La querela non richiede formule sacramentali

La volontà di proporre querela è desumibile anche dalla presentazione di una denuncia accompagnata da foto, video e da documenti utili per l’individuazione dei soggetti che hanno posto in essere l’azione criminosa, non essendo necessaria una formula sacramentale, alla luce del principio del favor querelae.

La sentenza in commento trae origine dal ricorso per cassazione presentato dal Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Firenze con il quale deduceva violazione degli articolo 123 c.p. , 336 e 337 c.p.p ., sostenendo l' equipollenza tra la denuncia orale presentata dalla persona offesa e una valida querela richiesta per la procedibilità del reato in questione, sulla base del principio del favor querelae , disatteso dalla Corte territoriale. La Suprema Corte condivide l'assunto del Procuratore Generale. Il Collegio, sulla base di un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato, ribadisce che la querela è un atto a forma libera contenente la volontà, chiara e inequivocabile, della persona offesa a procedere in ordine a un fatto previsto dalla legge come reato e a perseguire il suo autore. La sussistenza della volontà punitiva da parte della persona offesa può essere riconosciuta dal giudice anche in atti che non contengono la sua esplicita manifestazione , purchè univocamente dimostrativi, appunto, di tale volontà. Le situazioni di incertezza, inoltre, vanno comunque interpretate alla luce del favor querelae . Nel caso di specie, la persona offesa presentava denuncia orale al vicedirettore del negozio, valutata negativamente dalla Corte d'Appello poiché priva di indicazione formale di querela e di elementi dai quali desumere in maniera inequivoca la sua volontà di perseguire l'autore del reato. Come rilevato dal Procuratore Generale però, elemento valorizzato anche dai giudici di legittimità, la denuncia orale veniva accompagnata dalla consegna ai carabinieri per le indagini del caso della documentazione che la donna ha sottoscritto al momento dell'acquisto del telefono cellulare e le immagini estrapolate. Tale circostanza, alla luce del principio del favor querelae , permette di qualificare l'atto come querela valida ai fini della perseguibilità del reato. Infine, la Suprema Corte conclude la disamina del caso affermando il seguente principio di diritto «In relazione ad un reato perseguibile a querela di parte, tenuto conto che l'espressione di volontà di una persona offesa dal reato a che le autorità a ciò preposte perseguano il responsabile dello stesso, non richiede l'uso di formule sacramentali e che i casi dubbi vanno comunque interpretati alla luce del principio del favor querelae , la volontà di proporre querela è desumibile dalla presentazione di una denuncia accompagnata da foto, video e da documentazione utile per l'individuazione dei soggetti che hanno posto in essere l'azione criminosa che la persona offesa assume di consegnare ai carabinieri per le indagini del caso».

