Infortunio del minore: quale azione devono esperire i genitori per il risarcimento del danno?

Una bambina veniva travolta da un compagno presso l’asilo comunale durante un gioco su uno scivolo, riportando lesioni. I genitori chiamavano in causa la compagnia assicuratrice dell’ente pubblico (insieme a quest’ultimo), la quale eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva e l’insussistenza di azione diretta nei suoi confronti. Il Tribunale accoglieva la domanda di risarcimento danni dei genitori e l’assicurazione proponeva appello presso la Corte territoriale che rigettava l’impugnazione. La compagnia assicuratrice ricorreva pertanto in Cassazione.

I primi tre motivi di ricorso sono strettamente connessi poiché tutti vertenti sulla qualificazione del contratto di assicurazione e sui diritti e le azioni che dallo stesso, o dalla legge, derivano. La domanda dei genitori era basata sulla responsabilità ex articolo 2048 c.c., in particolare degli insegnanti e addetti all'asilo comunale dove avvenne l'incidente «per non avere adeguatamente vigilato sui bambini loro affidati…». La Cassazione sottolinea come il contratto di assicurazione tra Comune e assicuratrice era una polizza cumulativa per conto di chi spetta, ai sensi dell'articolo 1891 c.c., ossia in favore dei bambini frequentanti l'asilo; l'indennizzo quindi, per gli eventi assicurati tra cui quello avvenuto nel caso di specie, poteva essere chiesto direttamente nei confronti dell'assicurazione dai genitori dei bambini. Nel caso in esame i giudici di appello hanno ritenuto ammissibile l'azione risarcitoria (articolo 2048 c.c.) direttamente da parte dei genitori della minore nei confronti dell'impresa assicuratrice, senza che questa modalità di azione in giudizio fosse prevista da contratto, né dalla legge. Ipotesi di azione risarcitoria diretta sono previste dagli articolo 141 e 144, d.lgs. numero 209/2005 (c.d. cod. ass.). Come evidenziato dai Supremi Giudici, nella giurisprudenza della Corte vi è un precedente da ritenersi favorevole all'azione diretta fuori dalle ipotesi previste «con potenziale attinenza al caso di specie (trattasi di Cass. civ., sez. VI, 20 dicembre 2017, numero 30653). Tuttavia, nella detta fattispecie […] quella esperita dal danneggiato nei confronti della compagnia d'assicurazione era l'azione volta al riconoscimento dell'indennizzo e non l'azione risarcitoria». In conclusione, nel caso in esame risulta essere stata esperita dai genitori della minore infortunata l'azione risarcitoria su cui i giudici di merito hanno pronunciato inquadrandola nel paradigma normativo dell'articolo 2048 c.c. «al di fuori dei casi previsti dalla legge e segnatamente della previsione espressa di cui all'articolo 144 cod. ass. dell'azione risarcitoria diretta, ossia nei confronti oltre che del responsabile civile anche nei confronti dell'impresa di assicurazione».   I primi tre motivi sono dunque fondati e accolti dai Supremi Giudici.   Fonte: IUS/Responsabilità civile

Presidente Travaglino - Relatore Valle Fatti di causa Co.Anumero, nata nell'anno 2003 e, quindi, all'epoca dei fatti bambina di pochi anni di età, frequentante un asilo comunale di Barcellona Pozzo di Gotto venne, il giorno 29/03/2006, durante il gioco su uno scivolo, travolta da un coetaneo, che non si era fermato al termine dello scivolo, e riportò lesioni. I genitori della bambina, Gi.Co. e Ro.Ma., convennero in giudizio l'UNIPOLSAI Spa, quale compagnia assicuratrice dell'ente pubblico territoriale e il Comune di Barcellona Pozzo di Gotto, che pure chiese di essere autorizzato a chiamare in causa la detta assicuratrice. II giudice autorizzò la chiamata in causa ma la UNIPOLSAI Spa si costituì in giudizio in relazione alla citazione originaria dei genitori della minore ed eccepì