La natura della “perizia contrattuale” all’attenzione delle Sezioni Unite: figura autonoma o species dell’arbitrato libero?

La terza sezione della Suprema Corte ha disposto la trasmissione del ricorso alla Prima Presidente per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite della questione di massima di particolare importanza relativa alla natura della perizia contrattuale, e in particolare, alla possibilità di configurarla in termini autonomi, ovvero quale “species” dell’arbitrato libero.

Un' impresa individuale ricorre, sulla base di quattro motivi, per la cassazione della sentenza con la quale la Corte d'appello di Venezia, ha confermato l'accoglimento della domanda, proposta da una compagnia assicurativa, volta alla declaratoria della inoperatività della polizza assicurativa sottoscritta dalla ricorrente, anche in ragione della prescrizione del diritto all'indennizzo. La rilevanza dei motivi di gravame attiene essenzialmente alla individuazione dei criteri interpretativi del contratto di assicurazione al cui interno le parti intendano comporre anche un patto di perizia contrattuale. Ne deriva la necessaria riflessione sulla natura della perizia contrattuale e, in particolare, sulla sua configurabilità come istituto “autonomo” distinto dall'arbitrato, nonché, di riflesso, sugli effetti, sostanziali e processuali, destinati a scaturire dalla presenza di un patto di perizia contrattuale in un contratto di assicurazione danni. L'oggetto scriminante è la risoluzione di questioni prettamente tecniche e dunque aventi esclusiva finalità estimativa (relativa al quantum), nel qual caso si parla di perizia contrattuale, oppure di questioni prettamente giuridiche con finalità transattiva della controversia (relativa sia all'an che al quantum), nel qual caso si parla di arbitrato irrituale o libero (come peraltro sostenuto nei motivi di gravame dalla ricorrente nel caso de quo). Le divergenti posizioni della giurisprudenza di legittimità sul tema e influenze della dottrina Nell'ordinanza interlocutoria in commento, si dà atto di un contrasto nella giurisprudenza di legittimità in ordine alla natura e alla disciplina applicabile alla figura c.d. della perizia contrattuale, non disciplinata dalla legge ma definibile come atto di natura negoziale atipico, sviluppatosi nella prassi assicurativa. Secondo un orientamento consolidato, questa Corte differenzia i due atti negoziali affermando che la perizia contrattuale e l'arbitrato libero sono istituti diversi, perché il primo non decide la controversia ma fissa, contrattualmente ed in base a criteri meramente tecnici, solo il quantum della controversia; mentre il secondo istituto è sostanzialmente un arbitrato vero e proprio e decide sull'intera controversia. Da ultimo, invero, la differenza tra perizia contrattuale (figura atipica) ed arbitrato è ben descritta da una recente massima della Suprema Corte di Cassazione (Cass. n. 28511/2018), secondo cui la perizia contrattuale esula sia dall'arbitraggio che dall'arbitrato (rituale od irrituale) se viene negozialmente conferito al terzo, non già il compito di definire le contestazioni insorte o che possono insorgere tra le parti in ordine al rapporto giuridico, ma la semplice formulazione di un apprezzamento tecnico che esse si impegnano ad accettare come diretta espressione della loro determinazione volitiva, evidenziando che non sono applicabili le norme relative all'arbitrato. Tuttavia, con successive pronunce, la stessa giurisprudenza della Corte ha messo in discussione ciò che nel tempo era considerato un vero e proprio ius receptum sul tema, rimarcando, invece, profili di affinità “funzionale” ed “effettuale” tra le due figure. Tale influenza interpretativa, deriva da una autorevole parte della dottrina che riconduce la perizia contrattuale nell'ambito dell'arbitrato, valorizzando il comune profilo funzionale, ravvisato nella risoluzione di una controversia. In altri termini la perizia contrattuale, quale peculiare forma di arbitrato, si connoterebbe solo per l'oggetto della cognizione degli arbitri riguardante una questione non giuridica, ma esclusivamente tecnica, rilevando comunque in entrambi i casi