Revoca del patrocinio a spese dello Stato: nessun compenso per l'avvocato

«La revoca del beneficio per difetto originario delle condizioni di reddito ha effetto retroattivo anche sui diritti del patrocinatore che, pertanto, non potrà chiedere all'Amministrazione i compensi professionali per l'attività svolta fino al provvedimento di revoca».

Con ricorso per cassazione il difensore dell'imputato deduceva la violazione dell'articolo 79, comma 1, lett. d), d.P.R. 115/2002, rilevando che il decreto con cui veniva revocata l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato e il rigetto dell'istanza di liquidazione del compenso, facendo decorrere gli effetti ex tunc, risultava del tutto arbitrario e, a suo dire, in contrasto con la disciplina di riferimento. Questa, secondo l'interpretazione fornita dalla difesa, fissa il termine per la comunicazione della variazione reddituale in 30 giorni dalla scadenza del termine di un anno dalla data di presentazione dell'istanza, mentre la definizione del giudizio viene presa in considerazione solo come termine finale dell'obbligo comunicativo, senza alcun effetto anticipatorio. Per la Suprema Corte il ricorso è infondato. Preliminarmente, il Collegio rileva che il giudizio penale di riferimento si concludeva il 3 maggio 2023. Già nel precedente anno d'imposta però, si verificava il superamento dei limiti di reddito. L'onere di comunicazione della variazione ricadeva sull'imputato e il suo difensore, la cui attività difensiva veniva espletata per intero proprio nell'anno di imposta in cui si verificava il superamento dei limiti di reddito. Ciò posto, il decreto contenente la revoca dell'ammissione e il rigetto dell'istanza di liquidazione poggia, secondo i giudici di legittimità, su una corretta interpretazione dell'articolo 79, comma 1, lett. d), d.P.R. 115/2002, il quale pone a carico dell'istante appunto, «l'obbligo di comunicare, fino a che il procedimento non sia definito, le variazioni rilevanti dei limiti di reddito verificatisi nell'anno precedente». Inoltre, circa la decorrenza ex tunc degli effetti della revoca del patrocinio a spese dello Stato la Suprema Corte richiama il principio per il quale la revoca del beneficio ha effetto retroattivo anche sui diritti del patrocinatore, il quale non potrà richiedere i compensi professionali per l'attività svolta fino al provvedimento di revoca. Tale assunto poggia sulla ratio del d.P.R., in quanto l'ammissione al gratuito patrocinio fonda sul particolare stato di incapacità economica del richiedente, il quale deve persistere per l'intero procedimento.  Ne consegue che il diritto a percepire i compensi professionali è precluso dalla inesistenza dei presupposti per l'ammissione del beneficio, anche se l'accertamento è successivo.

