Dubbi interpretativi in materia di determinazione della competenza del GIP: la rimessione alle Sezioni Unite

La Seconda Sezione della Suprema Corte ha rimesso alle Sezioni Unite la seguente questione: «se l’esclusione della gravità indiziaria limitatamente ai reati o alle circostanze aggravanti da cui discende la competenza del g.i.p. distrettuale ex articolo 51, comma 3-bis e 328 comma 1-bis c.p.p., legittimi una pronuncia declinatoria di competenza».

La rimessione in esame trae origine dal ricorso per cassazione proposto dal difensore dell'imputato, il quale deduceva, con unico motivo, inosservanza ed erronea interpretazione della legge con riferimento agli articolo 416-bis-1 c.p., 51 comma 3-bis e 27 c.p.p. Si lamentava, in particolare che «a seguito dell'esclusione della gravità indiziaria per l'ipotesi delittuosa di cui al capo numero 1 ed altresì della contestata aggravante dell'agevolazione e del metodo mafioso per la tentata estorsione contestata al capo numero 2, il giudice del riesame avrebbe dovuto necessariamente escludere la competenza ex articolo 51, comma 3-bis, c.p.p., del giudice delle indagini preliminari distrettuale di Catania ed ordinare la trasmissione degli atti al GIP competente per territorio di Ragusa, e ciò in applicazione dei principi dettati dalla sentenza della Corte di Cassazione sez. I, numero 32956 del 14/07/2022». Invero, venuto meno il titolo cautelare per il delitto di cui al numero 1 della rubrica, ed esclusa altresì l'aggravante di mafia contestata al capo numero 2, doveva ritenersi cessata ogni ragione per radicare la competenza nel GIP del capoluogo del distretto determinato ex articolo 51, comma 3-bis, c.p.p.,non essendovi più fattispecie delittuose catalogo dettato da tale norma processuale. La Seconda Sezione Penale, vagliato il motivo di ricorso proposto, ritiene che, ai fini di una corretta decisione, sia necessario dirimere il contrasto tra le differenti sezioni semplici della Suprema Corte circa il profilo interpretativo delle norme in materia di determinazione della competenza del giudice per le indagini preliminari ex articolo 328, comma 1-bis, c.p.p., attraverso la rimessione alle Sezioni Unite. Il Collegio infatti, preliminarmente, riprende i vari orientamenti giurisprudenziali, i quali appunto, giustificano la rimessione, al fine di sottolinearne l'evidente contrasto. Per un primo orientamento, maggioritario, «l'esclusione della gravità indiziaria in relazione ad un reato o ad una circostanza aggravante da cui discende la competenza del giudice per le indagini preliminari distrettuale ex articolo 51, comma 3-bis, e 328 comma 1-bis c.p.p., non fa venir meno la competenza di tale giudice in quanto, anche nel procedimento cautelare, la decisione sulla competenza va assunta in limine litis, sulla base della mera descrizione del fatto, prima di ogni valutazione di merito sulla fondatezza dell'accusa come pure sulla gravità degli indizi». Tale orientamento si ispira al principio della perpetuatio iurisdictionis/competentiae che prevede appunto l'irrilevanza, rispetto alla determinazione della competenza sulla base della formulazione dell'imputazione, delle eventuali modificazioni intervenute nella fase di impugnazione tra le quali deve ricomprendersi anche quella cautelare. Altro orientamento ritiene invece, che nel procedimento de libertate, «il tribunale del riesame che operi ad una diversa qualificazione giuridica del reato, escludendo la riconducibilità dei fatti alle ipotesi criminose ricomprese nell'articolo 51, comma 3-bis, c.p.p., deve dichiarare l'incompetenza del giudice per le indagini preliminari del tribunale del capoluogo del distretto in cui ha sede il giudice competenze, conservando il potere, nel caso in cui tale verifica abbia esito negativo, di annullare il provvedimento, ovvero, nel caso contrario, di provvedere ai sensi dell'articolo 27 c.p.p., laddove ravvisi l'urgenza anche di una sola delle esigenze cautelari riscontrate». Da tale soluzione discende appunto, l'applicazione della disciplina derivante dal combinato disposto degli articolo 27 e 291, comma 2, c.p.p. per cui la misura può essere mantenuta, con il provvedimento che dichiara l'incompetenza, solo ove sussista l'urgenza di soddisfare taluna delle esigenze cautelari di cui all'articolo 274 c.p.p. Il Collegio dunque, rilevato l'attuale contrasto rimette la seguente questione alle Sezioni Unite: «se l'esclusione della gravità indiziaria limitatamente ai reati o alle circostanze aggravanti da cui discende la competenza del GIP distrettuale ex articolo 51, comma 3-bis e 328 comma 1-bis c.p.p., legittimi una pronuncia declinatoria di competenza».