Presidente Ciampi - Relatore Pezzella Ritenuto in fatto 1. Il Procuratore generale presso la Corte d'Appello di Firenze ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe deducendo violazione degli articolo 123 cod. penumero , 336 e 337 cod. proc. penumero ritenendo che la denuncia orale presentata dalla persona offesa possa considerarsi atto equipollente a valida querela richiesta per la procedibilità del reato in questione. Lamenta che la Corte distrettuale, disattendendo la giurisprudenza che valorizza il favor querelae , avrebbe erratamente dichiarato il non doversi procedere per mancanza di querela. In particolare, sottolinea che nella denuncia orale sporta dal T. si legge che lo stesso consegna ai carabinieri per le indagini del caso foto, video e la documentazione che la donna, in compagnia dell'uomo, ha firmato ed esibito al momento del finanziamento per l'acquisto del telefono cellulare e le immagini estrapolate. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata. 2. Il PG ha reso le conclusioni scritte indicate in epigrafe. Considerato in diritto 1. Il motivo proposto è fondato e, pertanto, la sentenza impugnata va annullata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di Appello di Firenze. 2. Ed invero, come ricordato dal PG ricorrente, secondo il consolidato e qui condiviso orientamento di questa Corte, ai fini della validità della querela, non è necessario l'uso di formule sacramentali, essendo sufficiente la denuncia dei fatti e la chiara manifestazione della volontà della persona offesa di voler perseguire penalmente i fatti denunciati ex multis Sez. 4 numero 46994 del 15/11/2011, Bozzetto, Rv 251439 . Nel medesimo solco ermeneutico si è affermato che la manifestazione della volontà di querelarsi può essere ritenuta esistente dal giudice del merito, con accertamento sottratto al sindacato di legittimità se rispondente alle regole della logica e del diritto, indipendentemente dalla qualifica assegnata alla dichiarazione orale dalla polizia giudiziaria che lo ha ricevuto, sempre che l'intenzione di voler perseguire l'autore dei fatti ivi denunciati emerga chiaramente dalla dichiarazione stessa ovvero da altri fatti dimostrativi del medesimo intento ex multis Sez. 3, numero 24365 del 14/03/2023, G., Rv. 284G70 - 01 conf. Sez. 3, numero 10254 del 12/02/2014, Q., Rv. 258384 - 01 . Nell'affermare l'illustrato principio la citata giurisprudenza ha voluto per un verso sottolineare come la querela sia atto a forma libera e per l'altro ribadire quali siano i contenuti minimi della stessa per come fissati dall' articolo 336 cod. proc. penumero , il quale impone alla persona offesa che intenda esercitare il proprio diritto di querela l'onere di manifestare la volontà che si proceda in ordine ad un fatto previsto dalla legge come reato. E' dunque altrettanto fuor di dubbio che la manifestazione della volontà di portare a conoscenza dell'autorità l'avvenuta consumazione di un fatto di reato non è sufficiente a qualificare l'atto che la contiene come querela se lo stesso non rivela in maniera chiara ed inequivocabile anche l'intento persecutorio e cioè l'ulteriore manifestazione della volontà del soggetto legittimato che si proceda nei confronti del suo autore, atteso che questo e non altro costituisce l'effettivo elemento differenziatore tra querela e semplice denuncia. Sin da epoca ormai risalente si è precisato, inoltre, che la verifica circa la volontà di querelarsi costituisce giudizio di merito insindacabile in sede di legittimità, sempreché l'interpretazione di tale volontà in tutti i suoi elementi, sia compiuta in conformità ai canoni logico-giuridici di ermeneutica Sez. 5, numero 8034 del 25/05/1999, Carta, Rv. 213806 . Tuttavia, ancora recentemente, si è osservato - e va qui ribadito - che la sussistenza della volontà punitiva da parte della persona offesa può essere riconosciuta dal giudice anche in atti che non contengono la sua esplicita manifestazione, purché univocamente dimostrativi di tale volontà, i quali, ove emergano situazioni di incertezza, vanno, comunque, interpretati alla luce del favor querelae così Sez. 5, numero 2665 del 12/10/2021, dep. 2022, Baia, Rv. 282648 - 01 in una fattispecie nella quale la Corte ha ritenuto chiara espressione della volontà di punizione la richiesta, formulata in un atto di denuncia querela da parte della persona offesa dal reato in tale sua qualità, di essere informata della eventuale richiesta di archiviazione formulata dal pubblico ministero, e del contemporaneo conferimento di procura speciale al difensore di fiducia per proporre opposizione alla suddetta richiesta conf. Sez. 2, numero 5193 del 05/12/2019, dep. 2020, Feola, Rv. 277801 - 01, che ha confermato la condanna per appropriazione indebita aggravata ex articolo 61, numero 11 cod. penumero , delitto divenuto procedibile a querela ex articolo 10, comma 1, d.lgs. 10 aprile 2018, numero 36 , dopo la sentenza di primo grado, rilevando che la sussistenza della condizione di procedibilità era desumibile dalla riserva di costituzione di parte civile formulata dalla persona offesa nella denunzia Sez. 5, numero 2293 del 18/06/2015 dep. 2016, Caruso, Rv. 266258 - 01 che ha ritenuto immune da censure la decisione con la quale il giudice di merito ha ritenuto validamente integrata la sussistenza dell'istanza di punizione nella dichiarazione della persona offesa di volersi costituire parte civile e di volere ricevere l'avviso della richiesta di archiviazione, ex articolo 408 cod. proc. pen vedasi anche la recente Sez. 7, 21.11.2024, Bello . 3. Ebbene, se questi sono i principi giuridici di riferimento, ritiene il Collegio che la Corte territoriale abbia errato laddove ha dichiarato il non doversi procedere per mancanza di querela sulla base della valutazione che la denuncia orale presentata dal vicedirettore del negozio in data 15/05/2018 non contenesse né l'indicazione formale di querela e nemmeno vi fosse all'interno dell'atto alcun elemento dal quale potesse desumersi in maniera inequivoca la sua manifestazione di volontà a che il responsabile del furto venga perseguito. Viceversa, la circostanza segnalata dal PG ricorrente che nella denuncia orale sporta dal T. si leggesse che lo stesso consegnava ai carabinieri per le indagini del caso la documentazione ricordata in premessa appare chiaramente indicativa della volontà del denunciante che si perseguisse l'autore del reato. L'effettuazione di indagini, per un reato perseguibile a querela qual è il furto aggravato di cui all'imputazione, presuppone evidentemente la volontà del derubato che si persegua l'autore del reato. Il Collegio non ignora l'esistenza del non condivisibile precedente costituito da Sez. 5, numero 50949 del 30/09/2019, Faedda, Rv. 277843 - 01 secondo cui la volontà di proporre querela non è desumibile dalla presentazione di un mero atto di denuncia che, anche se accompagnato dalla copia della videoregistrazione dell'azione criminosa e da indicazioni finalizzate al rintraccio del colpevole, sia privo di qualunque espressione indicativa della volontà del denunziante di perseguire il responsabile. Si ritiene, tuttavia, che una tale opzione ermeneutica non tiene conto che per esplicare la volontà punitiva non è necessario l'uso di formule sacramentali e del sopra ricordato favor querelae. Va pertanto affermato il seguente principio di diritto In relazione ad un reato perseguibile a querela di parte, tenuto conto che l'espressione di volontà di una persona offesa dal reato a che le autorità a ciò preposte perseguano il responsabile dello stesso non richiede l'uso di formule sacramentali e che i casi dubbi vanno, comunque, interpretati alla luce del principio del favor querelae, la volontà di proporre querela è desumibile dalla presentazione di una denuncia accompagnata da foto, video e da documentazione utile per l'individuazione dei soggetti che hanno posto in essere l'azione criminosa che la persona offesa assume di consegnare ai carabinieri per le indagini del caso . P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di Appello di Firenze.