun espresso riferimento alle clausole asimmetriche, ma si limita a dettare, all’articolo 25, condizioni autonome per la loro validità formale e, quanto alla loro validità sostanziale, a rimandare alla legge dello Stato membro designato dalla clausola di giurisdizione. Le divergenze tra giurisdizioni nazionali sulla validità delle clausole di proroga della giurisdizione “asimmetriche” Proprio in ragione delle summenzionate lacune, sulla questione della validità ed efficacia di tali accordi asimmetrici si sono registrate, negli anni, posizioni anche sensibilmente divergenti tra le diverse giurisprudenze nazionali. A creare particolare incertezza è stata la ben nota decisione della Corte di Cassazione francese nel caso Rothschild, secondo cui l’invalidità degli accordi asimmetrici discendeva dal loro carattere “potestativo”, nella misura in cui rimettevano alla discrezionalità di una sola delle parti contraenti la decisione della loro attuazione. Sulla stessa scia, in Francia, si è avuta la decisione ICH c. Crédit suisse, 25 marzo 2015 (sul diverso assunto della mancanza, nella clausola asimmetrica, di criteri oggettivi su cui fondare la competenza alternativa degli altri giudici) e, in generale, la giurisprudenza della Prima Sezione Civile della Corte di Cassazione, mentre la giurisprudenza della Camera Commerciale della medesima Corte si è espressa a favore della validità di tali clausole (in questo senso v. anche CA Parigi in Apple c. eBizcuss, 8 aprile 2014). In ambito europeo è di gran lunga prevalente la tesi della validità di tali clausole (v., ad esempio, per l’ordinamento inglese, NB Three Shipping Ltd., 2004, Mauritius Commercial Bank, 2013, Commerzbank AG, 2017, Etihad Airways, 2020; per quello italiano, Cass. S.U., 8.03.2012, numero 3624; per quello tedesco, Corte Distr. di Mainz, 13.09.2005, Ref. 10 HKO 112/04), anche se non mancano pronunce in senso contrario (in tal senso v. Cass. bulgara, 2.09.2011, 71, numero 1193/2010 e Corte Supr. Arbitrato Fed. Russa, 19.06.2012, in RTK c. Sony Ericsson). La disputa e la decisione della CGUE nella causa Lastre (C-537/23) La decisione resa il 27 febbraio 2025 nel caso C-537/23, Società Italiana Lastre SpA (SIL) v. Agora SARL rappresenta il primo pronunciamento della CGUE sul tema della validità e conformità delle clausole di proroga della giurisdizione asimmetriche al Regolamento Bruxelles I bis e alla Convenzione di Lugano del 2007. Adita dalla Cassazione francese in sede di rinvio pregiudiziale (nell’ambito di un giudizio incardinato in Francia, in violazione di una clausola di giurisdizione asimmetrica, che prevedeva la giurisdizione esclusiva del tribunale di Brescia, riservando tuttavia al solo fornitore italiano la possibilità di procedere contro l'acquirente francese dinanzi ad ogni altro tribunale competente, in Italia o all'estero), la Corte ha statuito che le contestazioni relative all’imprecisione o asimmetrica di una clausola di giurisdizione asimmetrica devono essere esaminate alla luce di “criteri autonomi desumibili dall'articolo 25 del Regolamento”, non, invece, in base a criteri, definiti dal diritto degli Stati membri, relativi alle cause di nullità “dal punto di vista della validità sostanziale” (ossia a quelle che inficiano il consenso, quali l'errore, l'inganno, la frode, la violenza, nonché all'incapacità di contrarre). Facendo applicazione di detti criteri, la Corte ha poi confermato la conformità di una clausola di giurisdizione asimmetrica alle norme del Regolamento e della Convenzione di Lugano, a condizione che detta clausola: a) contenga la designazione di giudici di uno o più Stati UE o parti della Convenzione; b) individui elementi oggettivi e sufficientemente precisi per consentire al giudice adito di accertare la sussistenza della propria giurisdizione; c) si muova entro i limiti definiti dalle norme regolamentari e convenzionali (senza violare, cioè, le norme sulla giurisdizione esclusiva e quelle “protettive” delle parti deboli del rapporto nei contratti di assicurazione, consumo e lavoro). Implicazioni pratiche della decisione della CGUE La decisione della Corte pare superare molte delle incertezze interpretative emerse a seguito della decisione Rothschild, restituendo certezza e prevedibilità quantomeno nei rapporti tra giudici degli Stati UE. Per quanto l’espressione “criteri autonomi” desumibili dall'articolo 25 del Regolamento non sia di così agevole decifrazione, la sancita compatibilità delle clausole asimmetriche al Reg. Br. I bis farebbe scattare, nel caso di procedimenti paralleli, l’applicabilità dell’articolo 31, co. 2 (i.e. prevalenza del foro prorogato, anche se adito per secondo, rispetto al foro primo adito, in deroga al principio generale della prevenzione). Essa, tuttavia, non risolve tutti i dubbi nell’ambito dei rapporti tra paesi UE e Stati terzi, soprattutto il Regno Unito (giurisdizione che rileva in modo particolare perché, nei contratti finanziari internazionali, è sovente il giudice inglese ad essere quello “prorogato” in via esclusiva). A seguito della Brexit, i giudici inglesi non sono né vincolati dalle decisioni della CGUE, né soggetti alle norme del Reg. Bruxelles I bis (salvo per i procedimenti avviati prima della fine del c.d. “periodo di transizione”, i.e. 31.12.2020). D’altra parte, in caso di clausola asimmetrica nei rapporti UE-UK non rileverà la Convenzione dell’Aja del 2005 sugli accordi di scelta del foro (che, dopo la Brexit, ha in linea di principio sostituito il Reg. Bruxelles I bis nei rapporti UE-UK), perché essa si applica solo agli accordi di proroga esclusivi ed è opinione di gran lunga maggioritaria che gli accordi asimmetrici, ai fini della Convenzione, non rientrino in tale categoria. In tal senso si sono chiaramente espressi sia l’Explanatory Report, sia il Diplomatic minutes of the meeting del 15 giugno 2005 (nonché, da ultimo, anche la Corte d’appello inglese in Etihad Airways, 2020). La questione andrà dunque risolta alla luce delle norme di conflitto nazionali e di una parziale applicazione del Reg. Bruxelles I bis (che contiene norme sul rapporto tra giudizi UE e giudizi in Stati terzi). Da ciò deriva una serie di conseguenze. Si ipotizzi che un borrower, pur vincolato da un accordo asimmetrico ad adire il giudice inglese, instauri in prevenzione un procedimento dinanzi al giudice di uno Stato UE, in violazione di detto accordo. In tal caso, un giudice UE non procederà né alla sospensione del procedimento, né alla declinatoria in favore del giudice inglese, dato che una sospensione (comunque discrezionale e mai obbligatoria) a favore di un giudice extra-UE sarebbe contemplabile unicamente nel caso in cui il procedimento dinanzi a quest’ultimo fosse iniziato per primo (ex articolo 34 Reg.), mai, invece, se iniziato per secondo (nonostante la sussistenza, in favore di costui, di un accordo di proroga). Il giudice procederà dunque alla valutazione della validità dell’accordo di proroga in base alla propria lex fori o alle proprie norme di conflitto, senza che rilevi la contemporanea pendenza del giudizio inglese. Ciò degraderebbe, nei fatti, l’accordo asimmetrico (che nell’intenzione delle parti stipulanti era, almeno per una di loro, “esclusivo”) ad un accordo non esclusivo, quindi di scarsa utilità per la parte finanziaria. Anche il riconoscimento di una sentenza inglese in UE e viceversa sarebbe soggetto (nella verosimile assenza di trattati bilaterali) alle rispettive norme di conflitto e procedurali nazionali. In questa situazione di persistente incertezza, è verosimile che risulteranno più attrattive, per la parte finanziaria, le alternative della stipula di clausole di proroga esclusive e “simmetriche” (un foro unico per entrambe le parti o due distinti fori esclusivi, uno per ciascuna); oppure di clausole “ibride” (giurisdizione e arbitrato) o di clausole arbitrali tout court, facendo affidamento, in questo secondo caso, sul regime armonizzato per la circolazione dei lodi arbitrali di cui alla Convenzione di New York del 1958.
