Inutili le obiezioni sollevate dai genitori del ragazzo. Corretta, secondo i giudici, la valutazione compiuta dal consiglio di classe, ossia favorire il rafforzamento della preparazione dello studente mediante la ripetizione della classe, anziché privilegiare la prosecuzione del percorso scolastico nell’auspicio di un futuro recupero delle carenze dimostrate.
Riflettori puntati sulla mancata ammissione di uno studente alla terza classe di un Liceo. Difficile da digerire, per i genitori, la notizia della bocciatura del figlio, anche perché, sostengono dinanzi ai magistrati amministrativi, «l’istituto scolastico non ha rispettato gli impegni previsti sia dalla normativa scolastica che dal “Piano didattico personalizzato” del ragazzo, affetto da un “disturbo specifico dell’apprendimento” consistente in “dislessia di grado medio. Lentezza nell’esecuzione dell’atto grafico. Fascia clinica per problemi internalizzati e di ansia”». Inoltre, essi espongono che «la scuola, anziché aiutare il ragazzo, ha operato per emarginarlo dal contesto scolastico, e ciò in quanto lo studente aveva fatto la scelta di non cambiare istituto, al contrario di quanto consigliato dal corpo docente». Sempre secondo i due genitori, il figlio «ha subito, per tutto il corso dell’anno scolastico, ma ancor di più dal secondo quadrimestre in poi, un trattamento denigrante e discriminatorio e vi è stata la ripetuta errata valutazione del suo andamento, l’emissione a suo carico di note del tutto ingiustificate, la valutazione di elementi che non rientrano nell’ambito della esatta determinazione del voto in una materia, come gli appunti, ed infine, la deficitaria possibilità di recuperare attraverso interrogazioni suppletive». Senza dimenticare, poi, aggiungono, «anche disfunzioni nell’organizzazione scolastica, quali la tardiva comunicazione scuola-famiglia e la mancata attivazione di iniziative di recupero». Infine, secondo i due genitori, «la media delle votazioni conseguite» dal figlio «in tutte le materie di studio è risultata comunque non lontana dalla sufficienza» e si sarebbe dovuto tener tenuto conto di tutto l’andamento scolastico. Tirando le somme, secondo i genitori è emersa in modo palese «l’indisponibilità del corpo docente a considerare in maniera adeguata le esigenze del ragazzo e a venire incontro ai suoi sforzi e al suo impegno» e ciò «è la causa dell’insufficiente rendimento dello studente, della sua non ammissione alla classe successiva e dei conseguenti disturbi psicosomatici sofferti». Per queste ragioni, i due genitori chiedono non solo l’ammissione del figlio alla classe successiva, ma anche il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale subito, quantificato in quasi 30mila euro. Per i magistrati del TAR Toscana, però, le obiezioni sollevate dai genitori dello studente sono assolutamente pretestuose, a fronte di una valutazione assolutamente logica compiuta dal consiglio di classe. Di conseguenza, è confermata in toto la mancata ammissione alla classe terza del Liceo. A legittimare la decisione, poi, i magistrati richiamano i dettagli principali della vicenda. Annotano, innanzitutto, che il “Piano didattico personalizzato” era stato, all’epoca, aggiornato e approvato. Ciò nonostante, «nello scrutinio del primo quadrimestre» dell’anno scolastico conclusosi con la bocciatura «l’alunno riportò voti di non sufficienza in Latino (scritto e orale), Lingua francese (scritto), Lingua inglese (scritto), Matematica (scritto) e Fisica, discipline per le quali vennero disposte modalità di recupero tramite studio individuale o corso di recupero con docente. Nelle relative verifiche di recupero svolte nel secondo quadrimestre, però, non risultarono recuperate le carenze in Latino, Matematica e Fisica, mentre furono recuperate quelle in Francese e Inglese». Così, «nello scrutinio finale l’alunno riportò voti di non sufficienza in Italiano (4), Latino (5), Educazione civica, giuridica, economica (5), Matematica (4), Fisica (5), Disegno e Storia dell’arte (5). E il consiglio di classe deliberò, all’unanimità, la non ammissione alla classe successiva». Per meglio inquadrare la