Il conflitto di interessi tra l’incapace e il suo rappresentante legale va accertato in concreto in relazione alla specifica situazione che viene in esame, così da verificare se gli interessi delle parti siano convergenti o effettivamente contrapposti.
La vicenda trae origine dall'azione revocatoria ai sensi dell'articolo 2901 c.c. promossa da Intesa Sanpaolo S.p.A. e Penelope SPV S.r.l., in qualità di cessionaria del credito, nei confronti di M.G.S. e C.M., coniugi separati, sia in proprio sia in quanto esercenti la responsabilità genitoriale dei due figli, all'epoca dei fatti minori. In particolare, la banca e la cessionaria hanno contestato la validità di un trasferimento immobiliare, avvenuto in esecuzione degli accordi assunti in sede di separazione consensuale, con il quale il marito aveva trasferito la nuda proprietà di alcuni immobili ai figli, riservando l'usufrutto alla madre. In tesi attorea, il trasferimento avrebbe ridotto la garanzia patrimoniale generica del debitore, compromettendo il diritto di soddisfazione del credito vantato dalla banca. I convenuti, invece, hanno fermamente contestato la fondatezza dell'azione revocatoria, affermando che il trasferimento fosse un mero adempimento degli obblighi di mantenimento e non un atto di liberalità. Vista la soccombenza nei primi due gradi di giudizio, i coniugi hanno proposto ricorso per Cassazione deducendo - questo è il passaggio che più appare significativo - una errata vocatio in ius dei figli minori, nei precedenti gradi di giudizio, che avrebbero dovuto essere rappresentati da un curatore speciale ad acta, e non dai genitori, vista la sussistenza di un conflitto di interessi. La Cassazione, nel rigettare l'intero ricorso, ha affermato che il conflitto di interessi tra l'incapace e il suo rappresentante legale deve essere valutato in concreto, in relazione alla specifica situazione che viene in esame. È stato, altresì, chiarito che sebbene fosse stato nominato un curatore ex articolo 320 c.p.c. nella fase di stipula del contratto di trasferimento degli immobili, tale circostanza non avrebbe vincolato la Corte d'Appello a ritenere sussistente il conflitto di interesse, né gli attori a notificare anche al curatore l'atto introduttivo del giudizio. Nel caso di specie, chiarisce la Suprema Corte, la controversia è sorta con soggetti terzi e genitori e figli condividevano lo stesso interesse alla conservazione dell'efficacia del trasferimento immobiliare; tanto che, in corso di causa, le parti hanno spiegato le medesime difese e i figli non hanno mai evidenziato quale pregiudizio sarebbe loro derivato dalla mancata nomina di un curatore. La decisione in commento si allinea al principio espresso da Cass. 27 luglio 2023, numero 22889, secondo cui, quando un processo riguarda la capacità dei genitori di svolgere il proprio ruolo e di assolvere i compiti assegnati dalla legge, il conflitto di interessi può essere presunto iuris et de jure e considerato in re ipsa. Tuttavia, nel caso in esame, la controversia non riguarda la relazione familiare, bensì un negozio patrimoniale – il trasferimento di beni immobili in nuda proprietà – e il successivo processo è stato promosso da soggetti terzi, del tutto estranei a tale negozio. Ad ulteriore conferma di questa impostazione, la Corte richiama un principio già delineato dalle Sezioni Unite (sentenza del 16 ottobre 1985, numero 5073) e confermato da Cass. 16 settembre 2002, numero 13507: i poteri del curatore speciale sono limitati all'atto per il quale è stato nominato e possono, eventualmente, estendersi alle controversie relative alla validità, efficacia o adempimento di tale negozio, ma solo nei limiti dello specifico affare che ne ha richiesto la nomina. Quanto all'azione revocatoria, la pronuncia in esame – mutuando i principi già affermati da Cass. 7 ottobre 2024, numero 26127 – ribadisce che il trasferimento della proprietà di un bene, anche in adempimento di un accordo patrimoniale stipulato in sede di separazione tra coniugi, ha natura contrattuale e, pertanto, è senz'altro soggetto alle impugnative