Sentenza 1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull'interpretazione dell'articolo 25, paragrafo 1, del regolamento (UE) numero 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 2012, L 351, pag. 1; in prosieguo: il «regolamento Bruxelles I bis»). 2 Tale domanda è stata presentata nell'ambito di una controversia tra la Società Italiana Lastre SpA (SIL) (in prosieguo: la «SIL»), una società di diritto italiano, e la Agora SARL, una società di diritto francese, relativamente alla competenza dei giudici francesi a conoscere della chiamata in garanzia proposta dalla Agora nei confronti della SIL nell'ambito di un'azione di responsabilità e di risarcimento danni proposta contro queste due società. Contesto normativo Diritto internazionale Convenzione dell'Aia, del 30 giugno 2005, sugli accordi di scelta del foro 3 L'articolo 5, paragrafo 1, della Convenzione dell'Aia, del 30 giugno 2005, sugli accordi di scelta del foro, firmata il 1° aprile 2009 e la cui conclusione è stata approvata, a nome dell'Unione europea, con la decisione 2014/887/UE del Consiglio, del 4 dicembre 2014 (GU 2014, L 353, pag. 5), prevede quanto segue: «Il giudice o i giudici di uno Stato contraente designati in un accordo di scelta del foro esclusivo sono competenti a conoscere delle controversie cui si applica l'accordo, salvo che questo sia nullo secondo la legge di tale Stato». Convenzione di Lugano II 4 L'articolo 1 della convenzione concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, firmata il 30 ottobre 2007 (in prosieguo: la «convenzione di Lugano II») e la cui conclusione è stata approvata, a nome della Comunità europea, con la decisione 2009/430/CE del Consiglio, del 27 novembre 2008 (GU 2009, L 147, pag. 1), dispone quanto segue: «1. La presente convenzione si applica in materia civile e commerciale, indipendentemente dalla natura dell'organo giurisdizionale. Non concerne, in particolare, la materia fiscale, doganale e amministrativa. (...) 3. Ai fini della presente convenzione, con “Stato vincolato dalla presente convenzione” si intende lo Stato che è parte contraente della presente convenzione, ovvero uno Stato membro della Comunità europea. L'espressione può altresì indicare la Comunità europea». 5 Il titolo II di tale convenzione, intitolato «Competenza», comprende, in particolare, le sezioni 1 e 2 di quest'ultima, che contengono, rispettivamente, norme generali e norme speciali sulla competenza. 6 L'articolo 23, paragrafo 1, di detta convenzione prevede quanto segue: «Qualora le parti, di cui almeno una domiciliata nel territorio di uno Stato vincolato dalla presente convenzione, abbiano convenuto la competenza di un giudice o dei giudici di uno Stato vincolato dalla presente convenzione a conoscere delle controversie, presenti o future, nate da un determinato rapporto giuridico, la competenza esclusiva spetta a quel giudice o ai giudici di quello Stato. Detta competenza è esclusiva salvo diverso accordo tra le parti. La clausola attributiva di competenza deve essere conclusa: a) per iscritto o oralmente con conferma scritta; o b) in una forma ammessa dalle pratiche che le parti hanno stabilito tra di loro; o c) nel commercio internazionale, in una forma ammessa da un uso che le parti conoscevano o avrebbero dovuto conoscere e che, in tale campo, è ampiamente conosciuta e regolarmente rispettata dalle parti di contratti dello stesso tipo nel ramo commerciale considerato». Diritto dell'Unione Convenzione di Bruxelles 7 L'articolo 17 della convenzione del 27 settembre 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 1972, L 299, pag. 32), come modificata dalle convenzioni successive relative all'adesione dei nuovi Stati membri a tale convenzione (in prosieguo: la «convenzione di Bruxelles»), così disponeva: «Qualora le parti, di cui almeno una domiciliata nel territorio di uno Stato contraente, abbiano convenuto la competenza di un giudice o dei giudici di uno Stato contraente a conoscere delle controversie, presenti o future, nate da un determinato rapporto giuridico, la competenza esclusiva spetta al giudice o ai giudici di quest'ultimo Stato contraente. Questa clausola attributiva di competenza deve essere conclusa: a) per iscritto o verbalmente con conferma scritta, o b) in una forma ammessa dalle pratiche che le parti hanno stabilito tra loro, o c) nel commercio internazionale, in una forma ammessa da un uso che le parti conoscevano o avrebbero dovuto conoscere e che, in tale campo, è ampiamente conosciuto e regolarmente rispettato dalle parti di contratti dello stesso tipo nel ramo commerciale considerato. (...) Se una clausola attributiva di competenza è stata stipulata a favore di una soltanto delle parti, questa conserva il diritto di adire qualsiasi altro giudice competente ai sensi della presente convenzione. (...)». Regolamento Bruxelles I 8 L'articolo 23 del regolamento (CE) numero 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 2001, L 12, pag. 1; in prosieguo: il «regolamento Bruxelles I»), al paragrafo 1 prevedeva quanto segue: «Qualora le parti, di cui almeno una domiciliata nel territorio di uno Stato membro, abbiano attribuito la competenza di un giudice o dei giudici di uno Stato membro a conoscere delle controversie, presenti o future, nate da un determinato rapporto giuridico, la competenza esclusiva spetta a questo giudice o ai giudici di questo Stato membro. Detta competenza è esclusiva salvo diverso accordo tra le parti. La clausola attributiva di competenza deve essere conclusa: a) per iscritto o oralmente con conferma scritta, o b) in una forma ammessa dalle pratiche che le parti hanno stabilito tra di loro, o c) nel commercio internazionale, in una forma ammessa da un uso che le parti conoscevano o avrebbero dovuto conoscere e che, in tale campo, è ampiamente conosciuto e regolarmente rispettato dalle parti di contratti dello stesso tipo nel ramo commerciale considerato». Regolamento Bruxelles I bis 9 Ai sensi dei considerando 4, 6, 15, 16 e da 18 a 20 del regolamento Bruxelles I bis: «(4) (...) È pertanto indispensabile adottare disposizioni che consentano di unificare le norme sui conflitti di competenza in materia civile e commerciale e di garantire che le decisioni emesse in uno Stato membro siano riconosciute ed eseguite in modo rapido e semplice. (...) (6) Per la realizzazione dell'obiettivo della libera circolazione delle decisioni in materia