il profilo del conferimento del mandato ad un terzo per la composizione della lite, attuando una sostanziale parità sul piano della disciplina applicabile rispetto a quella dell'arbitrato libero. A tali conclusioni similari perviene appunto quella giurisprudenza di legittimità, che indica la perizia contrattuale non come istituto autonomo ma come una particolare figura di arbitrato definito, da una parte di giurisprudenza, «tecnico», e cioè quella fattispecie negoziale, assimilabile all'arbitrato libero, diretta ad eliminare, su basi transattive o conciliative, una controversia insorta tra le parti mediante mandato conferito ad un terzo, differenziandosene soltanto per lo speciale oggetto del contrasto, che attiene ad una questione tecnica, non già per gli effetti, posto che, in entrambi i casi, il contrasto è risolto dal terzo con la creazione di un nuovo assetto di interessi, che le parti si obbligano preventivamente a rispettare. E tale affinità delle due fattispecie, secondo la dottrina già richiamata, poi ripresa anche dalla giurisprudenza di legittimità, si configura ulteriormente nella necessità di ravvisare, in entrambi i casi, la temporanea rinunzia alla tutela giurisdizionale dei diritti nascenti dal rapporto contrattuale, fino alla definizione arbitrale della controversia. Le opzioni ermeneutiche affidate alla risoluzione delle SS. UU. Stante l'incertezza interpretativa sopra esaminata, il Collegio rinvia la causa alla Prima Presidente per l'eventuale assegnazione alle Sezioni Unite, le quali, dovranno pronunciarsi sul contrasto interpretativo, sopra descritto, sorto, in seno alla corte di legittimità, con riguardo alla natura della perizia contrattuale e al rapporto tra perizia contrattuale e arbitrato irrituale; e dunque se la prima sia istituto autonomo oppure rientri nell'ambito di operatività dell'arbitrato libero. E sulla base dell'interpretazione ritenuta corretta, dovranno esprimersi anche sulle ricadute in termini di effetti sostanziali e processuali e di disciplina applicabile alla fattispecie dedotta in giudizio.

Presidente De Stefano - Relatore Guizzi Rilevato che - l'impresa individuale OREFICERIA Sa. di Sa.Ja. (d'ora in poi, OREFICERIA Sa. ) ricorre, sulla base di quattro motivi, per la cassazione della sentenza n. 3065/20, del 25 novembre 2020, della Corte d'Appello di Venezia, che - nel respingerne il gravame avverso l'ordinanza resa in data 1 agosto 2018 dal Tribunale di Padova, ai sensi dell'articolo 702-ter, comma 5, cod. proc. civ. - ha confermato l'accoglimento della domanda, proposta da GREAT LAKES REINSURANCE S.E. (d'ora in poi, Great Lakes ), volta alla declaratoria della inoperatività della polizza assicurativa sottoscritta dall'OREFICERIA Sa., anche in ragione della prescrizione del diritto all'indennizzo; - riferisce, in punto di fatto, l'odierna ricorrente che Great Lakes - dopo averle negato il pagamento dell'indennizzo contrattualmente stabilito dalla polizza (decorrente dal 23 marzo 2010 fino al 23 marzo 2011), richiesto da essa OREFICERIA Sa., per aver subito, in data 20 novembre 2010, una rapina a mano armata - si rivolgeva all'autorità giudiziaria, perché fosse dichiarata l'inoperatività della polizza; - a fondamento di tale domanda, l'allora attrice innanzitutto eccepiva, come detto, l'intervenuta prescrizione del credito indennitario, atteso che i soli atti interruttivi sarebbero stati compiuti da Sa.Iv. allorché non era più titolare dell'Oreficeria Sa., avendo egli donato l'azienda alla figlia Sa.Ja. in data 25 febbraio 2011, tra l'altro nel corso delle operazioni peritali poste in essere dai liquidatori incaricati dall'assicurazione; - inoltre, Great Lakes eccepiva la decadenza dell'assicurata dal diritto all'indennizzo, per non essere stato adempiuto sia l'obbligo (previsto dall'articolo 2 del contratto) di produrre la documentazione rilevante per la valutazione del danno, sia quello di procedere alla denuncia del sinistro nelle ventiquattro ore successive (come sancito dall'articolo 7 del contratto); - si costituiva in giudizio la convenuta, non solo per resistere all'avversaria domanda, ma anche per chiedere - in via di riconvenzione - il pagamento