ordinarie, tra cui l'azione revocatoria. Dalla lettura della sentenza si desume, anche, che la revocabilità di un atto di tal fatta deve essere valutata sulla base della sua effettiva gratuità, indipendentemente da una eventuale connessione con gli obblighi di mantenimento. Con la pronuncia in oggetto la Suprema Corte conferma, quindi, alcuni principi, già consolidati nella giurisprudenza di legittimità, relativi alla rappresentanza legale nell'ambito di azioni di revocatoria. Si può così desumere che la nomina di un curatore speciale deve avvenire solo quando vi sia un effettivo contrasto di interessi tra il rappresentante e il rappresentato, da accertarsi caso per caso e non secondo una valutazione in astratto, condotta ex ante. Inoltre, si conferma che l'azione revocatoria non mira a mettere in discussione il perfezionamento inter partes dell'atto di trasferimento, ma solo a far sì che venga dichiarato inefficace nei confronti dei creditori che deducano di averne subito un pregiudizio. Da ciò, si potrà quindi valutare se le posizioni dei soggetti contro i quali è stata proposta l'azione pauliana siano comuni o contrapposti.
Presidente Giusti Relatore Russo Fatti di causa INTESA SANPAOLO Spa e Penelope SV.P. Srl, la seconda quale cessionario del credito vantato dalla banca nei confronti di Ma.Gi., fideiussore di una società, hanno citato in giudizio i coniugi (separati) Ca.Ma. e Ma.Gi. in proprio e quali esercenti la responsabilità genitoriale nei confronti dei due figli, all'epoca minori, Ma.De. e Ma.De., per far dichiarare l'inefficacia ai sensi dell'articolo 2901 del codice civile nei loro confronti dell'atto di trasferimento immobiliare, concluso in esecuzione degli accordi assunti in sede di separazione consensuale il 18/12/2018, avente ad oggetto il trasferimento della nuda proprietà di alcuni immobili ai minori Ma.De. e Ma.De. e dell' usufrutto alla madre. Il Tribunale ha accolto la domanda. Ca.Ma. e Ma.Gi., anche numeroq. di esercenti la responsabilità genitoriale sui figli gemelli nati il 23.2.2004, hanno interposto gravame, che la Corte d'Appello ha respinto. I predetti Ca.Ma. e Ma.Gi. hanno proposto ricorso per cassazione affidandosi a tre motivi. Si sono costituiti con controricorso INTESA SANPAOLO e Penelope. I controricorrenti hanno depositato memoria. In data 12 luglio 2024 questa Corte ha reso ordinanza interlocutoria disponendo la integrazione del contraddittorio nei confronti dei due figli gemelli ormai maggiorenni sulla base dei seguenti rilevi: a) l'atto di appello, notificato il 2.4.2020, è stato proposto da Ca.Ma. e Ma.Gi. in proprio e numeroq. di esercenti la responsabilità sui figli, i gemelli Ma.De. e Ma.De., nati il 23.2.2004, che hanno raggiunto la maggiore età poco prima della decisione dalla Corte d'Appello (camera di consiglio del 25 maggio 2022); b) ancorché il raggiungimento della maggiore età non venga dichiarato quale fatto interruttivo né notificato dal procuratore della parte cui esso si riferisce a norma dell'articolo 300 c.p.c., l'impugnazione deve essere comunque instaurata da e contro i soggetti effettivamente legittimati (v. Cass. numero 23189 del 27/09/2018; Cass. s.u. 15295 del 4/07/2014); c) l'odierno ricorso, proposto da Ca.Ma. e Ma.Gi. in proprio, è stato notificato a INTESA SANPAOLO e Penelope, ma non a Ma.De. e Ma.Da. È stato depositato in data 15 novembre 2024 atto di integrazione del contraddittorio notificato ai gemelli Ma.Gi. il 7 novembre 2024. I predetti fratelli Ma.Gi. si sono costituiti con controricorso deducendo la violazione del contraddittorio per la loro mancata citazione, e hanno chiesto di dichiarare la nullità dell'intero giudizio disponendo la remissione al Giudice di primo grado, perché non gli è stato nominato in questo giudizio un curatore speciale. INTESA SANPAOLO Spa e PENELOPE SPV hanno depositato ulteriore memoria. Ragioni della decisione 1.Preliminarmente sulla integrità del contraddittorio. 