Va riconosciuto alla parte ricorrente il diritto di impugnare il provvedimento che l'ha ammessa al patrocinio, dal momento che si tratta di parziale mancato riconoscimento del beneficio, e non soltanto di mera contestazione della liquidazione dei compensi, come tale spettante al solo difensore.
Lo ha chiarito la Cassazione, pronunciandosi in materia di gratuito patrocinio. Nello specifico, i Giudici hanno evidenziato la possibilità per l'assistito di opporsi al decreto che liquida i compensi spettanti al proprio difensore, con particolare riferimento alla retroattività degli effetti dell'ammissione al beneficio del gratuito patrocinio. Il caso ha avuto inizio con un ricorso contro una pronuncia del Tribunale che aveva liquidato i compensi spettanti al difensore nel procedimento, senza considerare le attività prestate prima dell'istanza di ammissione al gratuito patrocinio. Il Tribunale aveva escluso che gli effetti dell'ammissione al beneficio potessero retroagire a quella data, stabilendo che tale effetto dovesse riferirsi esclusivamente al momento in cui l'istanza veniva accolta dal giudice, e non già al momento della presentazione al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati. Tale posizione veniva successivamente confermata con un'ordinanza, che rigettava l'opposizione, negando la retroattività dell'ammissione al patrocinio. Veniva, dunque, proposto ricorso per cassazione richiamando anche una precedente sentenza della Suprema Corte (Cass. numero 20710/2017), secondo cui, qualora un'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, rigettata dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, venga successivamente riproposta al magistrato competente, con la medesima documentazione, gli effetti dell'accoglimento decorrono dalla data di presentazione dell'istanza al Consiglio, garantendo così l'effettività del diritto di difesa. In tema di patrocinio a spese dello Stato, per i Giudici, qualora un magistrato accolga un'istanza che era stata precedentemente rigettata dal Consiglio dell'Ordine, gli effetti dell'ammissione al beneficio devono retroagire alla data di presentazione dell'istanza, e non alla data di accoglimento da parte del giudice. Tale retroazione è necessaria per garantire l'effettivo accesso alla giustizia e il diritto alla difesa, anche in presenza di un errore iniziale da parte del Consiglio dell'Ordine. In particolare, la Corte ha chiarito che, sebbene la parte ammessa al gratuito patrocinio non sia legittimata a proporre opposizione contro il provvedimento di liquidazione dei compensi, essa può comunque contestare la decorrenza dell'ammissione al beneficio, rivendicando che gli effetti dovrebbero partire dalla data della sua richiesta iniziale. I Giudici hanno, poi, evidenziato che l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato non si limita al pagamento dei compensi per il difensore, ma si estende ad altri oneri, come le spese per il contributo unificato, le imposte di bollo e le spese per la notifica degli atti processuali. Di conseguenza, l'interesse ad agire da parte dell'assistito persiste anche nel contesto della contestazione delle spese sostenute in precedenza. Alla luce delle suddette considerazioni, il provvedimento impugnato è stato cassato e la causa rinviata al Tribunale che dovrà decidere attenendosi al seguente principio di diritto: «Va riconosciuto alla parte ricorrente il diritto di impugnare il provvedimento che l'ha ammessa al patrocinio, trattandosi di parziale mancato riconoscimento del beneficio, e non soltanto di mera contestazione della liquidazione dei compensi, come tale spettante al solo difensore. Gli effetti della decisione del magistrato competente per il processo di ammissione al patrocinio a spese dello Stato decorrono dalla data di presentazione dell'istanza all'ordine professionale».
