Risarcimento danni per malattia professionale: da quando decorre la prescrizione in caso di nuova lesione?

Il termine di prescrizione per il risarcimento dei danni derivanti da malattia professionale decorre dal verificarsi di ulteriori conseguenze pregiudizievoli dopo un primo evento lesivo solo se queste ultime costituiscono la manifestazione di una lesione nuova e autonoma rispetto a quella del primo evento patologico.

La Suprema Corte, con la sentenza in commento, si è espressa sulla decorrenza del termine di prescrizione per il risarcimento dei danni derivanti da malattia professionale . Nello specifico, la vicenda in esame riguardava un lavoratore, affetto da epatite cronica HBs Ag positiva, che aveva richiesto il risarcimento dei danni per una cirrosi epatica derivata dal contagio avvenuto sul posto di lavoro durante la sua attività di ausiliario in ospedale. Per i giudici di merito, «il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno di chi assume di aver contratto per contagio una malattia per fatto doloso o colposo di un terzo decorre dal momento in cui, a fronte della diffusione delle conoscenze scientifiche e alla stregua di una condotta improntata all’ordinaria diligenza, la malattia venga percepita o possa essere percepita quale danno ingiusto conseguente al comportamento doloso o colposo di un terzo.» La Corte d’Appello, inoltre, evidenziando che il termine di prescrizione in questione decorre dal verificarsi di ulteriori conseguenze pregiudizievoli dopo un primo evento lesivo solo se queste ultime costituiscono la manifestazione di una lesione nuova e autonoma rispetto a quella manifestatasi con l’esaurimento dell’azione del responsabile, aveva ritenuto che nel caso di specie il fatto lesivo della contrazione di un' epatite cronica HBs Ag positiva diagnosticata fin dal 18 ottobre 1989 era rimasto immutato, essendosi solo via via aggravate le conseguenze di tale patologia .    La Cassazione, chiamata a pronunciarsi, si è concentrata sulla definizione di «lesione nuova» ed ha accolto la tesi del ricorrente per cui la perdita definitiva dell’organo, e in particolare il trapianto di fegato, dovesse essere considerata una lesione nuova rispetto alla patologia iniziale dell’epatite cronica. La Corte, pur confermando la giurisprudenza consolidata, ha stabilito che la prescrizione non decorre dalla semplice conoscenza della malattia, come avevano erroneamente stabilito i giudici di secondo grado, ma dalla sua manifestazione concreta e dalla possibilità di percepire il danno come ingiusto, a fronte del nesso causale. La sentenza impugnata è stata, quindi, cassata con rinvio alla Corte di Appello in diversa composizione per una nuova valutazione della prescrizione non solo in base alla consapevolezza del danno , ma alla sua effettiva manifestazione e riconoscibilità , in un contesto scientifico e giuridico in continua evoluzione.

Presidente Tricomi - Relatore Buconi Fatto 1.Con sentenza numero 4033/2004 il Tribunale di Foggia ha dichiarato la nullità del ricorso proposto da P.M. volto ad ottenere il risarcimento dei danni a lui derivati dalla cirrosi epatica HbsAg positiva contratta e riconosciuta dipendente da causa di servizio. Con sentenza numero 2526 del 1.4.2010 il Tribunale di Foggia ha definito il procedimento successivamente introdotto da P.M., dichiarando il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, in favore del giudice amministrativo con sentenza numero 3250/2013 la Corte di Appello di Bari ha dichiarato la giurisdizione del giudice ordinario ed ha rimesso le parti dinanzi al Tribunale ordinario, assegnando il termine per la riassunzione della causa. Il P.M. aveva dedotto di avere prestato attività di ausiliario specializzato alle dipendenze dell'Ospedale civile di Manfredonia e di essere stato esposto al rischio di contagio a fronte dei contatti quotidiani con rifiuti ospedalieri contaminati da sangue infetto senza essere stato dotato degli opportuni dispositivi di protezione. Con sentenza numero 578/2020, il Tribunale di Foggia ha rigettato il ricorso in riassunzione depositato dal medesimo in data 9.12.2013. 2. La Corte di Appello di Bari ha rigettato il gravame proposto da P.M. avverso tale sentenza. 3. La Corte territoriale ha osservato che la sentenza numero 4033/2004 con cui il Tribunale di Foggia aveva dichiarato la nullità del ricorso non contiene alcuna esplicita o implicita pronuncia di merito idonea al giudicato e non precludeva dunque la disamina dell'eccezione di prescrizione. 