La natura della “perizia contrattuale” all’attenzione delle Sezioni Unite: figura autonoma o species dell’arbitrato libero?

La terza sezione della Suprema Corte ha disposto la trasmissione del ricorso alla Prima Presidente per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite della questione di massima di particolare importanza relativa alla natura della perizia contrattuale, e in particolare, alla possibilità di configurarla in termini autonomi, ovvero quale “species” dell’arbitrato libero.

Un' impresa individuale ricorre, sulla base di quattro motivi, per la cassazione della sentenza con la quale la Corte d'appello di Venezia, ha confermato l'accoglimento della domanda, proposta da una compagnia assicurativa, volta alla declaratoria della inoperatività della polizza assicurativa sottoscritta dalla ricorrente, anche in ragione della prescrizione del diritto all'indennizzo. La rilevanza dei motivi di gravame attiene essenzialmente alla individuazione dei criteri interpretativi del contratto di assicurazione al cui interno le parti intendano comporre anche un patto di perizia contrattuale. Ne deriva la necessaria riflessione sulla natura della perizia contrattuale e, in particolare, sulla sua configurabilità come istituto “autonomo” distinto dall'arbitrato, nonché, di riflesso, sugli effetti, sostanziali e processuali, destinati a scaturire dalla presenza di un patto di perizia contrattuale in un contratto di assicurazione danni. L'oggetto scriminante è la risoluzione di questioni prettamente tecniche e dunque aventi esclusiva finalità estimativa (relativa al quantum), nel qual caso si parla di perizia contrattuale, oppure di questioni prettamente giuridiche con finalità transattiva della controversia (relativa sia all'an che al quantum), nel qual caso si parla di arbitrato irrituale o libero (come peraltro sostenuto nei motivi di gravame dalla ricorrente nel caso de quo). Le divergenti posizioni della giurisprudenza di legittimità sul tema e influenze della dottrina Nell'ordinanza interlocutoria in commento, si dà atto di un contrasto nella giurisprudenza di legittimità in ordine alla natura e alla disciplina applicabile alla figura c.d. della perizia contrattuale, non disciplinata dalla legge ma definibile come atto di natura negoziale atipico, sviluppatosi nella prassi assicurativa. Secondo un orientamento consolidato, questa Corte differenzia i due atti negoziali affermando che la perizia contrattuale e l'arbitrato libero sono istituti diversi, perché il primo non decide la controversia ma fissa, contrattualmente ed in base a criteri meramente tecnici, solo il quantum della controversia; mentre il secondo istituto è sostanzialmente un arbitrato vero e proprio e decide sull'intera controversia. Da ultimo, invero, la differenza tra perizia contrattuale (figura atipica) ed arbitrato è ben descritta da una recente massima della Suprema Corte di Cassazione (Cass. numero 28511/2018), secondo cui la perizia contrattuale esula sia dall'arbitraggio che dall'arbitrato (rituale od irrituale) se viene negozialmente conferito al terzo, non già il compito di definire le contestazioni insorte o che possono insorgere tra le parti in ordine al rapporto giuridico, ma la semplice formulazione di un apprezzamento tecnico che esse si impegnano ad accettare come diretta espressione della loro determinazione volitiva, evidenziando che non sono applicabili le norme relative all'arbitrato. Tuttavia, con successive pronunce, la stessa giurisprudenza della Corte ha messo in discussione ciò che nel tempo era considerato un vero e proprio ius receptum sul tema, rimarcando, invece, profili di affinità “funzionale” ed “effettuale” tra le due figure. Tale influenza interpretativa, deriva da una autorevole parte della dottrina che riconduce la perizia contrattuale nell'ambito dell'arbitrato, valorizzando il comune profilo funzionale, ravvisato nella risoluzione di una controversia. In altri termini la perizia contrattuale, quale peculiare forma di arbitrato, si connoterebbe solo per l'oggetto della cognizione degli arbitri riguardante una questione non giuridica, ma esclusivamente tecnica, rilevando comunque in entrambi i casi il profilo del conferimento del mandato ad un terzo per la composizione della lite, attuando una sostanziale parità sul piano della disciplina applicabile rispetto a quella dell'arbitrato libero. A tali conclusioni similari perviene appunto quella giurisprudenza di legittimità, che indica la perizia contrattuale non come istituto autonomo ma come una particolare figura di arbitrato definito, da una parte di giurisprudenza, «tecnico», e cioè quella fattispecie negoziale, assimilabile all'arbitrato libero, diretta ad eliminare, su basi transattive o conciliative, una controversia insorta tra le parti mediante mandato conferito ad un terzo, differenziandosene soltanto per lo speciale oggetto del contrasto, che attiene ad una questione tecnica, non già per gli effetti, posto che, in entrambi i casi, il contrasto è risolto dal terzo con la creazione di un nuovo assetto di interessi, che le parti si obbligano preventivamente a rispettare. E tale affinità delle due fattispecie, secondo la dottrina già richiamata, poi ripresa anche dalla giurisprudenza di legittimità, si configura ulteriormente nella necessità di ravvisare, in entrambi i casi, la temporanea rinunzia alla tutela giurisdizionale dei diritti nascenti dal rapporto contrattuale, fino alla definizione arbitrale della controversia. Le opzioni ermeneutiche affidate alla risoluzione delle SS. UU. Stante l'incertezza interpretativa sopra esaminata, il Collegio rinvia la causa alla Prima Presidente per l'eventuale assegnazione alle Sezioni Unite, le quali, dovranno pronunciarsi sul contrasto interpretativo, sopra descritto, sorto, in seno alla corte di legittimità, con riguardo alla natura della perizia contrattuale e al rapporto tra perizia contrattuale e arbitrato irrituale; e dunque se la prima sia istituto autonomo oppure rientri nell'ambito di operatività dell'arbitrato libero. E sulla base dell'interpretazione ritenuta corretta, dovranno esprimersi anche sulle ricadute in termini di effetti sostanziali e processuali e di disciplina applicabile alla fattispecie dedotta in giudizio.

Presidente De Stefano - Relatore Guizzi Il testo integrale della pronuncia sarà disponibile a breve.