L’avvocato sospeso non può difendersi da solo davanti al CNF

L’avvocato sospeso dall'albo mediante provvedimento esecutivo non può difendersi da solo in quanto privo dello jus postulandi. Pertanto, potrà presentare ricorso al CNF tramite un avvocato iscritto all'albo delle giurisdizioni superiori, munito di procura speciale.

È quanto ribadito dal Consiglio Nazionale Forense, nella sentenza numero 326/2024. Nel caso in esame, l'avvocato aveva presentato ricorso al CNF in opposizione alla sanzione della radiazione inflittagli dal Consiglio Distrettuale di Disciplina Forense di Messina. L'avvocato era stato sanzionato per aver violato vari principi deontologici, tra cui l'articolo 348 c.p. (esercizio abusivo di una professione), per aver continuato a svolgere l’attività professionale nonostante fosse stato sospeso. Dopo il dibattimento, durante il quale il CDD aveva confermato la colpevolezza dell'avvocato riscontrando la gravità delle infrazioni, veniva inflitta all'avvocato la sanzione disciplinare della radiazione. L'avvocato presentava in proprio opposizione, sostenendo che la comunicazione della decisione era priva dell'allegato (ossia della decisione stessa) e chiedendo di dichiarare la nullità, l'annullabilità, l'irricevibilità o l'inapplicabilità della notifica effettuata dal CDD di Messina. In primis, il Collegio osserva che l'avvocato risultava ininterrottamente sospeso dall'esercizio della professione nelle more del ricorso, per cui si era in presenza di una questione preliminare/pregiudiziale sull’ammissibilità del ricorso presentato. Il CNF, in via preliminare e ritenuta la trattazione del merito assorbita, dichiara l'inammissibilità del ricorso per difetto dello jus postulandi. Infatti, il Collegio ricorda che «la legge professionale, da un lato, consente all’interessato/incolpato iscritto all’albo professionale (ordinario) ed in possesso dello jus postulandi di difendersi personalmente, dall’altro, ai sensi dell’articolo 60, comma 4, R.D. numero 37/1934 prevede la possibilità di farsi assistere da un avvocato iscritto all’Albo previsto dall’articolo 33 R.D.L. numero 1578/1933 e munito di mandato speciale». Poiché, nel caso specifico, l'avvocato, già sospeso dall'esercizio della professione all'epoca della presentazione dell'impugnazione, era privo dello jus postulandi, il CNF dichiara il ricorso inammissibile.

CNF, sentenza numero 326/2024