1.2.Gli odierni ricorrenti sono stati rappresentanti dei figli minori (legittimamente, secondo quanto appresso si dirà) fino al giudizio di appello, poiché i gemelli Ma.De. e Ma.De., nati il 23.2.2004, hanno raggiunto la maggiore età poco prima della udienza in cui la causa è stata posta in decisione dalla Corte d'Appello (25 maggio 2022). Non risulta che nel corso del giudizio d'appello tale evento sia stato dichiarato allo specifico fine di determinare l'interruzione del processo (Cass. s.u. 15295 del 4/07/ 2014) sicché il giudizio d'appello è regolarmente proseguito ed è giunto a sentenza. La sentenza d'appello è stata impugnata per cassazione da Ca.Ma. e Ma.Gi. in proprio, che correttamente in questa fase non si qualificano esercenti la responsabilità genitoriale, come invece avevano fatto nell'atto di appello, e non anche però dai loro figli, ormai maggiorenni, nei cui confronti è stata disposta l'integrazione del contraddittorio. I gemelli si sono costituiti aderendo alla tesi dei genitori, secondo la quale sarebbe stata necessaria la nomina di un curatore speciale per rappresentarli in entrambi i gradi di merito di questo giudizio, anzi specificamente deducono di avere subito un pregiudizio dalla mancata nomina del curatore speciale nei gradi di merito perché avrebbero potuto rappresentare: a) che il trasferimento di proprietà fosse parte dell'obbligo di mantenimento il che rendeva del tutto logico che fosse Ma.Gi. a pagare le rate mutuo garantito da ipoteca su quell'immobile in modo che il suo trasferimento potesse avvenire senza gravami ancorché la loro cancellazione sarebbe avvenuta successivamente; b) che l'obbligo di mantenimento era stato limitato a soli Euro 300,00 mensili per ciascun figlio e non alla maggiore somma che sicuramente sarebbe stata dovuta se non compensata con il valore della nuda proprietà trasferita; c) che il trasferimento della nuda proprietà, pur in assenza del pagamento di un corrispettivo in danaro, andava comunque a compensare una obbligazione monetaria del padre e che quindi non si trattava di atto di liberalità. 2.La questione è trattata nei primi due motivi del ricorso. 2.1.Con il primo motivo del ricorso si lamenta ai sensi dell'articolo 360 numero 3 c.p.c. la violazione e falsa applicazione dell'articolo 320 VI comma c.c. e degli articolo 75 II comma, 182, 101, 354 c.p.c. per difetto di nomina per i minori di curatore speciale ad acta, in sostituzione dei genitori per rappresentarli in un atto di disposizione patrimoniale in cui siano parti gli stessi genitori. I ricorrenti deducono la errata vocatio in ius dei minori per nullità della notificazione della citazione introduttiva del giudizio, in quanto fatta a soggetto diverso dal curatore speciale ad acta con poteri di rappresentanza processuale esclusiva e la nullità dell'intero giudizio, rilevabile d'ufficio per mancata integrazione del contraddittorio nei confronti di litisconsorti necessari, con conseguente applicabilità dell'articolo 354 c.p.c. e rimessione dell'intero giudizio al giudice di primo grado. 2.2.Con il secondo motivo del ricorso si lamenta ai sensi dell'articolo 360 numero 4 c.p.c. la nullità della sentenza per mancanza di motivazione e ai sensi dell'art 360 numero 3 c.p.c. la violazione e falsa applicazione degli articolo 78 c.p.c. e 320 VI comma c.p.c. I ricorrenti deducono il difetto di motivazione a giustificazione della affermazione di insussistenza del conflitto di interesse tra genitori e figli ai fini della nomina di un curatore speciale ex articolo 78 c.p.c. Osservano che la Corte d'Appello ha escluso la sussistenza in concreto di un conflitto di interessi tra genitori e figli e, quindi, la necessità di nominare un curatore speciale ex articolo 78 c.p.c., limitandosi ad affermare che non vi sarebbe stato un comportamento processuale dei primi contrario agli interessi dei secondi, ma senza specificare in cosa sarebbe consistito tale comportamento asseritamente conforme agli interessi del soggetto rappresentato. 