Presidente Beltrani - Relatore Pardo Ritenuto in fatto Preliminari del Tribunale di Catania applicava a Fi.Mi. la misura cautelare della custodia in carcere ritenendolo gravemente indiziato di due episodi di concorso in tentata estorsione aggravata ex articolo 416-bis1 cod. penumero contestati i capi nnumero 1) e 2) dell'imputazione provvisoria, entrambi avvenuti nel territorio della provincia di Ragusa. 1.1 Proposto riesame ex articolo 309 provvedimento cautelare, il Tribunale di Catania, con ordina za in data 27 novembre 2024, annullava l'ordinanza del G.i.p. del Tribunale datata 13 novembre 2024 nei confronti del Fi.Mi., limitatamente al fatto di cui al capo numero 1 per difetto di gravità indiziaria; inoltre, con il medesimo provvedimento il giudice del riesame, annullava l'ordinanza del G.i.p. in relazione alla a gravante di cui all'articolo 416-bis1 cod. penumero contestata per il fatto di tentata estorsione in concorso del riesame, annullava l'ordinanza del G.i.p. in relazione alla a all'articolo 416-bis1 cod. penumero contestata per il fatto di tentata estorsi di cui capo numero 2, mantenendo la misura cautelare della custodia in carcere. Riteneva, in particolare, il giudice dell'impugnazione cautelare che grave pericolo di reiterazione di analoghe condotte delittuose, desunto dalle concrete modalità di svolgimento del fatto, consistito nell'avere portato a termine più richieste estorsive nei riguardi di diversi imprenditori della provincia ragusana. 2. Avverso detta ordinanza proponeva ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, avv.to Citrella, deducendo, con unico motivo, inosservanza ed erronea interpretazione della legge con riferimento agli articolo 416-bis1 cod. penumero, 51 comma 3-bis e 27 cod. proc. penumero; si lamentava in particolare che, avendo escluso la gravità indiziaria per l'ipotesi delittuosa di cui al capo numero contestata aggravante dell'agevolazione e del metodo mafioso per la tentata estorsione contestata al capo numero 2, il giudice del necessariamente escludere la competenza ex articolo 51, comma 3-bis, cod. proc. penumero, del giudice delle indagini preliminari distrettuale di Catania ed ordinare la trasmissione degli atti al G.i.p. competente per territorio di Ragusa, e ciò in applicazione dei principi dettati dalla sentenza della Corte di cassazione Sez. 1, numero 32956 del 14/07/2022, Fall., Rv. 283564-01. Invero, venuto meno il titolo cautelare per il delitto di cui al numero 1 della rubrica, ed esclusa altresì 'aggravante di mafia contestata al capo numero 2, doveva ritenersi cessata ogni ragia e per radicare la competenza nel G.i.p. del capoluogo del distretto determinato ex articolo 51, comma 3-bis, cod. proc. penumero non essendovi più fattispecie delittuose rientranti nel catalogo dettato da tale norma processuale. Difettava, inoltre, il presupposto dell'urgenza relativamente alla ritenuta esigenza cautelare ovvero, in via subordinata, andava ordinata I trasmissione degli atti al G.i.p. di Ragusa ex articolo 27 cod. proc. penumero limitando a soli 20 giorni la durata della misura disposta dal giudice territorialmente incompetente. 2.1 Con le conclusioni ritualmente trasmesse il P.G. chiedeva il rigetto del ricorso richiamando l'orientamento giurisprudenziale espresso da Sez. 6, numero 5644 del 22/12/2023, dep. 2024, Orecchio, e sottolineando la diversità del tema esaminato dalle Sezioni Unite nella sentenza Giacobbe (Sez. U, numero 19214 del 23/04/2020, Rv. 279092-02) posto che, nel caso in esame, trattasi di problematica differente, avente ad oggetto la questione se la v lutazione sulla insussistenza di profili qualificatori della fattispecie che incidono su la competenza del giudice investito della domanda cautelare abbia o meno rilievo agli effetti del meccanismo previsto dall'articolo 27 cod. proc. penumero Problematica in relazione alla quale viene sottolineata l'esigenza di tenere distinti il tema della competenza territoriale, da correlarsi alla contestazione del fatto formulata da P.M., rispetto al tema della verifica della gravità indiziaria. Considerato in diritto Il motivo di ricorso dedotto evidenzia la sussistenza di un contrasto tra le differenti sezioni semplici di questa Corte circa un profilo interpretati o delle norme in materia di determinazione della competenza del giudice p r le indagini preliminari ex articolo 328, comma 1-bis, cod. proc. penumero che impone la rimessione alle Sezioni Unite. 1. Ed invero, secondo un primo orientamento, che pare maggioritario, l'esclusione della gravità indiziaria in relazione ad un reato o ad u a circostanza aggravante da cui discende la competenza del giudice per le indagini preliminari distrettuale ex articolo 51, comma 3-bis, e 328, comma 1-bis, cod. pr c. penumero non fa venir meno la competenza di tale giudice, in quanto, anche nel cautelare, la decisione sulla competenza va assunta in limine litis, s Ila base della mera descrizione del fatto, prima di ogni valutazione di merito sulla fondatezza dell'accusa come pure sulla gravità degli indizi (Sez. 6, numero 5644 del 22/12/2023, dep. 2024, Orecchio, Rv. 286064-01). Tale pronuncia ha innanzitutto premesso che le valutazioni sulla competenza effettuate in sede cautelare non incidono sugli sviluppi successivi del procedimento nella sede di merito, ben potendo il P.M. in sede di formulazione della