bocciatura, poi, i magistrati riportano anche la motivazione addotta dai docenti: «l’impegno inadeguato ed estremamente discontinuo ha comportato una preparazione complessivamente carente e gravemente lacunosa in diverse discipline di indirizzo. Le insufficienze registrate nel primo quadrimestre non sono state recuperate in tutte le materie. Nonostante siano state applicate le misure dispensative e gli strumenti compensativi previsti dal “Piano didattico personalizzato”, l’alunno non ha raggiunto gli obiettivi minimi in termini di conoscenze, abilità e competenze necessarie a un proficuo proseguimento nella classe successiva». A fronte delle obiezioni sollevate dallo studente bocciato, i giudici rilevano «dagli atti depositati e dall’approfondita ed analitica relazione della dirigente scolastica» che «il “Piano didattico personalizzato” è stato correttamente attuato dalla scuola (ad esempio, attraverso la programmazione delle verifiche orali in accordo con lo studente e l’utilizzazione di tutte le strategie metodologiche e didattiche inclusive ivi previste)» e che «i genitori dell’alunno sono stati concretamente messi in condizione di verificare la situazione scolastica in atto, già a partire dalla conclusione del primo quadrimestre, e sono stati messi in condizione di assumere ogni opportuna iniziativa diretta a migliorare il rendimento scolastico del figlio». Non a caso, «nel “Piano didattico personalizzato” e, in particolare, nel “Patto con la famiglia e con lo studente”, si prevedeva, fra i vari punti, e nell’ottica di una reciprocità degli impegni, l’impegno della famiglia e dell’alunno nel rispettare le verifiche concordate, nello studio e nello svolgimento dei compiti a casa». Palesemente non provata, poi, osservano i giudici, la tesi, proposta dai due genitori, secondo cui gli insegnanti avrebbero modificato il loro atteggiamento ed operato una netta discriminazione verso l’alunno dopo che la famiglia lo aveva preiscritto alla classe terza. «Più plausibile», secondo i giudici, «che i docenti – nei loro colloqui con la famiglia o attraverso la coordinatrice di classe – abbiano (del tutto legittimamente) invitato i genitori a considerare con rinnovata attenzione la scelta del tipo di indirizzo verso cui l’alunno non aveva mai evidenziato particolare interesse e motivazione (come osservato dalla dirigente scolastica nella propria relazione)». E, comunque, «il presunto atteggiamento ostile degli insegnanti può ricondursi ad una percezione soggettiva o ad una suggestione dell’alunno o dei suoi genitori», aggiungono i giudici. In conclusione, «non può dirsi che i docenti abbiano abusato dei propri strumenti educativi, non ravvisandosi gli estremi della condotta discriminatoria nelle singole (o nel complesso delle) circostanze narrate» dai genitori, circostanze che, peraltro, «vengono convincentemente ridimensionate o smentite nella relazione della dirigente e non sembrano esulare dalla normale fisiologia dei rapporti fra allievo e insegnante, e comunque non incidono sulla legittimità dello scrutinio» oggetto di impugnazione. Inoltre, «non può affermarsi che gli ampi margini valutativi di cui dispone il corpo docente siano stati travalicati nel corso dell’anno scolastico e nel giudizio finale, giacché la preparazione dello studente ha presentato, evidentemente, lacune obiettive e generalizzate, che, secondo il non irragionevole apprezzamento del consiglio di classe, non gli consentivano di raggiungere gli obiettivi formativi previsti». Corretta, quindi, «la decisione», adottata dal consiglio di classe, «di favorire il rafforzamento della preparazione» dello studente «mediante la ripetizione della classe, anziché di privilegiare la prosecuzione del percorso scolastico nell’auspicio di un futuro recupero delle carenze dimostrate». Ampliando l’orizzonte, infine, i magistrati del TAR Toscana richiamano un fondamentale principio: «la mancata ammissione alla classe superiore non si atteggia come uno strumento punitivo, né come giudizio in assoluto negativo, ma come riconoscimento della necessità che alcuni alunni rafforzino le proprie cognizioni di base, per affrontare senza sofferenza e maggiori possibilità l’ulteriore corso degli studi. E, correlativamente, l’interesse degli allievi e dei loro genitori si identifica non tanto nel perseguimento in ogni caso della cosiddetta promozione, quanto nel corretto esercizio della potestà pubblica, finalizzata alla migliore possibile formazione culturale degli studenti».