la propria carenza di legittimazione passiva e l'insussistenza di azione diretta nei suoi confronti. Nel contraddittorio di dette parti il Tribunale, espletata l'istruttoria testimoniale e fatta svolgere consulenza medico legale di ufficio, con sentenza numero 631 del 20/06/2018, accolse la domanda nei confronti di UNIPOLSAI Spa, condannandola al pagamento di oltre ottomila Euro (8.192,54) e ponendo oltre cinquemila Euro (5.772,46 e Euro 40,50) a carico dell'ente pubblico, con maggiorazione di interessi e rivalutazione. Avverso la sentenza di primo grado propose impugnazione l'UNIPOLSAI Spa La Corte d'appello di Messina, nel ricostituito contraddittorio con il Comune, e nella contumacia dei genitori di Co.Anumero, ha rigettato l'impugnazione con la sentenza numero 413 del 24/09/2021 Avverso la sentenza della Corte territoriale ricorre con sei motivi l'UNIPOLSAI Spa Resiste con controricorso il solo Comune di Barcellona Pozzo di Gotto. Co.Anumero, divenuta maggiorenne nelle more del giudizio e alla quale il ricorso è stato notificato, è rimasta intimata. Il ricorso era stata originariamente fissato in trattazione camerale. All'adunanza del 7/10/2024 il Collegio, ritenuta sussistente questione di particolare rilievo giuridico, ha, con ordinanza interlocutoria numero 26695 del 14/10/2024, rimesso il ricorso alla pubblica udienza. Per la pubblica udienza del 13/01/2025 il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte, alle quali si è riportato nella discussione, per l'accoglimento dei primi tre motivi di ricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria. All'udienza il Procuratore generale e il difensori delle parti hanno concluso come in epigrafe e il Collegio ha riservato il deposito della sentenza nel termine di novanta giorni. Ragioni della decisione I motivi di ricorso sono i seguenti. Primo motivo, nullità della sentenza per violazione dell'articolo 112 c.p.c. omessa pronuncia in merito all'eccezione di mancata proposizione della domanda di liquidazione dell'indennizzo da parte degli originari attori nei confronti di UNIPOLSAI Spa Ai sensi dell'articolo 360, primo comma, numero 4 c.p.c., la compagnia assicuratrice impugna la sentenza nella parte in cui i giudici di secondo grado omettono completamente di esaminare, e quindi di pronunciarsi, sull'eccezione di mancata proposizione da parte degli originari attori della specifica (e necessaria) domanda di pagamento dell'indennizzo sulla base della polizza infortuni cumulativa stipulata con il Comune di Barcellona Pozzo di Gotto. Con il primo motivo di appello UNIPOLSAI aveva evidenziato che gli attori avevano agito in giudizio per ottenere il risarcimento dei danni causati alla figlia minore da fatto altrui ex articolo 2048 c.c. e non, di converso, per ottenere l'indennizzo sulla base della polizza infortuni, di conseguenza poiché a fondamento della loro domanda avevano posto il fatto illecito ex articolo 2048 c.c. e non già la polizza infortuni, gli originari attori non erano legittimati a citare direttamente in giudizio la compagnia assicuratrice. Secondo motivo nullità della sentenza per violazione dell'articolo 360, primo comma, numero 4 c.p.c. in relazione all'articolo 112 c.p.c. in quanto il giudice di secondo grado ha travalicato i confini tra il chiesto e il pronunciato sostituendo - implicitamente - d'ufficio un'azione giudiziaria diversa da quella proposta. La compagnia assicuratrice censura il medesimo capo della sentenza relativo al riconoscimento della legittimazione attiva degli attori, ma sotto un diverso profilo: la Corte territoriale nel riconoscere la legittimazione attiva dei Co. e Ma., seppur implicitamente, ha sostituito d'ufficio l'originaria domanda di risarcimento del danno ex articolo 2048 c.c. con quella diversa e