richiesta di rinvio a giudizio confermar le sue scelte discrezionali nell'individuazione dei temi d'accusa e riproporre medesimi termini, la contestazione dei fatti enucleati in sede cautelare . Ha poi aggiunto che è noto che la competenza è una decisione che vien assunta sulla base della prospettazione formulata dal pubblico ministero nella richiesta di rinvio a giudizio, ed è perciò sulla base di essa che va verificata la competenza del giudice adito. La decisione sulla fondatezza della accusa in linea di principio indipendente da quella preliminare sulla competenza, che non è esclusa solo perché l'ipotesi di reato contestata dovesse risultare infondata o diversa da qu Ila formulata nell'imputazione, essendo rimesso al giudice il potere di valutare anche la corretta qualificazione giuridica del fatto, salvo il limite che deriva dalla necessità di rispettare la competenza di un giudice superiore (vedi articolo 23, comma 2, cod. proc. penumero) . In questo senso quindi la verifica sulla competenza va eseguita sulla base della descrizione del fatto contenuta nell'imputazione che prescinde dall'esito della valutazione sulla fondatezza o meno dell'accusa al termine dell'istruttoria e che ammette anche la eventualità che il giudice conservi la propria competenza anche quando dovesse risultare contradetta dagli sviluppi dell'istruttoria dibattimentale, in applicazione del principio della perpetuatio jurisdictionis . Riteneva quindi il collegio dare: continuità all'orientamento che distingue il vaglio della competenza da quello dei presupposti della misura cautelare, trattandosi di decisioni che hanno diverso oggetto e che sono condizionate dall'applicazione anche nella fase cautelare del principio dell'iniziativa del pubblico ministero, essendo la richiesta cautelare soggetta alle determinazioni della pubblica accusa in punto di rappresentazione del fatto oggetto della richiesta di misura. Né può astenersi che l'applicazione della misura cautelare per un reato qualificato in odo diverso rispetto alla richiesta del pubblico ministero per effetto di diversa qualificazione giuridica che incide sulla sua competenza comporti una violazione del principio del giudice naturale; detto principio vale anche per il procedimento cautelare, ma resta soggetto alle stesse regole fissate per la competenza nel giudizio di responsabilità che distinguono il profilo della prospettazione dell'accusa, essenziale ai fini della decisione in punto di competenza, da quello relativo alla sua fondatezza che attiene, invece, alla decisione nel merito della sussistenza dei presupposti sostanziali della misura cautelare . La citata sentenza Orecchio, affermava conclusivamente che l'aver ritenuto carente la gravità indiziaria rispetto all'aggravante di cui all'articolo 416-bis.1 cod. penumero, da c i discende la competenza del G.i.p. presso il capoluogo del distretto in cui si trova il giudice territorialmente competente, non comporta l'incompetenza c.d. distrettuale del predetto giudice . Né sussisteva contrasto con i principi dettati dalle Sezioni Unite Giacobbe (Sez. U, numero 19214 del 23/04/2020, cit.) posto che su tale tema le citate Sezioni Unite non hanno fornito alcuna specifica indicazione, essendo stati solo affrontati i profili che attengono alla diversa questione degli effetti che la incompetenza dichiarata in sede cautelare produce sulla competenza rispetto all'autonomo giudizio di responsabilità, sia pure con specifico riferimento alla verifica dell'interesse del pubblico ministero ad impugnare le valutazioni precarie , nel senso sopra detto, sulla carenza dei gravi indizi da parte del giudice di cui sia stata dichiarata l'incompetenza in sede di riesame. 1.1 In precedenza nello stesso senso due contestuali pronunce della Seconda sezione, adottate in riferimento ad impugnazioni aventi ad o getto misure personali e reali, avevano già affermato che nel procedimento e libertate, la diversa qualificazione giuridica operata dal Tribunale del riesame, che, confermando il provvedimento impugnato, esclude la riconducibilità dei fatti alle ipotesi criminose ricomprese nell'articolo 51, comma 3-bis, cod. proc. penumero, e quindi nelle attribuzioni ex articolo 328 cod. proc. penumero del giudice per le indagini preliminari del Tribunale del capoluogo del distretto in cui ha sede il giudice competente, non comporta una pronuncia di incompetenza e non incide sulla validità del provvedimento impugnato, perché il giudice dell'impugnazione, nei limiti della competenza per materia del primo giudice, può dare al fatto una definizione giuridica diversa, e le valutazioni in sede cautelare sono formulate allo stato degli atti e non incidono sulla competenza per il processo principale (Sez. 2, numero 244923 diverso oggetto e che sono condizionate dall'applicazione anche nella fase cautelare del principio dell'iniziativa del pubblico ministero, essendo la richiesta cautelare soggetta alle determinazioni della pubblica accusa in punto di rappresentazione del fatto