Confisca di prevenzione: quali diritti in capo al terzo intestatario fittizio di beni?

Con informazione provvisoria numero 3/2025, le Sezioni Unite Penali forniscono la soluzione a una questione controversa attinente alla confisca di prevenzione avente ad oggetto beni ritenuti fittiziamente intestati al terzo.

È stata sottoposta all'attenzione delle Sezioni Unite Penali la seguente questione: «se, in caso di confisca di prevenzione avente ad oggetto beni ritenuti fittiziamente intestati a un terzo, quest'ultimo possa rivendicare esclusivamente l'effettiva titolarità e la proprietà dei beni confiscati ovvero sia legittimato a contestare anche i presupposti per l'applicazione della misura, quali la condizione di pericolosità, la sproporzione fra il valore del bene confiscato e il reddito dichiarato, nonché la provenienza del bene stesso». A seguito dell'analisi della disciplina di riferimento dettata dal d.lgs. 6 settembre 2011, numero 159 e dagli articolo 568, 591, comma 1, lett. a) del codice di procedura penale, le Sezioni Unite hanno statuito che: «In caso di confisca di prevenzione avente ad oggetto beni ritenuti fittiziamente intestati a un terzo, quest'ultimo può rivendicare esclusivamente l'effettiva titolarità dei beni confiscati. A tale fine può dedurre ogni elemento utile in relazione al thema probandum».

Informazione provvisoria del 27 marzo 2025, numero 3