mai spiegata, di pagamento diretto dell'indennizzo nei confronti di UNIPOLSAI travalicando, così i limiti imposti dall'articolo 112 c.p.c. Con il terzo motivo, rubricato violazione e falsa applicazione degli articolo 1882,1891,1905,1362,1372,2697 c.c., articolo 81 c.p.c., nonché dei principi regolanti l'operatività dei contratti di assicurazione, articolo 360, primo comma, numero 3 c.p.c. la compagnia assicuratrice impugna la sentenza nella parte in cui, contraddicendo alla volontà dei contraenti cristallizzata nella polizza assicurativa infortuni numero 27909803, ha accolto la domanda di manleva del Comune di Barcellona, riconoscendo quindi implicitamente l'operatività di una garanzia per la Responsabilità Civile Terzi in realtà non prevista. Quarto motivo, violazione e falsa applicazione degli articolo 1882,1905,1362,1372 c.c. nonché dei principi relativi alla operatività del contratto di assicurazione, ai sensi dell'articolo 360, primo comma, numero 3 c.p.c. , in quanto i giudici di appello hanno erroneamente ritenuto che costituissero oggetto di indennizzo ai sensi della polizza infortuni cumulativa anche il danno da inabilità temporanea nonché la personalizzazione del pregiudizio biologico, sebbene queste siano voci inequivocabilmente escluse dal testo contrattuale, come fatto palese dalla circostanza che esse non risultano corredate, nel contratto, dall'indicazione delle somme assicurate e del relativo premio annuale. Il quinto motivo, in relazione all'articolo 360, primo comma, numero 3, c.p.c., denuncia la violazione e falsa applicazione degli articoli 91 e segg. c.p.c. in relazione alla regolazione delle spese del primo grado di giudizio, poste per due terzi a carico di UNIPOLSAI Spa Nel proporre appello avverso la decisione di primo grado la UNIPOLSAI Spa stante la palese infondatezza e (o) inammissibilità della domanda di manleva del Comune di Barcellona Pozzo di Gotto impugnava altresì il capo della decisione di primo grado inerente il regolamento delle spese di lite del primo grado, tale specifica censura era oggetto del terzo motivo di appello della compagnia disatteso dalla Corte a seguito dell'erroneo rigetto del primo e del secondo motivo del gravame del precedente grado. Sesto motivo violazione e falsa applicazione degli articoli 91 e segg. c.p.c. nella parte in cui la Corte d'appello ha condannato UNIPOLSAI Spa al rimborso in favore del Comune di Barcellona Pozzo di Gotto delle spese e compensi del grado di appello. Dal momento che la compagnia assicuratrice non era obbligata a manlevare l'amministrazione comunale per le ipotesi di responsabilità civile ad essa imputabili, la sentenza di appello è, di conseguenza, errata e illegittima anche con riferimento alla statuizione sulle spese di lite. I primi tre motivi di ricorso possono essere congiuntamente scrutinati, in quanto strettamente connessi, poiché tutti vertenti sulla qualificazione del contratto di assicurazione e sui diritti e le azioni che da esso, o dalla legge, derivano. Il Collegio ritiene, conformemente alla richiesta del Pubblico Ministero, fondati i primi te motivi di ricorso, per le ragioni che si vanno a esporre. La domanda proposta dai genitori, Gi.Co. e Ro.Ma., della bambina rimasta infortunata nei confronti della UNIPOLSAI Spa era, come risulta dagli stralci dell'atto di citazione riprodotti, dalla compagnia assicuratrice in ricorso, in ottemperanza al disposto dell'articolo 366, primo comma, nnumero 3 e 6 c.p.c. basata sull'articolo 2048 c.c., ossia per responsabilità di dipendenti comunali, in particolare degli insegnanti e comunque degli addetti all'asilo comunale, nel quale avvenne l'incidente, per non avere adeguatamente vigilato sui bambini loro affidati e in specie su quello che non si era arrestato in tempo sullo