civile e commerciale, è necessario e opportuno che le norme riguardanti la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni siano stabilite mediante un atto giuridico dell'Unione cogente e direttamente applicabile. (...) (15) È opportuno che le norme sulla competenza presentino un alto grado di prevedibilità e si basino sul principio generale della competenza dell'autorità giurisdizionale del domicilio del convenuto. Tale principio dovrebbe valere in ogni ipotesi, salvo in alcuni casi rigorosamente determinati, nei quali la materia del contendere o l'autonomia delle parti giustifichi un diverso criterio di collegamento. Per le persone giuridiche il domicilio deve essere definito autonomamente, in modo da aumentare la trasparenza delle norme comuni ed evitare i conflitti di competenza. (16) Il criterio del foro del domicilio del convenuto dovrebbe essere completato attraverso la previsione di fori alternativi, basati sul collegamento stretto tra l'autorità giurisdizionale e la controversia, ovvero al fine di agevolare la buona amministrazione della giustizia. L'esistenza di un collegamento stretto dovrebbe garantire la certezza del diritto ed evitare la possibilità che il convenuto sia citato davanti a un'autorità giurisdizionale di uno Stato membro che non sia per questi ragionevolmente prevedibile. (...) (...) (18) Nei contratti di assicurazione, di consumo e di lavoro è opportuno tutelare la parte più debole con norme in materia di competenza più favorevoli ai suoi interessi rispetto alle regole generali. (19) Fatti salvi i criteri di competenza esclusiva previsti dal presente regolamento, dovrebbe essere rispettata l'autonomia delle parti relativamente alla scelta del foro competente per i contratti non rientranti nella categoria dei contratti di assicurazione, di consumo e di lavoro in cui tale autonomia è limitata. (20) Quando emerge una questione circa la validità di un accordo relativo alla scelta del foro a favore dell'autorità giurisdizionale o delle autorità giurisdizionali di uno Stato membro, essa dovrebbe essere decisa secondo la legge dello Stato membro del foro o dei fori prescelti nell'accordo, comprese le norme di tale Stato membro sul conflitto di leggi». 10 A termini dell'articolo 1 di tale regolamento: «1. Il presente regolamento si applica in materia civile e commerciale, indipendentemente dalla natura dell'autorità giurisdizionale. Esso non si estende, in particolare, alla materia fiscale, doganale e amministrativa né alla responsabilità dello Stato per atti o omissioni nell'esercizio di pubblici poteri (acta iure imperii). 2. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente regolamento: a) lo stato e la capacità delle persone fisiche, il regime patrimoniale fra coniugi o derivante da rapporti che secondo la legge applicabile a questi ultimi hanno effetti comparabili al matrimonio; b) i fallimenti, le procedure relative alla liquidazione di società o altre persone giuridiche che si trovino in stato di insolvenza, i concordati e le procedure affini; c) la sicurezza sociale; d) l'arbitrato; e) le obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di famiglia, di parentela, di matrimonio o di affinità; f) i testamenti e le successioni, comprese le obbligazioni alimentari mortis causa». 11 Il capo II di detto regolamento, intitolato «Competenza», comprende in particolare le sezioni da 1 a 5 e 7 di quest'ultimo, intitolate rispettivamente «Disposizioni generali», «Competenze speciali», «Competenza in materia di assicurazioni», «Competenza in materia di contratti conclusi da consumatori», «Competenza in materia di contratti individuali di lavoro» e «Proroga di competenza». 12 L'articolo 15 del medesimo regolamento, contenuto nel capo II, sezione 3, di quest'ultimo, così dispone: «Le disposizioni della presente sezione possono essere derogate solo da una convenzione: (...) 2) che consenta al contraente dell'assicurazione, all'assicurato o al beneficiario di adire un'autorità giurisdizionale diversa da quelle indicate nella presente sezione; (...)». 13 L'articolo 19 del regolamento Bruxelles I bis, contenuto nel capo II, sezione 4, di quest'ultimo, prevede quanto segue: «Le disposizioni della presente sezione possono essere derogate solo da una convenzione: (...) 2) che consenta al consumatore di adire un'autorità giurisdizionale diversa da quelle indicate nella presente sezione; (...) (...)». 14 L'articolo 23 di tale regolamento, contenuto nel capo II, sezione 5, di quest'ultimo, è così formulato: «Le disposizioni della presente sezione possono essere derogate solo da un accordo: (...) 2) che consenta al lavoratore di adire un'autorità giurisdizionale diversa da quelle indicate nella presente sezione». 15 Ai sensi dell'articolo 25 di detto regolamento, contenuto nel capo II, sezione 7, di quest'ultimo: «1. Qualora le parti, indipendentemente dal loro domicilio, abbiano convenuto la competenza di un'autorità o di autorità giurisdizionali di uno Stato membro a conoscere delle controversie, presenti o future, nate da un determinato rapporto giuridico, la competenza spetta a questa autorità giurisdizionale o alle autorità giurisdizionali di questo Stato membro, salvo che l'accordo sia nullo dal punto di vista della validità sostanziale secondo la legge di tale Stato membro. Detta competenza è esclusiva salvo diverso accordo tra le parti. L'accordo attributivo di competenza deve essere: a) concluso per iscritto o provato per iscritto; b) in una forma ammessa dalle pratiche che le parti hanno stabilito tra di loro; o c) nel commercio internazionale, in una forma ammessa da un uso che le parti conoscevano o avrebbero dovuto conoscere e che, in tale ambito, è ampiamente conosciuto e regolarmente rispettato dalle parti di contratti dello stesso tipo nel settore commerciale considerato. (...) 4. Gli accordi attributivi di competenza e le clausole simili di atti costitutivi di trust non sono valid[i] se in contrasto con le disposizioni degli articoli 15, 19 o 23 o se derogano alle norme sulla competenza esclusiva attribuita alle autorità giurisdizionali ai sensi dell'articolo 24. (...)». Procedimento principale e questioni pregiudiziali 16 Ai fini della realizzazione di un'opera commissionata da due persone fisiche, in qualità di committenti, la Agora ha concluso con la SIL un contratto avente ad oggetto la fornitura di pannelli di rivestimento. 17 Tale contratto di fornitura conteneva un accordo attributivo di competenza (in prosieguo: l'«accordo attributivo di competenza di cui trattasi»), il quale stabiliva che «[p]er qualsiasi controversia derivante dal presente contratto o collegata ad esso sarà competente il Tribunale di Brescia [(Italia)]. La [SIL] si riserva la facoltà di agire nei confronti dell'acquirente dinanzi a un altro giudice competente, in Italia o all'estero». 18 Dopo aver constatato irregolarità nell'esecuzione dell'opera di cui trattasi, i committenti, nei mesi di novembre 2019 e di gennaio 2020, hanno citato in giudizio, in particolare, la Agora e la SIL per responsabilità e risarcimento danni dinanzi al tribunal de grande instance de Rennes (Tribunale di primo grado di Rennes, Francia). 