oggetto della richiesta di misura. Né può astenersi che l'applicazione della misura cautelare per un reato qualificato in odo diverso rispetto alla richiesta del pubblico ministero per effetto di diversa qualificazione giuridica che incide sulla sua competenza comporti una violazione del principio del giudice naturale; detto principio vale anche per il procedimento cautelare, ma resta soggetto alle stesse regole fissate per la competenza nel giudizio di responsabilità che distinguono il profilo della prospettazione dell'accusa, essenziale ai fini della decisione in punto di competenza, da quello relativo alla sua fondatezza che attiene, invece, alla decisione nel merito della sussistenza dei presupposti sostanziali della misura cautelare . La citata sentenza Orecchio, affermava conclusivamente che l'aver ritenuto carente la gravità indiziaria rispetto all'aggravante di cui all'articolo 416-bis.1 cod. penumero, da cui discende la competenza del G.i.p. presso il capoluogo del distretto in cui si trova il giudice territorialmente competente, non comporta l'incompetenza c.d. distrettuale del predetto giudice . Né sussisteva contrasto con i principi dettati dalle Sezioni Unite Giacobbe (Sez. U, numero 19214 del 23/04/2020, cit.) posto che su tale tema le citate Sezioni Unite non hanno fornito alcuna specifica indicazione, essendo stati solo affrontati i profili che attengono alla diversa questione degli effetti che la incompetenza dichiarata in sede cautelare produce sulla competenza rispetto all'autonomo giudizio di responsabilità, sia pure con specifico riferimento alla verifica dell'interesse del pubblico ministero ad impugnare le valutazioni precarie , nel senso sopra detto, sulla carenza dei gravi indizi da parte del giudice di cui sia stata dichiarata l'incompetenza in sede di riesame. 1.1 In precedenza nello stesso senso due contestuali pronunce della Seconda sezione, adottate in riferimento ad impugnazioni aventi ad o getto misure personali e reali, avevano già affermato che nel procedimento e libertate, la diversa qualificazione giuridica operata dal Tribunale del riesame, che, confermando il provvedimento impugnato, esclude la riconducibilità dei fatti alle ipotesi criminose ricomprese nell'articolo 51, comma 3-bis, cod. proc. penumero, e quindi nelle attribuzioni ex articolo 328 cod. proc. penumero del giudice per le indagini preliminari del Tribunale del capoluogo del distretto in cui ha sede il giudice competente, non comporta una pronuncia di incompetenza e non incide sulla validità del provvedimento impugnato, perché il giudice dell'impugnazione, nei limiti della competenza per materia del primo giudice, può dare al fatto una definizione giuridica diversa, e le valutazioni in sede cautelare sono formulate allo stato degli atti e non incidono sulla competenza per il processo principale (Sez. 2, numero 24492 del 26/04/2006, P.m. in proc. Leone, Rv. 234682-01; Sez. 2, numero 23943 del 26/04/2006, Leone, Rv. 234418-01). La prima di dette pronunce, a fronte di un motivo di ricorso con il quale si deduceva l'incompetenza funzionai del G.i.p. del Tribunale distrettuale a decidere sulla richiesta di misura cautelare, una volta escluso il criterio di radicamento rappresentato dal reato ex articolo 416-bis cod. penumero e dall'aggravante speciale di cui al D.L. numero 152 del 1991, articolo 7 (ora 16-bis1 cod. penumero), riteneva la doglianza infondata e ciò perché: È principio generale - valido sia per il processo penale che per quello civile - che la questione, pregiudiziale di rito, della competenza (in questo caso, per territorio) si decide sulla base della prospettazione: e cioè, della configurazione del fatto portato a conoscenza del giudice ad opera dell'organo requirente, o della parte privata, c e richiede il provvedimento, qualunque ne sia la natura. È sulla base di essa he va quindi valutata, in via preliminare, l'esattezza del criterio identificativo del giudice competente . 1.2 In senso analogo è stato affermato (Sez. 2, numero 25163 del 06 02/2019, Pg., Rv. 276919-01) che nel procedimento de libertate, la diversa qualificazione giuridica operata dal Tribunale del riesame, che, confermando il provvedimento impugnato, abbia escluso la riconducibilità dei fatti alle ipotesi criminose ricomprese nell'articolo 51, comma 3-bis, cod. proc. penumero e, quindi, alle attribuzioni ex articolo 328 cod. proc. penumero del giudice per le indagini preliminari de Tribunale del capoluogo del distretto in cui ha sede il giudice competente, non comporta una pronuncia di incompetenza, perché le valutazioni in sede cautelare s no formulate allo stato degli atti e non incidono sulla competenza relativa al processo principale; pertanto si riteneva manifestamente infondata l'eccezione di nullità del decreto di giudizio immediato che non aveva tenuto conto di detta esclusione operata dal giudice del riesame. 