Ai fini dell'applicazione dell’articolo 5, comma 1, tutti coloro che detengono esemplari di specie selvatica indicata nell’allegato A, appendice I, e nell’allegato C, parte 1, del regolamento (CEE), numero 3626/82 del Consiglio del 3 dicembre 1982, e successive modificazioni, classificati dalla presente legge come oggetti ad uso personale o domestico, non devono farne denuncia.
L'indagato veniva raggiunto da un decreto di sequestro preventivo avente ad oggetto numerosi manufatti realizzati in avorio e plurime zanne di elefante lavorate e grezze, giustificato dalla sussistenza del fumus per il reato previsto e punito dall'articolo 1, lett. f), L. numero 150/1992. Proponeva dunque, ricorso per cassazione affidato a due motivi. In particolare, lamentava la mancata sussistenza del fumus commissi delicti, per l'integrazione del quale non è sufficiente la mera detenzione domestica di oggetti d'avorio se non supportata da idonea documentazione. Inoltre, sottolineava la sua qualità di collezionista di lunga data, l'acquisto degli oggetti in epoca anteriore al Regolamento (UE), numero 2021/2280 del 16 dicembre 2021 e infine, che la detenzione di animali selvatici inseriti nell'Allegato A comunque non richiede alcuna certificazione a differenza di quelli elencati nell'Allegato B. Per la Suprema Corte il ricorso è fondato. Il reato contestato al ricorrente è stato oggetto di un particolare regime differenziato, di carattere transitorio, al fine di evitare che venisse sottoposto a sanzione penale chi fosse stato trovato in possesso di un oggetto confezionato con qualche parte di animale in via di estinzione, senza essere a conoscenza della composizione. Così, l'importazione di oggetti ad uso personale e domestico derivanti da esemplari di specie protette senza la presentazione della documentazione necessaria ove acquistato, nonché la commercializzazione, l'offerta o l'esposizione degli stessi non previamente denunciati costituiscono solo illecito amministrativo. Infatti, l'obbligo di denuncia trova un'eccezione all'articolo 5-bis, comma 1, il quale non la prevede per le specie selvatiche indicate nell'allegato A, appendice I, e nell'allegato C, parte 1, del regolamento (CEE), numero 3626/82 del Consiglio del 3 dicembre 1982, classificate come oggetti ad uso personale o domestico, la cui definizione si rinviene nell'articolo 8-sexies, lett. c). L'articolo prevede sia l'elefante indiano o asiatico che l'elefante africano, possibili specie alle quali potrebbero appartenere gli oggetti sequestrati. Il Collegio dunque, alla luce di tale disciplina, rilevando che il giudice di merito non abbia svolto gli accertamenti del caso ai fini della corretta qualificazione degli oggetti del sequestro, la quale appare dirimente in relazione alla configurabilità, o meno, del reato oggetto di contestazione, annulla l'ordinanza con rinvio.
Presidente Andreazza - Relatore Corbetta Ritenuto in fatto 1. Con l'impugnata ordinanza, il Tribunale di Vicenza ha rigettato l'istanza di riesame proposta nell'interesse di R.J. avverso il decreto di sequestro preventivo, emesso dal G.i.p. del Tribunale di Vicenza, avente ad oggetto numerosi manufatti realizzati in avorio e plurime zanne di elefante lavorate e grezze, rinvenuti nella disponibilità del ricorrente, sequestro disposto ipotizzando il fumus del reato di cui all'articolo 1, lett. f) I. 7 febbraio 1992, numero 150. 2. Avverso l'indicato provvedimento, l'indagato, per il tramite del difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, che denunciano: 2.1. la violazione dell'articolo 606, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. penumero in relazione agli articolo 321 cod. proc. penumero e 1, lett. f) I. numero 150 del 1992 con riferimento alla ritenuta sussistenza del fumus commissi delicti, per l'integrazione del quale non è sufficiente la mera detenzione domestica di oggetti d'avorio se non supportata da idonea documentazione, anche considerando che l'indagato è collezionista di lunga data, e i beni sequestrati sono stati acquistati in epoca certamente anteriore all'entrata in vigore del Regolamento (UE) numero 2021/2280 del 16 dicembre 2021. Aggiunge il difensore che la detenzione di animali selvatici inseriti nell'Allegato A non necessita di alcuna certificazione, a differenza di quelli contemplati nell'Allegato B, come prevede l'articolo 5-bis I. numero 150 del 1992; 2.2. la violazione dell'articolo 606, comma 1, lett. b), cod. proc. penumero in relazione all'articolo 321 cod. proc. penumero, nella parte in cui ha ritenuto sussistente il periculum in mora con una valutazione in astratto e non già in concreto e, quindi, con una motivazione apparente. 