L’articolo, dopo aver passato in rassegna le fonti normative in materia di interpretazione del contratto in generale e del contratto di assicurazione in particolare, si sofferma sull’applicazione del canone ermeneutico dell’interpretazione contra proferentem o contra stipulatorem , alla luce della casistica giurisprudenziale formatasi in materia.
Il quadro normativo di riferimento in tema di interpretazione dei contratti di assicurazione È noto che il Codice civile detta alcune regole generali di ermeneutica contrattuale attraverso un apposito corpo di metanorme, topograficamente collocato nel Capo IV del Titolo II del Libro IV articolo 1362-1371 c.c. . In materia di interpretazione di contratti assicurativi , occorre, però, tener conto anche i dell' articolo 35, 2° comma, c. cons . , che esclude l'applicazione dell' articolo 1370 c.c. , in quanto norma speciale, dettata per i contratti fra professionista e consumatore ii dell' articolo 120- quater , comma 7, cod. ass. priv. , che rinvia a un Regolamento dell'IVASS v. articolo 4 e 33 Regolamento IVASS numero 41 del 2 agosto 2018 , che, allo scopo di facilitare la comprensione delle informazioni da parte del contraente assicurato, impone alle imprese di assicurazione di redigere i contratti in un linguaggio e in uno stile semplice, chiaro, sintetico e di facile lettura iii dell' articolo 166 cod. ass. priv ., che impone la redazione del contratto di assicurazione e di ogni altro documento consegnato dall'impresa assicurativa al contraente in modo chiaro ed esauriente, e che prevede che le clausole che indicano decadenze, nullità o limitazioni delle garanzie, ovvero oneri a carico del contraente o dell'assicurato, devono essere riportate mediante caratteri di particolare evidenza. L'applicazione delle regole generali di ermeneutica contrattuale in materia assicurativa Le regole speciali in tema di contratti assicurativi, destinate a integrare o a derogare alle regole generali di ermeneutica contrattuale, non escludono, tuttavia, l'applicazione tout court di queste ultime. Così, ad esempio, se viene stipulata una polizza assicurativa per i danni derivanti da «fatti accidentali» , tale espressione va interpretata come riferita a condotte colpose dell'assicurato, in base al criterio di interpretazione conservativa articolo 1367 c.c. sul punto, v. da ultimo Cass. 1° febbraio 2024, numero 3051 Cass., ord. 27 giugno 2023, numero 18320 Cass., ord. 29 luglio 2022, numero 23762 . Così, se viene stipulata da un avvocato una polizza assicurativa per danni cagionati a terzi o a dipendenti , il contratto si interpreta nel senso che la copertura assicurativa comprende anche i fatti da cui discende una responsabilità professionale contrattuale , in forza del canone ermeneutico c.d. della totalità e della coerenza articolo 1363 c.c. , che preclude un'interpretazione atomistica delle clausole contrattuali Cass., ord. 3 febbraio 2022, numero 3288 . Così, a fronte di un contratto di assicurazione stipulato per i danni a terzi provocati da un animale domestico contenente una clausola che, nell'individuare i soggetti non considerati ‘terzi' danneggiati e quindi esclusi dalla copertura assicurativa , fa riferimento al coniuge , ai genitori , ai figli e agli altri parenti e affini con loro conviventi , si deve interpretare la polizza sulla base del criterio letterale e logico-sintattico articolo 1362 e 1363 c.c. , dovendosi, quindi, ritenere che i danni subiti da un genitore dell'assicurato a causa del cane di quest'ultimo siano coperti dalla polizza, in quanto la convivenza deve considerarsi quale elemento riferito anche ai genitori Cass., ord. 23 settembre 2021, numero 25849 . Il canone dell'interpretazione contra proferentem L'oscurità, ambiguità o perplessità di una clausola del contratto di assicurazione non comporta, di regola, la nullità della clausola, ma rende quantomeno applicabile il principio o criterio dell'interpretazione contra stipulatorem , nel senso che, in caso di dubbio, la clausola deve essere interpretata contro il contraente che ha unilateralmente predisposto il contenuto del contratto impresa di assicurazione articolo 1370 c.c. o articolo 35, 2° comma, c .cons. principio che mette fuori gioco gli altri criteri di ermeneutica contrattuale fra i quali quelli previsti dagli articolo 1368, 2° comma e 1369 c.c. . In numerose occasioni, la giurisprudenza ha risolto un problema di equivocità o polisemia del testo della polizza assicurativa, facendo ricorso a tale principio o criterio e sponsorizzando, dunque, un'interpretazione favorevole all'assicurato cfr., ex multis , Cass. 5 giugno 2020, numero 10825 Cass. 18 gennaio 2016, numero 668 Cass. 20 agosto 2015, numero 17020 . Così, ad esempio, in relazione a un contratto di assicurazione dai rischi di infortunio e malattia, che escludeva la copertura per cure dentarie, protesi dentarie e paradentopatie , la Suprema Corte ha cassato con rinvio la sentenza di merito con cui era stato negato l'indennizzo per un intervento di chirurgia implantare, resosi necessario in conseguenza di un trauma contusivo all'apparato dentario riportato dall'assicurato a seguito di una caduta Cass. 17 gennaio 2008, numero 866 . Così, in un caso in cui una polizza assicurativa per r.c. auto prevedeva, da un lato , la massima copertura formula ‘super', contenente la rinunzia all'azione di rivalsa da parte della compagnia in caso di guida in stato di ebbrezza dell'assicurato e, dall'altro lato , nell'ambito delle clausole predisposte unilateralmente dalla compagnia e sottoscritte dall'assicurato, una limitazione della rinunzia alla rivalsa , la Suprema Corte ha ritenuto che non potesse operare alcuna limitazione di sorta alla rinunzia alla rivalsa Cass. 9 luglio 2019, numero 18324 . Più recentemente, in un caso in cui una polizza assicurativa, stipulata da un datore di lavoro contro il rischio di infortuni e malattie a beneficio di propri dirigenti, prevedeva, da un lato , che il pagamento dell'indennità assicurativa fosse subordinato alla condizione che l'evento lesivo avesse comportato la cessazione del rapporto di lavoro in atto fino a quel momento e, dall'altro lato , prevedeva l'insorgenza del diritto all'indennità assicurativa anche se non si fosse verificato l'evento della risoluzione del rapporto di lavoro in conseguenza dell'invalidità, la Suprema Corte ha cassato la sentenza di merito che, non rilevando che le clausole del contratto di assicurazione presentavano un evidente margine di ambiguità, ha violato l' articolo 1370 c.c. Cass., ord. 6 febbraio 2025, numero 3013 . In definitiva, l'inosservanza dell'obbligo del clare loqui , gravante sul predisponente, viene generalmente sanzionato sul piano ermeneutico, imponendo al giudice di scegliere, in caso di ambiguità, il significato meno favorevole al predisponente.