Presidente Falaschi - Relatore Amato Fatti di causa 1. Con ricorso notificato il 29 novembre 2017 Na.Aa. proponeva, dinanzi al Tribunale di Ancona, opposizione avverso l'ordinanza, pronunciata in data 28 ottobre 2017, con cui il medesimo Tribunale aveva liquidato i compensi spettanti al suo difensore nel procedimento r.g. numero 5734/2016 senza tenere conto di quelli relativi alle attività svolte anteriormente al deposito dell'istanza di ammissione al gratuito patrocinio, ex articolo 126, comma 3, D.P.R. 30 maggio 2002, numero 115. 1.1. Con ordinanza pronunciata il 2 maggio 2018 il Tribunale rigettava l'opposizione, confermando che la retroattività degli effetti dell'ammissione al gratuito patrocinio andava riferita alla sola istanza effettivamente accolta, dovendosi escludere che quella avanzata al Tribunale ex articolo 126 fosse la medesima già rivolta al Consiglio dell'Ordine, atteso che richiede la ripresentazione di una nuova istanza. 2. Contro la suddetta ordinanza ricorre per cassazione Na.Aa., affidandosi ad un unico motivo. Il Ministero della Giustizia è rimasto intimato. 3. Il ricorso - previa relazione stilata dal nominato consigliere delegato - è stato inizialmente avviato per la trattazione in camera di consiglio, in applicazione degli articolo 375 e 380-bis c.p.c., avanti alla sesta - 2 sezione civile. All'esito dell'adunanza camerale fissata al 24.10.2019, con ordinanza interlocutoria numero 4695 del 2020 depositata il 21.02.2020, il Collegio rilevata la tempestività del ricorso per cassazione, ritenendo che sulla questione preliminarmente posta dal ricorso - ossia la legittimazione della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato a proporre opposizione al decreto che ha liquidato i compensi al proprio difensore, al fine di contestare la decorrenza dell'ammissione al patrocinio - la giurisprudenza di questa Corte (ord. 1539/15, ord. 11769/20, ord. 12320/20, ord. 15699/20) era suscettibile di rimeditazione, rimetteva la causa alla Pubblica Udienza della sezione semplice. Veniva posto nuovamente in discussione il ricorso all'udienza pubblica del 18.06.2024, rinviata d'ufficio al 12.09.2024, in prossimità della quale Pubblico Ministero ha depositato conclusioni scritte nel senso dell'accoglimento del ricorso, ritenendo la parte legittimata a proporre il presente giudizio a séguito del superamento del precedente orientamento, e nel merito, la fondatezza del ricorso in applicazione dei principi già consolidati in tema di effetti ex tunc della decisione del magistrato che accolga l'istanza di ammissione al beneficio, nonostante una divergente deliberazione iniziale del Consiglio dell'Ordine. Ragioni della decisione 1. Con l'unico motivo il ricorso contesta violazione e falsa applicazione degli articolo 109,126 e 136 del D.P.R. 115/2002 nonché dell'articolo 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo . Il ricorrente, premesso di avere un proprio interesse ad agire, ritiene che il provvedimento impugnato abbia violato le disposizioni invocate e richiama un precedente di questa Corte secondo il quale in tema di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, se la relativa istanza, già rigettata o dichiarata inammissibile dal Consiglio dell'ordine degli avvocati, sia successivamente riproposta, con l'allegazione delle medesime ragioni nonché degli stessi dati e dichiarazioni, al magistrato competente per il giudizio e sia da questo accolta, gli effetti di tale ultima decisione decorrono dalla data di presentazione dell'istanza suddetta all'ordine professionale, così garantendosi, attraverso il controllo e il riesame riconducibile alla successiva decisione del magistrato, l'effettività del diritto di azione e difesa in giudizio del non abbiente, pur in presenza di una erronea deliberazione iniziale del Consiglio dell'ordine (Cass. 20710/2017). 1.1. Il motivo è fondato. 1.2. Sulla questione preliminare riguardante la legittimazione ad agire riconoscibile in capo alla parte ammessa al beneficio, il Collegio condivide quanto di recente affermato da questa Corte: In tema di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, qualora il magistrato competente per il giudizio accolga l'istanza - originariamente rigettata dal Consiglio dell'ordine e fondata sulle medesime allegazioni e ragioni - con decorrenza ex nunc , invece che a far tempo dall'originaria richiesta all'ordine professionale, la parte ammessa al beneficio è legittimata ad impugnare il relativo provvedimento, in quanto gli effetti dell'ammissione al beneficio non sono limitati al pagamento dei compensi e spese del difensore, ma si estendono al pagamento delle spese di viaggio spettanti a testimoni e consulenti tecnici, al contributo unificato, alle imposte di bollo, di registro, catastale ed ipotecaria, ai diritti di copia e alle spese per la notificazione a richiesta dell'ufficio, con la conseguenza che per tali spese persiste l'interesse ad agire del patrocinato (Cass. Sez. 2, Ordinanza numero 31793 del 27/10/2022, Rv. 666007 - 01). 