1.3 Ispirata ai medesimi principi appare quella decisione (Sez. 1, numero 43953 del 09/07/2019, Gip, Rv. 277499-01) secondo cui la competenza funzionale del giudice per le indagini preliminari distrettuale, radicatasi in conseguenza della diversa qualificazione di uno dei fatti oggetto di contestazione ad opera del giudice circondariale investito di una richiesta di misura cautelare, viene meno, per i reati non rientranti nell'articolo 51, comma 3-bis, cod. proc. penumero, qualora il pubblico ministero distrettuale, al quale siano stati trasmessi gli atti, abbia disposto la separazione del reato esercitante la vis attractiva ed ottenuto per esso l'archiviazione, atteso il sopravvenuto venir meno dell'iscrizione di etto reato nel registro di cui all'articolo 335 cod. proc. penumero, integrante l'unico fattor legittimante, anche per i reati connessi, la deroga alle ordinarie regole di competenza ratione loci; ed in motivazione, la Corte ha precisato che, al contrario, la competenza del giudice distrettuale persiste nel caso in cui il medesimo, chiamato a sua volta a decidere di una richiesta di misura cautelare, abbia ritenuto insussistenti i gravi indizi di colpevolezza relativamente al reato qualificante, a teso che il procedimento seguita a pendere anche per il titolo di reato qualificante ai fini del suo accertamento. 1.4 Nell'ambito della medesima ratio si muovono ancora quelle decisioni secondo cui il giudice territorialmente competente a decidere su u a richiesta di applicazione di misura cautelare si determina avendo riguardo tutti i reati connessi per cui si procede, anche nel caso in cui solo alcuni for ino oggetto dell'istanza o del provvedimento applicativo (Sez. 3, numero 37248 del 20/06/2024, Degni, Rv. 287052-01); detta pronuncia in motivazione chiarisce c e ai fini della determinazione della competenza territoriale del giudice titolare decisione sulle richieste di misure cautelari è necessario prendere in considerazione tutti i reati per cui si procede, in applicazione della disciplina generale in materia di competenza per connessione, e, in particolare, degli articolo 12 e 16 cod. proc. penumero, alla quale non è prevista alcuna deroga nemmeno con riferimento alle misure cautelari. A suo fondamento, inoltre, si osserva che, se si attribuisse rilievo al solo reato in relazione al quale è stata riconosciuta la gravità indiziaria ed emessa la misura cautelare, si finirebbe con il violati e il principio costituzionale del giudice naturale precostituito per legge, introducendo un requisito non previsto dal legislatore, non ricavabile dal tessuto normativo e tale da creare incertezza sulla sua applicazione; pertanto si concludeva ,nel senso che posta la rilevanza della connessione tra i reati per cui si procede, reato più grave era quello di cui all'articolo 640-bis cod. penumero ed alcun rilievo assumeva l'avvenuta riqualificazione ai sensi dell'articolo 316-ter cod. penumero operato dal Tribunale del riesame. 1.5 L'affermazione trova un suo precedente in quelle decisioni secondo le quali la competenza territoriale del giudice titolare del potere di decisione sulle richieste di misure cautelari si determina avendo riguardo a tutti i reati connessi per i quali si proceda, siano o meno gli stessi coinvolti dalla richiesta di misura (Sez. 2, numero 50758 del 21/11/2019, Lippa, Rv. 278005-01; Sez. 6, numero 46213 del 15/10/2013, Valentino, Rv. 258043-01). In particolare la pronuncia Lippa osserva come non vi sono addentellati normativi per enucleare la supposta competenza cautelare - da apprezzarsi in funzione esclusiva dei reati oggetto dell'incidente de libertate - distinta da quella risultante alla stregua della applicazione delle di posizioni del codice di rito in relazione ai reati oggetto delle indagini preliminari. Tale interpretazione prospettata è, del resto, conforme al principio costituzionale di cui all'articolo 25 Cost., del giudice naturale precostituito per legge: Nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge ; ciò implica competente a celebrare il processo deve essere preventivarne te individuato secondo criteri generali ed astratti e non fissati in vista di singole controversie . 1.6 In sintesi tale orientamento si ispira al principio della perpetuatio iurisdictionis/competentiae che prevede appunto l'irrilevanza, rispetto alla determinazione della competenza sulla base della formulazione dell'imputazione, delle eventuali modificazioni intervenute nelle fasi di impugnazione, tra le quali deve ricomprendersi anche quella cautelare. 2. Altro orientamento ritiene che, nel procedimento de libertate, il Tribunale del riesame che operi una diversa qualificazione giuridica del reato escludendo la riconducibilità dei fatti alle ipotesi criminose ricomprese nell'articolo 511 comma 3-bis, cod. proc. penumero, deve dichiarare l'incompetenza del giudice per le indagini preliminari del Tribunale del capoluogo del distretto in cui ha sede il giudice competente, conservando il potere, nel caso in cui tale verifica abbia esito negativo, di annullare il provvedimento, ovvero, nel caso contrario di provvedere ai sensi dell'articolo 27 cod. proc. penumero, laddove ravvisi l'urgenza anche di una sola delle esigenze cautelari riscontrate (Sez. 1, numero 32956 del 14/07/0022, Fall, Rv. 283564-01; nello stesso senso Sez. 1, numero 32957 del 14/07/20??2, Ndiaye non massimata e Sez. 1, numero 32958 del 14/07/2022, Vancheri non massimata). 