dell'indennizzo, eccependo, comunque, pregiudizialmente, il difetto di giurisdizione, avendo le parti rinunciato alla tutela giurisdizionale, per devolverla ad un collegio arbitrale, in forza di quanto previsto dagli articolo 10 e 11 del contratto; - nel merito, contestava le affermazioni relative all'intervenuta prescrizione e decadenza del diritto azionato; - accolta integralmente dal primo giudice la domanda di Great Lakes, avverso tale decisione esperiva gravame la convenuta soccombente; - il giudice d'appello, tuttavia, lo respingeva, confermando il rigetto dell'eccezione di difetto di giurisdizione, ritenendo, nel merito, assorbente la declaratoria di prescrizione del diritto, che ribadiva, senza pronunciarsi sui motivi attinenti all'inadempimento della assicurata e alla decadenza dal diritto all'indennizzo; - rilevava, infatti, che - subentrata Sa.Ja. al padre nella titolarità dell'Oreficeria, in virtù della donazione del 25 febbraio 2011 - la stessa non ha mai posto in essere, da quella data, alcun atto interruttivo della prescrizione , irrilevanti essendo quelli di Sa.Iv., non potendo costui esercitare dal giorno della donazione tutti i diritti nascenti dal contratto , di talché, la chiamata di perizia contrattuale effettuata da Sa.Ja. il 1 marzo 2017 risultava avvenuta a diritto già prescritto ; - avverso la sentenza della Corte lagunare ha proposto ricorso per cassazione l'OREFICERIA Sa., sulla base - come già detto - di quattro motivi; - il primo motivo denuncia - ex articolo 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. - violazione o falsa applicazione degli articolo 1362 e ss. cod. civ., censurando la sentenza impugnata là dove ha affermato che quello indicato dalle parti agli articolo 10 e 11 non si configura come arbitrato rituale , bensì come perizia contrattuale, essendo stato demandato dalle stesse, ai periti, il compito di decidere, solo in caso di disaccordo sulla individuazione e quantificazione del danno senza alcuna definitiva rinuncia ad esercitare i propri diritti avanti al giudice ordinario ; - tale conclusione, tuttavia, sarebbe stata assunta in contrasto con i canoni legali di ermeneutica contrattuale, a cominciare da quello che impone di ricostruire la comune intenzione delle parti, da ricostruire senza intendere in senso assoluto il carattere prioritario dell'elemento letterale; - in particolare, il giudice d'appello non avrebbe considerato il comportamento tenuto uniformemente dalle parti successivamente al contratto ovvero in sede di esecuzione , giacché Great Lakes partecipava, senza nulla opporre né contestare, al procedimento concluso con verbale finale del 25.09.2015 ove il collegio non si limitava ad accertamenti in ordine al quantum del danno lamentato ma procedeva a verifiche in ordine all'an , e ciò sia confermando le modalità del sinistro , sia effettuando accertamenti in ordine agli adempimenti prescritti, senza alcuna previsione di inefficacia o decadenza ; - analogamente, nella stessa prospettiva, ovvero quella della valutazione del comportamento successivo delle parti, rilievo prorompente assumerebbe, secondo la ricorrente, quello tenuto da Great Leakes nel presente giudizio (in particolare, nelle note conclusive di primo grado), avendo sostenuto che il verbale che ha definito la perizia costituisce un lodo irrituale poiché i Periti, nel rispondere ai quesiti loro demandati, hanno affrontato e risolto questioni di natura giuridica, come: a) indagare sulle circostanze di tempo e di luogo e sulle modalità del sinistro; b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avevano mutato il rischio e non erano state comunicate; c) verificare se l'assicurato ha adempiuto agli obblighi di cui all'articolo 7 ; - d'altra parte, il giudice d'appello avrebbe pure disatteso il criterio dell'interpretazione complessiva delle clausole, ex articolo 1363 cod. civ., attribuendo rilievo unicamente all'articolo 10 del contratto, senza considerare il successivo articolo 11 che specifica dettagliatamente il mandato dei periti liquidatori chiamati a risolvere anche questioni giuridiche , ovvero quello sopra appena indicate sub a), b) e c); - il secondo motivo denuncia - ex articolo 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. - violazione o falsa applicazione degli articolo 824-bis cod. proc. civ. e 1372 cod. civ., nonché dell'articolo 100 cod. proc. civ., censurando la sentenza impugnata là dove afferma che la causa instaurata da Great Lakes volta all'accertamento della prescrizione del diritto di Sa.Ja. non rappresenta, peraltro, all'evidenza, alcuna forma di impugnazione della pronuncia resa dagli arbitri in ordine all'impossibilità di quantificare il danno per difetto di corretta e completa documentazione dello stesso , così come neppure risulta alcuna impugnazione da parte di Gioielleria Sa. ; - secondo l'odierna ricorrente, a prescindere dalla riconduzione del verbale finale del collegio arbitrale a un lodo o una perizia contrattuale, esso non sarebbe opponibile alla Oreficeria Sa. di Sa.Ja., perché del relativo procedimento non era stata parte, donde l'assenza di legittimazione ad impugnarlo; - difatti, se gli atti posti in essere da Sa.Iv., dopo la donazione dell'azienda alla figlia, non rilevano ai fini dell'interruzione della prescrizione del diritto all'indennizzo, tale irrilevanza - sostiene la ricorrente - deve necessariamente intendersi a 360 gradi, sia a vantaggio che a svantaggio della donataria , ovvero anche in termini di inopponibilità degli esiti del procedimento suddetto; - con il terzo motivo si censura la sentenza impugnata là dove - alla luce della conferma della statuizione relativa alla maturata prescrizione - ha ritenuto assorbite le doglianze dell'allora appellante concernenti il supposto inadempimento di essa OREFICERIA Sa. agli obblighi di cui agli articolo 2 e 7 del contratto; - il giudice d'appello, così provvedendo, non sarebbe incorso - alla stregua della giurisprudenza di questa Corte - in un'omissione di pronuncia su tali doglianze, bensì in una decisione implicita delle stesse mediante assorbimento , sicché esso si sarebbe pronunciato su questioni che non poteva conoscere in quanto espressamente devolute dalla parti al collegio arbitrale ; - solo a quest'ultimo, infatti, spettava, come detto: verificare se l'assicurato ha adempiuto agli obblighi di cui all'articolo 7 , nonché verificare l'esistenza, la qualità e quantità delle cose assicurate (rubate e non rubate, danneggiate e non danneggiate) ; - infine, il quarto motivo denuncia - ex articolo 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. - violazione o falsa applicazione degli articolo 2935 e 2952 cod. civ., censurando la sentenza impugnata là dove ha confermato la prescrizione del diritto all'indennizzo; - nel premettere come i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivano - ai sensi dell'articolo 2952, comma 2, cod. civ. - in due anni, la ricorrente richiama il principio giurisprudenziale secondo cui la previsione di una perizia contrattuale comporta la sospensione della prescrizione durante lo svolgimento delle operazioni peritali, sempre che il sinistro sia stato denunciato entro il termine di prescrizione del diritto all'indennizzo; - ciò premesso, la ricorrente rileva che, al momento della denuncia del sinistro (il 20 novembre 2010), il titolare di OREFICERIA Sa. era Sa.Iv., il quale denunciava tempestivamente il sinistro (il 22 novembre 2010), circostanza di per sé sufficiente a ritenere che non sia intervenuta alcuna prescrizione del diritto quando, nel 2016, la figlia Sa.Ja., successivamente subentrata nella titolarità dell'azienda, partecipava al procedimento di mediazione ex adverso attivato e poi, nel 2017, invitava controparte a formare il collegio arbitrale ; - deduce, inoltre, ad abundantiam la ricorrente che all'epoca del trasferimento dell'azienda a Sa.Ja. (ovvero, il 25 febbraio 2011) erano in corso le operazioni peritali di accertamento del danno da parte del tecnico incaricato dall'assicuratore , sicché, nella denegata non creduta ipotesi in cui si volesse riconoscere efficacia sospensiva del termine prescrizionale alla denuncia del sinistro dell'assicurato si dovrebbe quantomeno riconoscere tale effetto al conferimento di incarico da parte dell'assicuratore , trattandosi di operazione funzionale al raggiungimento dell'accordo