È stato pubblicato sul sito dell’Ordine degli Avvocati di Milano il Protocollo per l'applicazione avanti al Giudice di Pace di Milano dei parametri previsti dal d.m. 10 marzo 2014, numero 55 così come modificato dai d.m. 37/2018 e 147/2022 per la liquidazione dei compensi professionali ai difensori delle persone ammesse al patrocinio a spese dello Stato.
Il Protocollo disciplina altresì le modalità di compenso per indagati, imputati, persone offese e parti civili costituite, imputati difesi d'ufficio insolventi articolo 116 T.U. , imputati irreperibili dichiarati o di fatto articolo 117 T.U. , nonché per la difesa in materia di immigrazione . In applicazione del Protocollo è stato predisposto il foglio elettronico Excel per la determinazione dei compensi . Nello specifico, il Protocollo prevede che il compenso per ciascuna fase sia individuato «in maniera convenzionale secondo una delle ipotesi previste nelle allegate tabelle , nelle quali il totale è calcolato computando la riduzione di 1/3 ex articolo 106 bis DPR 115/2002 nei procedimenti in materia penale e la riduzione del 50% ex articolo 130 T.U. numero 115/02 nei procedimenti in materia di immigrazione. Sul valore così determinato dovrà essere apportato soltanto l' aumento del 15% relativo al rimborso forfettario delle spese ». Il difensore indica nell'istanza di liquidazione l'attività svolta ed allega i documenti per le spese sostenute , nonché la stampa del foglio Excel , nel quale sono inseriti i dati relativi alle specifiche attività svolte con automatica determinazione del compenso l'istanza è redatta secondo il fac-simile contenuto nel foglio Excel e deve contenere l'indicazione del numero del procedimento ed i dati dell'imputato. L'istanza di liquidazione potrà essere presentata anche in udienza prima che il giudice di pace pronunci la sentenza o il provvedimento che definisce la fase previo inserimento della stessa al SIAMM. Infine, il giudice di pace provvede alla liquidazione con separato decreto letto in udienza contestualmente al dispositivo - ed in tal caso la lettura equivale alla notifica – ovvero depositato in cancelleria con il provvedimento emesso all'esito dell'udienza camerale, nel qual caso copia del decreto di liquidazione viene consegnata alla parte richiedente - anche tramite posta elettronica certificata. Per un maggiore approfondimento, si rimanda al testo del Protocollo allegato.
Protocollo liquidazione compensi