L’utilizzo dell’intelligenza artificiale negli appalti

Il TAR Lazio, con una delle prime sentenze in materia di intelligenza artificiale nel settore degli appalti, si è pronunciato sull’annullamento di un’aggiudicazione approfondendo le potenzialità del ricorso all’AI.

In un appalto di Consip avente ad oggetto i servizi di pulizia e sanificazione per gli enti del Servizio Sanitario, un'impresa ha presentato un'offerta tecnica che prevedeva l'impiego dell'intelligenza artificiale solo come ulteriore strumento di supporto matematico/statistico e di elaborazione di dati, finalizzata a migliorare l'efficienza e la qualità dei servizi offerti. La ditta Omega concorrente ha presentato ricorso al Tribunale amministrativo e ha richiesto l'annullamento dell'aggiudicazione alla ditta Alfa La ditta Omega ha sostanzialmente contestato i singoli punteggi “molto elevati” (complessivamente “16”) assegnati all'offerta della ditta Alfa in ragione del ricorso all'intelligenza artificiale di cui essa ha dichiarato di volersi avvalere (“Chat GPT-4 e Open AI”) in relazione a taluni specifici criteri (i criteri indicati nella Tabella 10 del Capitolato d'oneri). Secondo la ditta Omega, «dietro l'uso di un linguaggio estremamente tecnico, talvolta perfino criptico – si nasconde la descrizione di modelli astratti, la cui funzionalità in concreto è tutta da dimostrare». La ditta Omega ha rappresentato, infatti, di avere svolto con i propri legali alcune interrogazioni di “Chat GPT” (“Chat Generative Pre-trained Transformer”) e ha rappresentato che ChatGPT ha risposto in maniera incompatibile con l'utilizzo che Alfa intendeva fare di questo strumento. La ditta ha sottolineato che quanto dichiarato dall'azienda aggiudicataria in relazione all'utilizzo dell'intelligenza artificiale (IA), sarebbe impossibile da realizzare e avrebbe richiesto approfondimenti, risultando, per l'effetto, (in tesi) irragionevole l'attribuzione di un punteggio molto elevato o il massimo punteggio all'offerta tecnica della ditta Alfa, senza che se ne sia verificata l'effettiva praticabilità. Secondo il giudice alla luce delle argomentazioni svolte dalla difesa della ditta Alfa non vi è alcun aspetto di evidente criticità e/o inaffidabilità dello strumento di ausilio dell'intelligenza artificiale, peraltro ormai di comune e diffuso utilizzo, né conseguentemente alcun motivo che avrebbe dovuto condurre la Commissione a diverse valutazioni. La censura della Ditta Omega, secondo i giudici appare, priva di qualunque fondamento logico e giuridico, in quanto costruita solo sulla base di  “interrogazioni” di Chat GPT eseguite dai difensori in funzione del gravame, nonché basata su una lettura fuorviante, errata e parziale sia dell'offerta tecnica di Alfa, sia dei criteri di valutazione previsti dalla lex specialis di gara, che - ancora - dei giudizi espressi, attraverso la deduzione del tutto generica che la Commissione giudicatrice avrebbe «sicuramente apprezzato l'utilizzo dell'intelligenza artificiale da parte di Alfa». I giudici richiamano l'orientamento della giurisprudenza secondo cui  «l'attribuzione dei punteggi rientra nell'ampia discrezionalità tecnica riconosciuta alla Commissione giudicatrice, organo tecnico competente, per cui, fatto salvo il limite dell'abnormità della scelta tecnica operata, per come risultante dagli atti di gara e di causa, sono inammissibili le censure che impingono nel merito di valutazione per loro natura opinabili» (in tal senso, Consiglio di Stato, Sezione V, 16 giugno 2022, numero 4949). Nel caso  in esame i giudici sottolineano che si era optato per il metodo di valutazione delle offerte tecniche del “confronto a coppie”, e in questo caso «una volta accertata la correttezza dell'applicazione del metodo, non resta spazio alcuno per un sindacato del giudice amministrativo nel merito dei singoli apprezzamenti effettuati e, in particolare, sui punteggi attribuiti nel confronto a coppie, che indicano il grado di preferenza riconosciuto ad ogni singola offerta in gara, con l'ulteriore conseguenza che la motivazione delle valutazioni sugli elementi qualitativi risiede nelle stesse preferenze attribuite ai singoli elementi di valutazione considerati nei raffronti con gli stessi elementi delle altre offerte» (Consiglio di Stato, Sezione V, 29.3.2022, numero 2320, ed i precedenti ivi richiamati). Il giudice ha, pertanto, respinto il ricorso, ha confermato l'aggiudicazione e ha condannato Omega al rimborso nei confronti di parte resistente e delle due controinteressate, delle spese di liti liquidate in tremila euro. La sentenza in esame, una delle prime in materia di intelligenza artificiale e valutazione delle offerte nel settore degli appalti, rappresenta un'apertura importante all'utilizzo responsabile e consapevole dell'intelligenza artificiale nelle pubbliche, come strumento di supporto per l'assunzione di decisione e delle imprese che partecipano agli appalti. L'intelligenza artificiale può essere utilizzata come ulteriore strumento di supporto matematico/statistico e di elaborazione di dati per incrementare l'efficienza e la qualità dei servizi offerti, strumento di supporto e non come strumento al quale delegare le decisioni. La sentenza è di attualità perché si inserisce in un quadro normativo magmatico ed in evoluzione: dal codice appalti, al disegno di legge nazionale numero 1146 del 2024 in materia di intelligenza artificiale alle recenti linee guida dell'Agid per l'adozione dell'Intelligenza artificiale nella pubblica amministrazione. Il codice appalti (d.l. numero 36 del 2023) prevede, all'art 36 che «per migliorare l'efficienza le stazioni appaltanti e gli enti concedenti provvedono, ove possibile, ad automatizzare le proprie attività ricorrendo a soluzioni  tecnologiche, ivi incluse l'intelligenza artificiale le tecnologie di registri distribuiti, nel rispetto delle specifiche disposizioni in materia». Le decisioni assunte mediante automazione devono rispettare i principi di conoscibilità e comprensibilità, non esclusività della decisione algoritmica, non discriminazione algortimica. Le sopra citate linee guida AgID per l'adozione dell'Intelligenza Artificiale nella Pubblica Amministrazione, previste dal Piano triennale 2024-2026 per l'informatica  sono state adottate con la determinazione numero 17/2025 e sono oggetto di una consultazione pubblica fino al 20 marzo 2025, e saranno integrate nei prossimi mesi da altre due  linee guida AGID in materia di intelligenza artificiale: le linee guida sullo sviluppo di software e le linee guida sui processi di procurement.

TAR Lazio, sez. II, sent., 29 gennaio 2025 numero 4546