di cui all'articolo 10 del contratto di assicurazione ; - di conseguenza, alla luce di quanto osservato, la ricorrente ritiene che il termine prescrizionale del diritto azionato da Oreficeria Sa. non abbia mai iniziato a decorrere (se non da quando, nel 2016, l'assicuratore metteva in dubbio, per la prima volta, la debenza dell'indennizzo) , sicché merita censura la sentenza impugnata che, all'esatto opposto, afferma che la 'chiamata' di perizia contrattuale effettuata da Sa.Ja. il 1 marzo 2017 risulta effettuata a diritto già prescritto ; - ha resistito all'avversaria impugnazione, con controricorso, Great Lakes, chiedendo che la stessa sia dichiarata inammissibile - anche sotto il profilo del difetto della sommaria esposizione dei fatti di causa - o, comunque, rigettata; - la trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell'articolo 380-bis.1 cod. proc. civ.; - il Collegio si è riservato il deposito nei successivi sessanta giorni; Considerato che: - i motivi di ricorso sollecitano una riflessione sulla natura della perizia contrattuale (e, in particolare, sulla sua configurabilità come istituto autonomo , distinto dall'arbitraggio e, soprattutto, ai fini che qui interessano, dall'arbitrato), nonché, di riflesso, sugli effetti, sostanziali e processuali, destinati a scaturire dalla presenza di un patto di perizia contrattuale in un contratto di assicurazione danni; - con affermazione consolidata, questa Corte assume che la perizia contrattuale e l'arbitrato libero sono istituti ben diversi, perché il primo non decide la controversia ma fissa soltanto contrattualmente, ed in base a criteri meramente tecnici, un elemento della controversia, mentre il secondo istituto è sostanzialmente un arbitrato vero e proprio, perché gli arbitri liberi decidono la controversia non diversamente da quello che fanno gli arbitri rituali o formali, sia pure con talune differenze (così, quale pronuncia capofila, Cass. Sez. 2, sent. 30 giugno 1962, n. 1679, Rv. 252668-01; analogamente, Cass. Sez. 2, sent. 6 giugno 1964, n. 1393, Rv. 301974-01; Cass. Sez. 1, sent. 25 marzo 1965, n. 494, Rv. 310886-01; Cass. Sez. 2, sent. 29 luglio 1965, n. 1827, Rv. 313481-01; Cass. Sez. 2, sent. 22 agosto 1966, n. 2268, Rv. 324418-01; Cass. Sez. 3, sent. 6 giugno 1975, n. 2273, Rv. 376092-01; Cass. Sez. 1, sent. 11 novembre 1976, n. 4151, Rv. 382826-01; Cass. Sez. 1, sent. 14 giugno 1979, n. 3348, Rv. 399746-01; Cass. Sez. 1, sent. 17 novembre 1982, n. 6162, Rv. 423845-01; Cass. Sez. 3, sent. 18 febbraio 1998, n. 1721, Rv. 512751-01; Cass. Sez. 1, sent. 29 ottobre 1999, n. 12155, Rv. 530831-01; Cass. Sez. 3, sent. 21 maggio 1999, n. 4954, Rv. 526501-01Cass. Sez. 1, sent. 18 febbraio 2000, n. 1821, Rv. 534031-01; Cass. Sez. 2, sent. 26 aprile 2002, n. 6087, Rv. 554017-01; Cass. Sez. 3, sent. 24 maggio 2004, n. 9996, Rv. 573091-01; Cass. Sez. 3, ord. 8 novembre 2018, n. 28511, Rv. 651576-01); - tuttavia tale distinzione, all'apparenza avente valore di vero e proprio ius receptum , oltre ad essere messa in discussione da varia - e autorevole - dottrina, non risulta, invero, così netta nemmeno nella stessa giurisprudenza di questa Corte, che rimarca profili di affinità funzionale ed effettuale tra le due figure; - difatti, una parte della dottrina - specialmente processual-civilistica - riconduce senz'altro la perizia contrattuale nell'ambito dell'arbitrato, valorizzando il comune profilo funzionale, ravvisato nella risoluzione di una controversia; - in tale prospettiva, questa peculiare forma di arbitrato si connoterebbe solo per l'oggetto della cognizione degli arbitri: una questione non giuridica, ma esclusivamente tecnica, fermo restando, però, che il paradigma strutturale di riferimento sarebbe, comunque, rappresentato dall'arbitrato libero, venendo in rilievo, in entrambi i casi, un mandato conferito a un terzo al fine di comporre un contrasto e di realizzare un nuovo assetto di interessi di tipo negoziale ; - la linea di demarcazione tra i due istituti sarebbe, pertanto, costituita dal contenuto dell'accertamento demandato ai periti, giacché nella perizia contrattuale si farebbe riferimento solo ad una questione di fatto di