scivolo, travolgendo la compagna di gioco Co.Anumero Il contratto di assicurazione intercorso tra il Comune di Barcellona Pozzo di Gotto e la UNIPOLSAI Spa era., e tanto è incontestato tra le parti, una polizza cumulativa per conto di chi spetta, ai sensi dell'articolo 1891 c.c ossia in favore degli alunni e comunque dei bambini frequentati l'asilo comunale, cosicché l'indennizzo per gli eventi assicurati, tra i quali astrattamente rientra quello accaduto nell'occorso, poteva essere chiesto direttamente nei confronti dell'assicurazione dai genitori dei bambini. Nella specie, viceversa, i giudici di merito hanno ritenuto ammissibile, quantomeno implicitamente, l'azione risarcitoria, ai sensi dell'articolo 2048 c.c., direttamente da parte dei genitori della bambina e nei confronti dell'assicuratrice, senza che detta modalità di esplicazione del diritto di agire in giudizio potesse ritenersi prevista, né dalla legge né, parimenti, dal contratto. Ipotesi di azione risarcitoria diretta sono previste dall'articolo 141 e dall'144 del D.Lgs. numero 209 del 2005 cd cod. ass. Invero, nella giurisprudenza di questa Corte è rinvenibile almeno un precedente che sembra possa ritenersi favorevole all'azione diretta, al di fuori di dette ipotesi normativamente previste e con potenziale attinenza al caso di specie (trattasi di Cass. numero 30653 del 20/12/2017 Rv. 646759 - 01). Tuttavia, nella detta fattispecie, come risulta dalla lettura della motivazione dell'ordinanza richiamata, quella esperita dal danneggiato nei confronti della compagnia d'assicurazione era l'azione volta al riconoscimento dell'indennizzo e non l'azione risarcitoria. Viceversa, nel caso in esame risulta essere stata esperita dai genitori della minore infortunata l'azione risarcitoria e non quella volta alla corresponsione dell'indennizzo e su di essa i giudici di merito hanno pronunciato inquadrandola nel paradigma normativo dell'articolo 2048 c.c. ma sulla base di un erroneo riconoscimento, al di fuori dei casi previsti dalla legge e segnatamente della previsione espressa di cui all'articolo 144 del cod. ass. dell'azione risarcitoria diretta, ossia nei confronti oltre che del responsabile civile anche nei confronti dell'impresa di assicurazione. A tanto consegue che i primi tre motivi di ricorso sono pertanto, fondati. I motivi seguenti, ossia il quarto, il quinto e il sesto sono assorbiti, poiché il quarto comporta l'esame del contenuto delle previsioni contrattuali e deve, dunque, essere rimesso alla valutazione del giudice di merito d'appello e i restanti due sono attinenti esclusivamente al tema delle spese e dunque dipendenti dall'eventuale diverso esito dei giudizi di merito. Il ricorso è accolto. La sentenza impugnata è, pertanto cassata e la causa deve essere rimessa, per un nuovo esame, sulla base dell'affermazione relativa all'insussistenza dell'azione risarcitoria diretta da parte del danneggiato al di fuori dei casi specificamente ed espressamente previsti dalla legge e della spettanza, nel caso in esame, dell'azione diretta al conseguimento dell'indennizzo, alla Corte d'appello di Messina, in diversa composizione, alla quale è demandato di provvedere anche alle spese di questa fase di legittimità. Infine, per la natura della causa petendi va di ufficio disposta l'omissione, in caso di diffusione, delle generalità e degli altri dati identificativi degli attori originari Gi.Co. e Ro.Ma., oltre che della vittima dell'infortunio, Co.Anumero, ai sensi dell'articolo 52 del D.Lgs. 30 giugno 2003, numero 196. P.Q.M. La Corte accoglie il primo, il secondo e il terzo motivo di ricorso, assorbiti i restanti; cassa la sentenza in relazione ai motivi accolti; rinvia alla Corte di appello di Messina in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.