La Consulta ammette la persona singola all’adozione “piena” di un minore straniero

Eliminato dalla Corte Costituzionale il divieto, per la persona singola, di accedere all’adozione internazionale. D’ora in poi, il singolo, non coniugato, se residente in Italia, potrà chiedere al Tribunale per i minorenni una dichiarazione di idoneità ed avviare la procedura dell’adozione internazionale.

La questione sollevata dal remittente: diritti inviolabili e rispetto della vita privata La ricorrente, cittadina italiana, censura gli articolo 29 bis, comma 1, e 30 comma 1, l. 184 del 1983, che disciplinano l'avvio della procedura di adozione internazionale, ritenendoli in contrasto con gli articolo 2 (diritti inviolabili dell'individuo) e 117, comma 1(poteri del legislatore ordinario) Cost., in relazione, quest'ultimo, all'art 8 CEDU, sul diritto al rispetto della vita privata.              I precedenti: qualche apertura verso l'eliminazione del divieto? Nel medesimo procedimento, poi riassunto, era stata sollevata analoga questione di legittimità che la Corte aveva, tra l'altro, dichiarato inammissibile, essendo carente l'illustrazione delle ragioni di contrasto delle disposizioni censurate. Precedentemente, la Corte Costituzionale (Corte cost 16 maggio 1994 numero 183) aveva ritenuto infondata la questione di legittimità dell'articolo 6, comma 1, l. 184 del 1983, con riguardo all'articolo 6 della Convenzione di Strasburgo del 1967, sull'adozione di minori, ratificata dall'Italia con l. numero 357 del 1974, ove si attribuiva agli Stati aderenti la facoltà di ammettere persone singole all'adozione. Osservava peraltro la Consulta che un intervento del legislatore, in tal senso, non sarebbe stato in contrasto con la Costituzione. A sua volta, la Cassazione (Cass. 18 marzo 2006 numero 6078), mentre escludeva, allo stato della legislazione, la possibilità, per una donna di doppia cittadinanza italiana e rumena, di far valere un'adozione di minore, già disposta in Romania, affermava che la questione doveva essere risolta dal legislatore. Va infine ricordata, seppur in parte eccentrica rispetto alla problematica trattata, Cass. SU 20 aprile 2021 numero 9006, che ha riconosciuto la validità in Italia di un adption order, relativo ad un'adozione “piena” di minore, disposta da un giudice straniero (Stato di New York) a favore di due uomini, con il consenso dei genitori biologici. Prospettiva storica: l'evoluzione verso la scelta dei coniugi adottanti, con esclusione della persona singola La sentenza tratta dell'adozione ordinaria, spesso corrispondente all'interesse dell'adottante più che a quello dell'adottato, e all'epoca rivolta anche ai minori, la quale non scioglieva i legami con la famiglia di origine e richiedeva il consenso dei genitori, e l'adozione (allora speciale), rivolta ai bambini in abbandono, nel senso più ampio dell'assenza di assistenza materiale e morale da parte dei genitori e parenti prossimi. Ricorda la Consulta che, per un certo periodo, vi fu una coesistenza dei due istituti: solo con la l. numero 184 del 1893 si attuò una netta distinzione tra adozione di maggiorenni e adozione (non più speciale) per i minori abbandonati. Si giustificava la scelta esclusiva dei coniugi adottanti, nella considerazione delle gravi vicende che avevano condotto alla dichiarazione di adottabilità dei fanciulli, i quali meritavano un ambiente il più possibile armonioso ed adeguato al loro sviluppo psicofisico. Anche le successive modifiche alla l. 184 non misero mai in discussione tale scelta. Le rare eccezioni: adozione in casi particolari, morte o incapacità dei coniugi ovvero separazione di entrambi nel periodo di affidamento preadottivo La pronuncia in esame considera alcune rarissime situazioni, in cui il legislatore rinuncia alla scelta dell'adozione da parte di coniugi. Così l'adozione in casi particolari (articolo 44 l.184) per minori disabili ed orfani o per i quali non è possibile l'affidamento preadottivo (adottante potrà essere la persona singola). Così la sopravvenuta morte o incapacità di uno dei coniugi ovvero la separazione personale tra essi, durante l'affidamento preadottivo (prevista, anche in tali casi, l'adozione del singolo). L'esclusione della persona singola dall'adozione Internazionale viola l'articolo 8 CEDU (rispetto della vita privata) coordinato all'articolo 2 Cost.? Richiama la Consulta l'ampia giurisprudenza della Corte EDU sull'articolo 8: diritto al