4. Il giudice di appello ha condiviso la statuizione del Tribunale, secondo cui il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno di chi assume di aver contratto per contagio una malattia per fatto doloso o colposo di un terzo decorre dal momento in cui, a fronte della diffusione delle conoscenze scientifiche e alla stregua di una condotta improntata all'ordinaria diligenza, la malattia venga percepita o possa essere percepita quale danno ingiusto conseguente al comportamento doloso o colposo di un terzo. 5. Considerato che in data 7.4.1990 P.M. aveva proposto istanza per il riconoscimento della causa di servizio per l'infermità contratta allegando quale patologia l'epatite cronica HBs positiva come da cartellino clinica Casa di cura OMISSIS del 18.10.1989 , ha altresì condiviso la statuizione del primo giudice secondo cui da tale data il ricorrente era pienamente consapevole di essere affetto da tale patologia, accertata in epoca ancor più risalente da una struttura sanitaria, e fosse anche convinto della sua dipendenza da causa di servizio ha ritenuto ininfluenti in tale contesto i successivi provvedimenti amministrativi intervenuti in conseguenza di tale domanda. 6. Richiamata la giurisprudenza di legittimità secondo cui qualora l'illecito determini ulteriori conseguenze pregiudizievoli dopo un primo evento lesivo, il termine di prescrizione dell'azione risarcitoria per il danno inerente a tali ulteriori conseguenze decorre del verificarsi delle medesime solo se queste ultime costituiscono la manifestazione di una lesione nuova e autonoma rispetto a quella manifestatasi con l'esaurimento dell'azione del responsabile, ha evidenziato che nel caso di specie il fatto lesivo della contrazione di una “epatite cronica HBs Ag positiva” diagnosticata fin dal 18.10.1989 era rimasto immutato, essendosi solo via via aggravate le conseguenze di tale patologia. 7. Ha in particolare osservato che l'epatite cronica può comportare quale complicazione la cirrosi epatica, che può a sua volta evolvere nella progressiva perdita di funzionalità del fegato e può dunque comportare terapie ed interventi anche molto gravi ed invasivi come il trapianto del fegato, ma pur sempre costituenti un'evoluzione peggiorativa della stessa affezione e non una lesione nuova e autonoma. 8. Ha ritenuto prescritta la domanda, in quanto la richiesta risarcitoria era stata avanzata solo con la raccomandata del 24.9.2001 e dunque oltre il termine di cinque anni dalla piena consapevolezza della patologia e del nesso causale con l'attività lavorativa da parte dell'appellante domanda del 7.4.1990 , in relazione alla qualificazione giuridica operata dalla Corte di Appello di Bari con la sentenza numero 3230/2013, ed oltre il termine di dieci anni con riferimento ad eventuali danni da responsabilità contrattuale della medesima ASL ha poi ritenuto assorbita ogni altra questione. 9. Avverso tale sentenza P.M. ha proposto ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo, illustrato da memoria. 10. La ASL OMISSIS ha resistito con controricorso, assistito da memoria. Diritto 1.Con l'unico motivo il ricorso denuncia violazione e/o falsa applicazione dell' articolo 2947, cod. civ. , per avere la Corte territoriale escluso che la perdita definitiva dell'organo costituisca lesione nuova rispetto al suo iniziale indebolimento, ancorché permanente. Critica la sentenza impugnata per avere erroneamente fatto decorrere il termine di prescrizione della domanda risarcitoria dalla consapevolezza della causa di servizio, e non dall'epoca dell'insorgenza della nuova patologia, e per avere erroneamente ritenuto che il trapianto di fegato fosse una normale conseguenza della cirrosi epatica. Sostiene che il trapianto dell'organo costituisce una lesione del tutto nuova rispetto alla riconosciuta infermità del fegato mera patologia con cui molti malati convivono con la metodica assunzione di farmaci precisa che il danno che ha concretizzato appieno la lesione subita da P.M. deve essere fatto coincidere con l'ultima lesione subita dal medesimo. Richiama la giurisprudenza di legittimità secondo cui la perdita definitiva dell'organo costituisce una lesione nuova rispetto al suo iniziale indebolimento, anche se permanente. Argomenta che la natura giuridica dell'illecito extracontrattuale, richiedendo una serie di elementi strutturali dolo, colpa, condotta antigiuridica, danno ingiusto , impone all'interprete di far decorrere la prescrizione dal giorno in cui si verifica l'illecito nella sua completezza, e non parzialmente aggiunge che la struttura giuridica dell'illecito extracontrattuale nell'ambito di danni lungolatenti ricalca lo schema della fattispecie a formazione progressiva Evidenzia la sussistenza del nesso di causalità tra il primo evento patologico, costituito dalla contrazione della cirrosi epatica ed il secondo, costituito dal trapianto di fegato precisa che il termine di prescrizione dell'azione per il risarcimento del danno differenziale poteva decorrere solo dal 2.8.2000. 