Censurata la condotta tenuta da un istituto scolastico. Accolte le obiezioni sollevate dai genitori di un allievo portatore di handicap. La scuola dovrà rideterminare il numero di ore di sostegno per lo studente.
A portare la questione dinanzi ai magistrati amministrativi sono una madre e un padre, non soddisfatti della risposta fornita dall’istituto scolastico al figlio, portatore di handicap. Il riferimento è, nello specifico, all’insufficiente numero di ore di sostegno – solo dodici, poi portate a quindici – garantite al ragazzo. Per questa ragione, i due genitori chiedono la condanna dell’amministrazione scolastica alla immediata riformulazione del “piano educativo individualizzato”, con annessa indicazione del numero di ore di sostegno ritenute necessarie per assicurare l’inclusione scolastica dell’alunno e con conseguente attribuzione di un insegnante per il numero di ore di sostegno didattico ivi quantificate e ritenute necessarie in relazione alla gravità dell’handicap. Alla base di tale richiesta c’è un dato di fatto, secondo i genitori: «l’individuazione delle ore di sostegno» attribuite al figlio «non è stata determinata sulla base delle sue necessità e in vista di garantire lo sviluppo delle sue potenzialità nell’apprendimento, nella comunicazione e nelle relazioni, ma in ragione delle risorse a disposizione dell’istituto scolastico». Ad inchiodare la scuola è, osservano i magistrati, una relazione depositata in giudizio e rafforzata da «una certificazione attestante che il minore è portatore di handicap in situazione di gravità» e da «una ulteriore certificazione medica che evidenzia la necessità di assistenza continua, riguardo soprattutto le autonomie personali e sociali». Nonostante tutto ciò, però, l’istituto scolastico ha assegnato all’alunno solo quindici ore di sostegno. E quindi, sanciscono i giudici, le obiezioni sollevate dai due genitori sono assolutamente legittime, poiché «la quantificazione del sostegno in quindici ore settimanali (di cui tre assegnate per assenza di altro alunno), contenuta nel “piano educativo individualizzato” non appare effettuata sulla base delle specifiche esigenze e dei particolari bisogni dell’allievo, quanto sulle ragioni addotte dal dirigente scolastico», il quale ha messo nero su bianco che «in base all’organico dei docenti di sostegno attribuito a questo istituto, sono state assegnate quindici ore di sostegno settimanali» grazie alla «temporanea assenza di altro alunno» e, quindi, «con il rientro a scuola dell’alunno assente, verranno ripristinate le dodici ore», e, infine, «dato l’esiguo numero di ore che possono essere concesse, la frequenza giornaliera avrà una copertura di risorsa (sostegno/assistenza) pari a quattro ore». Peraltro, «dalla stessa relazione depositata in giudizio dall’istituto scolastico si evince», osservano i giudici, «che il “Gruppo di lavoro operativo per l’inclusione” si è limitato a prendere atto della precedente determinazione del dirigente scolastico, senza verificare l’adeguatezza delle ore di sostegno alla situazione patologica, ai bisogni e alle necessità del minore, proponendo anzi una riduzione oraria della frequenza scolastica in ragione delle ore di sostegno attribuite». Ampliando l’orizzonte oltre la specifica vicenda, poi, i magistrati amministrativi richiamano il principio secondo cui «il sostegno all’alunno in condizione di disabilità deve essere sempre garantito nella misura occorrente a permettergli di realizzare il proprio diritto all’istruzione e all’integrazione scolastica, e può quindi ben giungere, nelle situazioni di gravità, anche sino alla copertura integrale del ‘tempo scuola’, senza che possano nemmeno essere addotte, in senso contrario, esigenze organizzative o di contenimento della spesa pubblica». Tirando le somme, «né le norme di organizzazione del servizio scolastico, né tanto meno quelle sui vincoli di spesa pubblica, possono giustificare l’imposizione surrettizia di limiti generali e astratti, quale quelli evidentemente sottesi agli atti impugnati, estranei alla normativa positiva e condizionanti pregiudizievolmente il diritto all’istruzione dell’alunno affetto da grave disabilità». Anche perché «i principi costituzionali in tema di diritto alla salute e all’istruzione, oltre che di tutela dell’infanzia e della disabilità, impongono di dare una lettura sistematica alle disposizioni sulla tutela degli alunni disabili e a quelle sulla organizzazione scolastica e sulle disponibilità degli insegnanti di sostegno, nel senso che le posizioni degli alunni diversamente abili devono prevalere sulle esigenze di natura finanziaria». Ecco perché, ora, stabiliscono i giudici, l’istituto scolastico dovrà «procedere alla modifica del “piano educativo individualizzato” e all’individuazione del numero di ore di sostegno necessarie per l’alunno, previa adeguata valutazione e motivazione e tenendo conto della patologia del minore, delle sue concrete esigenze e dei suoi bisogni formativi» e «limiti di organico o di bilancio non potranno incidere su tali valutazioni e determinazioni».
TAR Lazio, sez. IV, sent., 10 febbraio 2025, numero 2914