3.I motivi possono esaminarsi congiuntamente, in uno alla eccezione sollevata dai fratelli Ma.Gi., in quanto connessi, e sono infondati. La Corte d'Appello, a fronte della eccezione della mancata nomina, in questo giudizio, di un curatore speciale per rappresentare i figli minori della coppia, ha ritenuto che nel caso concreto qui in esame, non appaiono sussistere presupposti di un concreto conflitto di interesse, potendo profilarsi il medesimo solo astrattamente, alla stregua di meccanismi logici che non hanno avuto qualsivoglia manifestazione nei comportamenti processuali e nelle posizioni assunte dalle parti, le quali appaiono agire con il medesimo interesse . I ricorrenti rilevano che per concludere il trasferimento, avvenuto con contratto per notar Ni.Enumero di Como del 18.12.18, ma in esecuzione degli accordi di separazione, era stato nominato dal giudice tutelare un curatore speciale ai minori, e pertanto questa decisione non poteva essere messa in discussione dalla Corte d'Appello. I controricorrenti oppongono eccezione di inammissibilità in ragione del deposito, solo in questa sede, del suddetto decreto di nomina del curatore speciale. 3.1.La censura di parte ricorrente può considerarsi ammissibile anche a prescindere dalla tardività o meno della produzione documentale, in quanto costituisce lo sviluppo della tesi difensiva sulla necessità di un curatore speciale che rappresenti (nei due gradi di merito di questo giudizio) i due figli allora minori, correlata a un motivo di appello tempestivamente proposto, ed è comunque una questione rilevabile di ufficio. 3.2.La censura è tuttavia infondata, posto che -come correttamente osservato dalla Corte d'Appelloil conflitto di interessi tra l'incapace e il suo rappresentante legale va accertato in concreto in relazione alla specifica situazione che viene in esame (Cass. numero 8438 del 05/04/2018; Cass. numero 1721 del 29/01/2016). Vero è che, nel caso della rappresentanza dei minori in un processo, vi sono ipotesi in cui il conflitto di interessi con i genitori è presunto, iuris et de jure, dalla legge (articolo 473-bis.8 c.p.c.) e si considera in re ipsa, in relazione agli interessi che mette in gioco il processo (Cass. numero 22889 del 27/07/2023) se in esso si discute della idoneità dei genitori a svolgere il loro ruolo e ad assolvere i compiti che la legge gli assegna; ma, in questo caso, non si tratta di un procedimento che riguarda la relazione familiare bensì di un negozio a contenuto patrimoniale (il trasferimento di beni immobili in nuda proprietà) e di un successivo processo intentato da terzi estranei a quel negozio. 3.3.La circostanza che il giudice tutelare abbia ritenuto necessaria la nomina di un curatore speciale ai fini della stipula del contratto di trasferimento degli immobili dal padre in favore dei figli minori e della madre, contrariamente a quanto deducono i ricorrenti, non vincolava la Corte d'Appello a ritenere sussistente anche nel presente processo un conflitto di interessi tra i minori e i genitori, né i controricorrenti a notificare l'atto introduttivo del giudizio ad un rappresentante legale dei minori diverso dai genitori. Il curatore speciale è stato nominato ai figli minori dei ricorrenti quando i genitori si sono separati consensualmente, poiché, nell'ambito di tale procedimento, era stato concordato un trasferimento di diritti reali in favore di uno dei coniugi e dei figli e quindi nel relativo contratto i minori, ritenuto il conflitto di interessi tra i minori e i loro genitori, sono stati rappresentati da un curatore ai sensi dell'art 320 c.c. In questi casi il curatore ha dei poteri ben definiti in relazione a quello che è l'atto da compiere, che possono ritenersi estesi alle controversie che sorgano in ordine alla validità, efficacia o adempimento di quel negozio, ma nei limiti del particolare affare che ne ha imposto la nomina (Cass. sez. un numero 5073 del 16/10/1985; Cass. numero 13507 del 16/09/2002). Ciò significa che l'estensione dei poteri del curatore, nominato ex art 320 c.c., ai processi che derivano dal negozio è giustificata dal fatto che in quei processi si profila lo stesso conflitto di interessi che ha reso necessaria la nomina del curatore per la stipula. 