Presidente Giani Relatore Fenicia Fatto Con il presente ricorso, i ricorrenti chiedono l'annullamento del provvedimento del (omissis) che ha disposto la non ammissione del loro figlio alla terza classe del Liceo scientifico Internazionale “ (omissis) -” di Firenze. A fondamento del ricorso essi deducono un unico motivo di “eccesso di potere per difetto di istruttoria, per evidente contraddittorietà ed illogicità, per erroneità dei presupposti di fatto e di diritto, per travisamento dei fatti, per sviamento di potere”. I ricorrenti, in sintesi, lamentano che l'istituto scolastico non avrebbe rispettato gli impegni previsti sia dalla normativa scolastica che dal P.D.P. del ragazzo, quest'ultimo affetto da un D.S.A. consistente in “dislessia di grado medio. Lentezza nell'esecuzione dell'atto grafico. Fascia clinica per problemi internalizzati e di ansia”. Essi espongono che la scuola, anziché aiutarlo, avrebbe operato per emarginarlo dal contesto scolastico, e ciò in quanto lo studente aveva fatto la scelta di non cambiare istituto, al contrario di quanto consigliato dal corpo docente. L'alunno infatti, per tutto il corso dell'anno scolastico 2021/2022, ma ancor di più dal secondo quadrimestre in poi, avrebbe subito un trattamento denigrante e discriminatorio e vi sarebbe stata la ripetuta errata valutazione del suo andamento, l'emissione a suo carico di note del tutto ingiustificate, la valutazione di elementi che non rientrano nell'ambito della esatta determinazione del voto in una materia, come gli “appunti”, ed infine, la deficitaria possibilità di recuperare attraverso interrogazioni suppletive. I ricorrenti lamentano poi che la media delle votazioni conseguite in tutte le materie di studio dall'allievo era comunque non lontana dalla sufficienza e che si sarebbe dovuto tener tenuto conto di tutto l'andamento scolastico. In più si lamentano anche disfunzioni nell'organizzazione scolastica, quali la tardiva comunicazione scuola-famiglia e la mancata attivazione di iniziative di recupero. In definitiva, l'asserita indisponibilità del corpo docente a considerare in maniera adeguata le esigenze del ragazzo e a venire incontro ai suoi sforzi e al suo impegno sarebbe la causa dell'insufficiente rendimento dello studente, della non ammissione dello stesso alla classe successiva e dei conseguenti disturbi psicosomatici sofferti. I ricorrenti chiedono pertanto l'ammissione dello studente alla classe successiva, nonché il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale subito, quantificato, nella memoria conclusiva, in € 29.988,00. Si sono costituiti il Ministero dell'Istruzione e L'I.I.S. -OMISSIS-, contestando tutto quanto affermato in fatto e in diritto e concludendo per il rigetto del ricorso. Con ordinanza emessa all'esito dell'udienza in camera di consiglio dell'8 settembre 2022 il Collegio ha respinto l'istanza cautelare dopo aver: “Considerato che il giudizio di non ammissione alla classe successiva espresso dall'Istituto risulta sufficientemente articolato e motivato facendo leva sulle plurime gravi insufficienze riportate in materie fondamentali” ed “Osservato che i motivi di ricorso, per lo più generici, impingono nel merito della discrezionalità tecnico-valutativa degli insegnanti”. In vista dell'udienza di discussione le parti hanno depositato memorie conclusive e di replica. All'udienza del 30 gennaio 2025, all'esito della discussione, il ricorso è stato trattenuto in decisione. Diritto 1. Il ricorso è inammissibile e comunque infondato, meritando conferma le valutazioni anticipate dal Collegio in sede cautelare. 