19 La Agora ha chiamato in garanzia la SIL. Sulla base dell'accordo attributivo di competenza di cui trattasi, la SIL si è opposta a tale domanda di garanzia, sollevando un'eccezione di incompetenza internazionale del giudice francese. 20 Con ordinanza dell'11 febbraio 2021 il tribunal de grande instance de Rennes (Tribunale di primo grado di Rennes) ha respinto tale eccezione di incompetenza. La SIL ha proposto appello avverso tale decisione. 21 Con sentenza del 4 novembre 2021 la cour d'appel de Rennes (Corte d'appello di Rennes, Francia), senza esaminare la validità della clausola di attribuzione di cui trattasi rispetto al diritto italiano, ha confermato detta decisione con la motivazione che l'accordo attributivo di competenza di cui trattasi era illecito, in quanto concedeva alla SIL una facoltà di scelta dell'autorità giurisdizionale più ampia rispetto a quanto previsto per la Agora, senza precisare gli elementi oggettivi concordati dalle parti ai fini dell'individuazione del giudice che poteva essere adito, sicché esso consentiva alla SIL una scelta discrezionale contraria all'obiettivo di prevedibilità che le clausole attributive di competenza dovrebbero perseguire. 22 La SIL ha proposto ricorso per cassazione avverso tale sentenza dinanzi alla Cour de cassation (Corte di cassazione, Francia), giudice del rinvio. La SIL sostiene che la cour d'appel de Rennes (Corte d'appello di Rennes) ha violato l'articolo 25, paragrafo 1, del regolamento Bruxelles I bis, poiché la validità di un accordo attributivo di competenza dovrebbe essere valutata alla luce del diritto dello Stato membro le cui autorità giurisdizionali sono designate in forza di tale accordo e pertanto, nel caso di specie, alla luce del diritto italiano, e non già del diritto francese. 23 A tal riguardo, il giudice del rinvio si interroga sulla portata esatta dell'articolo 25, paragrafo 1, prima frase, del regolamento Bruxelles I bis, nella parte in cui tale disposizione prevede, in sostanza, che un accordo attributivo di competenza debba, in linea di principio, produrre i suoi effetti, a meno che esso non sia «nullo dal punto di vista della validità sostanziale secondo la legge [dello Stato membro le cui autorità giurisdizionali sono designate da tale accordo]». 24 Nel caso di specie occorrerebbe anzitutto chiarire se la validità di un accordo attributivo di competenza, contestato a causa del suo carattere asseritamente impreciso o sbilanciato, debba essere esaminata alla luce di criteri autonomi derivati dall'articolo 25, paragrafo 1, del regolamento Bruxelles I bis, nonché degli obiettivi di prevedibilità e di certezza del diritto perseguiti da tale regolamento, oppure se tale esame debba essere effettuato secondo i criteri relativi alle cause di nullità «dal punto di vista della validità sostanziale» di un siffatto accordo, con la conseguenza che tale validità dovrebbe, in conformità a detto articolo 25, paragrafo 1, prima frase, essere valutata in base al diritto dello Stato membro dell'autorità giurisdizionale designata da detto accordo. In tale contesto, il giudice del rinvio chiede, in particolare, se la nozione di nullità «dal punto di vista della validità sostanziale» debba essere interpretata restrittivamente, nel senso che tali cause di nullità si limiterebbero alla frode, all'errore, al dolo, alla violenza e all'incapacità. 25 Nell'ipotesi in cui la validità di un accordo attributivo di competenza, contestato a causa del suo carattere asseritamente impreciso o sbilanciato, debba essere esaminata alla luce di criteri autonomi derivati dall'articolo 25, paragrafo 1, del regolamento Bruxelles I bis, nonché degli obiettivi di prevedibilità e di certezza del diritto perseguiti da tale regolamento, il giudice del rinvio chiede poi se occorra interpretare tale disposizione nel senso che è valido un accordo attributivo di competenza che obbliga una delle parti ad adire il solo giudice da esso designato, mentre consente all'altra parte di adire, oltre a tale giudice, qualsiasi altra autorità giurisdizionale competente. 26 Infine, se la validità di un accordo attributivo di competenza, contestato a causa del suo carattere asseritamente sbilanciato, dovesse essere esaminata alla luce dei criteri relativi alle cause di nullità «dal punto di vista della validità sostanziale» di tale accordo, ai sensi di detta disposizione, il giudice del rinvio chiede quale sia il diritto nazionale applicabile per valutare tale validità, qualora detto accordo consenta a una delle parti di adire le autorità giurisdizionali di diversi Stati e tale parte non abbia ancora operato alcuna scelta alla data in cui il giudice è adito. 27 In tali circostanza, la Cour de cassation (Corte di cassazione) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali: «1) Se, in presenza di una clausola attributiva di competenza asimmetrica che offre solo a una delle parti la possibilità di optare per un giudice di propria scelta, competente in base alle disposizioni generali e diverso da quello menzionato dalla medesima clausola, ove l'altra parte sostenga che detta clausola è illecita in quanto imprecisa e/o non equilibrata, tale questione debba essere definita alla luce di regole autonome tratte dall'articolo 25, paragrafo 1, del regolamento Bruxelles I bis e dell'obiettivo di prevedibilità e di certezza del diritto da esso perseguito o applicando il diritto dello Stato membro designato dalla clausola. In altre parole, se detta questione riguardi, ai sensi di tale testo normativo, la validità sostanziale della clausola oppure se occorra, al contrario, considerare che le condizioni di validità sostanziale della clausola debbano essere interpretate in maniera restrittiva e concernano unicamente le cause sostanziali di nullità e, principalmente, l'errore, il dolo, la violenza e l'incapacità. 2) Se, ove la questione dell'imprecisione o del carattere squilibrato della clausola debba essere definita alla luce di regole autonome, l'articolo 25, paragrafo 1, del regolamento Bruxelles I bis debba essere interpretato nel senso che una clausola che autorizza una parte ad adire un solo giudice, mentre consente all'altra di adire, oltre a detto giudice, ogni altro giudice competente in base alle disposizioni generali, deve o meno trovare applicazione. 3) Qualora l'asimmetria di una clausola rappresenti una condizione relativa alla validità sostanziale, come debba essere interpretato detto testo normativo e, segnatamente, il rinvio al diritto dello Stato dell'autorità giurisdizionale designata, quando la clausola indica più autorità giurisdizionali o quando la clausola indica un'autorità giurisdizionale, accordando tuttavia a una delle parti la facoltà di adire un'altra autorità giurisdizionale e detta scelta non è stata ancora operata nel momento in cui il giudice è adito: – se il diritto nazionale applicabile sia quello della sola autorità giurisdizionale esplicitamente designata, a prescindere dal fatto che possano essere adite anche autorità giurisdizionali diverse; – se, in presenza di una pluralità di autorità giurisdizionali designate, sia possibile fare riferimento al diritto di quella effettivamente adita; – se, infine, alla luce del considerando 20 del regolamento Bruxelles I bis, il rinvio al diritto [dello Stato membro dell'autorità giurisdizionale designata] debba essere inteso come operato alle norme sostanziali di detto Stato o alle sue norme in materia di conflitti di leggi». Sulle questioni pregiudiziali Sulla prima questione 28 Con la sua prima questione il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l'articolo 25, paragrafo 1, del regolamento Bruxelles I bis debba essere interpretato nel senso che, nell'ambito della valutazione della validità di un accordo attributivo di competenza, le censure vertenti sul carattere asseritamente impreciso o sbilanciato di tale accordo devono essere esaminate alla luce dei criteri relativi alle cause di nullità «dal punto di vista della validità sostanziale» di tale accordo, definiti dal diritto degli Stati membri in conformità a tale disposizione, o se l'esame di tali censure debba essere effettuato secondo criteri autonomi desumibili da tale articolo. 