3. Nel termine di legge, il difensore, avv. Fabio Federico, ha depositato memoria, con cui insiste per l'accoglimento del ricorso. Considerato in diritto 1. Il ricorso è fondato in relazione al primo motivo, con assorbimento del secondo. 2. L'articolo 1, comma 1, lett. f), I. 150 del 1992, contestato al ricorrente, salvo che il fatto costituisca più grave, punisce chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) numero 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate nell'allegato A del Regolamento medesimo e successive modificazioni (...) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione . 2. Come è stato chiarito da questa Corte (cfr. Sez. 3, numero 3088 del 19/11/1998, dep. 1999, Morosini, Rv. 212840), un particolare regime differenziato , di carattere transitorio, è stato inserito nell'impianto originario della legge numero 150 numero 1992 dal d.l. 12 gennaio 1993, numero 2, convertito con modificazioni nella legge 13 marzo 1993, numero 59, al fine di evitare che venisse sottoposto a sanzione penale chi fosse stato trovato in possesso di un oggetto confezionato con qualche parte di animale in via di estinzione, senza essere a conoscenza della composizione. È stato previsto, pertanto, che costituiscano solo illeciti amministrativi l'importazione di oggetti ad uso personale o domestico derivati da esemplari di specie protette senza la presentazione della prescritta documentazione CITIES emessa dallo Stato estero ove l'oggetto è stato acquistato, nonché la commercializzazione, l'offerta o l'esposizione in vendita degli oggetti medesimi non previamente denunciati ai fini della verifica della regolarità dell'importazione a suo tempo avvenuta. In particolare, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, coloro che detengono esemplari degli animali selvatici e delle piante di cui all'articolo 1, comma 1, devono farne denuncia agli uffici del Corpo forestale dello Stato o a quelli dei corpi forestali delle regioni a statuto speciale o delle province autonome di Trento e di Bolzano, abilitati, con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, ad effettuare controlli e certificazioni in conformità alla citata convenzione di Washington del 3 marzo 1973, di cui alla legge19 dicembre 1975, numero 874. I suddetti uffici rilasciano apposita ricevuta, previa verifica della regolarità dell'importazione a suo tempo avvenuta . Un'eccezione all'obbligo di denuncia è stata posta dall'articolo 5-bis, comma 1, a tenore del quale Ai fini dell'applicazione dell'articolo 5, comma 1, tutti coloro che detengono esemplari di specie selvatica indicata nell'allegato A, appendice I, e nell'allegato C, parte 1, del regolamento (CEE) numero 3626/82 del Consiglio del 3 dicembre 1982, e successive modificazioni, classificati dalla presente legge come oggetti ad uso personale o domestico, non devono farne denuncia . L'articolo 8-sexies, lett. c), fornisce la seguente definizione di oggetto ad uso personale o domestico: prodotto derivato ottenuto da esemplari di specie incluse nell'allegato A, appendici I, II e III, e nell'allegato C, parte 1 e 2, del regolamento (CEE) numero 3626/82, e successive modificazioni, che appartenga ad una persona fisica e che non sia posto in vendita o in commercio . Di conseguenza, i soggetti sono esonerati dall'obbligo di denuncia quando l'esemplare sia indicato nell'allegato A, tabella I, e C, parte 1, e sia classificato come oggetto a uso personale o domestico (cfr. Sez. 3, numero 45157 del 27 giugno 2023, numerom.). 3. Venendo al caso di specie, si rileva che l'allegato A, appendice I, del regolamento (CEE) numero 3626/82 del Consiglio del 3 dicembre 1982 - richiamato dall'articolo 5-bis, comma 1, e in seguito abrogato - prevedeva l'Elephas maximus (Elefante indiano o asiatico), mentre l'appendice Il contemplava Loxodonta africana (Elefante africano). Nella vicenda qui al vaglio, non è dato sapere a quale specie di elefante siano riconducibili i reperti oggetto di sequestro. Si tratta di un accertamento di fatto che evidentemente compete al giudice di merito e che appare dirimente in relazione alla configurabilità, o meno, del reato oggetto di contestazione. 4. Ne segue che l'ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Vicenza competente ai sensi dell'articolo 324, comma 3, cod. proc. penumero