3.4.Nel presente processo, invece, la controversia non è sorta tra genitori e figli in ordine al negozio di trasferimento per il quale era stato nominato un curatore, bensì è sorta con soggetti terzi a causa di uno specifico effetto di quest'atto di trasferimento e cioè la diminuzione della garanzia patrimoniale generica del disponente, debitore di terzi (la banca). L'azione revocatoria non mira a mettere in discussione il perfezionamento inter partes del negozio di trasferimento, ma soltanto a farne dichiarare l'inefficacia nei confronti dei creditori che deducono di avere ricevuto un pregiudizio da esso; chi agisce in revocatoria propone infatti una azione a tutela del proprio diritto di credito. In questo caso, pertanto, gli interessi di genitori e figli non sono contrapposti, anzi sono comuni, in quanto sia l'alienante che gli acquirenti condividono e l'hanno espressa nella posizione processuale assunta il medesimo interesse a che venga respinta l'azione ex articolo 2901 c.c. che renderebbe inefficace l'atto di trasferimento nei confronti della banca e della cessionaria. La costituzione dei figli dei ricorrenti, lungi dall'evidenziare un pregiudizio che sarebbe loro derivato dalla mancata nomina del curatore, evidenzia ancora di più che la posizione processuale che avrebbero voluto fare valere nel giudizio di meritoè esattamente la stessa dei genitori, fondata sul rilievo che, trattandosi di un trasferimento diretto ad assolvere agli obblighi di mantenimento e non di un atto titolo gratuito, l'atto non poteva essere oggetto di azione revocatoria. 3.5.Una posizione comune dunque, che ben si giustifica ove si ponga mente al fatto che l'accoglimento dell'azione della banca comporta l'effetto della inopponibilità relativa; e ne consegue che pur mantenendo la Ca.Ma. e i suoi figli rispettivamente l'usufrutto e la nuda proprietà dei beni, e non venendo meno gli effetti del contratto di trasferimento inter partes, né tantomeno rientrando i beni nella disponibilità dell'originario proprietario (Ma.Gi.), la banca e la sua cessionaria possono procedere a esecuzione forzata sui beni del loro debitore, anche se sono stati trasferiti a terzi. In esito ad una eventuale esecuzione forzata, la Ca.Ma. e figli si troverebbero privati, in tutto o in parte, dei beni da loro acquistati, con riflessi negativi anche nei confronti del Ma.Gi., perché ciò costituisce un impoverimento di soggetti nei cui confronti egli è tenuto da obblighi familiari. L'accoglimento dell'azione revocatoria comporta dunque uno svantaggio sia per entrambi i genitori che per i figli. 3.6.Pertanto, correttamente la Corte d'Appello ha ritenuto, dopo avere valutato la posizione processuale assunta che non vi è, nella specie, un conflitto di interessi, ma anzi un interesse comune, ed ha quindi escluso che, in questo processo, i minori dovessero essere rappresentati da un curatore speciale, sicché la loro rappresentanza resta affidata, (finché erano minori) secondo le regole generali, ai genitori, come tali correttamente chiamati in giudizio. 4.Con il terzo motivo del ricorso si lamenta ai sensi dell'articolo 360 numero 3 c.p.c. la violazione e falsa applicazione dell'articolo 2697 c.c. poiché la natura gratuita o meno dell'atto di cui si chiede la revocatoria deve essere provata dall'attore. Si deduce la erroneità della sentenza che fa gravare sul convenuto detto onere probatorio. I ricorrenti lamentano che la Corte d'Appello, senza alcuna specifica considerazione ulteriore, ha mutuato la motivazione del giudice di primo grado il quale aveva statuito che la gratuità dell'atto oggetto di domanda revocatoria doveva ritenersi provata in quanto affermata da parte attrice ed in mancanza di prova contraria fornita dai convenuti. Nella motivazione della sentenza di primo grado si legge: Secondo la ricostruzione attorea il trasferimento immobiliare dovrebbe ritenersi atto gratuito in considerazione che Ma.Gi., in virtù del medesimo accordo di separazione, si era obbligato a corrispondere gli alimenti ai figli ed a pagare le rate del mutuo a garanzia del quale era stata concessa ipoteca sui beni oggetto di trasferimento... Parte convenuta non ha offerto prova contraria adeguata a quanto appena dedotto. Osservano che è principio pacifico che la natura gratuita o onerosa di un atto di cui si chiede la revocatoria deve essere dimostrata dall'attore, ma il giudice di merito ha ritenuto che la natura gratuita dell'atto fosse dimostrata perché semplicemente affermata. Stessa posizione assumono oggi i fratelli Omissis affermando che ove fossero stati rappresentati nel giudizio avrebbero esposto che l'atto era non espressione di liberalità ma dell'obbligo di mantenimento. 