Il Consiglio dei Ministri torna sulla riforma del processo tributario, questa volta, mediante un Decreto Correttivo approvato in esame preliminare il 13 marzo 2025.
Il documento numero 118 introduce disposizioni integrative e correttive in materia di giustizia tributaria, intervenendo sulla conciliazione tributaria e sulla digitalizzazione del processo tributario. La conciliazione tributaria, confermatasi uno strumento fondamentale per il deflazionamento del contenzioso tributario, è stata estesa anche ai giudizi pendenti dinnanzi alla Corte di Cassazione. L'obiettivo, infatti, è quello di diminuire il carico giudiziario di cui è investita la Corte di Cassazione, causa, spesse volte, delle lungaggini processuali. Efficientare il processo e ridurre le distanze tra le parti, è questo il leit motiv sotteso alla riforma del processo tributario. Nella stessa ottica si colloca anche il “rafforzamento” della transizione digitale. Come noto, infatti, anche il processo tributario è stato coinvolto nella “transizione digitale” che ha riguardato diversi ambiti del diritto. Il legislatore si è soffermato sull'articolo 25 bis, comma 5 bis, D. Lgs. numero 546/92, disposizione che disciplina la possibilità di utilizzare le copie informatiche dei documenti cartacei nel contenzioso telematico. La modifica è più letterale che sostanziale o, meglio, chiarisce un dubbio interpretativo insorto negli operatori del settore e contrastante con il principio cardine del sistema tributario: il principio di certezza del diritto. Nella versione anteriore, infatti, la norma prevedeva «Gli atti e i documenti del fascicolo telematico non devono essere nuovamente depositati nelle fasi successive del giudizio o nei suoi ulteriori gradi. Il giudice non tiene conto degli atti e dei documenti su supporto cartaceo dei quali non è depositata nel fascicolo telematico la copia informatica, anche per immagine, munita di attestazione di conformità all'originale». La sanzione irrogata in caso di mancata attestazione di conformità all'originale, come si desume dall'utilizzo della locuzione «il giudice non tiene conto», è quella della preclusione probatoria ovvero della inutilizzabilità. Il Correttivo ha sostituito il termine « originale » con « documento analogico detenuto dal difensore », ciò vuol dire che, anche se non si sia muniti di originale, l'attestazione di conformità può avvenire anche con riguardo al documento che non sia in versione originale. Appare chiaro che il Correttivo si pone quale obiettivo quello di semplificare gli adempimenti a carico delle parti del processo tributario e di non rendere più gravoso l'esercizio del diritto di difesa. Quanto detto anche e soprattutto in ragione del fatto che il processo tributario ha un carattere essenzialmente documentale e, pertanto, le prove utilizzabili sono minori rispetto a quelle utilizzabili negli altri processi. Al fine di non restringere ulteriormente le possibilità di difesa, si ritiene che sia sufficiente attestare esclusivamente la conformità tra il documento cartaceo in possesso del difensore e la copia informatica prodotta, senza l'onere di accertare l'originalità del documento. L'intervento, di certo, assume rilevanza ai fini di una maggiore semplificazione del processo tributario e di un alleggerimento degli oneri delle parti. Esso si pone in linea con l'esigenza di una sistematizzazione della disciplina tributaria perseguita anche mediante la redazione di un Testo Unico sulla giustizia tributaria, la cui entrata in vigore è prevista per il 2026.