29 Ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 1, prima frase, del regolamento Bruxelles I bis, «[q]ualora le parti (...) abbiano convenuto la competenza di un'autorità o di autorità giurisdizionali di uno Stato membro a conoscere delle controversie, presenti o future, nate da un determinato rapporto giuridico, la competenza spetta a questa autorità giurisdizionale o alle autorità giurisdizionali di questo Stato membro, salvo che l'accordo sia nullo dal punto di vista della validità sostanziale secondo la legge di tale Stato membro». 30 Il regolamento Bruxelles I bis non definisce la nozione di nullità «dal punto di vista della validità sostanziale» né rinvia al diritto degli Stati membri per definire tale nozione. Secondo una giurisprudenza costante della Corte, dalle esigenze inerenti sia all'applicazione uniforme del diritto dell'Unione sia al principio di parità discende che i termini di una disposizione del diritto dell'Unione non contenente alcun rinvio espresso al diritto degli Stati membri al fine di determinare il senso e la portata della disposizione stessa devono di norma ricevere, in tutta l'Unione, un'interpretazione autonoma e uniforme, da effettuarsi conformemente al loro senso abituale nel linguaggio corrente, tenendo conto del contesto in cui essi sono utilizzati e degli obiettivi perseguiti dalla normativa di cui essi fanno parte [v., in tal senso, sentenze del 10 giugno 2021, Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs (Agente incolpevole), C‑279/19, EU:C:2021:473, punto 23, e del 4 ottobre 2024, AFAÏA, C‑228/23, EU:C:2024:829, punto 39 nonché giurisprudenza ivi citata]. 31 In primo luogo, secondo il suo senso abituale nel linguaggio corrente, il termine «sostanziale» è utilizzato, nelle sentenze e negli atti processuali, per annunciare che, dopo aver esaminato le questioni di competenza, di forma e di ricevibilità, il giudice affronta le questioni riguardanti l'oggetto stesso del processo, vale a dire le questioni di fatto o di diritto su cui il giudice deve pronunciarsi su domanda delle parti. 32 Ciò premesso, occorre rilevare che, ove l'articolo 25, paragrafo 1, prima frase, del regolamento Bruxelles I bis prevede che le autorità giurisdizionali di cui le parti hanno convenuto la competenza a conoscere delle controversie, presenti o future, nate da un determinato rapporto giuridico sono competenti, «salvo che» l'accordo attributivo di competenza sia «nullo dal punto di vista della validità sostanziale» secondo la legge dello Stato membro le cui autorità giurisdizionali sono designate, tale disposizione si limita a prevedere una norma sul conflitto di leggi. Così, tale disposizione precisa quale sia il diritto nazionale applicabile per chiarire se, nonostante il fatto che siano soddisfatte tutte le condizioni di validità previste in tale articolo, un siffatto accordo sia nullo per altri motivi previsti da tale diritto nazionale. 33 In secondo luogo, per quanto concerne il contesto in cui si inserisce l'articolo 25, paragrafo 1, prima frase, del regolamento Bruxelles I bis, occorre rilevare che il considerando 20 di quest'ultimo è formulato in termini analoghi alla disposizione in parola, poiché enuncia che, «[q]uando emerge una questione circa la validità di un accordo relativo alla scelta del foro a favore dell'autorità giurisdizionale o delle autorità giurisdizionali di uno Stato membro, essa dovrebbe essere decisa secondo la legge dello Stato membro del foro o dei fori prescelti nell'accordo». 34 Per di più, occorre ricordare che, secondo costante giurisprudenza, le disposizioni dell'articolo 25 del regolamento Bruxelles I bis, poiché derogano sia alla norma sancita dall'articolo 4 di tale regolamento, ai sensi della quale la competenza è determinata dal principio generale del foro del convenuto, sia a quella secondo cui le competenze speciali sono stabilite agli articoli da 7 a 9 di detto regolamento, vanno interpretate restrittivamente per quanto concerne le condizioni ivi fissate (v., in tal senso, sentenza dell'8 marzo 2018, Saey Home & Garden, C‑64/17, EU:C:2018:173, punto 24). 35 Orbene, occorre rilevare che, oltre al riferimento alla nozione di nullità «dal punto di vista della validità sostanziale», l'articolo 25, paragrafo 1, del regolamento Bruxelles I bis prevede talune condizioni di validità specifiche degli accordi attributivi di competenza, sia sul piano sostanziale, vale a dire che «le parti (...) abbiano convenuto la competenza di un'autorità o di autorità giurisdizionali di uno Stato membro a conoscere delle controversie, presenti o future, nate da un determinato rapporto giuridico», sia su quello formale. 36 Di conseguenza, occorre dichiarare che tale nozione riguarda le cause generali di nullità del contratto, vale a dire, in particolare, i vizi del consenso, come l'errore, il dolo o la violenza, e l'incapacità di agire, cause che, a differenza delle condizioni di validità specifiche degli accordi attributivi di competenza, non sono disciplinate dal regolamento Bruxelles I bis, bensì dal diritto dello Stato membro le cui autorità giurisdizionali sono designate. 37 In terzo luogo, l'interpretazione della nozione di nullità «dal punto di vista della validità sostanziale» di un accordo attributivo di competenza nel senso che essa riguarda unicamente la sua nullità sotto il profilo delle cause generali di nullità del contratto specifiche del diritto nazionale dell'autorità giurisdizionale designata da tale accordo è conforme agli obiettivi perseguiti dal regolamento Bruxelles I bis. 38 Infatti, come risulta in particolare dai considerando 4, 6, 15 e 16 del regolamento Bruxelles I bis, quest'ultimo mira a unificare le norme sui conflitti di competenza in materia civile e commerciale in un atto giuridico dell'Unione cogente e direttamente applicabile. Ne risulta altresì che il legislatore dell'Unione ha inteso adottare norme sulla competenza che presentassero un alto grado di prevedibilità e di trasparenza, al fine di rafforzare la certezza del diritto e di agevolare la buona amministrazione della giustizia. 