1.1. Nell'anno scolastico 2021/2022 il figlio degli odierni ricorrenti ha frequentato la seconda classe del Liceo Internazionale scientifico Niccolò OMISSIS-di Firenze. Il -OMISSIS-è stato aggiornato e approvato il P.D.P. . Nello scrutinio del primo quadrimestre, l'alunno ha riportato voti di non sufficienza in Latino (scritto e orale), Lingua francese (scritto), Lingua inglese (scritto), Matematica (scritto) e Fisica, discipline per le quali venivano disposte modalità di recupero tramite studio individuale o corso di recupero con docente. Nelle relative verifiche di recupero svolte nel secondo quadrimestre non risultavano recuperate le carenze in Latino, Matematica e Fisica, mentre venivano recuperate quelle in Francese e Inglese. Nello scrutinio finale del -OMISSISl'alunno ha riportato voti di non sufficienza in Italiano (4), Latino (5), Ed. civica, giuridica, economica (5), Matematica (4), Fisica (5), Disegno e Storia dell'arte (5). Il Consiglio di classe ha dunque deliberato all'unanimità la non ammissione alla classe successiva, sulla base della seguente motivazione: “L'impegno inadeguato ed estremamente discontinuo ha comportato una preparazione complessivamente carente e gravemente lacunosa in diverse discipline di indirizzo. Le insufficienze registrate nel primo quadrimestre non sono state recuperate in tutte le materie. Nonostante siano state applicate le misure dispensative e gli strumenti compensativi previsti dal P.D.P, l'alunno non ha raggiunto gli obiettivi minimi in termini di conoscenze, abilità e competenze necessarie a un proficuo proseguimento nella classe successiva”. 1.2. Ciò premesso vi è preliminarmente da rilevare come il ricorso, dopo una parte in fatto molto discorsiva, nella parte in diritto sia basato su di un'unica generica censura dalla quale non si evincono le disposizioni normative violate, né specifici elementi in base ai quali sarebbero sussistenti i dedotti vizi. Tale unico motivo è invece basato su ipotesi o congetture che implicherebbero un'attività del giudice di ricerca dei vizi e delle prove non consona al giudizio impugnatorio di legittimità rimesso al giudice amministrativo. Le censure in altri termini sono finalizzate ad ottenere da questo T.A.R. una indagine di tipo penalistico a tutto campo sull'operato dei docenti nei rapporti con l'alunno, il che è inammissibile dovendo la parte ricorrente enucleare specifici vizi per sostenere l'invalidità del provvedimento impugnato. Peraltro, nel caso in cui il provvedimento impugnato consista, come nella specie, nella valutazione del Consiglio di classe in ordine alla promozione o alla bocciatura degli alunni, esso, in quanto espressione di discrezionalità tecnica, può essere annullato dal giudice amministrativo solo in presenza di gravi vizi procedimentali, ovvero di una manifesta e grave irragionevolezza, illogicità, incompletezza, arbitrarietà, disparità di trattamento, tale da configurare un eccesso di potere. Tali vizi non sono stati in concreto rilevati dalla parte ricorrente, mentre l'unico macro-motivo dedotto entra nel merito delle valutazioni scolastiche e dei metodi educativi degli insegnanti e non fa emergere aspetti di manifesta illegittimità. 1.3. In disparte da tali profili d'inammissibilità del ricorso, risulta comunque, dagli atti depositati e dall'approfondita ed analitica relazione della dirigente scolastica, come il P.D.P. sia stato correttamente attuato dalla scuola (ad esempio, attraverso la programmazione delle verifiche orali in accordo con lo studente e l'utilizzazione di tutte le strategie metodologiche e didattiche inclusive ivi previste), e come i genitori dell'alunno siano stati concretamente messi in condizione di verificare la situazione scolastica in atto, già a partire dalla conclusione del primo quadrimestre e siano stati messi in condizione di assumere ogni opportuna iniziativa diretta a migliorare il rendimento scolastico dell'interessato. D'altro canto, nel P.D.P. e in particolare nel “Patto con la famiglia e con lo studente” si prevedeva, fra i vari punti, e nell'ottica di una reciprocità degli impegni, “l'impegno della famiglia e dell'alunno nel rispettare le verifiche concordate, nello studio e nello svolgimento dei compiti a casa”. La tesi di fondo del ricorso, secondo cui gli insegnanti avrebbero modificato il loro atteggiamento