elevata pregnanza tecnica , mentre nell'arbitrato (libero) il contrasto riguarderebbe il rapporto (preesistente) nel suo complesso ed avrebbe connotato giuridico ; - un non diverso ordine di idee si trova espresso in talune pronunce di questa Corte (in tal senso, già Cass. Sez. 1, sent. 29 ottobre 1968, n. 3618, Rv. 336881-01; in tempi più recenti Cass. Sez. 1, sent. 22 giugno 2005, n. 13436, Rv. 583780-01; Cass. Sez. 1, sent. 10 maggio 2007, n. 10705, Rv. 596994-01; Cass. Sez. 3, sent. 16 febbraio 2016, n. 2996, Rv. 638926-01); - d'altra parte, a conferma ulteriore della possibile sovrapponibilità delle due figure (e, dunque, della difficoltà di stabilire una netta linea di demarcazione), questa Corte ha pure affermato - tra l'altro, con specifico riferimento al contratto di assicurazione danni - che l'affidamento ad un collegio di periti del compito di accertare le cause del sinistro, di riscontrare la corrispondenza delle cose assicurate con la relativa descrizione contenuta nella polizza, e di procedere alla stima e liquidazione del danno, con l'impegno delle parti di attribuire a tale determinazione immediata efficacia vincolante in ordine al conflitto d'interessi sull'indennità, senza necessità di una ulteriore loro manifestazione di volontà, esula dall'ambito della cosiddetta perizia contrattuale, la quale ricorre nel caso in cui le parti stesse demandino a terzi, accettandone preventivamente il risultato, un'attività di accertamento e valutazione meramente tecnica, ed integra, invece, ipotesi di arbitrato irrituale, in senso stretto implicando la devoluzione ad arbitri della soluzione transattiva di una controversia (Cass. Sez. 1, sent. 13 luglio 1979, n. 4073, Rv. 400570-01; non diversamente pure Cass. Sez. 1, sent. 21 ottobre 1982, n. 5485, Rv. 423257-01); - d'altra parte, un'equiparazione tra perizia contrattuale e arbitrato libero è stata affermata - da parte di certa dottrina - pure dal punto di vista degli effetti, tanto da indurre a ritenere che la differenza tra l'una e l'altro vada ricercata su un altro piano, ovvero perché, nel primo caso, risulta demandata un'indagine, a cui sarebbero estranee determinazioni volitive e discrezionali, essendosi i contraenti limitati a chiedere al perito un giudizio su questioni di cui ha una specifica competenza ; - nessuna distinzione, nella giurisprudenza di questa Corte, vi sarebbe tra arbitrato libero e perizia contrattuale sul piano degli effetti, dato che in entrambi il contrasto è superato mediante la creazione di un nuovo assetto di interessi dipendente dal responso del terzo, che le parti si impegnano preventivamente a rispettare (Cass. Sez. 3, sent. 12 maggio 2005, n. 10023, Rv. 581310-01; analogamente Cass Sez. 2, sent. 309 marzo 1995, n. 3791, Rv. 491541-01); - pertanto, a fronte di tali affermazioni tende ulteriormente ad affievolirsi il discrimen tra le due figure, nel senso che l'autonomia della perizia contrattuale - secondo una certa impostazione dottrinaria - sussisterebbe solo a livello definitorio e concettuale , non comportando alcuna differenziazione sul piano della disciplina applicabile rispetto a quella dell'arbitrato libero ; - conclusioni similari si rinvengono in quella giurisprudenza di legittimità, la quale - sul presupposto secondo cui le peculiarità della perizia contrattuale non appaiono tuttavia sufficienti per ravvisare in questa figura gli estremi di un istituto autonomo - indica la stessa come un arbitrato tecnico , essendo evidente che, in mancanza di accordo, i litiganti medesimi, per dirimere la controversia, non avrebbero potuto fare a meno di rivolgersi al giudice (così, in motivazione, Cass. Sez. 1. Sent. 5 dicembre 2001, n. 15410, non massimata); - si ribadisce, pertanto, come la perizia contrattuale non sia appunto un istituto autonomo, ma che questa, là dove si risolva in particolare nel deferimento ad uno o più esperti, scelti per la loro particolare competenza, del compito di formulare un apprezzamento tecnico che le parti si impegnano ad accettare come diretta espressione della loro volontà negoziale, si inserisca in una fattispecie di segno corrispondente (negoziale cioè) diretta ad eliminare, su basi