1.2.1. La pronuncia riformula le conclusioni cui era pervenuta questa Corte sulla medesima questione, ossia la retroazione del provvedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato adottato dal giudice procedente al momento in cui l'istanza era stata avanzata al Consiglio dell'Ordine (Cass. Sez. 6 - 2, 23/07/2020, numero 15699, Rv. 658741 - 01; Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza numero 11769 del 18/06/2020, Rv. 658211 - 01; Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza numero 12320 del 23/06/2020, Rv. 658459 - 01). 1.2.2. Tale orientamento, tuttavia, faceva proprio e convalidava, estendendolo anche alla questione riportata, un consolidato principio in tema di patrocinio a spese dello Stato, in virtù del quale: Legittimato a proporre impugnazione contro il provvedimento di rigetto o di accoglimento solo parziale dell'istanza di liquidazione delle spese è esclusivamente il difensore, quale unico titolare del diritto al compenso nei confronti dello Stato, e non anche il patrocinato, su cui non grava alcun obbligo in ordine al pagamento del corrispettivo, giacché l'ammissione al gratuito patrocinio, escludendo la configurazione di un incarico professionale tra i due, determina l'insorgenza di un rapporto che si instaura direttamente tra il difensore e lo Stato (ex multis: Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza numero 1539 del 27/01/2015, Rv. 634148 - 01; conformi: Cass. Sez. 2, Ordinanza numero 5318 del 2023, Rv. 667007 - 01; Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza numero 21997 del 11/09/2018, Rv. 650354 - 01). Si precisava che, con riferimento a norme analoghe (legge numero 533 del 1973, articolo 11 e 13, ora abrogati) e a fattispecie similari, l'ammissione al patrocinio a carico dello Stato esclude ogni rapporto d'incarico professionale tra la parte in favore della quale è stato emesso il relativo provvedimento ed il difensore nominato, sia in caso di vittoria, sia in caso di soccombenza, in quanto il rapporto si costituisce esclusivamente tra il difensore nominato e lo Stato. Pertanto, legittimata a proporre impugnazione contro il provvedimento che liquida le spese o ne rigetta l'istanza, non è la parte bensì il difensore, il quale è l'esclusivo titolare del diritto al compenso dovuto dallo Stato, mentre nessun interesse e quindi nessuna legittimazione in proposito può riconoscersi alla parte assistita, la quale non ha obbligo di pagare alcun compenso al difensore (cfr. Cass. nnumero 3068/85, 502/84, 6155/81, 3919/81, 498/81 e 1464/80). Si sottolineava come il difensore di persona ammessa al patrocinio a spese dello Stato che proponga opposizione avverso il decreto di pagamento dei compensi, contestando l'entità delle somme liquidate, agisce in forza di una propria autonoma legittimazione a tutela di un diritto soggettivo patrimoniale, trattandosi di un giudizio autonomo - avente ad oggetto la controversia relativa alla spettanza e alla liquidazione del compenso - e non consequenziale. 1.3. Il principio di diritto sopra enunciato, relativo alla retroattività dell'istanza di ammissione a far tempo dall'originaria richiesta all'ordine professionale, al quale questo Collegio intende dare continuità, si ricollega al contenzioso riguardante l'articolo 170 D.Lgs. numero 150/2002 (revoca del decreto di liquidazione; determinazione del compenso). 