2. Il ricorso è fondato. Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, la prescrizione del diritto al risarcimento non decorre “dalla percezione della malattia in sé, ma dalla conoscenza o dalla conoscibilità secondo l'ordinaria diligenza, e secondo la diffusione delle conoscenze scientifiche dell'epoca, che la malattia potesse essere stata indotta da contagio da persona sottoposta a vaccinazione” e quindi dalla conoscibilità del nesso causale Cass. numero 2645/2003 , in una fattispecie relativa a danno da vaccinazione . Analogamente, in tema di danno da prestazione professionale, questa Corte ha chiarito che la prescrizione decorre “non dal momento in cui la condotta del professionista determina l'evento dannoso, bensì da quello in cui la produzione del danno si manifesta all'esterno, divenendo oggettivamente percepibile e riconoscibile da chi ha interesse a farlo valere” Cass. numero 10493/2006 la prescrizione “decorre dal momento in cui il danno si è manifestato, divenendo oggettivamente percepibile e riconoscibile e non dal momento di un successivo aggravamento che non sia dovuto ad una causa autonoma, dotata di propria efficienza causale” Cass. numero 19022/2007 . Le Sezioni Unite di questa Corte hanno enunciato il seguente principio di diritto “ Il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno di chi assume di aver contratto per contagio una malattia per fatto doloso o colposo di un terzo decorre, a norma degli articolo 2935 e 2947, comma 1, cod. civ. , non dal giorno in cui il terzo determina la modificazione che produce il danno altrui o dal momento in cui la malattia si manifesta all'esterno, ma dal momento in cui viene percepita o può essere percepita, quale danno ingiusto conseguente al comportamento doloso o colposo di un terzo, usando l'ordinaria oggettiva diligenza e tenuto conto della diffusione delle conoscenze scientifiche” Cass. S.U. numero 580/2008 . Questa Corte ha di recente ribadito tali principi, rammentando che il decorso della prescrizione si verifica “nel momento in cui il soggetto danneggiato abbia avuto – o avrebbe dovuto avere, usando l'ordinaria diligenza – sufficiente conoscenza della rapportabilità causale del danno lamentato” e che la prescrizione non corre se non “dal momento in cui il danno si è manifestato, divenendo percepibile e riconoscibile dal danneggiato” v. Cass. numero 4913/2024 , la quale ha richiamato Cass. numero 1263/2012 e Cass. numero 31919/2022 , secondo cui che la decorrenza del termine di prescrizione esige comunque la conoscibilità dell'origine professionale della patologia . 3. La Corte territoriale, pur avendo richiamato Cass S.U. numero 580/2008 , non ha fatto corretta applicazione di tali principi. La sentenza impugnata ha infatti ritenuto che la perdita di funzionalità del fegato abbia costituito un'evoluzione peggiorativa della “epatite cronica HbsAg positiva” diagnosticata fin dal 18.10.1989 e non già una lesione nuova e autonoma, senza tuttavia verificare la necessaria rapportabilità causale della perdita di funzionalità del fegato alla “epatite cronica HbsAg positiva” con l'uso dell'ordinaria diligenza e tenuto conto delle conoscenze scientifiche dell'epoca. 4. Il ricorso va pertanto accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Corte d'Appello di Bari in diversa composizione, anche per il regolamento delle spese del giudizio di legittimità. 5. Va disposto che in caso di diffusione della presente ordinanza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del d.lgs. 30 giugno 2003 numero 196, articolo 52 . P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di Appello di Bari in diversa composizione anche per il regolamento delle spese del giudizio di legittimità. Dispone che in caso di diffusione della presente ordinanza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del d.lgs. 30 giugno 2003 numero 196, articolo 5 2.