2.1 Rilevava in particolare la prima di tali pronunce che: ?? seguito della nuova qualificazione di entrambe le imputazioni, l'ordinanza genetica risulta emessa dal G.I.P. distrettuale per reati sottratti alla sua competenza funzionale perché non inclusi nel catalogo individuato dall'articolo 51, comma 3-bis cod. proc. penumero ed aggiungeva poi come il Tribunale, operata la riqualifica ione, avrebbe dovuto adottare la conseguenziale pronuncia di incompetenza . A sostegno di detta tesi le predette pronunce richiamavano i principi stabiliti da Sezioni Unite Giacobbe secondo cui il giudice dell'impugnazione, rilevata su eccezione di parte o di ufficio l'incompetenza di quello che ha applicato la misura, ha sempre l'onere di verificare, ai sensi dell'articolo 291, comma 2, codi. proc. penumero, la sussistenza di tutte le condizioni per l'adozione del provvedimento limitativo della libertà personale. Qualora tale verifica abbia esito negativo, dove procedere all'annullamento della misura, nel caso contrario, laddove ravvisi l'urgenza di anche solo una delle esigenze cautelari riscontrate, deve provvedere ai sensi dell'articolo 27 del codice di rito, dichiarando la sua incompetenza e trasmettendo gli atti al giudice competente che entro venti giorni dalla ordinanza dove provvede a norma degli articoli 292, 317 e 321, pena la cessazione degli effetti della misura (cfr. Sez. U., numero del 23/04/2020, Giacobbe, Rv. 279092-01). Richiamato anche il principio dettato dalle due sentenze delle Sezioni Unite De Lorenzo (Sez. U, numero 14 del 20/07/1994, De Lorenzo, Rv. 198217; Sez. U, numero 19 del 2 /10/1994, De Lorenzo, Rv. 199393), individuato nell'esigenza, costituzionalmente tutelata, di non sottrarre al soggetto cautelato la possibilità di contraddittorio in costanza della limitazione della sua libertà personale e di evitare la sostanziale insindacabilità nel merito del provvedimento genetico, si affermava che nella medesima situazione sostanziale si trova il Tribunale del riesame che opera una diversa qualificazione giuridica dei fatti, escludendo la loro riconducibilità alle ipotesi criminose ricomprese nell'articolo 51, comma 3-bis, cod. proc. penumero e, quindi, alle attribuzioni ex articolo 328 cod. proc. penumero del giudice per le indagini preliminari del Tribunale del capoluogo del distretto in cui ha sede il giudice competente . Così che il Tribunale del riesame non può, pertanto, limitarsi a confermare o sostituire la misura cautelare, di cui ritiene sussistente i presupposti applicativi, senza occuparsi degli effetti sul provvedimento impugnato della rilevata incompetenza del giudice che l'ha emessa nei termini imposti dalla disciplina prevista dagli articolo 291, comma 2, e 27 cod. proc. penumero perché così operando violerebbe il dovere gravante sul giudice dell'impugnazione cautelare di rilevare l'incompetenza anche successivamente all'adozione della misura imposto dall'interpretazione costituzionalmente orientata dell'articolo 291, comma 2, cod. proc. penumero . Pertanto si concludeva affermando che anche nell'ipotesi di riqualificazione dei fatti contestati incidente sulla competenza del giudice che ha emesso il provvedimento genetico sussiste la necessità che la misura limitativa della libertà personale sia apprezzata entro tempi brevi dal suo giudice naturale. Il Tribunale del riesame, pertanto, deve necessariamente rilevarla adottando, qualora ritenga sussistenti tutte le condizioni cha legittimano l'intervento cautelare e cioè della sussistenza, oltre che dell'urgenza, dei gravi indizi di colpevolezza e delle stesse esigenze cautelari, il provvedimento di cui all'articolo 27 cod. proc. penumero . Va sottolineato, quindi, che quale corollario della soluzione secondo cui quando il Tribunale del riesame operi una diversa qualificazione giuridica ovvero annulli una circostanza aggravante eliminando così una delle ipotesi di cui all'articolo 51 comma 3-bis cod. proc. penumero deve dichiarare la propria incompetenza ne discende l'applicazione della disciplina derivante dal combinato disposto degli articolo 27 e 291 comma 2 cod. proc. penumero per cui la misura può essere ma tenuta, con il provvedimento che dichiara l'incompetenza, solo ove sussista l'urgenza di soddisfare taluna delle esigenze cautelari di cui all'articolo 274 cod. proc. penumero 2.2 Detto orientamento risulta recentemente ribadito da tre pronunce di questa Sezione aventi ad oggetto posizioni connesse a quella in esame perché tutte originanti dalla medesima ordinanza genetica del G.I.P. distrettuale presso il Tribunale di Catania dell'8-11-2024. In particolare, Sez. 2, numero 10861 del 13/3/2025, Gurrieri ha affermato che, nel