5.Il motivo è inammissibile. 5.1.La Corte d'Appello non si è limitata a recepire passivamente la motivazione del primo giudice, né si è basata solo sulle deduzioni di parte attrice ma ha affermato che occorre esaminare le modalità concrete di attuazione degli accordi; rilevando che secondo quanto previsto in sede di separazione consensuale il Ma.Gi. oltre al trasferimento degli immobili oggetto di revocatoria si era anche obbligato a corrispondere gli alimenti ai figli e a pagare le rate del mutuo. Da qui la Corte di merito ha tratto la conclusione che si tratti di un atto a titolo gratuito, ed ha accertato ai sensi dell'articolo 2091 c.c. la anteriorità dell'atto al sorgere del credito. A tal fine la Corte d'Appello ha esaminato non solo il contenuto del contratto di trasferimento, ma anche gli accordi delle parti, assunti in sede di separazione di cui il contratto di trasferimento è attuativo e ne ha reso una interpretazione che costituisce giudizio di merito-previa la verifica se, in concreto, l'accordo si inserisse o meno nell'ambito di una più ampia sistemazione solutorio-compensativa de rapporti aventi riflessi patrimoniali maturati nel corso della convivenza matrimoniale e concludendo in senso negativo. 5.2.Si tratta quindi della interpretazione del contenuto di due atti negoziali collegati tra di loro e cioè l'atto di trasferimento e gli accordi di separazione. Si osserva quindi che è consolidato il principio che gli accordi di separazione hanno natura negoziale e l'omologazione è condizione di efficacia dei medesimi accordi e costituisce un controllo esterno su questi accordi (Cass. numero 16909 del 19/08/2015; Cass. numero 18066 del 20/08/2014Cass., numero 6625/2005; Cass., numero 17902/2004) e pertanto è esperibile l'azione pauliana anche avverso i trasferimenti operati direttamente con il verbale di separazione consensuale o in base ad accordi recepiti in sentenza (v. anche Cass. 26127/2024) e quindi a maggior ragione avverso un separato atto negoziale che ne rappresenta l'attuazione (Cass. numero 10443 del 15/04/2019). Deve qui ricordarsi che l'interpretazione di atti negoziali è un giudizio riservato al giudice del merito (Cass. numero 9461 del 09/04/2021) e le parti non possono proporre in sede di legittimità una diversa interpretazione del negozio rispetto a quella operata dal giudice di merito. Il trasferimento della proprietà di un bene, in adempimento di un accordo tra coniugi nell'ambito di una separazione giudiziale, è soggetto alle ordinarie impugnative negoziali a tutela delle parti e dei terzi, avendo natura contrattuale (v. anche Cass. 26127/2024). Ne consegue il rigetto del ricorso. Le spese si liquidano come da dispositivo, ponendole a carico dei ricorrenti in quanto soccombenti e in favore dei controricorrenti, mentre si compensano tra i fratelli Ma.Gi. intervenuti ad integrazione del contraddittorio e le altre parti. P.Q.M. Rigetta il ricorso. Condanna i ricorrenti al pagamento in favore di INTESA SANPAOLO Spa e PENELOPE SPV Srl delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in complessivi Euro 8.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, alle spese non documentabili liquidate in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Compensa interamente le spese tra Ma.Da. e Ma.De. e le altre parti del giudizio. Ai sensi dell'articolo 13 comma 1 quater del D.P.R. numero 115 del 2002, inserito dall'articolo 1, comma 17 della L. numero 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti principali dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.