transattive o conciliative, una controversia insorta tra le parti medesime, mediante mandato conferito ad un terzo così come avviene esattamente nell'arbitrato libero, del quale costituisce una particolare figura differenziandosene soltanto per lo speciale oggetto del contrasto, che attiene ad una questione tecnica, non già per gli effetti, posto che, in entrambi i casi, il contrasto è superato mediante la creazione di un nuovo assetto di interessi dipendente dal responso del suddetto terzo che le parti si obbligano preventivamente a rispettare (così, nuovamente, Cass. Sez. 1, sent. n. 15410 del 2001, cit., che richiama Cass. Sez. 2, sent. 30 marzo 1995, n. 3791, Rv. 491541-01; Cass. Sez. 2, sent. 14 giugno 1978, n. 2941, Rv. 392376-01; Cass. Sez. 1, sent. 30 dicembre 1981, n. 6784, Rv. 417674-01); - ulteriore corollario della riconduzione della perizia contrattuale nell'alveo dell'arbitrato rituale è - secondo una certa dottrina - la necessità di ravvisare, in entrambi i casi, una rinunzia convenzionale delle parti all'intervento del giudice prima della definizione in via arbitrale della controversia ; - a tale impostazione non è rimasta indifferente la giurisprudenza di questa Corte secondo cui, nella clausola di un contratto di assicurazione, che preveda una perizia contrattuale (con il deferimento ad un collegio di esperti di accertamenti da farsi in base a regole tecniche e con l'impegno ad accettarne le conclusioni come diretta espressione della volontà dei contraenti), è insita la temporanea rinunzia alla tutela giurisdizionale dei diritti nascenti dal rapporto contrattuale, nel senso che, prima e durante il corso della procedura contrattualmente prevista, le parti stesse non possono proporre davanti al giudice le azioni derivanti dal suddetto rapporto (così, in motivazione, Cass. Sez. 3, sent. 17 dicembre 2010, n. 25643; in senso analogo, Cass. Sez. 3, sent. 18 dicembre 1999, n. 14302, Rv. 532361-01; Cass. Sez. 3, sent. 29 novembre 1999, n. 13339, Rv. 531665-01; Cass. Sez. 3, sent. 13 aprile 1999, n. 3609, non massimata sul punto, Cass. Sez. 3, sent. 26 febbraio 1999, n. 1680, Rv. 523681-01; Cass. Sez. 3, sent. 11 novembre 1994, n. 9459, Rv. 488537-01; Cass. Sez. 1, sent. 5 aprile 1984, n. 2195, Rv. 434227-01); - pertanto, proprio con riferimento a queste ultime affermazioni - che assumono rilievo dirimente ai fini dello scrutinio del primo motivo del presente ricorso, giacché se si qualificasse la perizia contrattuale come una species dell'arbitrato libero, si dovrebbe predicare una temporanea rinuncia alla giurisdizione, con conseguente impossibilità, nella specie, per la già attrice Great Lakes di adire l'autorità giudiziaria fino all'espletamento della perizia - si reputa opportuno rimettere alle Sezioni Unite di questa Corte l'esame della questione relativa alla natura della perizia contrattuale, o meglio della sua autonoma configurazione rispetto all'arbitrato rituale; - d'altra parte, solo riconoscendo alla perizia contrattuale - ma ciò in coerenza, appunto, con la sua natura di clausola di arbitrato tecnico - è possibile predicarne l'idoneità a paralizzare il corso della prescrizione, che è insita , secondo l'insegnamento di questa Corte, appunto nella temporanea rinunzia alla tutela giurisdizionale dei diritti nascenti dal rapporto contrattuale (cfr., in motivazione, Cass. Sez. 3, sent. 9 aprile 2009, n. 8674, Rv. 608256-01), questione oggetto del quarto motivo del presente ricorso; - sulla base di tali premesse, questa Corte ritiene che il procedimento debba essere trasmesso alla Prima Presidente perché valuti l'opportunità di rimettere alle Sezioni Unite la questione di massima di particolare importanza relativa alla natura della perizia contrattuale e, in particolare, alla possibilità di configurarla in termini autonomi, ovvero quale species dell'arbitrato libero; P.Q.M. La Corte, visto l'articolo 374 cod. proc. civ., trasmette gli atti alla Prima Presidente, affinché valuti l'opportunità di rimettere la decisione del ricorso alle Sezioni Unite. Così deciso in Roma, all'esito dell'adunanza camerale della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, svoltasi il 22 ottobre 2024.