rispetto della vita privata, anche come facoltà di autodeterminazione dell'individuo che sceglie di essere genitore, anche se non si potrebbe parlare di un vero e proprio diritto alla genitorialità (ad es. Corte EDU 16 gennaio 2018, L. c. Romania; 17 aprile 2018, L. c. Ucraina; 27 maggio 2021, S. R. c. Italia), in relazione a disposizioni normative ritenute irragionevoli e non proporzionate all'obiettivo da conseguire: appare necessaria “una ponderazione”, anche con riferimento al figlio potenziale, tenendo conto dell'esigenza di questo, e dell'interesse di chi aspira alla genitorialità. La norma, dunque, indicherebbe il diritto alla vita privata, come libertà di autodeterminazione, interesse a realizzare le proprie aspirazioni alla genitorialità, e, in particolare, ad adottare un minore straniero. Scopo dell'adozione internazionale - continua la Consulta – è di accogliere in Italia minori stranieri abbandonati, assicurando loro un ambiente stabile ed armonioso: il divieto insuperabile per il singolo non risponde ad una accettabile esigenza sociale ed esprime un'interferenza non necessaria. Inoltre - sostiene la sentenza - il divieto non è più funzionale all'esigenza di assicurare la più ampia tutela giuridica al minore: nel nostro ordinamento la riforma del 2012-2013 ha costituito un unico status per tutti i figli, all'interno o fuori del matrimonio, come chiaramente indicato dall'articolo 315 c.c. Né si potrebbe escludere aprioristicamente che la persona singola sia in grado di assicurare al minore un ambiente stabile ed armonico: tale esclusione potrebbe incidere negativamente sulla possibilità del minore (e in particolare di quello straniero, residente all'estero) di superare la condizione di abbandono (in tal senso la sentenza richiama il fenomeno della caduta, da alcuni anni, delle richieste di adozione internazionale). In ogni caso l'interesse del minore sarebbe preservato dalla verifica giudiziale relativa alla concreta idoneità dell'adottante: tra l'altro, l'esame del suo profilo affettivo ed educativo, e magari dell'esistenza di una rete familiare che potrebbe costituire un valido supporto. Conclusioni: il divieto dell'adozione internazionale da parte del singolo è costituzionalmente illegittimo e va espunto dal nostro ordinamento Dunque, alla fine, il divieto assoluto (salvo le limitatissime eccezioni che si sono ricordate) all'adozione internazionale da parte del singolo, determina – secondo la Consulta - una lesione della vita privata e dell'autodeterminazione orientata a una genitorialità, nella specie ispirata ad un principio di solidarietà sociale, volta ad accogliere in Italia il minore straniero, superando la sua condizione di abbandono. Gli effetti: non occorre alcun intervento normativo a seguito della pronuncia in esame A differenza di altri casi in cui una sentenza della Corte Costituzionale, pur dichiarando l'illegittimità di una norma, richiederebbe comunque un intervento normativo (così Corte Cost. 22 novembre 2013 numero 278, sulla possibilità del figlio di riconoscere la madre che non ha consentito di essere nominata nell'atto di nascita) o l'apprestamento di strutture idonee (così Corte cost 18 luglio 2024 numero 135, sul fine vita). Ciò nella specie non accade. Dopo la sentenza in esame, la donna o l'uomo che aspiri all'adozione internazionale dovrà semplicemente chiedere al Tribunale per i minorenni di sua residenza la dichiarazione di idoneità e, una volta ottenutala, avviare la relativa procedura. I limiti posti dalla sentenza e le possibili conseguenze di essa La sentenza in esame sente il bisogno di porre limiti al contenuto della dichiarazione di incostituzionalità: così, in relazione alla questione prospettata, intende pronunciarsi solo sull'adozione internazionale e non su quella interna. Aggiunge trattando di persona non coniugata, che non ci si riferisce alla parte di un'unione civile. È indubbio, peraltro, che la sentenza apra una breccia nella normativa che essa stessa giudica troppo rigorosa e inadeguata. È facile prevedere che, su tale falsariga, potrebbero indirizzarsi varie questioni alla Consulta: ad esempio, quella relativa ad una persona singola (donna o uomo), con riguardo ad un minore italiano o straniero, in abbandono in Italia, ovvero a coppie non coniugate, ma conviventi, di sesso diverso od uguale, o parti di un'unione civile. Il futuro ci dirà quale sarà, in tali casi, l'atteggiamento della Corte Costituzionale.