procedimento de libertate, il Tribunale del riesame che operi una diversa qualificazione giuridica del reato, escludendo la riconducibilità dei fatti alle ipotesi criminose ricomprese nell'articolo 51, comma 3-bis, cod. proc. enumero anche solo in forza dell'esclusione di una circostanza aggravante, d ve dichiarare l'incompetenza del giudice per le indagini preliminari del Tribunale del capoluogo del distretto in cui ha sede il giudice competente, conservando il potere, ove tale verifica abbia esito negativo, di annullare il provvedimento, ovvero, nel caso contrario, di provvedere ai sensi dell'articolo 27 cod. proc. penumero, laddove ravvisi l'urgenza di salvaguardare anche una sola delle esigenze cautelari riscontrate. Secondo tale decisione, il principio della perpetuatio iurisdictionis trova la sua origine nell'esigenza di rendere stabile l'attribuzione di un determinato procedimento al giudice naturale, evitando che vicende processuali, sostanziali od anche normative sopravvenute possano incidere sul rapporto processuale, onde evitare che la competenza, una volta stabilizzata, perché sottoposta al vaglio del giudice in relazione all'addebito definitivamente determinato (per come identificato al momento del rinvio a giudizio e non sulla base dei fatti come contestati nella richiesta del pubblico ministero) possa subire modifiche in corso di svolgimento del giudizio; tale principio non può essere declinato a sostegno della permanenza della competenza del giudice distrettuale in sede cautelare, ovvero In presenza di una mera imputazione provvisoria, e quindi in assenza di quella stabilità della imputazione che consegue al recepimento della stessa nel decr??to di rinvio a giudizio. Si precisa che il giudice dell'impugnazione, rilevata su eccezione di parte o di ufficio l'incompetenza di quello che ha applicato la misura, ha sempre l'onere di verificare, ai sensi dell'articolo 291, comma 2, cod. proc. penumero, la sussistenza di tutte le condizioni per l'adozione del provvedimento limitativo! della libertà personale, tra le quali rientra certamente la competenza funzionale; oggetto della doglianza articolata dalla difesa , e si aggiunge che, nell'ipotesi di riqualificazione dei fatti contestati incidente sulla competenza funzionale del giudice che ha emesso il provvedimento genetico, sussiste la necessità che la misura cautelare, che limita la libertà personale, sia apprezzata entro tempi brevi del suo giudice naturale. Il Tribunale del riesame, pertanto, deve rilevare la propria incompetenza, adottando - qualora ritenga sussistenti tutti i presupposti che legittimano l'intervento cautelare e, dunque, la sussistenza, oltre che dell'urgenza, dei gravi indizi di colpevolezza e delle stesse esigenze cautelari - il provvedimento di cui all'articolo 27 cod. proc. penumero, con conseguente trasmissione degli atti al giudice competente, che sostituisce l'immediata invalidità del provvedimento genetico con la sua temporanea destabilizzazione nei limiti fissati dall'articolo 27 cod. proc. penumero . A sostegno di tale soluzione la sentenza Gurrieri richiama i principi affermati dalle Sezioni Unite nella sentenza Giacobbe (in particolare, in motivazione a f. 18 s.), osservando che la portata di quest'ultima non può ritenersi limitata agli effetti della dichiarazione di incompetenza, essendosi al contrario rilevato che il giudice dell'impugnazione, rilevata su eccezione di parte o di ufficio l'incompetenza di quello che ha applicato la misura, ha sempre l'onere di verificare, a sensi dell'articolo 291, comma 2, cod. proc. penumero, la sussistenza di tutte le condizioni per l'adozione del provvedimento limitativo della libertà personale . 2.2.1. Nello stesso senso, e nella stessa udienza, hanno deciso anche Sez. 2, numero 10862 del 13/3/2025, Campailla e Sez. 2, numero 10863 del 13/3/20 5, Genovese. La prima di dette pronunce, in termini sostanzialmente analoghi alle altre emesse nella medesima data, afferma che: il giudice dell'impugna ione cautelare non può limitarsi, come nel caso che si sta scrutinando, a confermare ovvero ad attenuare la misura cautelare, di cui ritiene sussistenti i presupposti applicativi, senza, tuttavia, occuparsi degli effetti che produce la rilevata incompetenza del giudice che l'ha emessa sul provvedimento impugnato nei termini imposti dalla disciplina prevista dagli articolo 291, comma 2 e 27 cod. proc. penumero Tanto è imposto dalla necessità che, una volta rilevata l'incompetenza del giudice che ha emesso il provvedimento genetico, il titolo restrittivo sia valutato in tempi brevi dal suo giudice naturale. Del resto, la trasmissione degli atti al giudice competente è l'unico provvedimento in grado di bilanciare la necessità dell'intervento del giudice naturale nella fase cautelare con quella di salvaguardare le esigenze di tutela della collettività, che sarebbero pregiudicate nel caso di annullamento della misura . Anche Sez. 2, numero 10863 del 13/3/2025 Genovese, pone la base della decisione