39 Orbene, la Corte ha ripetutamente affermato che, al fine di promuovere tali obiettivi, in particolare quello relativo alla certezza del diritto, occorre rafforzare la tutela giuridica delle persone stabilite nell'Unione, consentendo al contempo al ricorrente di individuare agevolmente il giudice al quale può rivolgersi e al convenuto di prevedere ragionevolmente quello dinanzi al quale può essere citato. In tale contesto, l'obiettivo di certezza del diritto esige che il giudice nazionale adito possa pronunciarsi agevolmente sulla propria competenza, senza essere costretto a procedere all'esame della causa nel merito [sentenza del 29 luglio 2024, FTI Touristik (Elemento di estraneità), C‑774/22, EU:C:2024:646, punto 33 e giurisprudenza ivi citata]. 40 In quarto luogo, l'interpretazione accolta ai punti 32 e 36 della presente sentenza è conforme alla genesi dell'articolo 25, paragrafo 1, del regolamento Bruxelles I bis. Infatti, nella motivazione della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale [COM(2010) 748 final], all'origine del regolamento Bruxelles I bis, la Commissione europea ha sottolineato, alla pagina 9 di tale motivazione, che la modifica dell'articolo 23 del regolamento Bruxelles I, che è divenuto l'articolo 25 del regolamento Bruxelles I bis, intendeva introdurre «una norma di conflitto uniforme sulla validità sostanziale dell'accordo di scelta del foro, garantendo così un risultato analogo su tale materia indipendentemente dal giudice adito (...) [che rispecchia] le soluzioni adottate dalla convenzione dell'Aia[, del 30 giugno 2005,] sugli accordi di scelta del foro». 41 Nel caso di specie, gli interrogativi del giudice del rinvio sono volti a chiarire se il carattere asseritamente impreciso o sbilanciato dell'accordo attributivo di competenza di cui trattasi possa costituire una causa di nullità «dal punto di vista della validità sostanziale», ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 1, prima frase, del regolamento Bruxelles I bis, la cui sussistenza deve essere esaminata alla luce del diritto nazionale del giudice designato da tale accordo, oppure se tale sussistenza debba essere valutata alla luce di criteri autonomi, derivati da detto articolo. 42 Per quanto riguarda, sotto un primo profilo, la valutazione del carattere sufficientemente preciso di un accordo attributivo di competenza per la determinazione del giudice o dei giudici di uno Stato membro ai fini della risoluzione delle controversie presenti o future tra le parti, occorre ricordare che dalla giurisprudenza della Corte, relativa all'articolo 17, primo comma, prima frase, della convenzione di Bruxelles e all'articolo 23, paragrafo 1, prima frase, del regolamento Bruxelles I, risulta che i termini «abbiano convenuto la competenza» [e «abbiano attribuito la competenza»], che figurano in tali disposizioni, non possono essere interpretati nel senso che esigano una formulazione della clausola stessa tale da consentire di identificare il giudice competente in base al suo solo tenore letterale. È, infatti, sufficiente che la clausola individui gli elementi oggettivi su cui le parti si sono accordate per scegliere il giudice o i giudici ai quali esse intendono sottoporre le loro controversie presenti o future. Tali elementi, che devono essere sufficientemente precisi per consentire al giudice adito di accertare la propria giurisdizione, possono essere concretamente determinati, eventualmente, sulla base delle circostanze proprie del caso esaminato da tale giudice (sentenze del 9 novembre 2000, Coreck, C‑387/98, EU:C:2000:606, punto 15, e del 7 luglio 2016, Hőszig, C‑222/15, EU:C:2016:525, punto 43). 43 Inoltre, la Corte ha dichiarato in sostanza che, al fine di facilitare il riconoscimento e l'esecuzione reciproci delle decisioni giudiziarie, l'articolo 17, primo comma, prima frase, della convenzione di Bruxelles comporta un obbligo di precisione che deve essere soddisfatto dall'accordo attributivo di competenza (v., in tal senso, sentenza del 9 novembre 2000, Coreck, C‑387/98, EU:C:2000:606, punto 17). 44 Ne consegue che, in forza dell'articolo 17, primo comma, prima frase, della convenzione di Bruxelles e dell'articolo 23, paragrafo 1, prima frase, del regolamento Bruxelles I, la condizione che le parti «abbiano convenuto la competenza» [o «abbiano attribuito la competenza»] di un giudice o dei giudici di uno Stato contraente o di uno Stato membro comporta un obbligo di precisione per essere valida. 45 Orbene, poiché anche nell'articolo 25 del regolamento Bruxelles I bis, che secondo la tavola di concordanza contenuta nell'allegato III di tale regolamento corrisponde all'articolo 23 del regolamento Bruxelles I, figurano i termini «abbiano convenuto la competenza», tale giurisprudenza è trasponibile all'articolo 25, paragrafo 1, del regolamento Bruxelles I bis (v., in tal senso, sentenza del 25 aprile 2024, Maersk e Mapfre España, da C‑345/22 a C‑347/22, EU:C:2024:349, punto 52 e giurisprudenza ivi citata), cosicché, conformemente a quest'ultima disposizione, un accordo attributivo di competenza, per essere valido, deve in particolare identificare, in modo sufficientemente preciso, gli elementi oggettivi sui quali le parti si sono accordate per designare il giudice o i giudici ai quali intendono sottoporre le loro controversie, presenti o future. 46 Per di più, l'imposizione di un obbligo di precisione contribuisce necessariamente alla realizzazione degli obiettivi di prevedibilità, di trasparenza e di certezza del diritto enunciati nei considerando 15 e 16 del regolamento Bruxelles I bis. 47 Pertanto, l'obbligo di precisione che condiziona la validità di un accordo attributivo di competenza deve essere esaminato alla luce non già dei criteri relativi alle cause di nullità «dal punto di vista della validità sostanziale», ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 1, prima frase, del regolamento Bruxelles I bis, bensì di criteri autonomi desumibili da tale articolo 25, come interpretato dalla Corte. 48 Per quanto riguarda, sotto un secondo profilo, la valutazione del carattere asseritamente sbilanciato di un accordo attributivo di competenza, occorre rilevare che, in conformità all'articolo 25, paragrafo 4, del regolamento Bruxelles I bis, gli accordi attributivi di competenza non sono validi, in particolare, se non rispettano le condizioni di validità previste negli articoli 15, 19 o 23 di tale regolamento. Orbene, da questi ultimi articoli risulta che resta valido un accordo attributivo di competenza che consenta alla parte più vulnerabile di un contratto di assicurazione, di consumo o di lavoro di adire autorità giurisdizionali diverse da quelle che sono in linea di principio competenti, in forza delle disposizioni delle sezioni da 3 a 5 del capo II di detto regolamento, in cui rientrano, rispettivamente, gli articoli in parola. Per contro, in virtù di tale articolo 25, paragrafo 4, un siffatto accordo è nullo quando prevede una deroga di competenza in favore dell'assicuratore, della controparte del consumatore o del datore di lavoro. 49 Come risulta, in sostanza, dal considerando 18 del regolamento Bruxelles I bis, i contratti di assicurazione, di consumo e di lavoro sono caratterizzati da un certo squilibrio tra le parti, che le disposizioni degli articoli 15, 19 e 23 di tale regolamento mirano a correggere, facendo sì che la parte più debole benefici di norme in materia di competenza più favorevoli ai suoi interessi rispetto alle regole generali [v., in tal senso, sentenza del 29 luglio 2024, FTI Touristik (Elemento di estraneità), C‑774/22, EU:C:2024:646, punto 44]. 