Svolta nel campo della professione forense: in arrivo una convenzione per la tutela dell’autonomia e della libertà dell’avvocato

Il Consiglio d’Europa ha approvato la Convenzione per la protezione della professione di avvocato, il primo trattato che mira a rafforzare il quadro giuridico internazionale sul ruolo dell’avvocato.

Un trattato per la professione forense Di spiccato rilievo la recente predisposizione, da parte del Consiglio d’Europa, di un progetto di convenzione internazionale finalizzato alla salvaguardia degli esercenti la professione forense . Obiettivo precipuo della convenzione è far fronte al crescente e preoccupante numero di segnalazioni aventi a oggetto minacce e aggressioni nei confronti degli avvocati , i quali sono chiamati a svolgere, come precisato dal rapporto esplicativo del Consiglio d’Europa, un ruolo fondamentale nel «sostenere lo stato di diritto, garantire l’accesso alla giustizia e assicurare la tutela dei diritti umani e delle libertà fondamentali». Prima di fornire gli aspetti salienti della convenzione, è bene precisare che la medesima sarà messa a disposizione degli Stati per la procedura di firma a partire dal 13 Maggio 2025 , in occasione della riunione dei ministri degli Affari esteri del Consiglio d’Europa a Lussemburgo. Perché il trattato divenga vincolante, inoltre, occorrerà la ratifica di otto stati , di cui almeno sei del Consiglio d’Europa. Da ultimo, si segnala che la corretta attuazione della convenzione verrà vigilata costantemente da un gruppo di esperti GRAVO - Group of experts on the protection of the profession of lawyer , composto da un minimo di otto e un massimo di dodici membri. Esso, infatti, potrà organizzare visite di monitoraggio nei diversi paesi aderenti , beneficiando della collaborazione delle autorità nazionali. Sulla base del rapporto e delle conclusioni del GRAVO, il Comitato delle parti composto da rappresentanti degli stati firmatari potrà rivolgere raccomandazioni allo stato interessato in merito alle misure da adottare . Tutela delle associazioni professionali e degli avvocati In prima battuta, il trattato impone agli stati di assicurare l’indipendenza e l’autogoverno delle associazioni professionali . A tal fine, gli aderenti dovranno garantire loro di promuovere gli interessi e la formazione, difendere l’indipendenza e curare le regole deontologiche degli avvocati iscritti. Gli organismi professionali, per giunta, non dovranno subire interferenze esterne e pregiudizi alla loro autonomia associativa. Di particolare interesse, peraltro, la previsione di un obbligo di consultazione delle associazioni professionali «sulle proposte del governo relative a qualsiasi modifica della legislazione, delle norme procedurali e amministrative che incida direttamente sull’attività professionale degli avvocati e sulla regolamentazione della professione». Sul fronte dei diritti riconosciuti ai singoli professionisti, invece, la convenzione sancisce che gli stessi devono poter accettare o rifiutare liberamente il rapporto di prestazione d’opera intellettuale con potenziali clienti , entrare rapidamente e effettivamente in contatto con i clienti quand’anche si trovino in stato di detenzione e accedere senza dilazioni o limitazioni a materiale di rilievo difensivo in possesso della pubblica autorità. Si evidenzia, inoltre, non solo la necessità di porre l’avvocato nella possibilità di partecipare effettivamente ai procedimenti per conto dei loro clienti, ma anche di escludere responsabilità civili o penali per asserzioni, orali o scritte, riferite con diligenza e buona fede nel corso dell’attività difensiva processuale . Vengono ribadite le garanzie fondamentali di riservatezza delle informazioni confidenziali fornite dal cliente e di assoluta segretezza delle informazioni inerenti al mandato professionale. Per quanto concerne la responsabilità disciplinare , si riporta il contenuto dell’articolo 8, secondo cui solo la violazione di canoni inerenti le regole di corretto esercizio della professione forense consente di muovere un addebito disciplinare nei confronti degli avvocati. Considerate indispensabili, infine, adeguate garanzie di indipendenza e imparzialità dell’organo di giustizia disciplinare. Misure protettive Qualora l’avvocato dovesse vedersi privato della sua libertà, la convenzione stabilisce che questi non solo debba beneficiare della difesa di un avvocato, ma anche che, senza ritardi ingiustificati, possa informare un rappresentante della sua associazione professionale . Un avvocato indipendente o un rappresentante della sua associazione professionale dovrà, per giunta, presenziare nel corso di perquisizioni personali o locali, nonché di sequestri di documenti, dati o strumenti impiegati nell’esercizio della professione. Questi diritti dovranno formare oggetto di un’apposita informativa da rendere all’avvocato prima dell’applicazione della misura limitativa della libertà personale o dell’esecuzione delle operazioni di perquisizione e sequestro. Sul versante della tutela associativa, al par. 3 dell’articolo 9 il trattato impone ai firmatari di assicurare agli organismi professionali un effettivo contatto con gli avvocati in stato di detenzione e di essere adeguatamente informati in caso di aggressioni o omicidi ai danni di avvocati, che presentino elementi di connessione con l’attività professionale Merita di certo, pertanto, di essere salutata con favore la prossima apertura della procedura di firma e ratifica del presente trattato, considerato che esso mira a potenziare a livello sovranazionale la salvaguardia degli avvocati , a fronte di sempre più numerose minacce, aggressioni e interferenze nell’esercizio della professione forense.