1.3.1. La questione di cui si discute in questa sede riguarda, invece, il diverso caso del riconoscimento dell'effetto ex tunc, dal momento della presentazione dell'istanza innanzi al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, dell'accoglimento dell'istanza da parte del magistrato competente per il giudizio e, quindi, dell'ammissione al patrocinio postuma rispetto all'originaria domanda. In tale distinta situazione viene meno il carattere autonomo del giudizio contenzioso avente ad oggetto la controversia di natura civile incidente su situazione soggettiva dotata della consistenza di diritto soggettivo patrimoniale (Cass., Sez. Unumero, Sentenza numero 26907 del 23/12/2016; Cass., Sez. Unumero, Sentenza numero 8516 del 29/05/2012). È stato a tal proposito rilevato che per effetto dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, la parte ammessa è infatti sollevata dalle spese processuali, che sì consistono negli onorari e nelle spese dovuti ai difensori, ma anche nelle indennità e spese di viaggio spettanti ai testimoni e ai consulenti tecnici ovvero nel contributo unificato, nelle imposte di bollo, registro, ipotecaria e catastale, nei diritti di copia e nelle spese per le notificazioni a richiesta d'ufficio . La situazione in esame è, del resto, assimilabile a quella del rigetto ovvero della revoca del patrocinio statale, casi in relazione ai quali è riconosciuta la legittimazione della parte che si vuole avvalere del gratuito patrocinio o il cui beneficio sia stato revocato (cfr. in proposito Cass. Sez. 2, Ordinanza numero 31793 del 27/10/2022, Rv. 666007 - 01; Cass. Sez. 2, Ordinanza numero 21997 dell'11.09.2018, Rv 650354-01). 1.3.2. Va, pertanto, riconosciuta alla parte ricorrente la legittimazione ad impugnare il provvedimento che l'ha ammessa al patrocinio, seppure con effetto ex nunc, stante l'intervenuto diniego con riferimento all'originaria domanda, venendo in rilievo la richiesta di decorrenza del diritto dalla data di presentazione dell'istanza all'ordine professionale, per cui si tratta di parziale impugnazione del provvedimento di ammissione per mancato riconoscimento del beneficio con riferimento al periodo escluso, e non soltanto di mera contestazione della liquidazione dei compensi, come tale spettante al solo difensore. 2. Quanto al merito della questione che ha generato il presente ricorso, il Collegio intende dare continuità al principio di diritto più volte affermato, in virtù del quale: Ove l'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato - respinta o dichiarata inammissibile dal consiglio dell'ordine degli avvocati - sia stata successivamente presentata, sulla base della allegazione delle medesime ragioni e degli stessi dati e dichiarazioni, al magistrato competente per il giudizio e da questo accolta, gli effetti dell'ammissione al patrocinio decorrono dalla data in cui l'istanza è stata presentata al consiglio dell'ordine degli avvocati, sicché sono a carico dello Stato i compensi e le spese per l'attività di difesa e di rappresentanza in giudizio che medio tempore sia stata espletata in favore della parte poi ammessa al beneficio (Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza numero 15699 del 23/07/2020; conformi: Cass. Sez. 2, Ordinanza numero 2404 del 25/01/2024; Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza numero 3050 del 09/02/2021; Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza numero 4695 del 21/02/2020; Cass. Sez. 2, 04/09/2017, numero 20710). 3. In definitiva, il provvedimento impugnato merita di essere cassato e la causa rinviata al Tribunale di Ancona, in persona di diverso magistrato, che deciderà attenendosi al principio secondo cui Va riconosciuto alla parte ricorrente il diritto di impugnare il provvedimento che l'ha ammessa al patrocinio, trattandosi di parziale mancato riconoscimento del beneficio, e non soltanto di mera contestazione della liquidazione dei compensi, come tale spettante al solo difensore. Gli effetti della decisione del magistrato competente per il processo di ammissione al patrocinio a spese dello Stato decorrono dalla data di presentazione dell'istanza all'ordine professionale . Il giudice del rinvio provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio. P.Q.M. La Corte Suprema di Cassazione, in accoglimento del ricorso, cassa l'ordinanza impugnata e rinvia il giudizio al Tribunale di Ancona in persona di diverso magistrato, che provvederà anche sulle spese del presente giudizio.