ed operato una netta discriminazione verso l'alunno a partire da febbraio 2022, dopo che la famiglia lo aveva preiscritto alla classe terza, appare poi del tutto sfornita di prova e palesemente infondata, apparendo più plausibile che i docenti nei loro colloqui con la famiglia o attraverso la coordinatrice di classe abbiano (del tutto legittimamente) invitato i genitori a considerare con rinnovata attenzione la scelta del tipo di indirizzo, verso il quale l'alunno non avrebbe mai evidenziato particolare interesse e motivazione (come osservato dalla dirigente scolastica nella propria relazione). D'altra parte, tale presunto atteggiamento ostile degli insegnanti potrebbe ricondursi ad una percezione soggettiva o ad una suggestione dell'alunno o dei suoi genitori, e comunque non è obiettivamente verificabile da questo giudice. 1.4. Al di là di tali affermazioni della parte ricorrente, non può dirsi che i docenti abbiano abusato dei propri strumenti educativi, non ravvisandosi gli estremi della condotta discriminatoria nelle singole (o nel complesso delle) circostanze narrate nel ricorso introduttivo, le quali, peraltro, vengono convincentemente ridimensionate o smentite nella relazione della dirigente e non sembrano esulare dalla normale fisiologia dei rapporti fra allievo e insegnante, e comunque non inciderebbero sulla legittimità dello scrutinio impugnato. Né può affermarsi che gli ampi margini valutativi di cui il corpo docente dispone siano stati travalicati nel corso dell'anno scolastico e nel giudizio finale, giacché la preparazione del ricorrente presenta, evidentemente, lacune obiettive e generalizzate, che, secondo il non irragionevole apprezzamento del Consiglio di classe, non consentono all'alunno di raggiungere gli obiettivi formativi previsti. Con la conseguenza che, nella fattispecie, la decisione di favorire il rafforzamento della preparazione mediante la ripetizione della classe, anziché di privilegiare la prosecuzione del percorso scolastico nell'auspicio di un futuro recupero delle carenze dimostrate, finisce per costituire una scelta opinabile fondata su dati obiettivi (insufficienze in ben sei materie) e rispetto alla quale il giudice non può sovrapporre il proprio apprezzamento. La mancata ammissione alla classe superiore, d'altro canto, non si atteggia come uno strumento punitivo, né come giudizio in assoluto negativo, ma come riconoscimento della necessità che alcuni alunni rafforzino le proprie cognizioni di base, per affrontare senza sofferenza e maggiori possibilità l'ulteriore corso degli studi; e, correlativamente, l'interesse degli allievi e dei loro genitori si identifica non tanto nel perseguimento in ogni caso della cosiddetta promozione, quanto nel corretto esercizio della potestà pubblica, finalizzata alla migliore possibile formazione culturale degli studenti (per tutte, cfr. Cons. Stato, sez. VI, 20 luglio 2010,numero 4663). 2. In conclusione, per le sopra esposte ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e comunque infondato. 3. Deve essere altresì respinta la domanda risarcitoria, essendosi in presenza di un legittimo esercizio dell'attività amministrativa. 4. Confermata la condanna alle spese di lite effettuata con ordinanza nella fase cautelare, anche le spese di lite della presente fase di merito, liquidate in dispositivo, vanno poste a carico della parte ricorrente in virtù del principio della soccombenza. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile e comunque lo rigetta nei sensi indicati in motivazione. Conferma la liquidazione delle spese effettuata con ordinanza cautelare e condanna la parte ricorrente a rimborsare all'Amministrazione resistente anche le spese della fase di merito che si liquidano in € 2.000,00. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui agli articoli 6, paragrafo 1, lettera f), e 9, paragrafi 2 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, all'articolo 52, commi 1, 2 e 5, e all'articolo 2-septies, del decreto legislativo 30 giugno 2003,numero 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018,numero 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.