50 Così, per quanto riguarda tali contratti, l'articolo 25, paragrafo 4, del regolamento Bruxelles I bis, in combinato disposto con gli articoli 15, 19 e 23 di quest'ultimo, disciplina espressamente i casi in cui un accordo attributivo di competenza sbilanciato è valido e quelli in cui non lo è. 51 Pertanto, occorre ritenere che la validità di un accordo attributivo di competenza sotto il profilo del suo carattere asseritamente sbilanciato debba essere esaminata alla luce non già dei criteri relativi alle cause di nullità «dal punto di vista della validità sostanziale», ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 1, prima frase, del regolamento Bruxelles I bis, bensì di criteri autonomi desumibili da tale articolo 25, come interpretato dalla Corte. 52 Tale interpretazione non è rimessa in discussione dal fatto che l'articolo 17 della convenzione di Bruxelles prevedeva che «se una clausola attributiva di competenza è stata stipulata a favore di una soltanto delle parti, questa conserva il diritto di adire qualsiasi altro giudice competente ai sensi della presente convenzione» e ammetteva quindi, implicitamente, la validità di un accordo attributivo di competenza nonostante il suo carattere sbilanciato. È certo vero che né l'articolo 23 del regolamento Bruxelles I né l'articolo 25 del regolamento Bruxelles I bis contengono una norma equivalente per quanto riguarda la validità di un simile accordo a carattere sbilanciato. Ciò premesso, è sufficiente rilevare, come ha fatto la Commissione nelle sue osservazioni scritte, che dalla motivazione della proposta di regolamento (CE) del Consiglio concernente la competenza giurisdizionale nonché il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, presentata dalla Commissione [COM(1999) 348 def., pag. 19], all'origine del regolamento Bruxelles I, risulta che l'obiettivo della soppressione di tale norma altro non rifletteva che la scelta del legislatore dell'Unione di affermare «che la competenza conferita da una clausola di elezione del foro ha in linea di massima natura esclusiva (...), pur ammettendo il patto contrario delle parti. Tale formulazione meno rigida è motivata dal rispetto per l'autonomia delle parti contrattuali». 53 Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, occorre rispondere alla prima questione dichiarando che l'articolo 25, paragrafo 1, del regolamento Bruxelles I bis deve essere interpretato nel senso che, nell'ambito della valutazione della validità di un accordo attributivo di competenza, le censure vertenti sul carattere asseritamente impreciso o sbilanciato di tale accordo devono essere esaminate non già alla luce dei criteri relativi alle cause di nullità «dal punto di vista della validità sostanziale» di tale accordo, definiti dal diritto degli Stati membri in conformità a tale disposizione, bensì secondo criteri autonomi desumibili da tale articolo. Sulla seconda questione 54 Con la sua seconda questione il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l'articolo 25, paragrafo 1, del regolamento Bruxelles I bis debba essere interpretato nel senso che è valido un accordo attributivo di competenza in forza del quale una delle parti di quest'ultimo può adire solo il giudice da esso designato, mentre all'altra parte è consentito adire, oltre a tale giudice, qualsiasi altra autorità giurisdizionale competente. 55 In primo luogo, quanto alla circostanza che, nel caso di specie, l'accordo attributivo di competenza di cui trattasi sembra consentire alla SIL di adire autorità giurisdizionali di diversi Stati, in quanto prevede che tale società si riserva la facoltà di agire «dinanzi a un altro giudice competente, in Italia o all'estero», occorre rilevare che, sebbene la formulazione dell'articolo 25, paragrafo 1, prima frase, del regolamento Bruxelles I bis faccia riferimento alle autorità giurisdizionali «di uno Stato membro», tale disposizione non può tuttavia essere interpretata nel senso che le parti devono necessariamente designare le autorità giurisdizionali di un solo e unico Stato membro. 56 Infatti, imporre un siffatto limite contravverrebbe all'autonomia della volontà delle parti che, come risulta dal considerando 19 del regolamento Bruxelles I bis, deve essere rispettata, fatti salvi, da un lato, le eccezioni previste all'articolo 25, paragrafo 4, di tale regolamento, in combinato disposto con gli articoli 15, 19 e 23 di quest'ultimo, in materia di contratti di assicurazione, di consumo e di lavoro, nei quali gli accordi attributivi di competenza possono derogare solo in misura limitata alle norme sulla competenza stabilite da detto regolamento, e, dall'altro lato, i fori che godono di una competenza esclusiva, in conformità a tale articolo 25, paragrafo 4, in combinato disposto con l'articolo 24 del medesimo regolamento. 57 Inoltre, i fori competenti ai sensi delle disposizioni del capo II del regolamento Bruxelles I bis confermano il fatto che le parti possono, in determinate situazioni, adire autorità giurisdizionali di più Stati membri. Infatti, dall'articolo 4, paragrafo 1, e dall'articolo 5, paragrafo 1, di tale regolamento, in combinato disposto con gli articoli 7 e 8 di quest'ultimo, risulta che una persona domiciliata nel territorio di uno Stato membro può non solo essere convenuta davanti alle autorità giurisdizionali di quest'ultimo, ma anche davanti a quelle di un altro Stato membro, in particolare se il luogo di esecuzione dell'obbligazione contrattuale di cui trattasi, il luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto o, ancora, il luogo in cui è domiciliato un altro convenuto si trova in un tale altro Stato membro. 58 Pertanto, nel caso di specie, la validità dell'accordo attributivo di competenza di cui trattasi non può essere rimessa in discussione alla luce dell'articolo 25, paragrafo 1, del regolamento Bruxelles I bis per il fatto che tale accordo consente a una parte di adire le autorità giurisdizionali di diversi Stati membri o Stati parti della convenzione di Lugano II, ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 1, prima frase, di quest'ultima, in combinato disposto con l'articolo 1, paragrafo 3, della stessa. 59 In secondo luogo, occorre rilevare che un accordo attributivo di competenza che designa con sufficiente precisione le autorità giurisdizionali degli Stati membri o degli Stati parte della convenzione di Lugano II che possono essere adite, vale a dire, da un lato, un'autorità giurisdizionale in particolare e, dall'altro, le altre autorità giurisdizionali competenti in forza delle disposizioni del capo II, sezioni 1 e 2, del regolamento Bruxelles I bis nonché del titolo II, sezioni 1 e 2, di tale convenzione, soddisfa l'obbligo di precisione derivante dall'articolo 25, paragrafo 1, di tale regolamento e dagli obiettivi di prevedibilità, di trasparenza e di certezza del diritto enunciati ai considerando 15 e 16 di detto regolamento. Si tratta infatti, in realtà, di un rinvio alle norme generali in materia di competenza previste dal regolamento medesimo e da detta convenzione. 