Presidente Ciampi - Relatore Dawan Ritenuto in fatto 1. L'avv. Marco Tacchio, propone ricorso avverso il provvedimento emesso il 10/07/2024, con cui il Tribunale di Trani ha rigettato il ricorso presentato dallo stesso, in proprio e quale difensore di P.G., avverso il decreto emesso il 30/05/2023 di revoca del decreto di ammissione al patrocinio a spese dello Stato del 04/11/2022 e di rigetto dell'istanza di liquidazione del compenso, facendone decorrere gli effetti ex tunc. Ritenendo che il termine per la comunicazione di superamento dei limiti di reddito per l'anno 2022 scadesse il 29/07/2023, il P.G. aveva comunicato in data 05/05/2023 il superamento dei limiti di reddito per l'anno d'imposta 2022 e chiesto la revoca del beneficio ai sensi dell'articolo 112, comma 1, lett. b), d.P.R. 115/2002, con effetto dalla data di deposito della comunicazione. 2. Il ricorso consta di un unico motivo con cui si deduce la violazione dell'articolo 79, comma 1, lett. d), d.P.R. 309/90, rilevando come l'affermazione contenuta nella sentenza impugnata, secondo cui sarebbe stato onere del P.G. comunicare le variazioni del reddito relative all'anno 2022 (già a lui note nel 2023) prima della definizione del giudizio di primo grado , ossia prima del 03/05/2023, sia del tutto arbitraria e contrastante con il disposto dell'articolo 79, comma 1, lett. d) d.P.R. cit., a mente del quale il termine per la comunicazione della variazione reddituale è di trenta giorni dalla scadenza del termine di un anno dalla data di presentazione dell'istanza, mentre la definizione del giudizio viene presa in considerazione dalla stessa norma solo come termine finale dell'obbligo comunicativo (impegno a comunicare, fino a che il processo non sia definito) senza che sia previsto alcun effetto anticipatorio della scadenza del relativo termine. Parimenti privo di rilevanza sarebbe il momento in cui l'interessato viene a conoscenza del reddito dell'anno precedente. In conclusione, il termine per la comunicazione della variazione reddituale da parte del ricorrente sarebbe scaduto il 29/07/2023 (dopo la definizione del giudizio penale di riferimento, per cui neanche sussisteva a carico della parte l'obbligo comunicativo, che cessa appunto con la definizione del giudizio ex articolo 79, comma 1, lett. d), d.P.R. 115/2002). Andava pertanto considerata assolutamente tempestiva la comunicazione depositata il 05/05/2023. Il ricorrente deduce altresì la violazione del combinato disposto degli articolo 112, comma 1, lett. b) e 114, comma 1, d.P.R. 115/2002 per avere il Tribunale deciso di confermare l'efficacia ex tunc degli effetti del decreto di revoca. La revoca del beneficio avrebbe dovuto essere pronunciata con effetti decorrenti dal 05/05/2023. 3. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale ha chiesto l'annullamento del provvedimento impugnato nella parte relativa al momento di efficacia della revoca (intervenendo ai sensi della lett. l dell'articolo 620 cod. proc. penumero). Considerato in diritto 1. Il ricorso è infondato e deve, pertanto, essere rigettato. 2. Il Tribunale di Trani - rilevato che il giudizio penale di riferimento (iscritto a ruolo nell'anno 2022) si era concluso il 3 maggio 2023 e che già nel precedente anno d'imposta 2022 si era verificato il superamento dei limiti di reddito - ha correttamente affermato che sarebbe stato onere del P.G. comunicare la variazione del reddito relativi all'anno 2022 prima della definizione del giudizio di primo grado; altresì rilevando che l'attività difensiva è risultata essere stata espletata per intero proprio nell'anno di imposta in cui si era verificato il superamento dei limiti di reddito. Invero, la decisione gravata poggia su una corretta interpretazione dell'articolo 79, comma 1, lett. d), d.P.R. 115/2002, il quale pone a carico dell'istante l'obbligo di comunicare, fino a che il procedimento non sia definito, le variazioni rilevanti dei limiti di reddito, verificatisi nell'anno precedente . L'obbligo di comunicazione pertanto perdura sino a quando il procedimento non sia definito, così come ha ribadito la giurisprudenza di questa Corte (cfr. Sez. 4, numero 46382 del 14/10/2014, Pierri, Rv. 260955, secondo cui, in tema di patrocinio a spese dello Stato, ai fini delle variazioni di reddito rilevanti per la revoca del beneficio, occorre considerare esclusivamente le modifiche intervenute precedentemente alla data di definizione del procedimento). Quanto alla doglianza relativa alla decorrenza ex tunc degli effetti della revoca del patrocinio a spese dello Stato, soccorre il principio per il quale, in tema di patrocinio a spese dello Stato, la revoca del beneficio per difetto originario delle condizioni di reddito ha effetto retroattivo anche sui diritti del patrocinatore che, pertanto, non potrà richiedere all'Amministrazione i compensi professionali per l'attività svolta fino al provvedimento di revoca (Sez. 4, numero 9357 del 15/01/2014, Orlando, Rv. 259098). Tale efficacia retroattiva, invero, esercita i suoi effetti, oltre che sui diritti dell'Imputato, anche su quelli del suo patrocinatore o consulente, in quanto la soddisfazione dell'interesse pubblico, che costituisce la ratio del d.P.R. numero 115 del 2002, non si esaurisce nell'atto iniziale di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ma nella regolarità dell'intero procedimento, condizionata dalla effettiva sussistenza e permanenza delle condizioni di legge in tutte le sue fasi. Si tratta di interpretazione normativa conforme alla logica in quanto l'ammissione al beneficio si fonda proprio sul particolare stato di incapacità economica del richiedente e realizza il principio costituzionale di cui all'articolo 24, comma 3, Cost. Ne consegue che il diritto a percepire i compensi professionali è precluso dalla inesistenza dei presupposti per l'ammissione del beneficio, anche se l'accertamento è successivo. 3. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.