un'interpretazione del dettato della sentenza Giacobbe, secondo la quale, asseritamente, la deroga ai principi generali trova ... la sua giustificazione nella previsione di un requisito ulteriore rispetto all'ordinario esercizio del potere cautelare, il cui accertamento è ineludibile condizione di legittimità della provvisoria efficacia della misura prevista dall'articolo 27... In altri termini, lo stesso tenore letterale dell'articolo 291, comma 2 evidenzia ... l'esistenza di un inscindibile collegamento tra le due disposizioni ed in particolare tra l'efficacia interinale della misura e la verifica del presupposto dell'urgenza, che la legittima. Negare, dunque, che tale disposizione trovi applicazione anche qualora l'incompetenza venga rilevata da un giudice diverso da quello che ??a applicato la misura si pone in contraddizione con la stessa volontà legislativa, finendo per autorizzare quest'ultimo a prorogare la restrizione della libertà dell'indagato per il tempo indicato nell'articolo 27 senza che venga accertato il presupposto che tale proroga giustifica . E si aggiunge che non modifica queste conclusioni l'assunto secondo cui la diversa qualificazione giuridica operata dal tribunale del riesame, che, confermando il provvedimento impugnato, abbia escluso la riconducibilità dei fatti alle ipotesi criminose ricomprese nell'articolo 51, comma 3-bis, cod. proc. penumero, non comporta una pronuncia di incompetenza . Neppure potrebbe porsi una questione di perpetuatio iurisdiotionis , atteso che detto principio, in quanto finalizzato ad evitare che la competenza subisca modifiche nel corso del giudizio, una volta stabilizzata in quanto sottoposta al vaglio del giudice in relazione all'addebito definitivamente determinato - trova applicazione solo a seguito del passaggio alla fase del giudizio, quando cioè è necessario garantire quella stabilità di competenza, di cui, invece, nel corso delle indagini preliminari non vi è necessità, atteso che l'imputazione è ancora provvisoria e fluida, dunque, soggetta a modifiche. Appare evidente come tale tema non possa essere declinato a sostegno della permanenza del a competenza del giudice distrettuale in sede cautelare, attesa la ricorrenza di una mera imputazione provvisoria, in assenza di quella stabilità della imputazione che consegue al recepimento della stessa nel decreto di rinvio a giudizio, che determina l'effetto stabilizzante della competenza, insensibile alle successive vicende processuali . 2.3. Le predette decisioni giungono concordemente alla co elusione che l'incompetenza del giudice che ha applicato la misura, nel caso in cui il fatto venga riqualificato come nel caso di specie escludendo l'aggravante di cui all'articolo 416-bis.1 cod. penumero, deve essere rilevata dal Tribunale del riesame nei limiti dei poteri cognitivi attribuitigli dalla legge processuale a seconda eh si tratti del giudice del riesame o di quello di legittimità, ponendo in essere, appunto, la verifica prevista a dall'articolo 291, comma 2, cod. proc. penumero sulla sussistenza delle condizioni per l'adozione del provvedimento genetico, conservando il potere, nel caso in cui tale verifica abbia esito negativo, di annullare lo stesso o vero, nel caso contrario, di provvedere ai sensi dell'articolo 27 del codice di rito, laddove ravvisi l'urgenza di anche solo una delle esigenze cautelari riscontrate. Il Giudice della legittimità investito dell'impugnazione cautelare, in caso di declaratoria negativa sulla competenza, pur non potendo dichiarare l'illegittimità del provvedimento cautelare, disponendo il suo annullamento, ma solo l'ultrattività dell'efficacia nel tempo nei termini di cui all'articolo 27 codice di rito, deve comunque, al pari del Tribunale adito ai sensi degli articolo 309 e 310 cod. proc. penumero, preliminarmente verificare, in applicazione del principio della continuità del controllo di legalità sulle misure coercitive ed in coerenza con il dettato costituzionale dell'articolo 111 ed alla stregua della soluzione implicitamente imposta da una lettura sistematica dell'articolo 291 cod. proc. penumero, la consistenza del quadro indiziario, la sussistenza delle esigenze cautelari nonché l'urgenza di provvedere da parte del giudice incompetente (Sez. 2, numero 10861/25 cit.). In applicazione dell'affermato principio, è stato disposto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza del Tribunale del riesame di Catania e di quella genetica del G.I.P. di Catania datata 8-11-2024, emessa nei confronti ei ricorrenti, con immediata liberazione degli stessi. 3. In presenza pertanto del rilevato ed attuale contrasto va riemessa la seguente questione alle Sezioni Unite: se l'esclusione della gravità indiziaria limitatamente ai reati o alle circostanze aggravanti da cui discende la competenza del g.i.p. distrettuale ex articolo articolo 51, comma 3-bis e 328 comma 1-bis cod. proc. penumero, legittimi una pronuncia declinatoria di competenza . P.Q.M. rimette il ricorso alle Sezioni Unite.