60 Ciò premesso, occorre precisare che se, nella parte in cui fa riferimento a «un altro giudice competente (...) all'estero», l'accordo attributivo di competenza di cui trattasi dovesse essere interpretato nel senso di designare anche una o più autorità giurisdizionali di uno o più Stati che non siano né membri dell'Unione né parti della convenzione di Lugano II, esso sarebbe, in tal caso, contrario al regolamento Bruxelles I bis. Infatti, tale accordo attributivo di competenza violerebbe gli obiettivi di prevedibilità, di trasparenza e di certezza del diritto enunciati nei considerando 15 e 16 di tale regolamento, in quanto il diritto dell'Unione non consentirebbe, di per sé, di designare le autorità giurisdizionali competenti, dipendendo tale designazione, se del caso, dall'applicazione di norme di diritto internazionale privato di paesi terzi. 61 Orbene, in una simile ipotesi, sussiste un maggior rischio di conflitti di competenza pregiudizievoli per la certezza del diritto, in quanto l'applicazione di tali norme nazionali potrebbe condurre a soluzioni divergenti (v., in tal senso, sentenza dell'8 febbraio 2024, Inkreal, C‑566/22, EU:C:2024:123, punto 31). 62 Pertanto, l'accordo attributivo di competenza di cui trattasi può soddisfare l'obbligo di precisione, alla luce della giurisprudenza menzionata al punto 42 della presente sentenza, solo nei limiti in cui può essere interpretato nel senso di designare il tribunale di Brescia e le autorità giurisdizionali competenti degli Stati membri o degli Stati parte della convenzione di Lugano II a conoscere delle controversie tra le parti. 63 In terzo luogo, per quanto riguarda la validità di un accordo attributivo di competenza che conferisca più diritti a una parte che all'altra, occorre considerare che, salvo nei casi espressamente vietati dal regolamento Bruxelles I bis, il carattere sbilanciato di un simile accordo non è idoneo a rimettere in discussione la sua validità sulla base dei requisiti indicati all'articolo 25 di tale regolamento. 64 Infatti, l'articolo 25 del regolamento Bruxelles I bis, al pari della convenzione di Bruxelles e del regolamento Bruxelles I, è fondato sul principio dell'autonomia della volontà delle parti (v., in tal senso, sentenze del 9 novembre 2000, Coreck, C‑387/98, EU:C:2000:606, punto 14; del 7 febbraio 2013, Refcomp, C‑543/10, EU:C:2013:62, punto 26, e del 18 novembre 2020, DelayFix, C‑519/19, EU:C:2020:933, punto 38). Orbene, come risulta dal punto 56 della presente sentenza, si deve desumere dal considerando 19 del regolamento Bruxelles I bis che il legislatore dell'Unione abbia inteso privilegiare il rispetto di tale principio, sicché occorre conformarsi alla scelta delle parti, fatte salve le eccezioni stabilite all'articolo 25, paragrafo 4, di tale regolamento, in combinato disposto con gli articoli 15, 19, 23 e 24 dello stesso. Per di più, come si evince dai punti da 48 a 50 della presente sentenza, tali articoli 15, 19 e 23, ai quali rinvia il citato articolo 25, paragrafo 4, permettono esplicitamente la conclusione di accordi attributivi di competenza sbilanciati in favore, rispettivamente, della parte più vulnerabile di un contratto di assicurazione, di consumo o di lavoro. Pertanto, di per sé, il carattere sbilanciato di un simile accordo non lo rende illecito, se le parti vi hanno liberamente acconsentito. 65 Nel caso di specie, fatte salve le verifiche da parte del giudice del rinvio, l'accordo attributivo di competenza di cui trattasi non sembra né essere contrario alle disposizioni degli articoli 15, 19 o 23 del regolamento Bruxelles I bis, né derogare a una competenza esclusiva ai sensi dell'articolo 24 di quest'ultimo, sicché esso non sarebbe contrario all'articolo 25 di tale regolamento, nonostante il suo carattere sbilanciato. 66 In ogni caso, dall'articolo 25, paragrafo 1, seconda frase, del regolamento Bruxelles I bis risulta che la competenza dell'autorità giurisdizionale designata dall'accordo attributivo di competenza è esclusiva solo salvo diverso accordo tra le parti. Pertanto, la circostanza che, ai sensi dell'accordo attributivo di competenza di cui trattasi, solo la Agora sia obbligata a rispettare tale competenza esclusiva devoluta al Tribunale di Brescia non apparirebbe, di per sé, contraria a tale articolo 25. 67 Alla luce delle considerazioni che precedono, occorre rispondere alla seconda questione dichiarando che l'articolo 25, paragrafi 1 e 4, del regolamento Bruxelles I bis deve essere interpretato nel senso che un accordo attributivo di competenza in forza del quale una delle parti di quest'ultimo può adire solo il giudice da esso designato, mentre all'altra parte è consentito adire, oltre a tale giudice, qualsiasi altra autorità giurisdizionale competente, è valido, nei limiti in cui, in primo luogo, esso designi le autorità giurisdizionali di uno o più Stati che sono membri dell'Unione oppure parti della convenzione di Lugano II, in secondo luogo, individui elementi oggettivi sufficientemente precisi da consentire al giudice adito di stabilire se sia competente e, in terzo luogo, non sia contrario alle disposizioni degli articoli 15, 19 o 23 di tale regolamento e non deroghi a una competenza esclusiva ai sensi dell'articolo 24 di quest'ultimo. Sulla terza questione 68 Tenuto conto della risposta fornita alla prima questione, non occorre rispondere alla terza questione. Sulle spese 69 Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione. Per questi motivi, la Corte (Prima Sezione) dichiara: 1) L'articolo 25, paragrafo 1, del regolamento (UE) numero 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, deve essere interpretato nel senso che: nell'ambito della valutazione della validità di un accordo attributivo di competenza, le censure vertenti sul carattere asseritamente impreciso o sbilanciato di tale accordo devono essere esaminate non già alla luce dei criteri relativi alle cause di nullità «dal punto di vista della validità sostanziale» di tale accordo, definiti dal diritto degli Stati membri in conformità a tale disposizione, bensì secondo criteri autonomi desumibili da tale articolo. 2) L'articolo 25, paragrafi 1 e 4, del regolamentonumero 1215/2012 deve essere interpretato nel senso che: un accordo attributivo di competenza in forza del quale una delle parti di quest'ultimo può adire solo il giudice da esso designato, mentre all'altra parte è consentito adire, oltre a tale giudice, qualsiasi altra autorità giurisdizionale competente, è valido, nei limiti in cui, in primo luogo, esso designi le autorità giurisdizionali di uno o più Stati che sono membri dell'Unione europea oppure parti della convenzione concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, firmata il 30 ottobre 2007 e la cui conclusione è stata approvata, a nome della Comunità europea, con la decisione 2009/430/CE del Consiglio, del 27 novembre 2008, in secondo luogo, individui elementi oggettivi sufficientemente precisi da consentire al giudice adito di stabilire se sia competente e, in terzo luogo, non sia contrario alle disposizioni degli articoli 15, 19 o 23 di tale regolamento e non deroghi a una competenza esclusiva ai sensi dell'articolo 24 di quest'ultimo.